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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 aprile 2022

Cassazione n. 16778/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 2090/2022 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'appli- cazione della recidiva, non avendo il giudice del gravame del merito motivato cor- rettamente in relazione alla stessa.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

La Corte territoriale ha dato atto con motivazione logica e del tutto congrua di avere valutato il curriculum criminale dell'odierno ricorrente, la cui personalità è quella di un soggetto gravato da numerosi precedenti specifici, ma anche di diversa specie (sostituzione di persona, falsità materiale in certificati, resistenza a pubblico ufficiale, detenzione di monete false) evidenziando come, nonostante i periodi di carcerazione, alcuni anche prolungati, ha sempre ripreso a delinquere.

I giudici del gravame del merito hanno, dunque, operato una concreta verifica in ordine alla sussistenza degli elementi indicativi di una maggiore capacità a de- linquere del reo, di talché la sentenza impugnata non presenta i denunciati profili di censura.

Va ricordato, infatti, che secondo il dictum di questa Corte di legitti- mità, l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva rientra nell'e- sercizio dei poteri discrezionali del giudice, su cui incombe solo l'onere di fornire adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo che giustifichi l'aumento di pena (Cfr.

Corte Cost. sent. n. 185 del 2015 nonché, ex plurimis, Sez. 2, n. 50146 del 12/11/2015, Caruso ed altro, Rv. 265684).

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma il 6 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore cenzo P z Ila o DEPOS![OSCURATO:PERSONA] tua-) \ 2,....

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 2090/2022 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'appli- cazione della recidiva, non avendo il giudice del gravame del merito motivato cor- rettamente in relazione alla stessa. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. La Corte territoriale ha dato atto con motivazione logica e del tutto congrua di avere valutato il curriculum criminale dell'odierno ricorrente, la cui personalità è quella di un soggetto gravato da numerosi precedenti specifici, ma anche di diversa specie (sostituzione di persona, falsità materiale in certificati, resistenza a pubblico ufficiale, detenzione di monete false) evidenziando come, nonostante i periodi di carcerazione, alcuni anche prolungati, ha sempre ripreso a delinquere. I giudici del gravame del merito hanno, dunque, operato una concreta verifica in ordine alla sussistenza degli elementi indicativi di una maggiore capacità a de- linquere del reo, di talché la sentenza impugnata non presenta i denunciati profili di censura. Va ricordato, infatti, che secondo il dictum di questa Corte di legitti- mità, l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva rientra nell'e- sercizio dei poteri discrezionali del giudice, su cui incombe solo l'onere di fornire adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo che giustifichi l'aumento di pena (Cfr. Corte Cost. sent. n. 185 del 2015 nonché, ex plurimis, Sez. 2, n. 50146 del 12/11/2015, Caruso ed altro, Rv. 265684). 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 6 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore cenzo P z Ila o DEPOS![OSCURATO:PERSONA] tua-) \ 2,....
Sentenza Cassazione n. 16778/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris