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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 luglio 2023

Cassazione n. 27169/2023

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a seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 4365/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Roma, via Piediluco n. 9, è elettivamente domiciliata, giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale de l la Campania– sezione staccata di Salerno n. 6423 / 12 / 20 14 , depositata il 25.06.2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del7 luglio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Tributi– Accertamento - La CTP di Salerno accoglieva i l ricors o propost o da lla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l ’avviso di accertamento per imposte dirette e IVA anno 2006, con il quale era stata recuperata a tassazione la somma complessiva di € 269.640,00, di cui € 220.179,60 per vendite non contabilizzate (maggiori ricavi) ed € 49.460,49 per svalutazione delle rimanenze; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Campania – sezione staccata di Salerno accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, osservando che: - la questione riguardava la corretta determinazione delle rimanenze da recuperare ad imposizione, che incidevano sulla quantificazione dell’imponibile ripreso a tassazione e che, a seguito dell’esame dei documenti prodotti, andavano rideterminate in € 92.330,76, salvo errori di calcolo, non essendo state riportate nel prospetto delle giacenze iniziali del 2006, redatto dai verbalizzanti, n. 18.994 pezzi di scatole di polpa crushed gr. 3.000, presenti tra le rimanenze finali al 31.12.2005, non essendo state conteggiate nelle rimanenze finali al 31.12.2006 n. 67.500 scatole tenute in magazzino in conto deposito ed essendo state erroneamente indicate come prodotti finiti dal formato gr. 3.000 anche n. 16.552 scatole vuote; - l’ ulteriore rilievo mosso dalla contribuente, parte appellata, circa l’asserita mancata rilevazione di n. 38.400 scatole formato gr. 3.000, di cui alla fattura di acquisto n. 110 emessa dalla C.B.M., che avrebbe comportato una ulteriore riduzione delle rimanenze e su cui la sentenza di primo grado non si era pronunciata, era inammissibile, in quanto la parte appellata non aveva proposto sul punto appello incidentale per omessa pronuncia; - l a [OSCURATO:SOCIETA] proponeva ricorso per cassazione, affidato a d otto motivi;-l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso .

CONSIDERATOCHE -Con il primo motiv o di ricorso , l a società de duce , in relazione a ll’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 36, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, 112 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., per mancanza di motivazione e vizio di ultrapetizione, non avendo la CTR rilevato gli errori di calcolo già evidenziati dal primo giudice e avendo rideterminato le rimanenze da recuperare a tassazione in modo incomprensibile; -il motivo è infondato; - occorre premettere che l’anomalia motivazionale denunciabile in Cassazione è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. Sez.

U. 7.04.2014, n. 8053); - deve trattarsi, dunque, di un’anomalia che si esaurisce nella mancanza assoluta di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile; - solo in tali casi la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", in quanto, benché graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez.

U. 3.11.2016, n. 22232);- nel caso in esame, invece, la CTR ha esposto con argomentazione concisa, ma sufficiente, le ragioni della propria decisione, indicando gli elementi sulla base dei quali ha rideterminato le riprese e ritenendo, per il resto, legittimo l’atto impositivo impugnato, dovendosi ritenere che il giudice tributario di appello abbia assolto, per detta parte, il proprio obbligo motivazionale al di sopra del "minimo costituzionale" (Cass. Sez.

U. n. 8053/2014 cit.); - con il secondo motivo, de nuncia l ’insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per avere la CTR rideterminato in modo arbitrario le rimanenze finali da recuperare a tassazione, senza esaminare la documentazione prodotta dalla contribuente e precisando, nella motivazione, ma non nel dispositivo, che l’importo rideterminato valeva “salvo errori di calcolo”; -il motivo è inammissibile; - occorre rammentare, infatti, che alla fattispecie in esame si applica l'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. nel testo novellato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134 (essendo stata la sentenza impugnata pubblicata in data 25.06.2014).

A seguito di detta modifica normativa, non trovano più accesso al sindacato di legittimità della Corte le censure riguardanti il vizio di insufficienza o incompletezza della motivazione della sentenza di merito impugnata, essendo denunciabile con il ricorso per cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez.

U. 7.04.2014, n. 8053); - la nuova formulazione del vizio di legittimità, introdotta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha sostituito l’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. (con riferimento alle impugnazioni proposte avverso le sentenze pubblicate dopo l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), ha limitato il ricorso alla sola ipotesi di "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti", con la conseguenza che, al di fuori dell'indicata omissione, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. ed individuato "in negativo" dalla consolidata giurisprudenza della Corte - formatasi in materia di ricorso straordinario - in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità (Cass. 2.10.2017, n. 23940); - laddove non si contesti la inesistenza del requisito motivazione del provvedimento impugnato, quindi, il vizio di motivazione può essere dedotto solo in caso di omesso esame di un “fatto storico” controverso, che sia stato oggetto di discussione ed appaia “decisivo” ai fini di una diversa decisione, non essendo più consentito impugnare la sentenza per contestare la sufficienza della sua argomentazione sulla base di elementi fattuali ritenuti dal giudice di merito determinanti ovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi (Cass. Sez.

U. n. 8053/2014 cit. e Cass. Sez.

U. 22.09.2014, n. 19881); -è stato poi precisato che il controllo p revisto dal nuovo n. 5 dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ. concerne l’omesso esame di un fatto “storico”, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); - si tratta di censura che, tuttavia, impone a chi la denunci di indicare, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività" (ex multis, Cass. Sez.

U. n. 8053/2014 cit.); - la ricorrente ha, invece, denunciato i vizi sotto il paradigma previgente di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., avendo censurato, nella sostanza, una motivazione insufficiente della sentenza impugnata; -con il terzo motivo, deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 342 cod. proc. civ., non avendo la CTR rilevato l’inammissibilità dell’appello per genericità delle censure, avendo l’Agenzia riproposte gli stessi elementi contenuti nell’avviso di accertamento e non avendo impugnato alcuni capi della sentenza, in ordine ai quali si era formato il giudicato; - il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza e di specificità, perché non riproduce l’atto di appello, al fine di comprendere il contenuto delle censure e la questione prospettata;-la censura non considera, peraltro, che secondo il princi pio più volte espresso da questa Corte, in tema di contenzioso tributario, “la riproposizione a supporto dell'appello delle ragioni poste a fondamento dell'originaria impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della legittimità dell'accertamento (per l'Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992 quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci”(Cass. n. 32954 del 20/12/2018); - la riproposizione nell’atto di appello delle stesse argomentazioni contenute nell’atto impositivo e nelle controdeduzioni depositate dall’Agenzia nel giudizio di primo grado, pertanto, non costituisceuna ragione sufficiente per ritenere inammissibile l’appello dell’Ufficio per carenza di specificità dei motivi; - con il quarto motivo, deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, 56 del d.P.R. n. 633 del 1972 e 7 della l. n. 212 del 2000, non essendosi la CTR pronunciata sull’eccezione di nullità dell’avviso di accertamento per carenza di motivazione; - con il quinto motivo, deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 e 2979 cod. civ., non essendosi la CTR pronunciata sulla mancanza di presunzioni dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; -con il sesto motivo, deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod.civ., riproponendo, sotto altro profilo, la stessa censura mossa con il quinto motivo; - i predetti motivi, che vanno trattati congiuntamente in quanto connessi, sono inammissibili per difetto di specificità, non avendo la ricorrente riportato né la motivazione dell’avviso di accertamento né la parte degli atti processuali da cui si poteva evincere in quali termini le doglianze erano state riproposte nelle controdeduzioni depositate dalla contribuente in appello; -con il settimo motivo, deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 167 cod. proc. civ., non avendo la CTR rilevato che l’Ufficio, al quale era stato notificato il ricorso introduttivo in data 16.03.2011, si era costituito in giudizio il 16.05.2011 e, quindi, oltre il termine di 60 giorni, senza prendere posizione sui motivi dedotti dalla contribuente, senza indicare prove e senza proporre eccezioni processuali e di merito; - il motivo è inammissibile, perché proposto per la prima volta con il ricorso per cassazione; -il motivo sarebbe in ogni caso infondato , in quanto il termine per la costituzione della parte resistente è ordinatorio, poiché, come ha più volte affermato questa Corte, la costituzione in giudizio della parte resistente deve sì avvenire, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992, entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso, a pena di decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, ma, qualora tali difese non siano concretamente esercitate, nessuna altra conseguenza sfavorevole può derivarne al resistente, sicché deve escludersi qualsiasi sanzione di inammissibilità per il solo fatto della sua tardiva costituzione (Cass. n. 18962 del 2005 e Cass.n. 8862 del 2009);- nella specie, peraltro, non vi era stata tardiva costituzione, in quanto il termine di 60 giorni scadeva il 15.05.2011 (domenica) e, quindi, andava prorogato ex legeal 16.05.2011 (lunedì); - con l’ottavo motivo, deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 342 cod. proc. civ., riproponendo la stessa censura già evidenziata con il terzo motivo; -anche questo motivo, che è una mera duplicazione del terzo motivo di ricorso, è inammissibile, dovendosi richiamare integralmente quanto già evidenziato con riferimento al terzo motivo di ricorso; - il ricorso va, dunque, rigettato e la ricorrente va condannat a al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio, che liquida in € 5.000,00, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della parte r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 4365/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Roma, via Piediluco n. 9, è elettivamente domiciliata, giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale de l la Campania– sezione staccata di Salerno n. 6423 / 12 / 20 14 , depositata il 25.06.2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del7 