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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 15184/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], con le quali si è chiesto l'annullamento della sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra Sezione della corte di appello di Bari.

Ritenuto in fatto

1. La Corte d'Appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale cittadino, con la quale MANZARI Nicolangelo era stato condannato per furto con strappo aggravato, consumato il 30/6/2020 mediante impossessamento di un borsellino di proprietà di PIGLIONICO Vito (che lo teneva tra le mani, mentre era seduto all'interno del proprio garage), strappandolo alla persona offesa; fatto aggravato per essere stato posto in essere ai danni di persona in stato di minorata difesa in ragione dell'età avanzata.

2. L'imputato ha proposto ricorso, con difensore, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto errata applicazione della legge penale e la illogicità della motivazione in relazione al calcolo della pena, per avere i giudici territoriali calcolato quella base sulla cornice edittale prevista per la fattispecie aggravata, nonostante l'intervenuta elisione dell'aggravante di cui all'art. 624 bis, comma 3, cod. pen, a seguito del giudizio di comparazione con le riconosciute attenuanti generiche.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Lidia GIORGIO, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento della sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari.

Considerato in diritto

1. Il ricorso va accolto.

2. Il Tribunale aveva condannato il MANZARI alla pena ritenuta di giustizia, calcolando quella base in ragione della sussistenza dell'aggravante contestata che portava il minimo ad anni cinque di reclusione, operando poi sulla stessa una riduzione per le generiche.

Dal canto suo, la Corte del merito, investita con il gravame della questione inerente all'erroneo calcolo della pena (per avere il primo giudice sottratto l'aggravante contestata al bilanciamento con le generiche), ha ritenuto la pena correttamente calcolata per avere il giudice di primo grado tenuto conto della cornice edittale di cui al terzo comma della norma che, secondo quei giudici, andrebbe da un minimo di anni quattro di reclusione e euro 927 di multa a un massimo di anni dieci di reclusione e euro 2.00,00 di multa, stante l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5, cod. pen. ed essendosi, dunque, il primo giudice scostato dal minimo in misura contenuta e giustificata dall'odiosità del fatto, posto in essere ai danni di persona inerme, avendo peraltro il Tribunale calcolato la diminuzione massima per le generiche e per la scelta del rito.

3. Il motivo è fondato.Più di un errore va, intanto, rettificato.

In ragione della data del commesso reato, la cornice edittale prevista per l'art. 624 bis, comma 2, cod. pen. (furto con strappo) muove da un minimo di anni quattro di reclusione e euro 927 di multa a un massimo di anni sette di reclusione e euro 1.500,00 di multa; per la stessa fattispecie, poi, aggravata da una o più delle circostanze indicate dall'art. 625 o dall'art. 61, cod. pen., il legislatore ha espresamente stabilito una cornice edittale che va da un minimo di anni cinque di reclusione e euro 1.000,00 di multa a un massimo di anni dieci di reclusione e euro 2.500,00 di multa.

Il Tribunale, nella sentenza appellata, aveva riconosciuto le circostanze generiche e ritenuto l'aggravante contestata, determinando la pena base in anni cinque di reclusione e euro 1.500,00 di multa (pari dunque al minimo stabilito dall'art. 624 bis, comma 3, cod. pen.), riducendo la stessa in misura inferiore a un terzo per le generiche e, quindi, ulteriormente per il rito prescelto, nella misura indicata dalla legge.

La Corte d'appello, nel confermare la sentenza impugnata, ha fatto riferimento alla norma considerata dal primo giudice (art. 624 bis, comma 3, cod. pen.), indicando peraltro una cornice edittale che, tuttavia, attinge all'una e all'altra disposizione (minimo previsto per la fattispecie base e massimo previsto per la fattispecie aggravata), ritenendone la congruità per essersi il primo giudice giustificatamente scostato dal minimo edittale in ragione della gravità della condotta.

4. Le norme di riferimento, nella specie (di concorso, cioè, tra circostanze eterogenee, essendo state riconosciute sia l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5, cod. pen., che le generiche), sono l'art. 69, cod. pen. che disciplina il c.d. giudizio di comparazione, al quale il giudice procede bilanciando le stesse in termini di equivalenza, ovvero di prevalenza o minusvalenza delle une rispetto alle altre; e l'art. 63, terzo comma, cod. pen., secondo cui, in presenza di circostanze aggravanti ad effetto speciale — definite tali in quanto comportanti un aumento della pena superiore ad un terzo — l'aumento (o la diminuzione) per altre circostanze concorrenti non opera sulla pena ordinaria del reato, ma sulla pena stabilita per la circostanza stessa, con la precisazione, stabilita nel quarto comma della medesima disposizione, che, in caso si tratti di concorso tra circostanze aggravanti ad effetto speciale, vige la regola del computo obbligatorio della sola circostanza più grave, restando facoltativo un aumento per la meno grave, nei limiti di un terzo della pena.

Nella tipizzazione di una circostanza aggravante "privilegiata", inoltre, deve ricordarsi che il legislatore ha espressamente enunciato il divieto di prevalenza e di equivalenza delle concorrenti circostanze attenuanti, disponendo che «le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante», dizione utilizzata anche nell'art. 624 bis, ultimo comma, cod. pen. (in motivazione, Sez.

U, n. 42414 del 29/4/2021, Cela).5.

Nel caso di specie, l'aggravante ritenuta è sicuramente a effetto speciale, ma la stessa non rientra nel novero di quelle cc.dd. privilegiate, atteso che la norma da ultimo richiamata fa riferimento al solo art. 625, cod. pen., e non anche al novero delle aggravanti comuni di cui all'art. 61, stesso codice.

Pertanto, nella determinazione della pena, i giudici avrebbero dovuto procedere al bilanciamento con le riconosciute generiche, ma di tale giudizio non vi è traccia nelle sentenze di merito, avendo con tutta evidenza il primo giudice ritenuto l'aggravante privilegiata e quello di secondo grado affermato, pur legittimamente, che il primo giudice si era discostato dal minimo, senza tuttavia procedere, ancora una volta, al necessario giudizio di bilanciamento, neppure ricavabile implicitamente dal tenore complessivo delle motivazioni delle sentenze di merito.

6. La sentenza, pertanto, deve essere annullata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari per nuovo giudizio sul punto, alla stregua dei principi di diritto sopra esposti, con affermazione di irrevocabilità della penale responsabilità.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bari.

Visto l'art.624 cpp. dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità dell'imputato.

Deciso il 7 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], con le quali si è chiesto l'annullamento della sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra Sezione della corte di appello di Bari. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'Appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale cittadino, con la quale MANZARI Nicolangelo era stato condannato per furto con strappo aggravato, consumato il 30/6/2020 mediante impossessamento di un borsellino di proprietà di PIGLIONICO Vito (che lo teneva tra le mani, mentre era seduto all'interno del proprio garage), strappandolo alla persona offesa; fatto aggravato per essere stato posto in essere ai danni di persona in stato di minorata difesa in ragione dell'età avanzata. 2. L'imputato ha proposto ricorso, con difensore, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto errata applicazione della legge penale e la illogicità della motivazione in relazione al calcolo della pena, per avere i giudici territoriali calcolato quella base sulla cornice edittale prevista per la fattispecie aggravata, nonostante l'intervenuta elisione dell'aggravante di cui all'art. 624 bis, comma 3, cod. pen, a seguito del giudizio di comparazione con le riconosciute attenuanti generiche. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Lidia GIORGIO, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento della sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Considerato in diritto 1. Il ricorso va accolto. 2. Il Tribunale aveva condannato il MANZARI alla pena ritenuta di giustizia, calcolando quella base in ragione della sussistenza dell'aggravante contestata che portava il minimo ad anni cinque di reclusione, operando poi sulla stessa una riduzione per le generiche. Dal canto suo, la Corte del merito, investita con il gravame della questione inerente all'erroneo calcolo della pena (per avere il primo giudice sottratto l'aggravante contestata al bilanciamento con le generiche), ha ritenuto la pena correttamente calcolata per avere il giudice di primo grado tenuto conto della cornice edittale di cui al terzo comma della norma che, secondo quei giudici, andrebbe da un minimo di anni quattro di reclusione e euro 927 di multa a un massimo di anni dieci di reclusione e euro 2.00,00 di multa, stante l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5, cod. pen. ed essendosi, dunque, il primo giudice scostato dal minimo in misura contenuta e giustificata dall'odiosità del fatto, posto in essere ai danni di persona inerme, avendo peraltro il Tribunale calcolato la diminuzione massima per le generiche e per la scelta del rito. 3. Il motivo è fondato.Più di un errore va, intanto, rettificato. In ragione della data del commesso reato, la cornice edittale prevista per l'art. 624 bis, comma 2, cod. pen. (furto con strappo) muove da un minimo di anni quattro di reclusione e euro 927 di multa a un massimo di anni sette di reclusione e euro 1.500,00 di multa; per la stessa fattispecie, poi, aggravata da una o più delle circostanze indicate dall'art. 625 o dall'art. 61, cod. pen., il legislatore ha espresamente stabilito una cornice edittale che va da un minimo di anni cinque di reclusione e euro 1.000,00 di multa a un massimo di anni dieci di reclusione e euro 2.500,00 di multa. Il Tribunale, nella sentenza appellata, aveva riconosciuto le circostanze generiche e ritenuto l'aggravante contestata, determinando la pena base in anni cinque di reclusione e euro 1.500,00 di multa (pari dunque al minimo stabilito dall'art. 624 bis, comma 3, cod. pen.), riducendo la stessa in misura inferiore a un terzo per le generiche e, quindi, ulteriormente per il rito prescelto, nella misura indicata dalla legge. La Corte d'appello, nel confermare la sentenza impugnata, ha fatto riferimento alla norma considerata dal primo giudice (art. 624 bis, comma 3, cod. pen.), indicando peraltro una cornice edittale che, tuttavia, attinge all'una e all'altra disposizione (minimo previsto per la fattispecie base e massimo previsto per la fattispecie aggravata), ritenendone la congruità per essersi il primo giudice giustificatamente scostato dal minimo edittale in ragione della gravità della condotta. 4. Le norme di riferimento, nella specie (di concorso, cioè, tra circostanze eterogenee, essendo state riconosciute sia l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5, cod. pen., che le generiche), sono l'art. 69, cod. pen. che disciplina il c.d. giudizio di comparazione, al quale il giudice procede bilanciando le stesse in termini di equivalenza, ovvero di prevalenza o minusvalenza delle une rispetto alle altre; e l'art. 63, terzo comma, cod. pen., secondo cui, in presenza di circostanze aggravanti ad effetto speciale — definite tali in quanto comportanti un aumento della pena superiore ad un terzo — l'aumento (o la diminuzione) per altre circostanze concorrenti non opera sulla pena ordinaria del reato, ma sulla pena stabilita per la circostanza stessa, con la precisazione, stabilita nel quarto comma della medesima disposizione, che, in caso si tratti di concorso tra circostanze aggravanti ad effetto speciale, vige la regola del computo obbligatorio della sola circostanza più grave, restando facoltativo un aumento per la meno grave, nei limiti di un terzo della pena. Nella tipizzazione di una circostanza aggravante "privilegiata", inoltre, deve ricordarsi che il legislatore ha espressamente enunciato il divieto di prevalenza e di equivalenza delle concorrenti circostanze attenuanti, disponendo che «le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante», dizione utilizzata anche nell'art. 624 bis, ultimo comma, cod. pen. (in motivazione, Sez. U, n. 42414 del 29/4/2021, Cela).5. Nel caso di specie, l'aggravante ritenuta è sicuramente a effetto speciale, ma la stessa non rientra nel novero di quelle cc.dd. privilegiate, atteso che la norma da ultimo richiamata fa riferimento al solo art. 625, cod. pen., e non anche al novero delle aggravanti comuni di cui all'art. 61, stesso codice. Pertanto, nella determinazione della pena, i giudici avrebbero dovuto procedere al bilanciamento con le riconosciute generiche, ma di tale giudizio non vi è traccia nelle sentenze di merito, avendo con tutta evidenza il primo giudice ritenuto l'aggravante privilegiata e quello di secondo grado affermato, pur legittimamente, che il primo giudice si era discostato dal minimo, senza tuttavia procedere, ancora una volta, al necessario giudizio di bilanciamento, neppure ricavabile implicitamente dal tenore complessivo delle motivazioni delle sentenze di merito. 6. La sentenza, pertanto, deve essere annullata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari per nuovo giudizio sul punto, alla stregua dei principi di diritto sopra esposti, con affermazione di irrevocabilità della penale responsabilità. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Visto l'art.624 cpp. dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità dell'imputato. Deciso il 7 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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