CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 giugno 2023
Cassazione n. 22168/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciatola seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 2831/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 163, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente – avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 2903/2017 depositata il 19/12/2017. Oggetto: Contratto di subfornitura R.G.N. 2831/2018 Ud. 07/06/2023PU Sez. S2 -R.G. 2831/2018 – Ud. 07/06/2023 - Pagina nr. 2 di 21 Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del giorno 7 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, il rigettodel ricorso; udito per la controricorrente l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del ricorso udito per la resistente l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto delricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:PERSONA] convenne, innanzi il Tribunale di Verona, la MI.BO. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], e, premesso di intrattenere con quest’ultima un rapporto di subfornitura, chiese accertarsi l’inesistenza del diritto di credito vantato dalla stessa convenuta a titolo di penale o, in subordine, che la penale medesima venisse ridotta in via equitativa. Costituitasi regolarmente la MI.BO. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] chiedendo in via riconvenzionale la condanna dell’attrice sia al pagamento della penale sia al risarcimento dei danni da inadempimento, il Tribunale di Verona, con sentenza del 5 maggio 2015, disattese le domande dell’attrice mentre accolse la domanda riconvenzionale della convenuta. 2. Proposto appello da parte della [OSCURATO:PERSONA] e costituitasi la MI.BO. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] con proposizione di appello incidentale, la Corte d’appello di Venezia disattese sia il gravame principale sia il gravame incidentale, compensando integralmente tra le parti le spese del giudizio di appello. Quanto all’appello principale, la Corte territoriale disattese: Sez. S2 -R.G. 2831/2018 – Ud. 07/06/2023 - Pagina nr. 3 di 21 − il primo motivo di gravame – avente ad oggetto l’omessa pronuncia sulla domanda di accertamento della nullità del contratto per indeterminatezza dell’oggetto, essendo il contratto datato 3 luglio 2001 privo di un allegato –rilevando che il giudice di prime cure aveva esaminato espressamente tale profilo, ritenendo insussistente la denunciata nullità e che in ogni caso i rapporti commerciali tra le parti risultavano risalenti ad un contratto del 1997, ad un successivo contratto del 2001 e ad un accordo integrativo del 2010 con i quali le parti avevano regolato i propri rapporti senza che nel tempo venisse eccepito alcunché; − il secondo motivo di gravame - avente ad oggetto l’omessa pronuncia nonché l’omessa o insufficiente motivazione sulla domanda di accertamento della nullità della penale – in quanto la decisione di prime cure aveva espressamente affrontato il tema, giungendo alla conclusione per cui la violazione del termine minimo di preavviso per il recesso da parte dell’appellante comportava l’obbligo della medesima di risarcire il danno come predeterminato tramite la penale, non potendo l’appellante medesima venire a basare la nullità della clausola su una propria violazione dei termini contrattuali in contrasto con il canone di buona fede nell’esecuzione del contratto; − il terzo motivo di gravame - avente ad oggetto la violazione delle norme in tema di interpretazione del contratto nonché la omessa insufficiente motivazione sulla successiva eliminazione della clausola contrattuale contenente la penale per effetto di una successiva transazione – in quanto la decisione di prime cure era,in modo condivisibile, giunta alla Sez. S2 -R.G. 2831/2018 – Ud. 07/06/2023 - Pagina nr. 4 di 21 conclusione per cui le originarie previsioni contrattuali concernenti la penale ed il periodo di preavviso non erano state toccate dalla successiva transazione; − il quarto motivo di gravame - avente ad oggetto l’errata interpretazione del contratto, della transazione e dell’accordo integrativo – in quanto lo stesso , erroneamente , mirava a riqualificare una lettera costituente recesso ad nutum dal contratto come mera informativa delle volontà di sospendere il rapporto per il futuro, laddove dovevano ritenersi condivisibili le conclusioni del giudice di merito circa il fatto che il tenore letterale della missiva era invece univoco nel senso dell’esercizio del recesso, anche in considerazione del ristretto lasso temporale concesso per accettare l’alternativa contrattuale; − il quinto motivo di gravame - avente ad oggetto il carattere manifestamente eccessivo della penale – in quanto le deduzioni dell’appellante miravano a scomputare dalla penalità le utilità conseguite dall’appellata nel lasso temporale tra la comunicazione del recesso e la sua esecuzione, laddove non solo tale tesi non era supportata da adeguate prove, come rilevato dal giudice di prime cure, ma in sede di gravame era stata basata su circostanze nuove del tutto inammissibili, risultando per contro che la quantificazione della penale risultava adeguata e non abnorme; − il sesto motivo di gravame - avente ad oggetto l’omessa pronunciaex art. 112 c.p.c., la violazione delle previsioni in tema di indebito, il travisamento dei fatti e l’errata interpretazione della domanda riconvenzionale dell’appellata – in quanto , in primo luogo, la stessa MI.BO. [OSCURATO:PERSONA] Sez. S2 -R.G. 2831/2018 – Ud. 07/06/2023 - Pagina nr. 5 di 21 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] aveva contestato la debenza di somme; in secondo luogo, la reconventio reconventionis della [OSCURATO:PERSONA] doveva ritener si inammissibile, non essendo conseguenza della domanda riconvenzionale dell’appellata; da ultimo, doveva escludersi che l’appellata dovesse restituire quanto ricevuto in esecuzione del contratto, trattandosi di utilità percepita in corso di rapporto, conseguentemente esclusa dagli effetti del recesso dal contratto. Quanto all’appello incidentale di MI.BO. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] –avente ad oggetto il riconoscimento del maggior danno sofferto per l’abuso di dipendenza economica -la Corte territoriale respinseil gravame sia perché la domanda doveva ritenersi superata dalle successive pattuizioni intercorse tra le parti sia perché la pretesa risultava priva di prova, al punto da risultare indeterminata in ordine al quantum preteso e da affidarsi alla richiesta di consulenza tecnica,ritenuta invece dalla Corte meramente esplorativa. 3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Venezia ricorre ora [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso MI.BO. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. 4. La controricorrente ha formulato tempestiva istanza di trattazione orale. 5. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato a diciotto motivi , peraltro raggruppati con riferimento alle statuizioni della Corte d’appello di Venezia sui singoli motivi di appello, e quindi, Sez. S2 -R.G. 2831/2018 – Ud. 07/06/2023 - Pagina nr. 6 di 21 − i motivi 1 - 2 riferiti alla decisione sul primo motivo di appello; − i motivi 3 - 6 riferiti alla decisione sul secondo motivo di appello; − i motivi 7 - 9 riferiti alla decisione sul terzo motivo di appello; − i motivi 10 - 12 riferiti alla decisione sul quinto motivo di appello; − i motivi 13 - 18 riferiti alla decisione sul sesto motivo di appello. 1.1. Con il primo motivo il ricorsodeduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., “la omessa motivazione sul rigetto del primo motivo di appello integrante violazione e/o falsa applicazione degli artt. 111, comma 6, Cost. e 132, comma 2, 4), c.p.c.”, per avere la Corte territoriale semplicemente richiamato la motivazione del giudice di prime cure, con motivazione per relationem. 1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1346, 1350, 1418, secondo comma, 1421, 1422 e 1423 c.c. nonché dell’art. 2, Legge n. 192/1998 per avere la Corte territoriale disatteso il motivo di gravame con il quale veniva dedotta la nullità del contratto per indeterminatezza dell’oggetto, nonostante l’assenza nel contratto di subfornitura in data 3 luglio 2001 dell’Allegato A che invece veniva richiamato nel contratto medesimo come sua parte integrante. 1.3.Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., “la omessa motivazione sul rigetto del secondo motivo di appello integrante violazione e/o falsa applicazione degli artt. 111, comma 6, Cost. e 132, comma 2, 4), c.p.c.”, per avere la Corte territoriale semplicemente richiamato la motivazione del giudice di prime cure per relationem, omettendo di valutare le deduzioni in ordine alla nullità del recesso intimato dalla stessa odierna ricorrente ed alla Sez. S2 -R.G. 2831/2018 – Ud. 07/06/2023 - Pagina nr. 7 di 21 nullità della clausola penale per assenza di causa, nonostante la ricorrente avesse denunciato con il gravame l’omessa valutazione di tali profili anche da parte del giudice di prime cure 1.4.Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la Corte d’appello respinto il secondo motivo di gravame e le deduzioni sulla nullità della penale affermando la sussistenza di una condotta contraria a buona fede della stessa ricorrente, in tal modo pronunciandosi su fatti costitutivi non oggetto dideduzione in giudizio ed incorrendo nel vizio di ultrapetizione. 1.5.Con il quinto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., l’omesso esame degli artt. 22, 23, e 24 del contratto di subfornitura. Argomenta la ricorrente che una corretta interpretazione delle previsioni avrebbe dovuto condurre la Corte territoriale ad escludere l’efficacia del recesso intimato senza il rispetto del termine di preavviso, con conseguente prosecuzione del rapporto. 1.6.Con il sesto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione “dei principi in tema di abuso del diritto e/o processo”nonché degli artt. 1325, 1375, 1382, 1384, 1418, secondo comma, c.c. nonché 6, comma 2, Legge n. 192/198. Argomenta, in particolare, il ricorso che una corretta interpretazione degli artt. artt. 22, 23, e 24 del contratto di subfornitura avrebbe dovuto condurre la Corte territoriale a ritenere nulla per difetto di causa la penale contrattualmente prevista sia perché il recesso intimato senza il rispetto del termine di preavviso doveva costituirsi un mero evento e non un inadempimento, sia perché il recesso doveva ritenersi contrattualmente inefficace e quindi la Sez. S2 -R.G. 2831/2018 – Ud. 07/06/2023 - Pagina nr. 8 di 21 controricorrente conservava il diritto alla prosecuzione del rapporto, sia perché la penale era comunque manifestamente eccessiva. 1.7.Con il settimo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., “la omessa motivazione sul rigetto del terzo motivo di appello integrante violazione e/o falsa applicazione degli artt. 111, comma 6, Cost. e 132, comma 2, 4), c.p.c.”, per avere la Corte territoriale semplicemente richiamato la motivazione del giudice di prime cure, con motivazione meramente per relationem. 1.8.Con l’ottavo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., l’omesso esame dell’art. 3 della Transazione conclusa tra le parti in data 21 settembre 2009. Argomenta la ricorrente che l’esame della Transazione – ed in particolare della clausola che prevedeva per la stessa ricorrente la facoltà di recesso entro un termine inferiore ad un anno – avrebbe dovuto condurre la Corte territoriale a concludere che gli artt. 23 e 24 dell’originario contratto -che subordinavano la facoltà di recesso ad un preavviso minimo di un anno e prevedevano la penale per il recesso anticipato -erano stati implicitamente aboliti. 1.9.Con il nono motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1365, 1366, 1371 c.c. La ricorrente viene, ancora una volta, a dolersi dell’inadeguata interpretazione del complesso delle pattuizioni concluse dalle parti nel corso del tempo, ed in particolare della già richiamata previsione della Transazione che prevedeva per la stessa ricorrente la facoltà di recesso entro iltermine inferiore ad un anno. Argomenta che l’esame sistematico delle previsioni contrattuali avrebbe dovuto condurre la Corte territoriale a concludere che gli artt. 23 e 24 dell’originario contratto erano stati implicitamente aboliti, Sez. S2 -R.G. 2831/2018 – Ud. 07/06/2023 - Pagina nr. 9 di 21 laddove la Corte medesima avrebbe omesso tale esame complessivo, arrestandosi ad una mera interpretazione letterale. 1.10. Con il decimo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., “la omessa motivazione sul rigetto del quinto motivo di appello integrante violazione e/o falsa applicazione degli artt. 111, comma 6, Cost. e 132, comma 2, 4), c.p.c.”, per avere la Corte territoriale disatteso la domanda di riduzione della penale ritenendo che le circostanze dedotte dalla ricorrente fossero nuove ed inammissibili – non considerando che la riduzione della penale può essere disposta d’ufficio anche in sede di gravame - e valutando la congruità della penale sulla scorta di una motivazione meramente apparente. 1.11.Con l’undicesimo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., l’omesso esame dell’art. 3 della Transazione conclusa tra le parti in data 21 settembre 2009 e dell’Accordo integrativo in data 1° aprile 2010, dai quali invece – argomenta la ri corrente – la Corte territoriale avrebbe dovuto desumere le modifiche all’originario equilibrio contrattuale e la conseguente necessità di ridurre l’ammontare della penale. 1.12.Con il dodicesimo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 345, secondo comma, c.p.c. e 1382-1384 c.c. per avere la Corte territoriale, da un lato, escluso la possibilità di dedurre in appello circostanze nuove rilevanti ai fini dell’esercizio del potere d’ufficio di riduzione della penale e, dall’altro lato, omesso di procedere alla riduzione della penale tenendo quantomeno conto del periodo tra la notifica del recesso e la sua attuazione, sebbene durante tale periodo, nonostante il recesso, il rapporto a vesse avuto parziale esecuzione, determinando una locupletazione della controricorrente. Sez. S2 - R.G. 2831/2018 – Ud. 07/06/2023 - Pagina nr. 10 di 21 1.13.Con il tredicesimo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 324, 329, 342, 346 c.p.c. e 2909 c.c. per avere la Corte ritenuto inammissibili le domande riconvenzionali formulate dall’odierna ricorrente in quanto le medesime non potevano ritenersi scaturite dalle difese della MI.BO. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. Sottolinea la ricorrente che tali domande erano state invece ritenute ammissibili dal giudice di prime cure, senza che tale valutazione fosse stata oggetto di impugnazione incidentale da parte della MI.BO. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], da ciò derivando che la Corte avrebbe assunto una valutazione di inammissibilità delle domande che le era invece ormai preclusa, essendo ormai sceso il giudicato sull’ammissibilità. 1.14.Con il quattordicesimo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., “la omessa motivazione sul rigetto del sesto motivo di appello integrante violazione e/o falsa applicazione degli artt.111, comma 6, Cost. e 132, comma 2, 4), c.p.c.”, per avere la Corte territoriale omesso di motivare le ragioni della inammissibilità della reconventio reconventionis dell’odierna ricorrente. 1.15. Con il quindicesimo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 183, quinto comma, c.p.c. 1.16.Con il sedicesimo moti vo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la Corte territoriale omesso di pronunciarsi sul motivo di gravame che aveva ad oggetto il mancato accoglimento delle domande di restituzione delle somme versate dalla ricorrente alla MI.BO. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] sia a titolo di “anticipo transazione” sia a titolo di canoni di locazione. Sez. S2 - R.G. 2831/2018 – Ud. 07/06/2023 - Pagina nr. 11 di 21 1.17. Con il diciassettesimo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., l’omesso esame di fatti decisivi, avendo la Corte omesso di rilevare che le pretese restitutorie erano state introdotte sin dal giudizio di primo grado. 1.18. Con il diciottesimo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1325, 1418, secondo comma, 1458, 1463, 2033, 2041. 2. Occorre preliminarmente dare atto che con la memoria ex art.378 c.p.c. la ricorrente ha rinunciato ai motivi: terzo, quarto, quinto, settimo, ottavo, undicesimo, quattordicesimo, diciassettesimo. 3.Il primo motivo di ricorso è infondato. Questa Corte ha reiteratamente affermato il principio per cui la validità della sentenza la cui motivazione sia redatta per relationem presuppone che la motivazione stessa resti autosufficiente, riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico-giuridica, mentre deve ritenersi nulla, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la sentenza che si limiti alla mera indicazione dell'esistenza del provvedimento richiamato, senza esporne il contenuto e senza compiere alcun apprezzamento delle argomentazioni assunte nell'altro giudizio e della loro pertinenza e decisività rispetto ai temi dibattuti dalle parti, così rendendo impossibile l'individuazione delle ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass. Sez. 6 -2, Ordinanza n. 459 del 10/01/2022). Se, infatti, al giudice di appello non è imposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive -sicché lo stesso ben può aderire alla motivazione della statuizione impugnata ove la condivida, senza necessità di ripeterne tutti gli argomenti o di rinvenirne altri-è tuttavia Sez. S2 - R.G. 2831/2018 – Ud. 07/06/2023 - Pagina nr. 12 di 21 vero che la condivisione della motivazione deve comunque essere raggiunta attraverso una autonoma valutazione critica, che deve emergere, sia pure in modo sintetico, dal testo della decisione (Cass. Sez. L -Ordinanza n. 28139 del 05/11/2018; Cass. Sez. 6 - Ordinanza n. 15884 del 26/06/2017; Sez. 6 - 5 Ordinanza n. 5209 del 06/03/2018), mentre risulta viziata la decisione con cui il giudice si sia limitato ad aderire alla decisione di primo grado senza che emerga, in alcun modo, che a tale risultato sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass. Sez. L - Ordinanza n. 28139 del 05/11/2018; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14786 del 19/07/2016). Nel caso in esame, tuttavia, non può ritenersi che la motivazione della Corte territoriale si sia limitata ad un mero richiamo acritico per relationem alle valutazioni del giudice di prime cure in quanto, nell’operare detto richiamo, la Corte ha proceduto ad un autonomo vaglio della decisione di primo gradoe degli argomenti alla base della medesima, operando altresì una distinta individuazione e valutazione dei motivi di gravame, singolarmente e dettagliatamente esaminati nel corpo della motivazione. La motivazione della Corte territoriale, quindi, conserva appieno il carattere dell’autosufficienza, tale da consentire la verifica della sua compatibilità logico-giuridica, e non può ritenersi affetta dal vizio denunciato. 4.Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. La decisione della Corte territoriale in ordine alla validità dell’originaria pattuizione intercorsa tra le parti si basa su due rationes decidendi, una dellequali è costituita dal fatto che la Corte medesima ha ritenuto che la sequenza di pattuizioni concluse tra le parti nel corso degli anni fosse idonea a neutralizzare l’ipotetica carenza dell’originario Sez. S2 - R.G. 2831/2018 – Ud. 07/06/2023 - Pagina nr. 13 di 21 contratto, non senza osservare, peraltro, che la motivazione contiene il riferimento ad un precedente accordo del 1997, in ordine al quale la ricorrente nulla ha dedotto. Il motivo di ricorso non solo non aggredisce questa seconda ratio ma, nel suo complesso, sconta appunto una inadeguata e parziale ricostruzione dell’evoluzione dei rapporti negoziali intercorsi tra le parti nel corso del tempo, e cioè proprio di quel profilo che costituisce fondamento della ratio decidendi. Si deve osservare, infatti, che nelle cento pagine del ricorso –detto incidenter,non rispettose neppure del Protocollo d’intesa tra la Corte di Cassazione e il [OSCURATO:PERSONA] in merito alle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia civile e tributaria del 17 dicembre 2015 – la ricostruzione delle varie pattuizi oni intercorse tra le parti – menzionate assai sinteticamente anche nella decisione impugnata –risulta del tutto carent e quanto all’osservanza della regola di completezza dettata dall’art. 366 c.p.c., limitandosi la ricostruzione della ricorrente alla mera elencazione contenuta a pag. 5. Queste carenze, che precludono una completa e chiara comprensione della pluriennale vicenda contrattuale, si traducono in un vizio di inammissibilità, in quanto era onere della ricorrente –onde sconfessare la ratio decidendi della Corte veneta - procedere alla ricostruzione completa del contenuto dei vari accordi in modo da evidenziare che nessuno dei medesimi si era rivelato idoneo a colmare la dedotta lacuna di quello che viene indicato come l’originario contratto. 5.Il sesto motivo di ricorso è infondato . Le deduzioni della ricorrente, in realtà, non vengono ad individuare in concretole affermazioni, tra quelle contenute nella motivazione, che si porrebbero in contrasto con il dato normativo, risultando per alcuni Sez. S2 - R.G. 2831/2018 – Ud. 07/06/2023 - Pagina nr. 14 di 21 aspetti anche anodine, come nel caso del non meglio determinato riferimento ai “principi in materia di abuso del diritto e/o processo”, del tutto avulso da una completa deduzione del vizio di cui all’art. 360, n. 3), c.p.c. Gli argomenti contenuti nel motivo di ricorso si sostanziano semplicemente nell’offrire una interpretazione alternativa delle clausole contrattuali, traducendosi, quindi, nella mera allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, e cioè di un profilo che non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., essendo esterna all'esatta interpretazione della norma ed iner endo alla tipica valutazione del giudice di merito, risultando perciò sottratta al sindacato di legittimità (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 640 del 14/01/2019; Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019). Correttamente, del resto, la Corte territoriale non ha ritenuto sussistente la nullità della clausola contrattuale relativa alla penale, non emergendo – né essendo concretamente offerti nella presente sede dal ricorso –motivi per ipotizzare detto vizio, sol che si consideri che le deduzioni della ricorrente si basano: − sulla ricostruzione del recesso come “evento” e non inadempimento, ignorando radi calmente la struttura essenziale della previsione di una penale per il recesso anticipato ex artt. 1373 e 1386 c.c.; − sul la quantificazione asseritamente eccessiva della penale , la cui determinazione, tuttavia –ancorata, com’era, al la media del fatturato negli ultimi tre anni di rapporto– appariva del tutto congrua, essendo collegata originariamente ad un preavviso di un anno in piena coerenza con il parametro di liquidazione; Sez. S2 - R.G. 2831/2018 – Ud. 07/06/2023 - Pagina nr. 15 di 21 − su lla dedotta nullità del recesso intimato dalla stessa ricorrente per assenza di un congruo preavviso, in tal modo sovrapponendo la regola di cui all’art. 6, comma 2, l. 192/1998 -il quale prevede, appunto, la nullità dei patti che attribuiscanoad una delle parti di un contratto di subfornitura ad esecuzione continuata o periodica la facoltà di recesso senza congruo preavvisoed al quale la clausola sul diritto di recesso era invece pienamente conforme, prevedendo un preavviso di un anno –con il ben distinto profilo della stessa violazione della clausola medesima, ad operadella ricorrente medesima, e cioè di un profilo che non riguarda certo la validità della comunicazione di recesso, dovendosi rammentare il carattere genetico del vizio di nullità del contratto. 6.Il nono motivo di ricorso è infondato. Parte ricorrente, pur avendo tentato di argomentare la doglianza e di precisare in quale modo il giudice del merito avesse applicato i canoni legali non correttamente, ha, in realtà, finito semplicemente per contrapporre una propria interpretazione a quella acco lta nella sentenza impugnata, senza tuttavia dimostrare l’assoluta erroneità di quest’’ultima. Va, allora, ricordato che l’interpretazione accolta dal giudice di merito non deve necessariamente essere l’unica astrattamente possibile, essendo sufficiente che la medesima costituisca una delle plausibili interpretazioni, in quanto , quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che siastata privilegiata l'altra (Cass. Sez. 3 -Sentenza n. 28319 del 28/11/2017). Sez. S2 - R.G. 2831/2018 – Ud. 07/06/2023 - Pagina nr. 16 di 21 7.Il decimo motivo di ricorso è, parimenti, infondato. Giova rammentare che questa Corte a Sezioni Unite ha chiarito che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. con Legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si sia tramutata in violazione di legge costituzionalmente rilevante, esaurendosi detta anomalia nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", e risultando invece esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 -Rv. 629830 -01 e, da ultimo, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022). Nessuna di dette carenze estreme risulta ravvisabile nella motivazione della decisione impugnata, la quale espone il proprio percorso argomentativo in modo sintetico ma comunque completo, univoco, comprensibile ed immune da affermazioni reciprocamente inconciliabili, essendo la Corte in ogni caso giunta a ritenere che gli elementi di cui si trovava a disporre non consentissero un giudizio di manifesta eccessività della penale. 8.Il dodicesimo motivo è, anch’esso, infondato. Il motivo si risolve in una serie di richiami a principi generali di diritto ma non viene in alcun modo ad impugnare una delle due rationes decidendi della decisione impugnata e cioè il fatto che le circostanze Sez. S2 - R.G. 2831/2018 – Ud. 07/06/2023 - Pagina nr. 17 di 21 dedotte dalla ricorrente – al di là della tempesti vità o meno della loro allegazione –non erano state adeguatamente provate. Vanno, allora, ribaditi sia il principio per cui il potere di riduzione della penale ad equità, attribuito al giudice dall'art. 1384 c.c., a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento, può essere esercitato d'ufficio, ma l'esercizio di tale potere è subordinato all'assolvimento degli oneri di allegazione e prova, incombenti sulla parte, circa le circostanze rilevanti per la valutazione dell'eccessività della penale, che deve risultare ex actis, ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che il giudice possa ricercarlo d'ufficio (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 34021 del 19/12/2019) ; sia il principio per cui l'apprezzamento della eccessività dell'importo fissato con clausola penale dalle parti contraenti, per il caso di inadempimento o di ritardato adempimento, e della misura della riduzione equitativa dell'importo medesimo rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio è incensurabile in sede di legittimità se non negli aspetti relativi alla motivazione (Cass. Sez. 2 -Ordinanza n. 23750 del 01/10/2018). 9. Il tredicesimo motivo di ricorso è, invece, inammissibile. La ricorrente, infatti, non ha adeguatamente impugnato la ratio decidendi ulteriore rispetto alla declaratoria di inammissibilità delle domande riconvenzionali in relazione alle quali è formulata la doglianza ex art. 360, n. 3), c.p.c., e cioè il passaggio della motivazione nel quale la Corte veneta ha, nel merito, ritenuto in ogni caso infondate le pretese azionate in via di reconventio reconventionis dalla odierna ricorrente. L’inammissibilità del motivo, allora, discende dal principio per cui, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e Sez. S2 - R.G. 2831/2018 – Ud. 07/06/2023 - Pagina nr. 18 di 21 giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione(Cass. Sez. U, Sentenza n. 7931 del 29/03/2013; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16314 del 18/06/2019; Cass. Sez. L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016). 10. Inammissibile è anche il quindicesimo motivo. In primo luogo, il motivo risulta viola re radic almente il canone di specificità e completezza dettato dall’art. 366 c.p.c.in quanto omette di riprodurre, nel loro tenore essenziale, gli atti che contenevano le domande ed eccezioni di cui si assume l’erronea declaratoria di inammissibilità, limitandosiad un mero elenco delle pretese creditorie che sarebbero state erroneamente disattese. In secondo luogo, il motivo di ricorso, come nel caso del tredicesimo motivo, non affronta la seconda ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale, invece risulta giuridicamente sufficiente a sorreggere la decisione. 11. Il sedicesimo motivo è, invece, infondato. Vale osservare che la Corteterritoriale, in realtà, ha pronunciato espressamente una statuizione di rigetto in blocco delle domande della ricorrente, peraltro menzionando anche quel la domanda relativa ai canoni di locazione in relazione alla quale il ricorso lamenta invece l’omessa pronuncia. Per i caratteri onnicomprensivi del ragionamento logico seguito dalla Corte territoriale, peraltro, non si rendeva necessaria un’analisi specifica di tutte le singole poste creditorie avanzate dalla ricorrente, dovendosi escludere il lamentato vizio, alla luce del principio per cui, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile Sez. S2 - R.G. 2831/2018 – Ud. 07/06/2023 - Pagina nr. 19 di 21 alla soluzione del caso concreto, con la conseguenza che tale vizio non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 2151 del 29/01/2021; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 12652 del 25/06/2020; Cass. Sez. 6 - 1, Or dinanza n. 15255 del 04/06/2019; Cass. Sez. 2 -Ordinanza n. 20718 del 13/08/2018). 12. Il diciottesimo motivo, infine, è infondato. Ancora una volta la ricorrente deduce in modo sommamente generico la violazione di legge, invocando una serie di massime, senza nel concreto individuare, nella decisione impugnata, le specifiche affermazioni che costituiscono errata applicazione del dato normativo. Ancora una volta, in realtà, la ricorrente viene a dedurre al più un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa - esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 640 del 14/01/2019; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019) – sostanzialmente sollecitando una inammissibile revisione nel merito della decisione. Si deve, allora, qui ribadire che il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall'ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8758 de l 04/04/2017 ; Cass. Sez. L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016; Cass. Sez. U, Sentenza n. 7931 del 29/03/2013). Sez. S2 - R.G. 2831/2018 – Ud. 07/06/2023 - Pagina nr. 20 di 21 13. Il ricorso deve, quindi, essere rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese, liquidate come in dispositivo, in favore dellacontroricorrente. 14. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv. 657198 - 05) . P. Q. M. La Corte respinge il ricorso. Condanna laricorrente a rifondere a lla contro ricorrent e le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 12.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, a