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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 febbraio 2026

Cassazione n. 09054/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 414/2026 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - UP - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 39714/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso presentato da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (CUI 05K5T4R), avverso la sentenza del 10/09/2025 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, D.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Torino confermava la sentenza del GUP del Tribunale di Cuneo del 20/01/2025 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 di reclusione e 1.600 euro di multa per il reato di cui agli articoli 81 cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.

2. Avverso tale provvedimento ricorre l’imputato, lamentando con un unico motivo, violazione dell’articolo 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 in relazione alla disciplina del reato continuato.

Lamenta in dettaglio che, trattandosi di detenzione della medesima sostanza, si doveva considerare unica la condotta. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il ricorrente, già in grado di appello, aveva invocato il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui l'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - così come riformulato dal decreto-legge 20 marzo 2014, n.36 (convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 79) - prevede un'unica figura di reato, alternativamente integrata dalla consumazione di una delle condotte tipizzate, quale che sia la classificazione tabellare dello stupefacente che ne costituisce l'oggetto, sicché la detenzione nel medesimo contesto di sostanze stupefacenti tabellarmente eterogenee, qualora sia qualificabile nel suo complesso come fatto di lieve entità, integra un unico reato e non una pluralità di reati in concorso tra loro. (Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 - 02).

Aveva già in tale sede chiesto che, a seguito della qualificazione del fatto come CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 9054/2026 Roma, lì, 09/03/2026 originariamente contestato in articolo 73, comma 5, TUS, le due condotte di detenzione avessero perso la loro individualità e dovessero essere considerate come una.

3. La doglianza è manifestamente infondata.

Questa Corte ritiene infatti che «l’affermazione di responsabilità per concorso formale o per continuazione è ipotizzabile solo in presenza di concrete condotte frazionate e distinte.

Non è, di conseguenza, ipotizzabile né il concorso formale né la continuazione nei confronti di persona imputata di acquisto detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti relativamente ad episodio svoltosi in unico contesto» (Sez. 6, n. 7545 del 22/05/1992, Vassallo, Rv. 190918 - 01).

Si è ancora ritenuto che, in tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, le diverse condotte previste dall'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, perdano la loro individualità, con conseguente esclusione del concorso formale per effetto dell'assorbimento, ove costituiscano manifestazione di disposizione della medesima sostanza e risultano poste in essere contestualmente o, comunque, senza apprezzabile soluzione di continuità, in funzione della realizzazione di un unico fine (fattispecie relativa alla detenzione e alla successiva cessione della medesima sostanza stupefacente, in cui, pur nell'identità dell'oggetto materiale di condotte strutturalmente eterogenee, è stato escluso il concorso apparente sul rilievo della non contiguità temporale dell'iniziale condotta di detenzione e delle successive cessioni). (Sez. 3, n. 23759 del 10/02/2023, El, Rv. 284666 - 01).

Il discrimine tra unicità o pluralità di condotte punibili è pertanto costituito dalla «contestualità» e dalla «direzione teleologica» della condotta.

Nel caso in esame, la Corte territoriale ha correttamente escluso tale unicità alla luce del fatto che le due condotte di detenzione fossero, effettivamente, relative alle medesime sostanze, ma contestate, l’una, come posta in essere in strada e in prossimità di una scuola (6 dosi di crack e 7 di hashish, occultate negli slip), mentre l’altra, a seguito di perquisizione domiciliare all’interno dell’appartamento dell’imputato, ove altro stupefacente (52 dosi di crack) veniva rinvenuto occultato in una lattina.

Manca in tutta evidenza l’unicità sia di contesto che cronologica richiesta dalla Corte per escludere la continuazione o il concorso formale.

4. Il ricorso, in conclusione, non può che essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in euro 3.000,00.

5. La presente motivazione viene redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68 del 28/4/2016 del [OSCURATO:PERSONA] Presidente della Corte di cassazione.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 27/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 414/2026 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - UP - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 39714/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso presentato da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (CUI 05K5T4R), avverso la sentenza del 10/09/2025 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, D.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Torino confermava la sentenza del GUP del Tribunale di Cuneo del 20/01/2025 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 di reclusione e 1.600 euro di multa per il reato di cui agli articoli 81 cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. 2. Avverso tale provvedimento ricorre l’imputato, lamentando con un unico motivo, violazione dell’articolo 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 in relazione alla disciplina del reato continuato. Lamenta in dettaglio che, trattandosi di detenzione della medesima sostanza, si doveva considerare unica la condotta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il ricorrente, già in grado di appello, aveva invocato il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui l'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - così come riformulato dal decreto-legge 20 marzo 2014, n.36 (convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 79) - prevede un'unica figura di reato, alternativamente integrata dalla consumazione di una delle condotte tipizzate, quale che sia la classificazione tabellare dello stupefacente che ne costituisce l'oggetto, sicché la detenzione nel medesimo contesto di sostanze stupefacenti tabellarmente eterogenee, qualora sia qualificabile nel suo complesso come fatto di lieve entità, integra un unico reato e non una pluralità di reati in concorso tra loro. (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 - 02). Aveva già in tale sede chiesto che, a seguito della qualificazione del fatto come CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 9054/2026 Roma, lì, 09/03/2026 originariamente contestato in articolo 73, comma 5, TUS, le due condotte di detenzione avessero perso la loro individualità e dovessero essere considerate come una. 3. La doglianza è manifestamente infondata. Questa Corte ritiene infatti che «l’affermazione di responsabilità per concorso formale o per continuazione è ipotizzabile solo in presenza di concrete condotte frazionate e distinte. Non è, di conseguenza, ipotizzabile né il concorso formale né la continuazione nei confronti di persona imputata di acquisto detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti relativamente ad episodio svoltosi in unico contesto» (Sez. 6, n. 7545 del 22/05/1992, Vassallo, Rv. 190918 - 01). Si è ancora ritenuto che, in tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, le diverse condotte previste dall'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, perdano la loro individualità, con conseguente esclusione del concorso formale per effetto dell'assorbimento, ove costituiscano manifestazione di disposizione della medesima sostanza e risultano poste in essere contestualmente o, comunque, senza apprezzabile soluzione di continuità, in funzione della realizzazione di un unico fine (fattispecie relativa alla detenzione e alla successiva cessione della medesima sostanza stupefacente, in cui, pur nell'identità dell'oggetto materiale di condotte strutturalmente eterogenee, è stato escluso il concorso apparente sul rilievo della non contiguità temporale dell'iniziale condotta di detenzione e delle successive cessioni). (Sez. 3, n. 23759 del 10/02/2023, El, Rv. 284666 - 01). Il discrimine tra unicità o pluralità di condotte punibili è pertanto costituito dalla «contestualità» e dalla «direzione teleologica» della condotta. Nel caso in esame, la Corte territoriale ha correttamente escluso tale unicità alla luce del fatto che le due condotte di detenzione fossero, effettivamente, relative alle medesime sostanze, ma contestate, l’una, come posta in essere in strada e in prossimità di una scuola (6 dosi di crack e 7 di hashish, occultate negli slip), mentre l’altra, a seguito di perquisizione domiciliare all’interno dell’appartamento dell’imputato, ove altro stupefacente (52 dosi di crack) veniva rinvenuto occultato in una lattina. Manca in tutta evidenza l’unicità sia di contesto che cronologica richiesta dalla Corte per escludere la continuazione o il concorso formale. 4. Il ricorso, in conclusione, non può che essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in euro 3.000,00. 5. La presente motivazione viene redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68 del 28/4/2016 del [OSCURATO:PERSONA] Presidente della Corte di cassazione. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 27/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
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