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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23697/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2024 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo, affidando il ricorso a due motivi; ritenuto che il primo motivo – con il quale lamenta la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e il correlato vizio di motivazione – non è consentito in quanto aspecifico e reiterativo del pedissequo motivo di appello, adeguatamente vagliato dalla Corte territoriale che, difatti, ha avversato la tesi difensiva dell'«esigua e unica trasgressione», valorizzando che l'assenza dal domicilio obbligato si era protratta per un’ora e che nessuna giustificazione era stata fornita in merito; rilevato che – diversamente da quanto lamentato dal ricorrente – il Giudice di appello non ha fondato il diniego della causa di non punibilità su un elemento integrante la condotta tipica del reato per cui è condanna, bensì dalla gravità della condotta (correttamente inferita dalla durata della trasgressione) e dall'intensità del dolo (dimostrata dall'assenza di qualsivoglia giustificazione); considerato che a non miglior sorte è destinato il secondo motivo, che addebita alla sentenza impugnata di non avere svolto il doveroso vaglio in punto di esclusione dell'operatività della recidiva, poiché la Corte ha adeguatamente motivato sul punto, verificando, oltre il mero riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali, che la reiterazione dell'illecito fosseeffettivo sintomo di pericolosità e di maggiore capacità delinquenziale, ciò che si desume implicitamente dalle argomentazioni – immediatamente precedenti – in punto di esclusione della scriminante, così facendo buon governo della giurisprudenza di legittimità che richieste uno specifico onere motivazionale da parte del giudice, che, tuttavia, può essere adempiuto anche implicitamente (Sez. 6, n. 14937 del 14/03/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272803 - 01; Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016, DUse, Rv. 267130 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2024 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo, affidando il ricorso a due motivi; ritenuto che il primo motivo – con il quale lamenta la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e il correlato vizio di motivazione – non è consentito in quanto aspecifico e reiterativo del pedissequo motivo di appello, adeguatamente vagliato dalla Corte territoriale che, difatti, ha avversato la tesi difensiva dell'«esigua e unica trasgressione», valorizzando che l'assenza dal domicilio obbligato si era protratta per un’ora e che nessuna giustificazione era stata fornita in merito; rilevato che – diversamente da quanto lamentato dal ricorrente – il Giudice di appello non ha fondato il diniego della causa di non punibilità su un elemento integrante la condotta tipica del reato per cui è condanna, bensì dalla gravità della condotta (correttamente inferita dalla durata della trasgressione) e dall'intensità del dolo (dimostrata dall'assenza di qualsivoglia giustificazione); considerato che a non miglior sorte è destinato il secondo motivo, che addebita alla sentenza impugnata di non avere svolto il doveroso vaglio in punto di esclusione dell'operatività della recidiva, poiché la Corte ha adeguatamente motivato sul punto, verificando, oltre il mero riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali, che la reiterazione dell'illecito fosseeffettivo sintomo di pericolosità e di maggiore capacità delinquenziale, ciò che si desume implicitamente dalle argomentazioni – immediatamente precedenti – in punto di esclusione della scriminante, così facendo buon governo della giurisprudenza di legittimità che richieste uno specifico onere motivazionale da parte del giudice, che, tuttavia, può essere adempiuto anche implicitamente (Sez. 6, n. 14937 del 14/03/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272803 - 01; Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016, DUse, Rv. 267130 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
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