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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 maggio 2024

Cassazione n. 25696/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 6129/24 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata alle pene di legge per il reato dell'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000; Rilevato che l'imputata ha dedotto con il primo motivo la mancata assunzione di una prova decisiva perché non era stata sentita l'impiegata dello studio, [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe potuto chiarire in merito al difetto dell'elemento psicologico, e con il secondo motivo la violazione di legge per il diniego del proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., Rilevato che il primo motivo è generico con riferimento alla decisività della prova e non tiene conto del consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui in tema di giudizio abbreviato, la prova sollecitata dall'imputato con la richiesta condizionata di accesso al rito, che deve essere integrativa e non sostitutiva rispetto al materiale già raccolto ed utilizzabile, può considerarsi "necessaria" quando risulta indispensabile ai fini di un solido e decisivo supporto logico-valutativo per la deliberazione in merito ad un qualsiasi aspetto della "regiudicanda" (Sez. 1, n. 10016 del 13/07/2018, dep. 2019, Maxim, Rv. 274920-01); Rilevato che il secondo motivo è inconsistente perché l'imputata, premesso di non aver dedotto di aver tempestivamente avanzato la richiesta di proscioglimento, ha allegato in suo favore il corretto comportamento processuale e il pagamento del debito tributario che tuttavia è stato valorizzato già per il riconoscimento delle attenuanti generiche, atteso che non si è avuto il pagamento integrale prima del dibattimento ai fini dell'applicazione dell'art. 13-bis d.lgs. n. 74 del 2000; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2024 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 6129/24 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata alle pene di legge per il reato dell'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000; Rilevato che l'imputata ha dedotto con il primo motivo la mancata assunzione di una prova decisiva perché non era stata sentita l'impiegata dello studio, [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe potuto chiarire in merito al difetto dell'elemento psicologico, e con il secondo motivo la violazione di legge per il diniego del proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., Rilevato che il primo motivo è generico con riferimento alla decisività della prova e non tiene conto del consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui in tema di giudizio abbreviato, la prova sollecitata dall'imputato con la richiesta condizionata di accesso al rito, che deve essere integrativa e non sostitutiva rispetto al materiale già raccolto ed utilizzabile, può considerarsi "necessaria" quando risulta indispensabile ai fini di un solido e decisivo supporto logico-valutativo per la deliberazione in merito ad un qualsiasi aspetto della "regiudicanda" (Sez. 1, n. 10016 del 13/07/2018, dep. 2019, Maxim, Rv. 274920-01); Rilevato che il secondo motivo è inconsistente perché l'imputata, premesso di non aver dedotto di aver tempestivamente avanzato la richiesta di proscioglimento, ha allegato in suo favore il corretto comportamento processuale e il pagamento del debito tributario che tuttavia è stato valorizzato già per il riconoscimento delle attenuanti generiche, atteso che non si è avuto il pagamento integrale prima del dibattimento ai fini dell'applicazione dell'art. 13-bis d.lgs. n. 74 del 2000; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2024 Il
Sentenza Cassazione n. 25696/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris