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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 maggio 2026

Cassazione n. 15572/2026

Testo disponibile della fonte

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ato;-ricorrente/controricorrente incidentale-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente/ricorrente incidentale-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado del Veneton. 350/2023 depositata il 07/04/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado del Veneto, in sede dirinvio, riteneva preliminarmente che la PEC del difensore della Eurocasas.r.l., accettata dal sistema in data 13/4/2021, ancorché priva diqualsivoglia allegato, avesse manifestato tempestivamente (nel giorno discadenza del termine di riassunzione) la volontà della contribuente diriassumere il giudizio.

Nel merito accoglieva parzialmente l’appellodell’Ufficio avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] diNumero registro generale 22233/2023Numero sezionale 3295/2026Numero di raccolta generale 15572/2026Data pubblicazione 21/05/2026Verona, confermando l'avviso di liquidazione impugnato limitatamenteall'assoggettamento alle imposte di registro, ipotecaria e catastaledell'imponibile di Euro 404.482,70 e compensa le spese di lite dei giudizidi merito e legittimità.1.

L’ADE ricorre in cassazione avverso la decisione di secondo grado,affidandosi ad un unico motivo.2.

Resiste la contribuente che ha depositato controricorso con ricorsoincidentale in cui deduce un unico motivo di censura.3.

In prossimità dell’adunanza camerale la contribuente ha depositatomemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo proposto, la ricorrente si duole della violazionee/o falsa applicazione degli artt. 63 e 76 del d. lgs. 546/1992, in relazioneall’articolo 360, comma 1, n. 4, c.p.c., con riferimento all’affermatavalidità della notifica del ricorso in riassunzione eseguita mediantespedizione di un messaggio PEC del tutto privo di allegati, sostenendo cheil giudice del rinvio avesse erroneamente ritenuto che la spedizione di unmessaggio PEC privo di qualsiasi allegato, ma recante una meratrascrizione di una relata di notifica, fosse sufficiente ad esprimerevalidamente “la volontà di riassumere il giudizio”.1.1.

Il motivo è fondato con conseguente assorbimento del motivooggetto del ricorso incidentale.1.2.

I fatti processuali, del tutto pacifici, che vengono in rilievo ai finidell’esame del motivo sono i seguenti: i) in data 13 ottobre 2020 èpubblicata la sentenza n. 22038/2020 della Corte di Cassazione, con cui lacausa viene rinviata alla [OSCURATO:PERSONA] del Veneto; ii)in data 13 aprile 2021 viene inviato dalla contribuente un messaggio PEC,del tutto privo di allegati, nel corpo del quale è trascritta la relazione dinotificazione relativa ad un ricorso in riassunzione, non presente inallegato, così come non sono presenti gli allegati degli altri atti a cui siNumero registro generale 22233/2023Numero sezionale 3295/2026Numero di raccolta generale 15572/2026Data pubblicazione 21/05/2026riferisce la relata stessa, ossia la predetta sentenza della Corte e lesentenze dei precedenti gradi merito; iii) in data 14 aprile 2021 gliallegati, compreso il ricorso in riassunzione, vengono pacificamente inviatie ricevuti dall’ADE.1.3.

Ciò posto sotto il profilo dei fatti processuali, è noto che il giudizio dirinvio deve essere promosso con ricorso dinanzi al giudice indicato dallaCorte di Cassazione nelle forme previste per il giudizio di primo o secondogrado, nei confronti di tutte le parti personalmente, entro il termineperentorio di 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte (art.63d.lgs. 546/1992).1.4.

Ne consegue che, nel caso di specie, il ricorso in riassunzionedoveva essere notificato a controparte entro il 13 aprile 2021, ossia entroil termine perentorio di 6 mesi dalla data di pubblicazione della predettasentenza della Corte (13/10/2020).1.5.

Orbene, il Collegio ha ben presente il consolidato indirizzo di questaCorte secondo cui, nel giudizio di rinvio, le parti conservano la stessaposizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciatala sentenza cassata e ogni riferimento - da loro fatto - a domande edeccezioni pregresse e, in genere, alle difese svolte ha l'effetto dirichiamare univocamente e integralmente domande, eccezioni e difeseassunte e spiegate nel giudizio.

Infatti, l'atto di riassunzione è, di per sè,sufficiente a ricollocare le parti nella posizione che avevano assunto nelgiudizio conclusosi con la sentenza annullata e, essendo escluso che - exartt. 125 disp. att. e 392, 394 e 414 cod. proc. civ. -, ai fini della validitàdell'atto, sia richiesta una specifica indicazione del "petitum", la domandaoriginaria si intende riproposta e su questa deve provvedere il giudice dirinvio, indipendentemente dall'assunzione di specifiche conclusioni in talsenso (vedi Cass.n.14616/2003, Cass.10844/2005).1.6.

Nel caso di specie, il giudice di rinvio ha trasfuso, però,erroneamente tale indirizzo interpretativo -che fa effettivamente leva sullaNumero registro generale 22233/2023Numero sezionale 3295/2026Numero di raccolta generale 15572/2026Data pubblicazione 21/05/2026manifestazione della volontà della parte di proseguire il giudizio- nonsull’atto a cui esso si riferisce, ossia al ricorso in riassunzione,pacificamente non allegato alla PEC del 13/4/2021, bensì alla relazione dinotificazione, che svolge la sola funzione di descrivere le attività svolte atal fine dal soggetto notificante.1.7.

In altri termini, la relazione di notificazione non è identificabile con ilricorso in riassunzione, essendo diversa la sua funzione e il suo scopo,posto che la prima si limita a indicare le attività compiute dal notificanteper partecipare con efficacia legale un determinato atto alla contropartementre il secondo è l’atto con cui la parte dà impulso al processo,manifestando la volontà di proseguire il giudizio dinanzi al giudice delrinvio.1.8.

Il che induce a ritenere che il giudice del rinvio abbia errato nelconsiderare ciò che, in effetti, rappresenta la dichiarazione contenuta nellaPEC in questione: una mera relazione di notificazione con cui ilprocuratore della contribuente dichiara di notificare a controparteriassunzione del giudizio di rinvio, che, però, non allega a tale messaggioelettronico.1.9.

Nessun ricorso in riassunzione della contribuente risulta, quindi,notificato con la PEC del 13/4/2021 all’ADE, in quanto non allegato adessa.1.10.

Ne consegue che il ricorso è fondato.1.11.

Il motivo di impugnazione oggetto del ricorso incidentale dellacontribuente resta, pertanto, definitivamente assorbito in difetto ditempestiva riassunzione del giudizio di rinvio.1.12.

In definitiva il ricorso va accolto e la sentenza va cassata senzarinvio ex art.382 3° comma c.p.c., dichiarando l’inammissibilità del ricorsoin riassunzione della contribuente, per non aver riassuntotempestivamente il giudizio di rinvio entro il 13 aprile 2021, conNumero registro generale 22233/2023Numero sezionale 3295/2026Numero di raccolta generale 15572/2026Data pubblicazione 21/05/2026conseguente estinzione dell’intero processo ai sensi dell’art.63 comma 2del d.lgs.546/1992.1.13.

Le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità seguono lasoccombenza della contribuente e si liquidano come in dispositivo, giàridotte del 20% in relazione ai gradi di merito, considerato che nelcontenzioso tributario, all'Amministrazione finanziaria assistita in giudiziodai propri funzionari o dipendenti spetta, in caso di vittoria della lite, laliquidazione delle spese mediante applicazione della tariffa o dei parametrivigenti per gli avvocati con riduzione del 20% dei compensi spettanti,contemplate dall'art. 15, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 546 del 1992 (vediCass.18041/25).

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, dichiara assorbito quello incidentale,cassa senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando inammissibile ilricorso in riassunzione della contribuente e l’estinzione dell’interoprocesso.Condanna la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in favore della ricorrente,delle spese di entrambi i gradi di merito e del presente giudizio dilegittimità che così liquida: quanto al primo grado, in Euro 3.800,00 atitolo di compenso; quanto all’appello, in Euro 4.000,00 a titolo dicompenso; quanto presente giudizio di legittimità, in Euro 3.500,00 atitolo di compenso, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 17/4/2026.[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato;-ricorrente/controricorrente incidentale-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente/ricorrente incidentale-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado del Veneton. 350/2023 depositata il 07/04/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado del Veneto, in sede dirinvio, riteneva preliminarmente che la PEC del difensore della Eurocasas.r.l., accettata dal sistema in data 13/4/2021, ancorché priva diqualsivoglia allegato, avesse manifestato tempestivamente (nel giorno discadenza del termine di riassunzione) la volontà della contribuente diriassumere il giudizio. Nel merito accoglieva parzialmente l’appellodell’Ufficio avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] diNumero registro generale 22233/2023Numero sezionale 3295/2026Numero di raccolta generale 15572/2026Data pubblicazione 21/05/2026Verona, confermando l'avviso di liquidazione impugnato limitatamenteall'assoggettamento alle imposte di registro, ipotecaria e catastaledell'imponibile di Euro 404.482,70 e compensa le spese di lite dei giudizidi merito e legittimità.1. L’ADE ricorre in cassazione avverso la decisione di secondo grado,affidandosi ad un unico motivo.2. Resiste la contribuente che ha depositato controricorso con ricorsoincidentale in cui deduce un unico motivo di censura.3. In prossimità dell’adunanza camerale la contribuente ha depositatomemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo proposto, la ricorrente si duole della violazionee/o falsa applicazione degli artt. 63 e 76 del d. lgs. 546/1992, in relazioneall’articolo 360, comma 1, n. 4, c.p.c., con riferimento all’affermatavalidità della notifica del ricorso in riassunzione eseguita mediantespedizione di un messaggio PEC del tutto privo di allegati, sostenendo cheil giudice del rinvio avesse erroneamente ritenuto che la spedizione di unmessaggio PEC privo di qualsiasi allegato, ma recante una meratrascrizione di una relata di notifica, fosse sufficiente ad esprimerevalidamente “la volontà di riassumere il giudizio”.1.1. Il motivo è fondato con conseguente assorbimento del motivooggetto del ricorso incidentale.1.2. I fatti processuali, del tutto pacifici, che vengono in rilievo ai finidell’esame del motivo sono i seguenti: i) in data 13 ottobre 2020 èpubblicata la sentenza n. 22038/2020 della Corte di Cassazione, con cui lacausa viene rinviata alla [OSCURATO:PERSONA] del Veneto; ii)in data 13 aprile 2021 viene inviato dalla contribuente un messaggio PEC,del tutto privo di allegati, nel corpo del quale è trascritta la relazione dinotificazione relativa ad un ricorso in riassunzione, non presente inallegato, così come non sono presenti gli allegati degli altri atti a cui siNumero registro generale 22233/2023Numero sezionale 3295/2026Numero di raccolta generale 15572/2026Data pubblicazione 21/05/2026riferisce la relata stessa, ossia la predetta sentenza della Corte e lesentenze dei precedenti gradi merito; iii) in data 14 aprile 2021 gliallegati, compreso il ricorso in riassunzione, vengono pacificamente inviatie ricevuti dall’ADE.1.3. Ciò posto sotto il profilo dei fatti processuali, è noto che il giudizio dirinvio deve essere promosso con ricorso dinanzi al giudice indicato dallaCorte di Cassazione nelle forme previste per il giudizio di primo o secondogrado, nei confronti di tutte le parti personalmente, entro il termineperentorio di 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte (art.63d.lgs. 546/1992).1.4. Ne consegue che, nel caso di specie, il ricorso in riassunzionedoveva essere notificato a controparte entro il 13 aprile 2021, ossia entroil termine perentorio di 6 mesi dalla data di pubblicazione della predettasentenza della Corte (13/10/2020).1.5. Orbene, il Collegio ha ben presente il consolidato indirizzo di questaCorte secondo cui, nel giudizio di rinvio, le parti conservano la stessaposizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciatala sentenza cassata e ogni riferimento - da loro fatto - a domande edeccezioni pregresse e, in genere, alle difese svolte ha l'effetto dirichiamare univocamente e integralmente domande, eccezioni e difeseassunte e spiegate nel giudizio. Infatti, l'atto di riassunzione è, di per sè,sufficiente a ricollocare le parti nella posizione che avevano assunto nelgiudizio conclusosi con la sentenza annullata e, essendo escluso che - exartt. 125 disp. att. e 392, 394 e 414 cod. proc. civ. -, ai fini della validitàdell'atto, sia richiesta una specifica indicazione del "petitum", la domandaoriginaria si intende riproposta e su questa deve provvedere il giudice dirinvio, indipendentemente dall'assunzione di specifiche conclusioni in talsenso (vedi Cass.n.14616/2003, Cass.10844/2005).1.6. Nel caso di specie, il giudice di rinvio ha trasfuso, però,erroneamente tale indirizzo interpretativo -che fa effettivamente leva sullaNumero registro generale 22233/2023Numero sezionale 3295/2026Numero di raccolta generale 15572/2026Data pubblicazione 21/05/2026manifestazione della volontà della parte di proseguire il giudizio- nonsull’atto a cui esso si riferisce, ossia al ricorso in riassunzione,pacificamente non allegato alla PEC del 13/4/2021, bensì alla relazione dinotificazione, che svolge la sola funzione di descrivere le attività svolte atal fine dal soggetto notificante.1.7. In altri termini, la relazione di notificazione non è identificabile con ilricorso in riassunzione, essendo diversa la sua funzione e il suo scopo,posto che la prima si limita a indicare le attività compiute dal notificanteper partecipare con efficacia legale un determinato atto alla contropartementre il secondo è l’atto con cui la parte dà impulso al processo,manifestando la volontà di proseguire il giudizio dinanzi al giudice delrinvio.1.8. Il che induce a ritenere che il giudice del rinvio abbia errato nelconsiderare ciò che, in effetti, rappresenta la dichiarazione contenuta nellaPEC in questione: una mera relazione di notificazione con cui ilprocuratore della contribuente dichiara di notificare a controparteriassunzione del giudizio di rinvio, che, però, non allega a tale messaggioelettronico.1.9. Nessun ricorso in riassunzione della contribuente risulta, quindi,notificato con la PEC del 13/4/2021 all’ADE, in quanto non allegato adessa.1.10. Ne consegue che il ricorso è fondato.1.11. Il motivo di impugnazione oggetto del ricorso incidentale dellacontribuente resta, pertanto, definitivamente assorbito in difetto ditempestiva riassunzione del giudizio di rinvio.1.12. In definitiva il ricorso va accolto e la sentenza va cassata senzarinvio ex art.382 3° comma c.p.c., dichiarando l’inammissibilità del ricorsoin riassunzione della contribuente, per non aver riassuntotempestivamente il giudizio di rinvio entro il 13 aprile 2021, conNumero registro generale 22233/2023Numero sezionale 3295/2026Numero di raccolta generale 15572/2026Data pubblicazione 21/05/2026conseguente estinzione dell’intero processo ai sensi dell’art.63 comma 2del d.lgs.546/1992.1.13. Le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità seguono lasoccombenza della contribuente e si liquidano come in dispositivo, giàridotte del 20% in relazione ai gradi di merito, considerato che nelcontenzioso tributario, all'Amministrazione finanziaria assistita in giudiziodai propri funzionari o dipendenti spetta, in caso di vittoria della lite, laliquidazione delle spese mediante applicazione della tariffa o dei parametrivigenti per gli avvocati con riduzione del 20% dei compensi spettanti,contemplate dall'art. 15, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 546 del 1992 (vediCass.18041/25). P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, dichiara assorbito quello incidentale,cassa senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando inammissibile ilricorso in riassunzione della contribuente e l’estinzione dell’interoprocesso.Condanna la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in favore della ricorrente,delle spese di entrambi i gradi di merito e del presente giudizio dilegittimità che così liquida: quanto al primo grado, in Euro 3.800,00 atitolo di compenso; quanto all’appello, in Euro 4.000,00 a titolo dicompenso; quanto presente giudizio di legittimità, in Euro 3.500,00 atitolo di compenso, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 17/4/2026.[OSCURATO:PERSONA]
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