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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 30 settembre 2021

Cassazione n. 43080/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MOLDAVIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2019 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo pronunciarsi l'inammissibilita del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. POSTICA Vera ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino di conferma della decisione del Tribunale di Aosta, pronunciata all'esito di rito abbre- viato, che l'aveva riconosciuta colpevole del reato di furto aggravato di bottiglie di liquore all'interno di supermercato e, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti sulla contestata aggravante del mezzo fraudolento, l'aveva condannata alla pena di mesi due/giorni venti di reclusione ed euro 140 di multa.

2. La ricorrente con un primo ricorso deduce violazione di legge penale in ragione dell'omessa pronuncia di sentenza di proscioglimento in presenza di causa di giu- stificazione dello stato di necessità, laddove la sottrazione della merce era giusti- ficatc9k dal proprio stato di indigenza e dalla esigenza di mantenere un giovane figlio.

Con ulteriore articolazione/deduce violazione di legge e vizio di motivazione per omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen., stante la tenuità dell'offesa e in ultima ipotesi deduce violazione di legge e vizio motivazionale per omessa qualificazione del fatto ai sensi dell'art.626 cod.pen., per essere il furto giustificato dalla impellente necessità di sostentamento.

3. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolu- tamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni, nonché privi di confronto con la trama motivazionale della sentenza impugnata e del tutto assertivi; il ricorso va pertanto te.'e dichiarato inammissibile. 3.1 Quanto alla ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art.54 cod.pen., ovvero alla sussunzione del fatto nell'ipotesi attenuata di cui all'art.626 cod.pen., la ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di ap- pello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità - e analizza in maniera corretta la questione sollevata, escludendo che nel caso in specie ricorressero i presupposti dello stato di necessità sotto il profilo della cogenza e della attualità del pericolo di danno alla persona e la necessità di soddisfare un impellente ed urgente bisogno. 3.2 Sul punto la giurisprudenza del S.C. è concorde nell'escludere efficacia scriminante allo stato di bisogno economico, qualora allo stesso possa comunque ovviarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti (Sez.3, 11.5.2016, Mbaye, Rv.267640), laddove l'esimente dello stato di necessità postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo non volontariamente causato dall'agente, eliminabile esclusivamente mediante l'atto penalmente illecito, ipotesi certamente non ricorrente nella specie; né la sottrazione di bottiglie di whisky risulta 0 in grado di soddisfare, nell'immediato, unii indilazionabile bisogno della ricorrente e della sua famiglia (in relazione a furto di lamette da barba ed assor- benti, sez.5, n.32937 del 19.5.2014, Stanciu, Rv.261668). 4tté

4. Quanto alla causa di non punibilità di cu•ll;art.131 bis cod.pen., l'istituto non risulta applicabile in quanto la pena irrogabile è superiore a cinque anni.

Invero il limite di pena di cinque anni nel massimo, espressamente previsto dall'art.131 bis comma 1 cod.pen, preclude l'applicazione dell'istituto alla fattispe- cie in esame laddove il successivo comma quarto precisa che ai fini della determi- nazione della pena detentiva prevista dal primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di spe- cie diversa e di quelle ad effetto speciale e in quest'ultimo caso non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'art.69 cod.pen.

Nel caso in esame pertanto( per effetto della circostanza aggravante di cui all'art.625 comma 2 cod pen, non espressamente esclusa dal giudice di merito e il cui riconoscimento non ha formato oggetto di impugnazione, il limite di pena di cinque anni risulta oltrepassato, oscillando la forbice tra uno e sei anni di reclu- sione, di talchè non ricorrono le obiettive condizioni di applicabilità del beneficio.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma il 30 Settembre 2021 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MOLDAVIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2019 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo pronunciarsi l'inammissibilita del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. POSTICA Vera ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino di conferma della decisione del Tribunale di Aosta, pronunciata all'esito di rito abbre- viato, che l'aveva riconosciuta colpevole del reato di furto aggravato di bottiglie di liquore all'interno di supermercato e, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti sulla contestata aggravante del mezzo fraudolento, l'aveva condannata alla pena di mesi due/giorni venti di reclusione ed euro 140 di multa. 2. La ricorrente con un primo ricorso deduce violazione di legge penale in ragione dell'omessa pronuncia di sentenza di proscioglimento in presenza di causa di giu- stificazione dello stato di necessità, laddove la sottrazione della merce era giusti- ficatc9k dal proprio stato di indigenza e dalla esigenza di mantenere un giovane figlio. Con ulteriore articolazione/deduce violazione di legge e vizio di motivazione per omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen., stante la tenuità dell'offesa e in ultima ipotesi deduce violazione di legge e vizio motivazionale per omessa qualificazione del fatto ai sensi dell'art.626 cod.pen., per essere il furto giustificato dalla impellente necessità di sostentamento. 3. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolu- tamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni, nonché privi di confronto con la trama motivazionale della sentenza impugnata e del tutto assertivi; il ricorso va pertanto te.'e dichiarato inammissibile. 3.1 Quanto alla ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art.54 cod.pen., ovvero alla sussunzione del fatto nell'ipotesi attenuata di cui all'art.626 cod.pen., la ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di ap- pello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità - e analizza in maniera corretta la questione sollevata, escludendo che nel caso in specie ricorressero i presupposti dello stato di necessità sotto il profilo della cogenza e della attualità del pericolo di danno alla persona e la necessità di soddisfare un impellente ed urgente bisogno. 3.2 Sul punto la giurisprudenza del S.C. è concorde nell'escludere efficacia scriminante allo stato di bisogno economico, qualora allo stesso possa comunque ovviarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti (Sez.3, 11.5.2016, Mbaye, Rv.267640), laddove l'esimente dello stato di necessità postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo non volontariamente causato dall'agente, eliminabile esclusivamente mediante l'atto penalmente illecito, ipotesi certamente non ricorrente nella specie; né la sottrazione di bottiglie di whisky risulta 0 in grado di soddisfare, nell'immediato, unii indilazionabile bisogno della ricorrente e della sua famiglia (in relazione a furto di lamette da barba ed assor- benti, sez.5, n.32937 del 19.5.2014, Stanciu, Rv.261668). 4tté 4. Quanto alla causa di non punibilità di cu•ll;art.131 bis cod.pen., l'istituto non risulta applicabile in quanto la pena irrogabile è superiore a cinque anni. Invero il limite di pena di cinque anni nel massimo, espressamente previsto dall'art.131 bis comma 1 cod.pen, preclude l'applicazione dell'istituto alla fattispe- cie in esame laddove il successivo comma quarto precisa che ai fini della determi- nazione della pena detentiva prevista dal primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di spe- cie diversa e di quelle ad effetto speciale e in quest'ultimo caso non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'art.69 cod.pen. Nel caso in esame pertanto( per effetto della circostanza aggravante di cui all'art.625 comma 2 cod pen, non espressamente esclusa dal giudice di merito e il cui riconoscimento non ha formato oggetto di impugnazione, il limite di pena di cinque anni risulta oltrepassato, oscillando la forbice tra uno e sei anni di reclu- sione, di talchè non ricorrono le obiettive condizioni di applicabilità del beneficio. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 30 Settembre 2021 Il Consigliere estensore
Sentenza Cassazione n. 43080/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris