CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 25108/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
05/06/19933. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/03/19804. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 12/09/2025 della Corte di appello di Cataniavisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e diannullare con rinvio la sentenza impugnata, in relazione alle posizioni degli altriricorrenti;letta la memoria del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. avv. [OSCURATO:PERSONA]Diolosà, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità ovvero il rigetto deiricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con condanna allarifusione delle spese del presente grado di giudizio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza delGiudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Catania in data 12 giugno 2023,sull’accordo delle parti, ha rideterminato la pena irrogata a:- [OSCURATO:PERSONA], esclusa la qualità di promotore con riferimento al capo Ae con le attenuanti generiche in regime di equivalenza, confermando per il restola condanna per i delitti di cui agli artt. 416 cod. pen. (capo A), 110-628 (capoB), 110-648 cod. pen. (capi C, E ed F), 56-110-628 cod. pen. (capi D e G);- [OSCURATO:PERSONA], con le attenuanti generiche in regime di equivalenza,confermando per il resto la condanna per i delitti di cui agli artt. 416 cod. pen.(capo A), 110-628 (capo B), 110-648 cod. pen. (capi C, E ed F), 56-110-628cod. pen. (capi D e G);- [OSCURATO:PERSONA], confermando per il resto la condanna per i delitti di cui agli artt.416 cod. pen. (capo A), 110-628 (capo B), 110-648 cod. pen. (capi C, E ed F),56-110-628 cod. pen. (capi D e G), 56-110-624 cod. pen. (capi I ed L) e 56-628cod. pen. (capo M);- [OSCURATO:PERSONA], con le attenuanti generiche in regime di equivalenza,confermando per il resto la condanna per i delitti di cui agli artt. 416 cod. pen.(capo A), 110-648 cod. pen. (capi E, F ed H) e 56-110-628 cod. pen. (capi D e2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i suddettiimputati, formulando i motivi di censura di seguito sinteticamente esposti, neitermini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è diretto acontestare la condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di PosteItaliane, nonostante il reato sub B) non gli fosse mai stato contestato e lasuddetta parte civile si fosse costituita solamente contro i coimputati condannatiper tale reato.2.2. I distinti ricorsi presentati nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eRossella [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dei rispettivi difensori, eccepiscono tuttil’assoluta carenza della motivazione ovvero comunque la sua mera apparenza,rinvenendosi soltanto generiche affermazioni in merito alla ammissibilità dellerichieste di concordato.3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1,cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato.I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sonoinammissibili.2. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazioneavverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. solo qualoradeduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere alconcordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed alcontenuto difforme della pronuncia del giudice.2.1. Quanto alla carenza motivazionale eccepita (in termini oltremodogenerici, articolati mediante mero rinvio ad astratti principi di diritto) dairicorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l’illustrazione dell’assenza dei presupposti chelegittimano il concordato in appello può essere anche meramente enunciativa opersino implicita, in quanto il giudice può pronunciare sentenza diproscioglimento solo se risultino dagli atti elementi idonei a superare lapresunzione di colpevolezza che il legislatore ricollega alla formulazione di unarichiesta di applicazione della pena o manchi comunque un quadro probatorioidoneo a definire il fatto come reato (Sez. 6, n. 41712 del 02/10/2006, Giannì,Rv. 235294-01; Sez. 5, n. 211 del 13/12/2005, dep. 2006, Cortese, Rv. 233055-01).2.2. Nel caso di specie, l’apparato argomentativo speso dalla Corte ionica afondamento della propria pronuncia – sia quanto all’impossibilità di emetterepronuncia ex art. 129 cod. proc. pen., sia quanto alla congruità della sanzioneconcordata – è sicuramente idoneo, nei termini sopra chiariti («Premesso che lapenale responsabilità degli odierni imputati per i reati loro ascritti e ritenuti insentenza emerge con ogni evidenza ed oltre il ragionevole dubbio dagli attiacquisiti al fascicolo del dibattimento in sede di giudizio abbreviato, especificamente dalle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche e ambientali,dalle riprese delle telecamere di videosorveglianza installate nei pressi degli ufficibancari e postali presi di mira dagli imputati, nonché dagli appostamenti econtrollo effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA] di Catania, tutti elementi puntualmenteesaminati e correttamente valutati dal GUP, non residuando spazio per unapronuncia di assoluzione nel merito, la Corte ritiene che le pene così comeconcordate per ciascuno di essi siano congrue al disvalore dei fatti commessi siain relazione alla pena base indicata per il reato più grave sia agli aumenti operatiper gli ulteriori reati e che le richieste possano quindi essere accolte»).Con tali lineari considerazioni, i suddetti ricorrenti omettono completamentedi confrontarsi.3. Al contrario, appare ammissibile, ai sensi dell’art. 609, comma 2, cod.proc. pen., e fondata la censura articolata da [OSCURATO:PERSONA], in quanto direttaa contestare una statuizione estranea al dispositivo di primo grado e, dunque,non ricompresa nella rinuncia ai motivi non ricompresi nel concordato, emessa inappello, in totale carenza dei presupposti di legge.La costituzione della parte civile, infatti, era avvenuta in relazione al solodelitto commesso in danno (anche) di [OSCURATO:PERSONA], nei confronti dei soli altritre coimputati e non di [OSCURATO:PERSONA] (non destinatario della suddetta contestazione edescluso anche dalle richieste privatistiche presentate nel presente giudizio dilegittimità).L’erronea condanna in solido alla rifusione delle spese a carico del ricorrenteha potuto essere da lui contestata solo successivamente alla conoscenza deldictum, con il ricorso di legittimità.4. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere in parte annullata, per lafondatezza del motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla condanna delsuddetto ricorrente alla rifusione delle spese del secondo grado di giudizio infavore della parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA].Non v’è luogo a disporre rinvio, potendo procedersi all’espunzione di talestatuizione direttamente in questa sede, ai sensi dell’art. 620, lett. l), cod. proc.pen.5. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] debbono essere dichiaratiinammissibili.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti suddetti devono esserecondannati al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzionepecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsiequitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Cortecost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.Consegue, altresì, la condanna dei medesimi imputati alla rifusione dellespese di assistenza e rappresentanza sostenute dalla parte civile costituita nelpresente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, in relazione all’attivitàsvolta. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] alla condanna alle spese di parte civile, che elimina.Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Condanna, inoltre, gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rifusione in solido delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nelpresente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in persona del leg. rappr.p.t., che liquida in complessivi euro 3.800/00, oltre accessori di legge.Così è deciso, 17/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]