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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 15095/2026

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le del riesame di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che si èriportato alla requisitoria scritta e ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro diRoma, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento delprovvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di Roma, Sezione per il riesame, con l’ordinanza del 2 ottobre2025 in epigrafe, notificata a [OSCURATO:PERSONA] in data 27 ottobre 2025 e al suodifensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] in data 20 ottobre 2025, ha rigettatol’appello avverso l’ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Roma in data 31 marzo2025 che aveva rigettato l’istanza di revoca della misura coercitiva della custodiacautelare in carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza emessa dal G.i.p.del Tribunale di Roma in data 6 novembre 2024.2.

Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Roma ha proposto ricorsoper cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore di fiducia Avv. [OSCURATO:PERSONA]Mercurelli, con atto pervenuto in Cancelleria a mezzo pec in data 17 gennaio2026, affidato ad un unico, articolato, motivo di ricorso, con il quale eccepiscenullità dell’ordinanza per violazione di legge e difetto assoluto di motivazione inrelazione all’art. 273, comma 1, cod. proc. pen, ex art. 606, comma 1, lett. c) ede), cod. proc. pen., in ordine ai gravi indizi di colpevolezza quanto ai reati sub 70(artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309: organizzazione e/o agevolazione della importazione dall’Olanda di 8 kg. disostanza stupefacente del tipo cocaina), 85 (artt. 110 cod. pen. e 73, commi 1 e1-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309: cessione di un quantitativo imprecisato disostanza stupefacente del tipo cocaina) e 111 (art. 74, commi 1, 2 e 3, d.P.R. 9ottobre 1990, n. 309: associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacentidel tipo cocaina in qualità di capo, organizzatore e promotore).Si duole, in sostanza, che non siano stati nuovamente valutati ladisponibilità in capo al Leone dell’utenza telefonica, il riconoscimento vocale e glialtri elementi indiziari, oggetto di esame da parte dei giudici di merito.3.

Il Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], hadepositato requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.2.

Il ricorrente impugna l’ordinanza del Tribunale del riesame di Roma indata 2 ottobre 2025, che ha rigettato l’appello avverso l’ordinanza del G.i.p. delTribunale di Roma in data 31 marzo 2025, che aveva rigettato l’istanza di revocadella custodia cautelare in carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA].3.

Come risulta dagli atti, l’ordinanza del Tribunale del riesame di Roma,emessa in data 2 ottobre 2025 e depositata in data 9 ottobre 2025, è statanotificata a [OSCURATO:PERSONA] in data 27 ottobre 2025 e al suo difensore Avv.[OSCURATO:PERSONA] in data 20 ottobre 2025.4.

Il ricorso per cassazione è pervenuto in Cancelleria a mezzo pec in data17 gennaio 2026 e, pertanto, risulta proposto dopo il decorso del termine digiorni dieci stabilito, a pena di decadenza, dal combinato disposto degli artt. 309e 585, comma 5, cod. proc. pen. e 99 disp. att. cod. proc. pen.5.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, a normadell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, inoltre, a normadell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento dellasomma che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in euro tremila infavore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero da colpaquanto alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così deciso il 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuca [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le del riesame di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che si èriportato alla requisitoria scritta e ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro diRoma, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento delprovvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Roma, Sezione per il riesame, con l’ordinanza del 2 ottobre2025 in epigrafe, notificata a [OSCURATO:PERSONA] in data 27 ottobre 2025 e al suodifensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] in data 20 ottobre 2025, ha rigettatol’appello avverso l’ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Roma in data 31 marzo2025 che aveva rigettato l’istanza di revoca della misura coercitiva della custodiacautelare in carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza emessa dal G.i.p.del Tribunale di Roma in data 6 novembre 2024.2. Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Roma ha proposto ricorsoper cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore di fiducia Avv. [OSCURATO:PERSONA]Mercurelli, con atto pervenuto in Cancelleria a mezzo pec in data 17 gennaio2026, affidato ad un unico, articolato, motivo di ricorso, con il quale eccepiscenullità dell’ordinanza per violazione di legge e difetto assoluto di motivazione inrelazione all’art. 273, comma 1, cod. proc. pen, ex art. 606, comma 1, lett. c) ede), cod. proc. pen., in ordine ai gravi indizi di colpevolezza quanto ai reati sub 70(artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309: organizzazione e/o agevolazione della importazione dall’Olanda di 8 kg. disostanza stupefacente del tipo cocaina), 85 (artt. 110 cod. pen. e 73, commi 1 e1-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309: cessione di un quantitativo imprecisato disostanza stupefacente del tipo cocaina) e 111 (art. 74, commi 1, 2 e 3, d.P.R. 9ottobre 1990, n. 309: associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacentidel tipo cocaina in qualità di capo, organizzatore e promotore).Si duole, in sostanza, che non siano stati nuovamente valutati ladisponibilità in capo al Leone dell’utenza telefonica, il riconoscimento vocale e glialtri elementi indiziari, oggetto di esame da parte dei giudici di merito.3. Il Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], hadepositato requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.2. Il ricorrente impugna l’ordinanza del Tribunale del riesame di Roma indata 2 ottobre 2025, che ha rigettato l’appello avverso l’ordinanza del G.i.p. delTribunale di Roma in data 31 marzo 2025, che aveva rigettato l’istanza di revocadella custodia cautelare in carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA].3. Come risulta dagli atti, l’ordinanza del Tribunale del riesame di Roma,emessa in data 2 ottobre 2025 e depositata in data 9 ottobre 2025, è statanotificata a [OSCURATO:PERSONA] in data 27 ottobre 2025 e al suo difensore Avv.[OSCURATO:PERSONA] in data 20 ottobre 2025.4. Il ricorso per cassazione è pervenuto in Cancelleria a mezzo pec in data17 gennaio 2026 e, pertanto, risulta proposto dopo il decorso del termine digiorni dieci stabilito, a pena di decadenza, dal combinato disposto degli artt. 309e 585, comma 5, cod. proc. pen. e 99 disp. att. cod. proc. pen.5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, a normadell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, inoltre, a normadell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento dellasomma che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in euro tremila infavore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero da colpaquanto alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così deciso il 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuca [OSCURATO:PERSONA]
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