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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 marzo 2022

Cassazione n. 16289/2023

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e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, in caso di presentazione di querela, accogliere il primo motivo ed annullare la sentenza con rinvio, con ogni conseguente statuizione; in subordine, in caso di mancata presentazione di querela, non essendo il ricorso inammissibile, annullare la sentenza impugnata senza rinvio per sopravvenuta improcedibilità. lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il furto di energia elettrica.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando due motivi.

Con il primo eccepisce la nullità della sentenza per mancata comunicazione alla difesa delle conclusioni del P.G. nel rito cartolare seguito dal giudizio di appello.

Con il secondo contesta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. 3.

Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. È fondato e assorbente il primo motivo.

2.1. Dagli atti del fascicolo — cui il giudice di legittimità ha accesso essendo dedotto un error in procedendo (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001 Policastro, Rv. 220092) — risulta quanto segue: - fissata l'udienza di appello per il giorno 15 marzo 2022, nessuna delle parti ha formulato istanza di trattazione orale; dunque il procedimento ha seguito il c.d.

"rito cartolare emergenziale" di cui all'art. 23-bis legge n. 176 del 2020; - la requisitoria del Procuratore generale distrettuale è stata inviata alla Corte di appello tempestivamente il 14 febbraio 2022; - la cancelleria della Corte di appello non ha trasmesso la requisitoria al difensore dell'imputato. - all'udienza del 15 marzo 2022, la Corte distrettuale ha deliberato la sentenza impugnata.

È quindi pacifico che, come dedotto con il ricorso per cassazione, il difensore dell'imputato non ha ricevuto la notificazione delle conclusioni del P.G..

2.2. La giurisprudenza di legittimità si è ormai assestata sul principio per cui nel procedimento di appello la mancata comunicazione in via telematica delle conclusioni del pubblico ministero alla difesa dell'imputato, prevista dall'art. 23- bis, comma 2, del dl. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 176, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.In tal senso si è pronunciata, con ampiezza di argomenti, Sez. 5, n. 20885 del 28/04/2021, H., Rv. 281152 - 01; decisione seguita da tutte quelle successive (cfr. tra le altre Sez. 6, n. 10216 del 03/03/2022, M., Rv. 283048; Sez. 5, n. 18700 del 29/03/2022, Parise, n.m.; Sez. 3, n. 20557 del 08/03/2022, Chaieb, n.m.; Sez. 3, n. 27688 del 26/05/2022, Moubthaije, n.m.; Sez. 1, n. 29089 del 12/04/2022, Parlato, n.m.; Sez. 4, n. 31487 del 09/06/2022, Zamfir, n.m.; Sez. 6, n. 31538 del 15/06/2022, Farruggio, mm.).

Come osserva condivisibilmente Sez. 5, n. 20885 del 28/04/2021, H, cit.

«la disposizione L.] che prevede la comunicazione in via telematica delle conclusioni del pubblico ministero alla difesa dell'imputato, è riconducibile alla "categoria" delle disposizioni concernenti l'intervento dell'imputato ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; infatti, come questa Corte ha già avuto modo di puntualizzare, «la nozione di "intervento dell'imputato" non può essere [...] restrittivamente intesa nel senso di mera presenza fisica dell'imputato nel procedimento, ma come partecipazione attiva e cosciente del reale protagonista della vicenda processuale, al quale deve garantirsi l'effettivo esercizio dei diritti e delle facoltà di cui lo stesso è titolare» (Sez. 1, n. 4242 del 20/06/1997, Masone, Rv. 208597); il carattere "cartolare" della partecipazione e del contraddittorio cui la partecipazione è funzionale che caratterizza la disciplina dettata dalla normativa sopra richiamata non impedisce, ma, al contrario, impone di ricondurre la disposizione violata nel novero delle fattispecie per le quali è comminata la nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen.».

2.3. Tale nullità, verificatasi nel giudizio di appello, è stata tempestivamente eccepita dalla parte con il ricorso per cassazione (cfr. Sez. 5, n. 29852 del 24/06/2022, V., Rv. 283532; Sez. 5, n. 34790 del 16/09/2022, D'Incalci; Sez. 5, n. 20885 del 28/04/2021, H., cit. non massimata sul punto; Sez. 5, n. 18700 del 29/03/2022, Parise, n.m.; Sez. 1, n. 29089 del 12/04/2022, Parlato, n.m.; Sez. 4, n. 31487 del 09/06/2022, Zamfir, n.m.).

3. Discende che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio.

Il giudice di rinvio provvederà anche a svolgere gli accertamenti relativi alla procedibilità dell'azione penale, tenuto conto che: al momento del fatto il reato di furto pluriaggravato era procedibile di ufficio; agli atti vi è soltanto una denuncia senza istanza punitiva (cfr. verbale del 4 ottobre 2011 raccolto dai CC di Cadoneghe); non è ancora decorso il termine trimestrale previsto dall'art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022, modificato dall'articolo 5-bis del dl. n. 162 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022 n. 199.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, in caso di presentazione di querela, accogliere il primo motivo ed annullare la sentenza con rinvio, con ogni conseguente statuizione; in subordine, in caso di mancata presentazione di querela, non essendo il ricorso inammissibile, annullare la sentenza impugnata senza rinvio per sopravvenuta improcedibilità. lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il furto di energia elettrica. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando due motivi. Con il primo eccepisce la nullità della sentenza per mancata comunicazione alla difesa delle conclusioni del P.G. nel rito cartolare seguito dal giudizio di appello. Con il secondo contesta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. È fondato e assorbente il primo motivo. 2.1. Dagli atti del fascicolo — cui il giudice di legittimità ha accesso essendo dedotto un error in procedendo (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001 Policastro, Rv. 220092) — risulta quanto segue: - fissata l'udienza di appello per il giorno 15 marzo 2022, nessuna delle parti ha formulato istanza di trattazione orale; dunque il procedimento ha seguito il c.d. "rito cartolare emergenziale" di cui all'art. 23-bis legge n. 176 del 2020; - la requisitoria del Procuratore generale distrettuale è stata inviata alla Corte di appello tempestivamente il 14 febbraio 2022; - la cancelleria della Corte di appello non ha trasmesso la requisitoria al difensore dell'imputato. - all'udienza del 15 marzo 2022, la Corte distrettuale ha deliberato la sentenza impugnata. È quindi pacifico che, come dedotto con il ricorso per cassazione, il difensore dell'imputato non ha ricevuto la notificazione delle conclusioni del P.G.. 2.2. La giurisprudenza di legittimità si è ormai assestata sul principio per cui nel procedimento di appello la mancata comunicazione in via telematica delle conclusioni del pubblico ministero alla difesa dell'imputato, prevista dall'art. 23- bis, comma 2, del dl. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 176, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.In tal senso si è pronunciata, con ampiezza di argomenti, Sez. 5, n. 20885 del 28/04/2021, H., Rv. 281152 - 01; decisione seguita da tutte quelle successive (cfr. tra le altre Sez. 6, n. 10216 del 03/03/2022, M., Rv. 283048; Sez. 5, n. 18700 del 29/03/2022, Parise, n.m.; Sez. 3, n. 20557 del 08/03/2022, Chaieb, n.m.; Sez. 3, n. 27688 del 26/05/2022, Moubthaije, n.m.; Sez. 1, n. 29089 del 12/04/2022, Parlato, n.m.; Sez. 4, n. 31487 del 09/06/2022, Zamfir, n.m.; Sez. 6, n. 31538 del 15/06/2022, Farruggio, mm.). Come osserva condivisibilmente Sez. 5, n. 20885 del 28/04/2021, H, cit. «la disposizione L.] che prevede la comunicazione in via telematica delle conclusioni del pubblico ministero alla difesa dell'imputato, è riconducibile alla "categoria" delle disposizioni concernenti l'intervento dell'imputato ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; infatti, come questa Corte ha già avuto modo di puntualizzare, «la nozione di "intervento dell'imputato" non può essere [...] restrittivamente intesa nel senso di mera presenza fisica dell'imputato nel procedimento, ma come partecipazione attiva e cosciente del reale protagonista della vicenda processuale, al quale deve garantirsi l'effettivo esercizio dei diritti e delle facoltà di cui lo stesso è titolare» (Sez. 1, n. 4242 del 20/06/1997, Masone, Rv. 208597); il carattere "cartolare" della partecipazione e del contraddittorio cui la partecipazione è funzionale che caratterizza la disciplina dettata dalla normativa sopra richiamata non impedisce, ma, al contrario, impone di ricondurre la disposizione violata nel novero delle fattispecie per le quali è comminata la nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen.». 2.3. Tale nullità, verificatasi nel giudizio di appello, è stata tempestivamente eccepita dalla parte con il ricorso per cassazione (cfr. Sez. 5, n. 29852 del 24/06/2022, V., Rv. 283532; Sez. 5, n. 34790 del 16/09/2022, D'Incalci; Sez. 5, n. 20885 del 28/04/2021, H., cit. non massimata sul punto; Sez. 5, n. 18700 del 29/03/2022, Parise, n.m.; Sez. 1, n. 29089 del 12/04/2022, Parlato, n.m.; Sez. 4, n. 31487 del 09/06/2022, Zamfir, n.m.). 3. Discende che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio. Il giudice di rinvio provvederà anche a svolgere gli accertamenti relativi alla procedibilità dell'azione penale, tenuto conto che: al momento del fatto il reato di furto pluriaggravato era procedibile di ufficio; agli atti vi è soltanto una denuncia senza istanza punitiva (cfr. verbale del 4 ottobre 2011 raccolto dai CC di Cadoneghe); non è ancora decorso il termine trimestrale previsto dall'art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022, modificato dall'articolo 5-bis del dl. n. 162 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022 n. 199. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della
Sentenza Cassazione n. 16289/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris