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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 20 settembre 2022

Cassazione n. 32023/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7878/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria ci- vile della Corte di cassazione; –ricorrente – contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e di- feso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domiciliolegale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; –intimato – avverso il decreto del Tribunale di Catanzaro n. 209/21, depositato il 5 feb- braio 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 settembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].Rilevato cheAbdoul [OSCURATO:PERSONA], cittadino della Costa d'Avorio, ha proposto ricorso per cassazione, per tre motivi, avverso il decreto del 5 febbraio 2021, con cui il Tribunale di Catanzaro ha rigettato la domanda di riconoscimento dello statusdi rifugiato e, in subordine, della protezione sus- sidiaria o di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari da lui reiterata a seguito del rigetto di altra precedente domanda; che il Ministerodell'interno ha resistito mediante il deposito di un atto di costituzione, ai fini della partecipazione alla discussione orale.

Considerato che è inammissibile la costituzione in giudizio del Ministero dell'interno, avvenuta mediante il deposito di un atto finalizzato esclusiva- mente alla partecipazione alla discussione orale, dal momento che nel proce- dimento in camera di consiglio dinanzi alla Corte di cassazione il concorso delle parti alla fase decisoria deve realizzarsi in forma scritta, attraverso il deposito di memorie, il quale postula che l'intimato si costituisca mediante controricorso tempestivamente notificato e depositato (cfr. Cass. Sez.

I, 25/10/2018, n. 27124; Cass., Sez.

V, 5/10/2018, n. 24422; Cass., Sez.

III, 20/10/2017, n. 24835); checon il primo motivo d'impugnazione il ricorrente denuncia l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sostenendo che, nello escludere la sussistenza di una condizione di vulnerabilità personale di esso ricorrente, il decreto impugnato non ha tenuto conto della documentazione prodotta, comprovante l'avvenuta stipulazione di un contratto a tempo inde- terminato, e del lungo periodo di tempo da lui trascorso in Italia, né della persistente e sistematica violazione dei diritti umani in atto sia nel [OSCURATO:PERSONA] che in Costa d'Avorio e della situazione economica e sanitaria dei due Paesi; che con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 115, secondo comma, cod. proc. civ., degli artt. 8 e 35- bis, commi nono e tredicesimo, del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, dell'art. 46, par. 3, della direttiva UE 2013/32, degli artt. 2, 10 e 32 Cost., dell'art. 11 della Carta sociale europea e dell'art. 25 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,rilevando che, nell'escludere la configurabilità di una condi- zione di vulnerabilità personale, la Corte territoriale ha omesso di procedere ad una completa disamina della situazione del [OSCURATO:PERSONA] e della Costa d'Avorio, non avendo tenuto conto dello stato d'insicurezza derivante dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19; che con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e/ola falsa ap- plicazione dell'art. 5, comma sesto, 6, comma 1-bis, 19, commi 1.1. e 1.2, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, degli artt. 8 e 32, comma terzo, del d.lgs. n. 25 del 2008, dell'art. 15 del d.l. 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 2020, n. 173, dell'art. 3 del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, degli artt. 2 e 36 Cost. e dell'art. 8 della CEDU, sostenendo che, nel rigettare la domanda di riconoscimento della protezione complementare, sulla base delle medesime ragioni poste a fondamento del diniego delle altre forme di protezione, il decreto impugnato non ha tenuto conto della diversità della valutazione richiesta ai fini dell'applicazione della predetta misura, né dell'al- legazione della situazione d'instabilità e di sistematica violazione dei diritti umani esistente in Costa d'Avorio ed in [OSCURATO:PERSONA] e del percorso d'inte- grazione da lui intrapreso in Italia,attraverso lo svolgimento continuativo di un'attività lavorativa; che i tre motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad og- getto profili diversi della medesima questione, sono fondati; che, come correttamente ritenuto dalla sentenza impugnata, la domanda del ricorrente, pur essendo stata proposta dopo l'entrata in vigore del d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, è sottoposta alla normativa introdotta successivamente dal d.l. n. 130 del 2020, riferibile, ai sensi della disposizione transitoria det- tata dall'art. 15,anche ai procedimenti pendenti dinanzi alle sezioni specia- lizzate dei tribunalialla data della sua entrata in vigore, e dev'essere pertanto esaminata alla stregua della disciplina dettata dagli artt. 5, sesto comma, e 19,comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, come sostituiti dall'art. 1, comma primo, lett. a), n. 2 ed e), n. 1, del d.l. n. 130 cit. (cfr. Cass., Sez.

Un., 9/09/ 2021, n. 24413); che, in riferimento all'istituto della protezione complementare, che ha so- stituito quello della protezione umanitaria prevista dagli artt. 5, comma sesto, e 19, comma primo, del d.lgs. n. 286 del 1998, nel testo anteriore alle modi- fiche introdotte dal d.l. n. 113 del 2018, questa Corteha recentemente affer- mato che la verifica da compiersi in ordine alla lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare eventualmente conseguente al rimpatrio del ri- chiedente, ai sensi della disciplina dettata dall'art. 19, comma 1.1., del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020,non richiede un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti nel suo Paese di origine (neppure nelle forme della c.d. comparazione attenuata con proporzionalità inversa de- lineate dalla più recente giurisprudenza di legittimità: cfr. Cass., Sez.

Un., 9/ 09/2021, n. 24413; Cass., Sez.

I, 10/01/2022, n. 465; 12/11/2021, n. 34095), dovendosi invece riconoscere un rilievo preminente all'integrazione sociale e familiare dello straniero in Italia, da valutarsi tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami fa- miliari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine (cfr. Cass., Sez.

VI, 8/06/ 2022, n. 18455; 10/03/2022, n. 7861); che alla stregua del predetto principio, che il Collegio condivide ed intende ribadire anche in questa sede, non può condividersi la sentenza impugnata, nella parte in cui, ai fini del rigetto della domanda di protezione, ha rilevato la mancata allegazione di una condizione di vulnerabilità personale, tale da esporre il ricorrente al rischio di una grave violazione dei diritti umani, in caso di rimpatrio,escludendo inoltre la possibilità di desumere la predetta condi- zione dal confronto con la situazione generale in atto nel suo Paese di origine, in conformità dell'orientamento giurisprudenziale sviluppatosi in riferimento alla disciplina della protezione umanitaria prevista dal testo previgente degli artt. 5, commasesto, e 19, comma primo, del d.lgs. n. 286 del 1998; che la sentenza impugnata non merita consenso neppure nella parte in cui ha ritenuto non provato il livello d'integrazione sociale raggiunto dal ricor- rente nel territorio italiano, dando atto dell'avvenuta produzione di contratti di lavoro a tempo determinato, e trascurando la circostanza allegata nelle note di trattazione scritta depositate nel corso del giudizio e parzialmente trascritte a corredo del primo motivo di ricorso, e comprovata dalla produ- zione della relativa documentazione, secondo cui egli era stato assunto con contratto a tempo indeterminato, nonché omettendo di svolgere qualsiasi in- dagine in ordine alle relazioni sociali eventualmente instaurate dal ricorrente, il cui ingresso in Italia risale ad otto anni orsono; che il decreto impugnato va pertanto cassato, con il conseguente rinvio della causa al Tribunale di Catanzaro, che provvederà, in diversa composi- zione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M. accoglie il ricorso,cassa il decre to impugnato e rinvia al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7878/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria ci- vile della Corte di cassazione; –ricorrente – contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e di- feso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domiciliolegale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; –intimato – avverso il decreto del Tribunale di Catanzaro n. 209/21, depositato il 5 feb- braio 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 settembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].Rilevato cheAbdoul [OSCURATO:PERSONA], cittadino della Costa d'Avorio, ha proposto ricorso per cassazione, per tre motivi, avverso il decreto del 5 febbraio 2021, con cui il Tribunale di Catanzaro ha rigettato la domanda di riconoscimento dello statusdi rifugiato e, in subordine, della protezione sus- sidiaria o di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari da lui reiterata a seguito del rigetto di altra precedente domanda; che il Ministerodell'interno ha resistito mediante il deposito di un atto di costituzione, ai fini della partecipazione alla discussione orale. Considerato che è inammissibile la costituzione in giudizio del Ministero dell'interno, avvenuta mediante il deposito di un atto finalizzato esclusiva- mente alla partecipazione alla discussione orale, dal momento che nel proce- dimento in camera di consiglio dinanzi alla Corte di cassazione il concorso delle parti alla fase decisoria deve realizzarsi in forma scritta, attraverso il deposito di memorie, il quale postula che l'intimato si costituisca mediante controricorso tempestivamente notificato e depositato (cfr. Cass. Sez. I, 25/10/2018, n. 27124; Cass., Sez. V, 5/10/2018, n. 24422; Cass., Sez. III, 20/10/2017, n. 24835); checon il primo motivo d'impugnazione il ricorrente denuncia l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sostenendo che, nello escludere la sussistenza di una condizione di vulnerabilità personale di esso ricorrente, il decreto impugnato non ha tenuto conto della documentazione prodotta, comprovante l'avvenuta stipulazione di un contratto a tempo inde- terminato, e del lungo periodo di tempo da lui trascorso in Italia, né della persistente e sistematica violazione dei diritti umani in atto sia nel [OSCURATO:PERSONA] che in Costa d'Avorio e della situazione economica e sanitaria dei due Paesi; che con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 115, secondo comma, cod. proc. civ., degli artt. 8 e 35- bis, commi nono e tredicesimo, del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, dell'art. 46, par. 3, della direttiva UE 2013/32, degli artt. 2, 10 e 32 Cost., dell'art. 11 della Carta sociale europea e dell'art. 25 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,rilevando che, nell'escludere la configurabilità di una condi- zione di vulnerabilità personale, la Corte territoriale ha omesso di procedere ad una completa disamina della situazione del [OSCURATO:PERSONA] e della Costa d'Avorio, non avendo tenuto conto dello stato d'insicurezza derivante dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19; che con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e/ola falsa ap- plicazione dell'art. 5, comma sesto, 6, comma 1-bis, 19, commi 1.1. e 1.2, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, degli artt. 8 e 32, comma terzo, del d.lgs. n. 25 del 2008, dell'art. 15 del d.l. 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 2020, n. 173, dell'art. 3 del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, degli artt. 2 e 36 Cost. e dell'art. 8 della CEDU, sostenendo che, nel rigettare la domanda di riconoscimento della protezione complementare, sulla base delle medesime ragioni poste a fondamento del diniego delle altre forme di protezione, il decreto impugnato non ha tenuto conto della diversità della valutazione richiesta ai fini dell'applicazione della predetta misura, né dell'al- legazione della situazione d'instabilità e di sistematica violazione dei diritti umani esistente in Costa d'Avorio ed in [OSCURATO:PERSONA] e del percorso d'inte- grazione da lui intrapreso in Italia,attraverso lo svolgimento continuativo di un'attività lavorativa; che i tre motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad og- getto profili diversi della medesima questione, sono fondati; che, come correttamente ritenuto dalla sentenza impugnata, la domanda del ricorrente, pur essendo stata proposta dopo l'entrata in vigore del d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, è sottoposta alla normativa introdotta successivamente dal d.l. n. 130 del 2020, riferibile, ai sensi della disposizione transitoria det- tata dall'art. 15,anche ai procedimenti pendenti dinanzi alle sezioni specia- lizzate dei tribunalialla data della sua entrata in vigore, e dev'essere pertanto esaminata alla stregua della disciplina dettata dagli artt. 5, sesto comma, e 19,comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, come sostituiti dall'art. 1, comma primo, lett. a), n. 2 ed e), n. 1, del d.l. n. 130 cit. (cfr. Cass., Sez. Un., 9/09/ 2021, n. 24413); che, in riferimento all'istituto della protezione complementare, che ha so- stituito quello della protezione umanitaria prevista dagli artt. 5, comma sesto, e 19, comma primo, del d.lgs. n. 286 del 1998, nel testo anteriore alle modi- fiche introdotte dal d.l. n. 113 del 2018, questa Corteha recentemente affer- mato che la verifica da compiersi in ordine alla lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare eventualmente conseguente al rimpatrio del ri- chiedente, ai sensi della disciplina dettata dall'art. 19, comma 1.1., del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020,non richiede un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti nel suo Paese di origine (neppure nelle forme della c.d. comparazione attenuata con proporzionalità inversa de- lineate dalla più recente giurisprudenza di legittimità: cfr. Cass., Sez. Un., 9/ 09/2021, n. 24413; Cass., Sez. I, 10/01/2022, n. 465; 12/11/2021, n. 34095), dovendosi invece riconoscere un rilievo preminente all'integrazione sociale e familiare dello straniero in Italia, da valutarsi tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami fa- miliari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine (cfr. Cass., Sez. VI, 8/06/ 2022, n. 18455; 10/03/2022, n. 7861); che alla stregua del predetto principio, che il Collegio condivide ed intende ribadire anche in questa sede, non può condividersi la sentenza impugnata, nella parte in cui, ai fini del rigetto della domanda di protezione, ha rilevato la mancata allegazione di una condizione di vulnerabilità personale, tale da esporre il ricorrente al rischio di una grave violazione dei diritti umani, in caso di rimpatrio,escludendo inoltre la possibilità di desumere la predetta condi- zione dal confronto con la situazione generale in atto nel suo Paese di origine, in conformità dell'orientamento giurisprudenziale sviluppatosi in riferimento alla disciplina della protezione umanitaria prevista dal testo previgente degli artt. 5, commasesto, e 19, comma primo, del d.lgs. n. 286 del 1998; che la sentenza impugnata non merita consenso neppure nella parte in cui ha ritenuto non provato il livello d'integrazione sociale raggiunto dal ricor- rente nel territorio italiano, dando atto dell'avvenuta produzione di contratti di lavoro a tempo determinato, e trascurando la circostanza allegata nelle note di trattazione scritta depositate nel corso del giudizio e parzialmente trascritte a corredo del primo motivo di ricorso, e comprovata dalla produ- zione della relativa documentazione, secondo cui egli era stato assunto con contratto a tempo indeterminato, nonché omettendo di svolgere qualsiasi in- dagine in ordine alle relazioni sociali eventualmente instaurate dal ricorrente, il cui ingresso in Italia risale ad otto anni orsono; che il decreto impugnato va pertanto cassato, con il conseguente rinvio della causa al Tribunale di Catanzaro, che provvederà, in diversa composi- zione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso,cassa il decre to impugnato e rinvia al
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