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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 gennaio 2026

Cassazione n. 25479/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Roma confermava ladecisione del Tribunale di Frosinone in data 25 giugno 2024 che aveva riconosciutoSalinas Pasquale colpevole del delitto di concorso in rapina pluriaggravata,condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.2.

Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, deducendo lanullità ed inutilizzabilità dell’atto di rogatoria espletato dinanzi l’autorità giudiziariaspagnola; la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo allaresponsabilità dell’imputato e alla qualificazione giuridica del fatto come rapinaconsumata invece che tentata nonché in relazione alla ritenuta sussistenza delleaggravanti di cui agli artt. 61 n. 5, 628, comma 3 n. 1, 112 cod.pen.; la mancanzadi motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.3.

Il ricorso è inammissibile in quanto tardivamente proposto.

La sentenzaimpugnata è stata emessa il 20 ottobre 2025 a seguito di trattazione cartolare delgravame, non avendo le parti richiesto l’adozione del rito partecipato.

La relativamotivazione è stata depositata il 3 novembre 2025, nell’ambito dei trenta giorniriservati.

L’impugnazione è stata depositata dal difensore il 19 gennaio 2026, oltreil termine di gg. quarantacinque fissato dall’art. 585, comma 1 lett. c) in relazioneall’art. 544, comma 3, cod.proc.pen.3.1 La giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente chiarito in tema diimpugnazioni che l'imputato appellante non può considerarsi "giudicato in assenza"nel caso in cui il giudizio di appello sia stato trattato con procedimento cameralenon partecipato e non risulti avanzata tempestiva istanza di partecipazione ex art.598-bis, comma 2, cod. proc. pen., posto che, in tale eventualità, il processo ècelebrato senza la fissazione di un'udienza cui il predetto abbia diritto dipartecipare, sicché, ai fini della presentazione del ricorso per cassazione, lo stessonon potrà beneficiare dell'aumento di quindici giorni del termine perl'impugnazione, previsto dall'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. (Sez. 2, n.25981 del 01/04/2025, Terrusso, Rv. 288449 – 01; Sez. 6, n. 49315 del24/10/2023, L., Rv. 285499 – 01; Sez. 7, n. 1585 del 07/12/2023, dep. 2024,Procida, Rv. 285606 – 01).4.

Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile con conseguenti statuizioni ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., comeda dispositivo.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così deciso in Roma il 5 giugno 2026Il consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Roma confermava ladecisione del Tribunale di Frosinone in data 25 giugno 2024 che aveva riconosciutoSalinas Pasquale colpevole del delitto di concorso in rapina pluriaggravata,condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, deducendo lanullità ed inutilizzabilità dell’atto di rogatoria espletato dinanzi l’autorità giudiziariaspagnola; la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo allaresponsabilità dell’imputato e alla qualificazione giuridica del fatto come rapinaconsumata invece che tentata nonché in relazione alla ritenuta sussistenza delleaggravanti di cui agli artt. 61 n. 5, 628, comma 3 n. 1, 112 cod.pen.; la mancanzadi motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.3. Il ricorso è inammissibile in quanto tardivamente proposto. La sentenzaimpugnata è stata emessa il 20 ottobre 2025 a seguito di trattazione cartolare delgravame, non avendo le parti richiesto l’adozione del rito partecipato. La relativamotivazione è stata depositata il 3 novembre 2025, nell’ambito dei trenta giorniriservati. L’impugnazione è stata depositata dal difensore il 19 gennaio 2026, oltreil termine di gg. quarantacinque fissato dall’art. 585, comma 1 lett. c) in relazioneall’art. 544, comma 3, cod.proc.pen.3.1 La giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente chiarito in tema diimpugnazioni che l'imputato appellante non può considerarsi "giudicato in assenza"nel caso in cui il giudizio di appello sia stato trattato con procedimento cameralenon partecipato e non risulti avanzata tempestiva istanza di partecipazione ex art.598-bis, comma 2, cod. proc. pen., posto che, in tale eventualità, il processo ècelebrato senza la fissazione di un'udienza cui il predetto abbia diritto dipartecipare, sicché, ai fini della presentazione del ricorso per cassazione, lo stessonon potrà beneficiare dell'aumento di quindici giorni del termine perl'impugnazione, previsto dall'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. (Sez. 2, n.25981 del 01/04/2025, Terrusso, Rv. 288449 – 01; Sez. 6, n. 49315 del24/10/2023, L., Rv. 285499 – 01; Sez. 7, n. 1585 del 07/12/2023, dep. 2024,Procida, Rv. 285606 – 01).4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile con conseguenti statuizioni ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., comeda dispositivo. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così deciso in Roma il 5 giugno 2026Il consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]
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