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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24857/2026

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a Corte d'appello di BolognaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Bologna haconfermato la sentenza del Tribunale di Bologna del 7 gennaio 2024, checondannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, per il reato di furtopluriaggravato, con le aggravanti del fatto commesso con violenza sulle cose, conmezzo fraudolento e su bene esposto per necessità alla pubblica fede, e per il reatodi resistenza a pubblico ufficiale.2.

Contro l'anzidetta sentenza, l’imputato propone ricorso, affidato a cinquemotivi, sintetizzati ai sensi dell’art.173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen.2.1 Il primo motivo di ricorso lamenta inosservanza o erronea applicazione dilegge e correlati vizi motivazionali, in relazione al mancato proscioglimento dalreato di cui al capo 1) per mancanza di condizione di procedibilità, a seguito dellaintervenuta remissione di querela da parte di una delle persone offese,[OSCURATO:PERSONA], in data 9 aprile 2025.2.2.

Il secondo motivo di ricorso lamenta inosservanza o erronea applicazionedi legge e correlati vizi motivazionali, in relazione alla mancata applicazionedell’art.162 ter cod. pen. per il reato procedibile a querela.

Si deduce l’avvenutorisarcimento del danno nei confronti di entrambe le persone offese, sebbene, pergli stretti tempi di fissazione dell’udienza di discussione, ciò avveniva dopol’udienza di apertura del dibattimento, fissata il 7 gennaio 2025.2.3 Il terzo motivo di ricorso lamenta inosservanza o erronea applicazione dilegge e correlati vizi motivazionali, in relazione alla qualificazione del reato di cuial capo 1) di furto consumato anziché tentato.

Si deduce che il denaro sottrattonon sarebbe mai stato nella sfera del possesso dell’imputato, perché l’azionecriminosa veniva notata dall’Isp.

Mazzone che subito lo inseguiva, nonché venivaimmediatamente restituito.2.4 Il quarto motivo di ricorso lamenta inosservanza o erronea applicazionedi legge e correlati vizi motivazionali, in relazione al trattamento sanzionatorio.Si duole della misura della pena inflitta, che sarebbe eccessiva a fronte dellaentità del profitto di euro 60 e dell’avvenuto risarcimento del danno subito dallepersone offese, e del diniego delle attenuanti generiche.2.5 Il quinto motivo di ricorso lamenta inosservanza o erronea applicazione dilegge e correlati vizi motivazionali, in relazione alla individuazione del reato piùgrave, ai sensi dell’art.81 cod. pen., nella fattispecie di cui all’art.337 cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2.

Il primo motivo di ricorso è infondato.2.1 Si contesta all’imputato la commissione di un unico reato di furtopluriaggravato, commesso nei confronti di tre parti offese, che avevano presentatorituale querela, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],ed istituito di credito BPER, filiale di Borgonuovo (BO), mediante la manomissionedel distributore ATM, incollando le aperture predisposte per l’uscita del denaro ebloccando con nastro adesivo gli ingranaggi retrostanti, in modo che, una voltainserita la carta e digitato il PIN da parte dell’utilizzatore, il denaro venivatrattenuto all’interno, per poi essere recuperato dall’autore del furto.Tanto premesso, nella specie, non si ritiene utilmente evocabile laremissione di querela effettuata dalla persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], il 9aprile 2024, in quanto non risulta che la somma di sessanta euro, unico oggettodella contestazione, sia riferibile alla predetta persona offesa, uno dei due clientidella banca che avevano tentato di effettuare dei prelievi, senza ricevere lerichieste banconote, prima dell’intervento delle forze dell’ordine.I giudici di merito hanno sottolineato che l’appropriazione della somma disessanta euro, presso lo sportello ATM, monitorato per precedenti furti, commessimediante manomissione dell’apparecchio, avveniva prima che scattasse l’allarme,presso la centrale operativa, dell’alert azionato dalla Banca, e prima dell’arrivo deidue clienti, che, con riguardo a tale impossessamento non possono ritenersipersone offese.La circostanza emergeva in un secondo tempo, a seguito di accertamenti dellabanca BPER, che ha sporto querela e successiva integrazione in data 20 dicembre2014 (come riportato nella stessa sentenza) e che deve ritenersi unica personaoffesa del fatto come rubricato.3.

Il secondo motivo di ricorso è infondato.3.1 L'art. 162-ter cod. pen., introdotto dall'art. 1, legge 4 dicembre 2017, n.103, rubricato «Estinzione del reato per condotte riparatorie», prevede che, per ireati procedibili a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato,quando verifica che l'imputato abbia riparato interamente il danno cagionato dalreato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ne abbia eliminato, ove possibile,le conseguenze dannose o pericolose.La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la causa estintiva in questionepresuppone condotte restitutorie o risarcitorie spontanee e non coartate (Sez. 5,n. 14030 del 25/02/2020, L., Rv. 279082, relativa a una fattispecie in cuil'imputato aveva versato somme a titolo di risarcimento, nonché rimborsato lespese legali, alle quali era stato condannato dalla sentenza oggetto diimpugnazione; Sez. 5, n. 47221 del 10/06/2019, Damioli, Rv. 277256, inmotivazione; Sez. 5, n. 21922 del 03/04/2018, B., Rv. 273186.

Cfr. anche laconforme Sez. 4, n. 10107 del 12/11/2019, dep. 2020, Aljaier, Rv. 278607 che,nell'ambito di reati colposi, ha ammesso l'applicabilità dell'art. 162-ter cod. pen.anche nel caso in cui il danno sia stato integralmente risarcito dalla compagniaassicuratrice dell'imputato, mantenendo tuttavia il rilievo accordato al requisitodella spontaneità della condotta riparatoria, mediante la necessità che l'attivazionedella società terza sia sollecitata dall'imputato, avuto riguardo alla preventivastipulazione di un'assicurazione e al successivo rispetto degli obblighi assicurativi.In proposito, è stato ivi condivisibilmente precisato: «come affermato dalle Sezioniunite di questa Corte (Sez.

U, n. 5941 del 22/01/2009, Pagani, Rv. 242215) intema di circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., illegislatore ha privilegiato non il concreto soddisfacimento degli interessi dellapersona offesa del reato, bensì l'aspetto psicologico e volontaristico dellariparazione, ossia "la condotta del colpevole dopo il reato, come sintomo della suapen.] appare espressione della medesima ratio della circostanza attenuante sopraesaminata, per cui le valutazioni di cui al paragrafo precedente possono esseretrasposte alla nuova causa estintiva.

La manifestazione di un serio intentorisarcitorio estrinsecatasi in atti concreti, quindi, anche in relazione all'istituto inesame, costituisce il dato rilevante ai fini dell'apprezzamento circa l'estensibilitàdel beneficio al soggetto che non abbia materialmente risarcito il danno tramitedanaro proveniente dal proprio patrimonio.

L'istituto in esame implica che lariparazione debba essere spontanea, integralmente satisfattiva né indotta31/03/2023, Nuovo, Rv. 284712 – 01)3.2 Nella specie, la Corte d’appello, con motivazione immune da vizi, hanegato l’applicabilità della declaratoria di estinzione del reato per condotteriparatorie ai sensi dell’art. 162-ter cod. pen., in quanto il risarcimento del dannosarebbe avvenuto il 14 gennaio 2025, dopo la sentenza di primo grado,pronunciata il 7 gennaio 2025, e dunque effettuato oltre il termine di decadenzadella dichiarazione di apertura del dibattimento, evenienza preclusivadell’applicazione della invocata disposizione, quali che possano essere le ragionidel ritardo, mentre non risulta allegata una causa non imputabile del mancatoadempimento nel termine di decadenza.A ciò si aggiunga che le condotte riparatorie sarebbero intervenute a favoredei due clienti della banca e non dell’istituto di credito, unica persona offesa cheavrebbe dovuto essere risarcita, e, comunque, secondo quanto rilevato dalla Corted’appello, trattasi di condotte riparatorie non documentate ed in ogni caso tardive,in quanto successive alla sentenza di primo grado.4.

Il terzo motivo di ricorso è inammissibile in quanto inedito.4.1 Si deve subito osservare che, nell'atto di appello, la difesa non ha chiesto,con riferimento al reato di furto di cui al capo 1), la riqualificazione del fatto nellafattispecie tentata.

Ciò comporta l'inammissibilità dei motivi di ricorso con i qualiil ricorrente invoca l'applicazione di queste disposizioni.

Come noto, infatti, dalcombinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod.proc. pen., discende che non possano essere dedotte in Cassazione questioni nonprospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficioin ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibilededurre in quella sede.

Tale regola trova la propria ratio nella necessità di evitareche possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza disecondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllodella Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n.10611 del 04/12/2012, dep. 2013, Bonaffini, Rv. 256631; Sez. 2, n. 8890 del31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese,Rv. 269745; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n.22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]).Il motivo è comunque manifestamente infondato rispetto alla qualificazionegiuridica del furto in termini di delitto consumato.La ricostruzione operata nella sentenza di primo grado di una condotta unicadi impossessamento della somma di euro 60 è corretta.Invero, l’imputato, ancorché bloccato dal militare operante subito dopo che idue clienti della banca, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avevanotentato di effettuare dei prelievi senza ricevere le banconote richieste, era riuscitoa sottrarre dallo sportello ATM la somma di euro 60, impossessandosene, primache scattasse l’allarme presso la centrale operativa dell’alert azionato dalla Banca,e prima dell’arrivo dei predetti clienti, come accertato a seguito dei successiviaccertamenti eseguiti dalla banca e indicati nella integrazione della querela del 20dicembre 2014, ed ha, dunque, esercitato un potere momentaneo, nonchéconseguito, anche se per un breve intervallo di tempo, la piena, autonoma edeffettiva disponibilità della refurtiva che veniva recuperata solo per il fortuitointervento degli operanti.Il Tribunale ha ritenuto il verificarsi non solo della sottrazione ma anchedell’impossessamento, considerato che, nelle more dell’arrivo delle forzedell’ordine, il ricorrente ha avuto il tempo di occultare la refurtiva (Sez. 5, n. 36022del 14/07/2022, Borisov, Rv. 283649 - 01).5.

Il quarto motivo di ricorso è inammissibile.Il motivo non è consentito in sede di legittimità, in quanto affidato a deduzioniprive di confronto con il tenore della motivazione rassegnata a sostegno dellastatuizione censurata.La Corte di merito ha specificato le ragioni che impedivano il riconoscimentodelle circostanze attenuanti di cui si discute, argomentando sulla base deinumerosi precedenti penali, anche specifici, da cui è gravato il ricorrente, chegiustificano il discostamento dal minimo edittale.5.1 La valutazione delle sussistenza delle circostanze attenuanti generichecostituisce oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice conmotivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, nonsindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamentemotivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno deipretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato» (Cass., Sez.

VI, n.42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419).

Si è anche affermato che «ai fini dellaconcessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice puòlimitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quelloche ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento delbeneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole oall'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente intal senso» (Cass., Sez.

II, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv 249163).Inoltre, in tema di concorso di circostanze, nonché di dosimetria della pena,le statuizioni relative sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi incui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico, e non anche qualorarisulti sufficientemente motivata la soluzione data dal giudice alla problematica divalutare la condotta o di realizzare l'adeguatezza della pena, nell'esercizio delpotere discrezionale previsto dagli articoli 62 bis, 69, 132 e 133 cod. pen.,relativamente al quale non si rinvengono, nella specie, elementi di criticità, comeIl percorso argomentativo adottato dalla Corte di merito, si rivela ineccepibileladdove conferma il giudizio di congruità della pena in rapporto alla gravità deifatti e alla condotta successiva dell’imputato di sottrazione alla giustizia perallontanamento dal domicilio dichiarato senza farvi più ritorno, sia con riguardoalle misure cautelari, applicate congiuntamente, di cui agli artt.282 e 283, comma2 e 4, cod. proc. pen., dell’obbligo di presentazione alla PG e dell’obbligo di dimoracon divieto di allontanarsi dal domicilio in orario notturno, cui veniva sottoposto,a seguito della convalida dell’arresto, sia con riguardo alla misura della custodiacarceraria, applicata con ordinanza di aggravamento del 16 aprile 2025, noneseguita perché [OSCURATO:PERSONA] dichiarato latitante con decreto del 7 maggio 2025.5.2 Con riguardo alla entità della pena prevista per il reato di cui al capo 1),la Corte di merito ha sottolineato l’applicazione di pena nel minimo edittale perreato pluriaggravato, tenuto conto delle modalità della condotta, indicative diorganizzazione e professionalità criminali e del modus operandi seguitodall’imputato per la manomissione dello sportello ATM, con l’utilizzo di una cartabancomat prepagata su cui la banca aveva predisposto un alert perché utilizzatain precedenti episodi illeciti, e dell’inserimento del [OSCURATO:PERSONA] in circuiti criminaliconsolidati e dotati di qualche organizzazione.6.

Il quinto motivo di ricorso è inammissibile.Si deduce l’erronea individuazione come reato più grave della resistenza apubblico ufficiale, che il ricorrente desume dalla irrogazione della sola penadetentiva (due anni e sei mesi di reclusione).Il motivo è inammissibile, anche in questo caso non essendo stato il temaposto in appello.In ogni caso, dalla motivazione della sentenza del Tribunale risultachiaramente che reato più grave è stato considerato il furto aggravato, contestatoal capo 1), seppure in dispositivo sia stata poi indicata la sola pena detentiva.7.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso in Roma il 29/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Corte d'appello di BolognaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Bologna haconfermato la sentenza del Tribunale di Bologna del 7 gennaio 2024, checondannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, per il reato di furtopluriaggravato, con le aggravanti del fatto commesso con violenza sulle cose, conmezzo fraudolento e su bene esposto per necessità alla pubblica fede, e per il reatodi resistenza a pubblico ufficiale.2. Contro l'anzidetta sentenza, l’imputato propone ricorso, affidato a cinquemotivi, sintetizzati ai sensi dell’art.173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen.2.1 Il primo motivo di ricorso lamenta inosservanza o erronea applicazione dilegge e correlati vizi motivazionali, in relazione al mancato proscioglimento dalreato di cui al capo 1) per mancanza di condizione di procedibilità, a seguito dellaintervenuta remissione di querela da parte di una delle persone offese,[OSCURATO:PERSONA], in data 9 aprile 2025.2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta inosservanza o erronea applicazionedi legge e correlati vizi motivazionali, in relazione alla mancata applicazionedell’art.162 ter cod. pen. per il reato procedibile a querela. Si deduce l’avvenutorisarcimento del danno nei confronti di entrambe le persone offese, sebbene, pergli stretti tempi di fissazione dell’udienza di discussione, ciò avveniva dopol’udienza di apertura del dibattimento, fissata il 7 gennaio 2025.2.3 Il terzo motivo di ricorso lamenta inosservanza o erronea applicazione dilegge e correlati vizi motivazionali, in relazione alla qualificazione del reato di cuial capo 1) di furto consumato anziché tentato. Si deduce che il denaro sottrattonon sarebbe mai stato nella sfera del possesso dell’imputato, perché l’azionecriminosa veniva notata dall’Isp. Mazzone che subito lo inseguiva, nonché venivaimmediatamente restituito.2.4 Il quarto motivo di ricorso lamenta inosservanza o erronea applicazionedi legge e correlati vizi motivazionali, in relazione al trattamento sanzionatorio.Si duole della misura della pena inflitta, che sarebbe eccessiva a fronte dellaentità del profitto di euro 60 e dell’avvenuto risarcimento del danno subito dallepersone offese, e del diniego delle attenuanti generiche.2.5 Il quinto motivo di ricorso lamenta inosservanza o erronea applicazione dilegge e correlati vizi motivazionali, in relazione alla individuazione del reato piùgrave, ai sensi dell’art.81 cod. pen., nella fattispecie di cui all’art.337 cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Il primo motivo di ricorso è infondato.2.1 Si contesta all’imputato la commissione di un unico reato di furtopluriaggravato, commesso nei confronti di tre parti offese, che avevano presentatorituale querela, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],ed istituito di credito BPER, filiale di Borgonuovo (BO), mediante la manomissionedel distributore ATM, incollando le aperture predisposte per l’uscita del denaro ebloccando con nastro adesivo gli ingranaggi retrostanti, in modo che, una voltainserita la carta e digitato il PIN da parte dell’utilizzatore, il denaro venivatrattenuto all’interno, per poi essere recuperato dall’autore del furto.Tanto premesso, nella specie, non si ritiene utilmente evocabile laremissione di querela effettuata dalla persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], il 9aprile 2024, in quanto non risulta che la somma di sessanta euro, unico oggettodella contestazione, sia riferibile alla predetta persona offesa, uno dei due clientidella banca che avevano tentato di effettuare dei prelievi, senza ricevere lerichieste banconote, prima dell’intervento delle forze dell’ordine.I giudici di merito hanno sottolineato che l’appropriazione della somma disessanta euro, presso lo sportello ATM, monitorato per precedenti furti, commessimediante manomissione dell’apparecchio, avveniva prima che scattasse l’allarme,presso la centrale operativa, dell’alert azionato dalla Banca, e prima dell’arrivo deidue clienti, che, con riguardo a tale impossessamento non possono ritenersipersone offese.La circostanza emergeva in un secondo tempo, a seguito di accertamenti dellabanca BPER, che ha sporto querela e successiva integrazione in data 20 dicembre2014 (come riportato nella stessa sentenza) e che deve ritenersi unica personaoffesa del fatto come rubricato.3. Il secondo motivo di ricorso è infondato.3.1 L'art. 162-ter cod. pen., introdotto dall'art. 1, legge 4 dicembre 2017, n.103, rubricato «Estinzione del reato per condotte riparatorie», prevede che, per ireati procedibili a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato,quando verifica che l'imputato abbia riparato interamente il danno cagionato dalreato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ne abbia eliminato, ove possibile,le conseguenze dannose o pericolose.La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la causa estintiva in questionepresuppone condotte restitutorie o risarcitorie spontanee e non coartate (Sez. 5,n. 14030 del 25/02/2020, L., Rv. 279082, relativa a una fattispecie in cuil'imputato aveva versato somme a titolo di risarcimento, nonché rimborsato lespese legali, alle quali era stato condannato dalla sentenza oggetto diimpugnazione; Sez. 5, n. 47221 del 10/06/2019, Damioli, Rv. 277256, inmotivazione; Sez. 5, n. 21922 del 03/04/2018, B., Rv. 273186. Cfr. anche laconforme Sez. 4, n. 10107 del 12/11/2019, dep. 2020, Aljaier, Rv. 278607 che,nell'ambito di reati colposi, ha ammesso l'applicabilità dell'art. 162-ter cod. pen.anche nel caso in cui il danno sia stato integralmente risarcito dalla compagniaassicuratrice dell'imputato, mantenendo tuttavia il rilievo accordato al requisitodella spontaneità della condotta riparatoria, mediante la necessità che l'attivazionedella società terza sia sollecitata dall'imputato, avuto riguardo alla preventivastipulazione di un'assicurazione e al successivo rispetto degli obblighi assicurativi.In proposito, è stato ivi condivisibilmente precisato: «come affermato dalle Sezioniunite di questa Corte (Sez. U, n. 5941 del 22/01/2009, Pagani, Rv. 242215) intema di circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., illegislatore ha privilegiato non il concreto soddisfacimento degli interessi dellapersona offesa del reato, bensì l'aspetto psicologico e volontaristico dellariparazione, ossia "la condotta del colpevole dopo il reato, come sintomo della suapen.] appare espressione della medesima ratio della circostanza attenuante sopraesaminata, per cui le valutazioni di cui al paragrafo precedente possono esseretrasposte alla nuova causa estintiva. La manifestazione di un serio intentorisarcitorio estrinsecatasi in atti concreti, quindi, anche in relazione all'istituto inesame, costituisce il dato rilevante ai fini dell'apprezzamento circa l'estensibilitàdel beneficio al soggetto che non abbia materialmente risarcito il danno tramitedanaro proveniente dal proprio patrimonio. L'istituto in esame implica che lariparazione debba essere spontanea, integralmente satisfattiva né indotta31/03/2023, Nuovo, Rv. 284712 – 01)3.2 Nella specie, la Corte d’appello, con motivazione immune da vizi, hanegato l’applicabilità della declaratoria di estinzione del reato per condotteriparatorie ai sensi dell’art. 162-ter cod. pen., in quanto il risarcimento del dannosarebbe avvenuto il 14 gennaio 2025, dopo la sentenza di primo grado,pronunciata il 7 gennaio 2025, e dunque effettuato oltre il termine di decadenzadella dichiarazione di apertura del dibattimento, evenienza preclusivadell’applicazione della invocata disposizione, quali che possano essere le ragionidel ritardo, mentre non risulta allegata una causa non imputabile del mancatoadempimento nel termine di decadenza.A ciò si aggiunga che le condotte riparatorie sarebbero intervenute a favoredei due clienti della banca e non dell’istituto di credito, unica persona offesa cheavrebbe dovuto essere risarcita, e, comunque, secondo quanto rilevato dalla Corted’appello, trattasi di condotte riparatorie non documentate ed in ogni caso tardive,in quanto successive alla sentenza di primo grado.4. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile in quanto inedito.4.1 Si deve subito osservare che, nell'atto di appello, la difesa non ha chiesto,con riferimento al reato di furto di cui al capo 1), la riqualificazione del fatto nellafattispecie tentata. Ciò comporta l'inammissibilità dei motivi di ricorso con i qualiil ricorrente invoca l'applicazione di queste disposizioni. Come noto, infatti, dalcombinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod.proc. pen., discende che non possano essere dedotte in Cassazione questioni nonprospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficioin ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibilededurre in quella sede. Tale regola trova la propria ratio nella necessità di evitareche possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza disecondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllodella Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n.10611 del 04/12/2012, dep. 2013, Bonaffini, Rv. 256631; Sez. 2, n. 8890 del31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese,Rv. 269745; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n.22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]).Il motivo è comunque manifestamente infondato rispetto alla qualificazionegiuridica del furto in termini di delitto consumato.La ricostruzione operata nella sentenza di primo grado di una condotta unicadi impossessamento della somma di euro 60 è corretta.Invero, l’imputato, ancorché bloccato dal militare operante subito dopo che idue clienti della