luglio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Tributi– Accertamento - La CTP di Salerno accoglieva i l ricors o propost o da lla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l ’avviso di accertamento per imposte dirette e IVA anno 2006, con il quale era stata recuperata a tassazione la somma complessiva di € 269.640,00, di cui € 220.179,60 per vendite non contabilizzate (maggiori ricavi) ed € 49.460,49 per svalutazione delle rimanenze; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Campania – sezione staccata di Salerno accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, osservando che: - la questione riguardava la corretta determinazione delle rimanenze da recuperare ad imposizione, che incidevano sulla quantificazione dell’imponibile ripreso a tassazione e che, a seguito dell’esame dei documenti prodotti, andavano rideterminate in € 92.330,76, salvo errori di calcolo, non essendo state riportate nel prospetto delle giacenze iniziali del 2006, redatto dai verbalizzanti, n. 18.994 pezzi di scatole di polpa crushed gr. 3.000, presenti tra le rimanenze finali al 31.12.2005, non essendo state conteggiate nelle rimanenze finali al 31.12.2006 n. 67.500 scatole tenute in magazzino in conto deposito ed essendo state erroneamente indicate come prodotti finiti dal formato gr. 3.000 anche n. 16.552 scatole vuote; - l’ ulteriore rilievo mosso dalla contribuente, parte appellata, circa l’asserita mancata rilevazione di n. 38.400 scatole formato gr. 3.000, di cui alla fattura di acquisto n. 110 emessa dalla C.B.M., che avrebbe comportato una ulteriore riduzione delle rimanenze e su cui la sentenza di primo grado non si era pronunciata, era inammissibile, in quanto la parte appellata non aveva proposto sul punto appello incidentale per omessa pronuncia; - l a [OSCURATO:SOCIETA] proponeva ricorso per cassazione, affidato a d otto motivi;-l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso . CONSIDERATOCHE -Con il primo motiv o di ricorso , l a società de duce , in relazione a ll’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 36, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, 112 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., per mancanza di motivazione e vizio di ultrapetizione, non avendo la CTR rilevato gli errori di calcolo già evidenziati dal primo giudice e avendo rideterminato le rimanenze da recuperare a tassazione in modo incomprensibile; -il motivo è infondato; - occorre premettere che l’anomalia motivazionale denunciabile in Cassazione è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. Sez. U. 7.04.2014, n. 8053); - deve trattarsi, dunque, di un’anomalia che si esaurisce nella mancanza assoluta di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile; - solo in tali casi la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", in quanto, benché graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U. 3.11.2016, n. 22232);- nel caso in esame, invece, la CTR ha esposto con argomentazione concisa, ma sufficiente, le ragioni della propria decisione, indicando gli elementi sulla base dei quali ha rideterminato le riprese e ritenendo, per il resto, legittimo l’atto impositivo impugnato, dovendosi ritenere che il giudice tributario di appello abbia assolto, per detta parte, il proprio obbligo motivazionale al di sopra del "minimo costituzionale" (Cass. Sez. U. n. 8053/2014 cit.); - con il secondo motivo, de nuncia l ’insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per avere la CTR rideterminato in modo arbitrario le rimanenze finali da recuperare a tassazione, senza esaminare la documentazione prodotta dalla contribuente e precisando, nella motivazione, ma non nel dispositivo, che l’importo rideterminato valeva “salvo errori di calcolo”; -il motivo è inammissibile; - occorre rammentare, infatti, che alla fattispecie in esame si applica l'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. nel testo novellato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134 (essendo stata la sentenza impugnata pubblicata in data 25.06.2014). A seguito di detta modifica normativa, non trovano più accesso al sindacato di legittimità della Corte le censure riguardanti il vizio di insufficienza o incompletezza della motivazione della sentenza di merito impugnata, essendo denunciabile con il ricorso per cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez. U. 7.04.2014, n. 8053); - la nuova formulazione del vizio di legittimità, introdotta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha sostituito l’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. (con riferimento alle impugnazioni proposte avverso le sentenze pubblicate dopo l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), ha limitato il ricorso alla sola ipotesi di "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti", con la conseguenza che, al di fuori dell'indicata omissione, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. ed individuato "in negativo" dalla consolidata giurisprudenza della Corte - formatasi in materia di ricorso straordinario - in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità (Cass. 2.10.2017, n. 23940); - laddove non si contesti la inesistenza del requisito motivazione del provvedimento impugnato, quindi, il vizio di motivazione può essere dedotto solo in caso di omesso esame di un “fatto storico” controverso, che sia stato oggetto di discussione ed appaia “decisivo” ai fini di una diversa decisione, non essendo più consentito impugnare la sentenza per contestare la sufficienza della sua argomentazione sulla base di elementi fattuali ritenuti dal giudice di merito determinanti ovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi (Cass. Sez. U. n. 8053/2014 cit. e Cass. Sez. U. 22.09.2014, n. 19881); -è stato poi precisato che il controllo p revisto dal nuovo n. 5 dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ. concerne l’omesso esame di un fatto “storico”, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); - si tratta di censura che, tuttavia, impone a chi la denunci di indicare, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività" (ex multis, Cass. Sez. U. n. 8053/2014 cit.); - la ricorrente ha, invece, denunciato i vizi sotto il paradigma previgente di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., avendo censurato, nella sostanza, una motivazione insufficiente della sentenza impugnata; -con il terzo motivo, deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 342 cod. proc. civ., non avendo la CTR rilevato l’inammissibilità dell’appello per genericità delle censure, avendo l’Agenzia riproposte gli stessi elementi contenuti nell’avviso di accertamento e non avendo impugnato alcuni capi della sentenza, in ordine ai quali si era formato il giudicato; - il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza e di specificità, perché non riproduce l’atto di appello, al fine di comprendere il contenuto delle censure e la questione prospettata;-la censura non considera, peraltro, che secondo il princi pio più volte espresso da questa Corte, in tema di contenzioso tributario, “la riproposizione a supporto dell'appello delle ragioni poste a fondamento dell'originaria impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della legittimità dell'accertamento (per l'Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992 quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci”(Cass. n. 32954 del 20/12/2018); - la riproposizione nell’atto di appello delle stesse argomentazioni contenute nell’atto impositivo e nelle controdeduzioni depositate dall’Agenzia nel giudizio di primo grado, pertanto, non costituisceuna ragione sufficiente per ritenere inammissibile l’appello dell’Ufficio per carenza di specificità dei motivi; - con il quarto motivo, deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, 56 del d.P.R. n. 633 del 1972 e 7 della l. n. 212 del 2000, non essendosi la CTR pronunciata sull’eccezione di nullità dell’avviso di accertamento per carenza di motivazione; - con il quinto motivo, deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 e 2979 cod. civ., non essendosi la CTR pronunciata sulla mancanza di presunzioni dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; -con il sesto motivo, deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod.civ., riproponendo, sotto altro profilo, la stessa censura mossa con il quinto motivo; - i predetti motivi, che vanno trattati congiuntamente in quanto connessi, sono inammissibili per difetto di specificità, non avendo la ricorrente riportato né la motivazione dell’avviso di accertamento né la parte degli atti processuali da cui si poteva evincere in quali termini le doglianze erano state riproposte nelle controdeduzioni depositate dalla contribuente in appello; -con il settimo motivo, deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 167 cod. proc. civ., non avendo la CTR rilevato che l’Ufficio, al quale era stato notificato il ricorso introduttivo in data 16.03.2011, si era costituito in giudizio il 16.05.2011 e, quindi, oltre il termine di 60 giorni, senza prendere posizione sui motivi dedotti dalla contribuente, senza indicare prove e senza proporre eccezioni processuali e di merito; - il motivo è inammissibile, perché proposto per la prima volta con il ricorso per cassazione; -il motivo sarebbe in ogni caso infondato , in quanto il termine per la costituzione della parte resistente è ordinatorio, poiché, come ha più volte affermato questa Corte, la costituzione in giudizio della parte resistente deve sì avvenire, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992, entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso, a pena di decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, ma, qualora tali difese non siano concretamente esercitate, nessuna altra conseguenza sfavorevole può derivarne al resistente, sicché deve escludersi qualsiasi sanzione di inammissibilità per il solo fatto della sua tardiva costituzione (Cass. n. 18962 del 2005 e Cass.n. 8862 del 2009);- nella specie, peraltro, non vi era stata tardiva costituzione, in quanto il termine di 60 giorni scadeva il 15.05.2011 (domenica) e, quindi, andava prorogato ex legeal 16.05.2011 (lunedì); - con l’ottavo motivo, deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 342 cod. proc. civ., riproponendo la stessa censura già evidenziata con il terzo motivo; -anche questo motivo, che è una mera duplicazione del terzo motivo di ricorso, è inammissibile, dovendosi richiamare integralmente quanto già evidenziato con riferimento al terzo motivo di ricorso; - il ricorso va, dunque, rigettato e la ricorrente va condannat a al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio, che liquida in € 5.000,00, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della parte r
Sentenza Cassazione n. 27169/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris