CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 39587/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13 settembre 1985 avverso Decreto del 13 gennaio 2022 della Procura della repubblica presso il Tribunale di No la visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato il decreto di ispezione ex art 244 cod. proc. pen. descritto in epigrafe disposto dalla Procura presso il Tribunale di Nola e caduto sulla copia forense del dispositivo di telefonia mobile ascritto alla titolarità del ricorrente, indagato del reato di cui agli artt. 110 e 353 cod. pen., lamentandone l'abnormità perchè manifestazione di un potere in astratto legittimamente conferito all'autorità emittente tuttavia esplicato al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite; rilevato ancora che con dichiarazione acquisita agli atti i difensori muniti di procura hanno dichiarato di rinunziare al ricorso, determinandone l'inammissibilità, cui, nel caso, per la indeterminatezza delle ragioni che la giustificano, conseguono anche le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. determinate come da dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della cassa delle ammende. Così decis