banca, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avevanotentato di effettuare dei prelievi senza ricevere le banconote richieste, era riuscitoa sottrarre dallo sportello ATM la somma di euro 60, impossessandosene, primache scattasse l’allarme presso la centrale operativa dell’alert azionato dalla Banca,e prima dell’arrivo dei predetti clienti, come accertato a seguito dei successiviaccertamenti eseguiti dalla banca e indicati nella integrazione della querela del 20dicembre 2014, ed ha, dunque, esercitato un potere momentaneo, nonchéconseguito, anche se per un breve intervallo di tempo, la piena, autonoma edeffettiva disponibilità della refurtiva che veniva recuperata solo per il fortuitointervento degli operanti.Il Tribunale ha ritenuto il verificarsi non solo della sottrazione ma anchedell’impossessamento, considerato che, nelle more dell’arrivo delle forzedell’ordine, il ricorrente ha avuto il tempo di occultare la refurtiva (Sez. 5, n. 36022del 14/07/2022, Borisov, Rv. 283649 - 01).5. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile.Il motivo non è consentito in sede di legittimità, in quanto affidato a deduzioniprive di confronto con il tenore della motivazione rassegnata a sostegno dellastatuizione censurata.La Corte di merito ha specificato le ragioni che impedivano il riconoscimentodelle circostanze attenuanti di cui si discute, argomentando sulla base deinumerosi precedenti penali, anche specifici, da cui è gravato il ricorrente, chegiustificano il discostamento dal minimo edittale.5.1 La valutazione delle sussistenza delle circostanze attenuanti generichecostituisce oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice conmotivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, nonsindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamentemotivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno deipretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato» (Cass., Sez. VI, n.42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419). Si è anche affermato che «ai fini dellaconcessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice puòlimitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quelloche ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento delbeneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole oall'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente intal senso» (Cass., Sez. II, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv 249163).Inoltre, in tema di concorso di circostanze, nonché di dosimetria della pena,le statuizioni relative sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi incui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico, e non anche qualorarisulti sufficientemente motivata la soluzione data dal giudice alla problematica divalutare la condotta o di realizzare l'adeguatezza della pena, nell'esercizio delpotere discrezionale previsto dagli articoli 62 bis, 69, 132 e 133 cod. pen.,relativamente al quale non si rinvengono, nella specie, elementi di criticità, comeIl percorso argomentativo adottato dalla Corte di merito, si rivela ineccepibileladdove conferma il giudizio di congruità della pena in rapporto alla gravità deifatti e alla condotta successiva dell’imputato di sottrazione alla giustizia perallontanamento dal domicilio dichiarato senza farvi più ritorno, sia con riguardoalle misure cautelari, applicate congiuntamente, di cui agli artt.282 e 283, comma2 e 4, cod. proc. pen., dell’obbligo di presentazione alla PG e dell’obbligo di dimoracon divieto di allontanarsi dal domicilio in orario notturno, cui veniva sottoposto,a seguito della convalida dell’arresto, sia con riguardo alla misura della custodiacarceraria, applicata con ordinanza di aggravamento del 16 aprile 2025, noneseguita perché [OSCURATO:PERSONA] dichiarato latitante con decreto del 7 maggio 2025.5.2 Con riguardo alla entità della pena prevista per il reato di cui al capo 1),la Corte di merito ha sottolineato l’applicazione di pena nel minimo edittale perreato pluriaggravato, tenuto conto delle modalità della condotta, indicative diorganizzazione e professionalità criminali e del modus operandi seguitodall’imputato per la manomissione dello sportello ATM, con l’utilizzo di una cartabancomat prepagata su cui la banca aveva predisposto un alert perché utilizzatain precedenti episodi illeciti, e dell’inserimento del [OSCURATO:PERSONA] in circuiti criminaliconsolidati e dotati di qualche organizzazione.6. Il quinto motivo di ricorso è inammissibile.Si deduce l’erronea individuazione come reato più grave della resistenza apubblico ufficiale, che il ricorrente desume dalla irrogazione della sola penadetentiva (due anni e sei mesi di reclusione).Il motivo è inammissibile, anche in questo caso non essendo stato il temaposto in appello.In ogni caso, dalla motivazione della sentenza del Tribunale risultachiaramente che reato più grave è stato considerato il furto aggravato, contestatoal capo 1), seppure in dispositivo sia stata poi indicata la sola pena detentiva.7. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso in Roma il 29/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 24857/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris