CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 luglio 2026
Cassazione n. 23592/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocatoLuisa Gobbi unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], DonatellaCapizzi Maitan-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 1033/2024depositata il 08/03/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]'.Numero registro generale 19031/2024Numero sezionale 2768/2026Numero di raccolta generale 23592/2026Data pubblicazione 20/07/20261) Con atto di citazione notificato il 25/9/2008 la [OSCURATO:SOCIETA] ha convenuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,rispettivamente autore ed editore dell’opera «Gomorra-Viaggio nell’imperoeconomico e nel sogno di dominio della camorra», dinanzi al Tribunale diNapoli per ivi sentirli condannare al risarcimento di tutti i danni,patrimoniali e non, per effetto della illegittima riproduzione nel testodell’opera di alcuni articoli pubblicati sui quotidiani editi dall’attrice(«Corriere di Caserta» e «Cronache di Napoli»); in particolare vi era uncollage degli articoli editi dalla [OSCURATO:PERSONA], spesso testualmente e fedelmenteriprodotti, senza alcuna citazione delle testate giornalistiche e degli autoridegli articoli utilizzati; che a seguito delle rimostranze di [OSCURATO:PERSONA], a partiredall'11° edizione era stata introdotta una citazione del nome della testatae della casa editrice limitatamente a un brano del romanzo contenuto apag. 41, mentre nulla era stato aggiunto alle numerose altre parti oggettodelle contestazioni espresse dalla [OSCURATO:PERSONA].I convenuti hanno resistito alla domanda, deducendo che «Gomorra»era frutto di autonoma attività creativa dell'autore e che le pretesesimilitudini, oltre a essere qualitativamente e quantitativamente irrilevantirispetto alle 330 pagine del volume, riguardavano fatti di cronaca ed eranoquindi dovute alla comunanza delle fonti, consultate dall'autore. In viariconvenzionale, hanno proposto domanda di accertamento dellaviolazione dei diritti morali e patrimoniali d'autore, mediante l'illegittimariproduzione e pubblicazione sui quotidiani di [OSCURATO:PERSONA] di alcuni articoli scrittida [OSCURATO:PERSONA], e hanno chiesto il risarcimento dei danni.Con sentenza del 7/7/2010 il Tribunale di Napoli ha respinto ladomanda dell'attrice, ha accolto la domanda riconvenzionale di RobertoSaviano e ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento a suo favore della somma di€ 5.000,00, a titolo di risarcimento dei danni morali.1.1) [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello, riducendo la quantificazione dei dannirichiesti alla somma di € 100.000,00.Numero registro generale 19031/2024Numero sezionale 2768/2026Numero di raccolta generale 23592/2026Data pubblicazione 20/07/2026Con sentenza n.3239 del 16/9/2013, la Corte d'Appello di Napoli, inparziale accoglimento dell'appello di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato che gli articoli «Ilmultilevel applicato al narcotraffico» e «Ore 9; il padrino lascia la suaSecondigliano», entrambi pubblicati dal quotidiano «Cronache di Napoli»del 17/9/2005, erano stati illecitamente riprodotti nei brani del libro«Gomorra», e che l'articolo «Boss playboy, D.F. è il numero uno»,pubblicato dal quotidiano «Corriere di Caserta» del 17/1/2005, era statoillecitamente riprodotto senza l'indicazione della fonte; ha ordinato allaMondadori e al [OSCURATO:PERSONA] la rimozione dello stato di fatto medianteindicazione, in riferimento a ognuno dei predetti brani del libro, del nomedell'autore degli articoli, dell'editore e della testata da cui essi erano statitratti; ha condannato i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento deidanni, patrimoniali e non, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], liquidati in € 60.000,00.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso in cassazionesulla base di otto motivi, a cui ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA].1.2) Con sentenza n.12314 del 12/6/2015 la Corte di Cassazione haaccolto il sesto motivo di ricorso, rigettati gli altri, cassando con rinvio lasentenza. In particolare, con il sesto motivo i due ricorrenti avevanocensurato la liquidazione equitativa del danno, effettuata dalla Corted’Appello indicando i criteri di riferimento, e cioè il numero non esiguodelle riproduzioni abusive e delle omesse citazioni delle fonti e il notevolesuccesso del romanzo «Gomorra», includendo nella sommacomplessivamente liquidata anche il danno morale.La Corte di cassazione ha in proposito osservato: che, poiché lapubblicazione del romanzo era avvenuta nel maggio 2006, doveva trovareapplicazione l'art. 158 l.d.a., come modificato dall’art.5 del d.lgs. n.140/2006; che il danno da lucro cessante doveva essere liquidato ai sensidell'art. 2056 co. 2 c.c., «anche tenendo conto degli utili realizzati inviolazione del diritto», oppure in via forfettaria sulla base quanto menodell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualoraNumero registro generale 19031/2024Numero sezionale 2768/2026Numero di raccolta generale 23592/2026Data pubblicazione 20/07/2026l'autore avesse chiesto l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto; che laCorte d'appello non aveva applicato detta norma al caso di specie, bensìl'art. 158 l.d.a. nel testo anteriormente in vigore; che il vigente art. 158l.d.a. prevedeva anch'esso una liquidazione in via equitativa, laddoveconsentiva la liquidazione forfettaria del danno, ponendola però comealternativa alla liquidazione del lucro cessante e richiedendo che non fossecomunque inferiore al cosiddetto «prezzo del consenso»; che lavalutazione da parte della Corte d'appello avrebbe dunque dovutosvolgersi in tale contesto normativo, con indicazione del criterio presceltoe delle ragioni per cui lo stesso doveva ritenersi il più adeguato aindividuare il lucro cessante, considerata la peculiarità della fattispecie, incui l'opera plagiata e l'opera plagiaria non si ponevano in concorrenza traloro, essendo distribuite su circuiti commerciali del tutto diversi, edesaurendo la prima la propria distribuzione nell'ambito di pochissimigiorni, mentre la seconda usufruiva di un periodo di distribuzione e divendita molto più lungo.1.3) [OSCURATO:PERSONA] ha riassunto il giudizio dinanzi alla Corte d’Appello diNapoli, la quale, con sentenza del 21/11/2016 ha condannato RobertoSaviano e la [OSCURATO:PERSONA], in solido fra loro, a pagare a titolo di risarcimentodei danni patrimoniali in favore di [OSCURATO:PERSONA] la somma di € 6.000,00, a spesecompensate dei giudizi di cassazione e di rinvio.La Corte di appello ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] avesse limitato nel giudizio dirinvio la propria domanda al solo danno patrimoniale; ha escluso ilraggiungimento della prova da parte di [OSCURATO:PERSONA] di un danno emergente; haravvisato un deficit assertivo da parte di [OSCURATO:PERSONA] anche quanto al lucrocessante in termini di riduzione di ricavi o mancanza di guadagno ulteriori,il che escludeva, unitamente all’inappropriatezza del criterio in ragione deldiverso circuito commerciale e del diverso pubblico, il primo criterio diliquidazione indicato dall’art.158 l.d.a.; ha osservato che ciò poneva fuorigioco anche la considerazione degli utili del contraffattore; ha mostrato diNumero registro generale 19031/2024Numero sezionale 2768/2026Numero di raccolta generale 23592/2026Data pubblicazione 20/07/2026ritenere appropriato e corretto il criterio del «prezzo del consenso» o«royalty virtuale», rapportato al momento della richiesta negli anni 2004-2005 e quindi senza tener conto del successivo enorme successorealizzato dal libro «Gomorra»; ha attribuito rilievo alla limitatacircolazione dei due giornali, ove gli articoli erano stati la prima voltapubblicati e alla loro predivulgazione, nonché alla grande notorietà alloranon posseduta da [OSCURATO:PERSONA]; ha concluso assumendo l’iniquità diarrecare un beneficio economico al danneggiato da lui mai concepito,facendo evolvere il risarcimento in un inammissibile danno punitivo.1.4) [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con atto notificato il10.3.2017, svolgendo cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] e la Mondadorihanno proposto controricorso, chiedendo il rigetto dell’avversariaimpugnazione, se del caso previo accoglimento del loro motivo di ricorsoincidentale subordinato.La Corte di Cassazione, con sentenza n. 39762/2021 emessa il13/12/2021, dopo aver rigettato il primo motivo, affermando checorrettamente la Corte d’Appello aveva riconosciuto la rinuncia allarichiesta di risarcimento del danno morale ed alla domanda ex art. 2041c.c. da parte della [OSCURATO:PERSONA], ha accolto il secondo e il terzo motivo di ricorso,cassando con rinvio alla Corte d’Appello e affermando il seguente principiodi diritto: “In tema di diritto d’autore, il risarcimento del danno da lucrocessante spettante al titolare del diritto violato deve essere completo edeffettivo e deve essere liquidato in via preferenziale dal giudice ai sensidell’art.158, comma 2, l.d.a., interpretato in conformità all’art.13 dellaDirettiva [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 48- 2004/48/CE, del [OSCURATO:PERSONA] e delConsiglio sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, con equoapprezzamento di tutte le circostanze del caso e tenendo anche contodegli utili realizzati in violazione del diritto e, solo in via sussidiaria eresiduale, nei casi in cui ciò non sia possibile o riesca disagevole, in viaforfettaria sulla base dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essereNumero registro generale 19031/2024Numero sezionale 2768/2026Numero di raccolta generale 23592/2026Data pubblicazione 20/07/2026riconosciuti, qualora l'autore della violazione avesse chiesto al titolarel'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto (cosiddetto «prezzo delconsenso»)”.La Corte di Cassazione, in particolare, ha osservato: che nel caso dispecie non era più in contestazione l’esistenza effettiva di un danno dalucro cessante patito da [OSCURATO:PERSONA], essendo la questione coperta dal giudicatointerno; che il danno liquidabile ex art. 158 l.d.a. andava valutato, ai sensidell’art. 2056 co. 2 c.c. “con equo apprezzamento delle circostanze delcaso”, ma tenendo comunque presente il parametro esplicito degli “utilirealizzati in violazione del diritto”; che il criterio del prezzo del consenso,utilizzato dalla Corte d’Appello nella sentenza n. 4135/2016, come sievince dall’espressione “quanto meno” impiegata nell’art. 158 l.d.a.,costituisce la soglia minima della liquidazione; che, pur non potendo farsiluogo all’istituto della retroversione degli utili, previsto solo dall’art. 125c.p.i. per le violazioni in materia di brevetti (e non dalla legge su dirittod’autore), i benefici ritratti dall’autore dell’illecito costituiscono comunqueuna posta da valutare nell’ambito della liquidazione equitativa del dannoda lucro cessante, come si evince anche dai considerando nn. 25 e 26della direttiva 48/2004/CE (cd. “enforcement” attuata con il d.lgs.140/2006); che ove si facesse ricorso semplicemente al criterio del prezzodel consenso- individuato, peraltro, dalla Corte d’Appello in quello stessoimporto che l’autore della violazione avrebbe potuto “pattuire in vianegoziale ove si fosse comportato correttamente”-, si determinerebbe unapremialità nei confronti di quest’ultimo che non patirebbe alcunaconseguenza dal suo comportamento contrario alla legge; che non eranoidonee ad escludere la determinazione del risarcimento, secondo i criteripreferenziali indicati, le ulteriori considerazioni della Corte d’Appello, dalmomento chenon vi è differenza tra valore d’uso e valore di scambio del prodottodell’ingegno e che l’assenza di un rapporto concorrenziale tra le partiNumero registro generale 19031/2024Numero sezionale 2768/2026Numero di raccolta generale 23592/2026Data pubblicazione 20/07/2026desunta dalla diversità del circuito e del tempo di distribuzione, nonché dipubblico può al più moderare la rilevanza del parametro degli utili delcontraffattore, ma non escluderlo del tutto.1.5) [OSCURATO:PERSONA] con atto di citazione notificato il 7/3/2022, hariassunto il giudizio, evidenziando che i profitti provenienti dal libroGomorra - che nel 2009 aveva venduto in Italia circa 2.250.000 copie e,nel mondo, circa 10.000.000 di copie – erano enormi, che ad essidovevano aggiungersi quelli derivanti dal film che ne era stato tratto,nonché dalla serie televisiva trasmessa anche all’estero in numerosi paesie dallo spettacolo teatrale, così che poteva ritenersi che “Gomorra” fossedivenuto un vero e proprio “brand” che continuava a produrre utili neltempo, e che l’opera aveva procurato anche al suo autore una popolaritàenorme che aveva fatto sì che lo stesso venisse continuamente ospitato intrasmissioni televisive e collaborasse con numerosi giornali e riviste.Ha concluso chiedendo che, in accoglimento di tutte le domandeavanzate nei precedenti gradi di giudizio, l’importo del danno subito atitolo di lucro cessante, ai sensi dell’art.158, co. 2, l.d.a., interpretato inconformità all’art.13 della Direttiva [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 48, fosse determinatocon equo apprezzamento di tutte le circostanze del caso e tenendo ancheconto degli utili realizzati in violazione del diritto e, solo in via sussidiaria eresiduale, nei casi in cui ciò non fosse possibile o riuscisse disagevole, invia forfettaria sulla base del «prezzo del consenso», con quantificazionenella misura non inferiore al 10% di tutti i proventi conseguiti dal Savianoe dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., così come sarebbero statidimostrati anche mediante apposita istruttoria (chiedendo ordine diesibizione di tutta la documentazione idonea alla quantificazione degli utiliconseguiti dai convenuti a seguito della pubblicazione del romanzo“Gomorra” e di tutte le ulteriori iniziative relative allo sfruttamento deidiritti afferenti la pubblicazione dell’opera, e disposizione di CTU).Numero registro generale 19031/2024Numero sezionale 2768/2026Numero di raccolta generale 23592/2026Data pubblicazione 20/07/2026La [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., cessionariadel ramo d’azienda della prima, hanno dedotto, fra l’altro, che, inconsiderazione del divieto di reformatio in peius, il risarcimento nonavrebbe potuto superare l’importo di €. 60.000 (riconosciuto con lasentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 3239/2013, impugnata soltantodalla [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], e non anche dalla [OSCURATO:PERSONA], eparzialmente riformata con la sentenza n. 12314/2015 della Corte diCassazione), che la [OSCURATO:PERSONA] aveva violato le preclusioni connesse algiudizio di rinvio, chiedendo il risarcimento nella misura del 10% di tutti iproventi conseguiti dal [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA]- laddove, inprecedenza, lo aveva indicato in €. 300.000 poi ridotti ad €. 100.000- efacendo riferimento non più solo all’opera letteraria, ma anche a tutte lealtre forme di sfruttamento della stessa prima mai menzionate, e che larilevanza degli articoli editi dalla [OSCURATO:PERSONA] era minima, atteso che, afronte di un’opera di 330 pagine, la Corte d’Appello aveva accertato lariproduzione abusiva di soli due articoli ed in particolare di sole 79 paroledel primo articolo e di 57 parole del secondo e che si trattava comunque difatti di cronaca ampiamente conosciuti.1.6) La Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza n. 1033/2024pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], in parziale accoglimento della domanda avanzatada [OSCURATO:PERSONA], ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] spa eRoberto [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, al pagamento della somma di €.10.000, a titolo di danni patrimoniali per l’illecita riproduzione nel libro“Gomorra”, alle pag. 72 e 73, dell’articolo “il multilevel applicato alnarcotraffico” e, alle pag. 142 e 143, dell’articolo “ore 9: il padrino lasciala “sua” Secondigliano”, entrambi pubblicati sul quotidiano “Cronache diNapoli” del 17 settembre 2005, nonché per l’illecita riproduzione (alle pag.140, 141 e 261 del citato libro), in quanto priva dell’indicazione dellafonte, di un articolo sulla pace tra i clan degli Spagnoli e il clan [OSCURATO:PERSONA],apparso sul quotidiano “Cronache di Napoli” il 27 giugno 2005 (solo finoNumero registro generale 19031/2024Numero sezionale 2768/2026Numero di raccolta generale 23592/2026Data pubblicazione 20/07/2026all’11^ edizione del libro pubblicata nell’ottobre 2006, quando la citazionedella fonte è stata inserita) e dell’articolo “Boss playboy, [OSCURATO:PERSONA] è ilnumero uno”, pubblicato sul quotidiano “Corriere di Caserta” il 17 gennaio2005.La Corte d’Appello, in particolare, rileva che il thema decidendum dellacausa è stato fissato definitivamente con l’atto di appello del [OSCURATO:DATA_NASCITA],con il quale la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il risarcimento del danno nell’importo di €.100.000, ponendo a fondamento dello stesso esclusivamente i rapporti tragli articoli ed il libro del [OSCURATO:PERSONA], per cui non possono essere prese inconsiderazione, perché nuove, tutte le questioni relative agli utili derivantidallo sfruttamento del libro per la realizzazione delle opere televisive,teatrali e cinematografiche, restando inammissibile l’ordine di esibizioneperché richiesto per la prima volta nel giudizio di rinvio e perché generico,e non necessaria a CTU. La Corte rileva altresì che, in applicazione delprincipio di divieto di reformatio in peius, il risarcimento deve esserecontenuto nei limiti di €. 60.000 (come indicato nella sentenza n. 3239 del16/9/2013 della Corte d’Appello, non impugnata sul punto dalla [OSCURATO:SOCIETA]).A questo punto la Corte procede alla determinazione del dannomateriale da lucro cessante, rilevando che, come stabilito nell’ordinanzadella S.C. n. 39762/2021, vanno considerati i principi contenuti nell’art.158 l. 633/1941 come modificato, e, dunque, gli artt. 2056 co. 2, 1223,1226 e 1227 c.c., tenendo conto degli utili realizzati in violazione deldiritto, mentre solo in via sussidiaria è possibile ricorrere al criterio del cd.prezzo del consenso.La Corte, dunque, afferma che, in primo luogo, il riferimentocontenuto all’art. 1223 c.c. impone di prendere in considerazione solo leconseguenze immediate e dirette dell’illecito e, dunque, solo quellericonnesse alla pubblicazione del libro (non quelle riguardanti le altreNumero registro generale 19031/2024Numero sezionale 2768/2026Numero di raccolta generale 23592/2026Data pubblicazione 20/07/2026forme di sfruttamento in ambito cinematografico, teatrale e televisivo di“Gomorra”, peraltro, come sopra visto, integranti questioni nuove).Considera, allora, gli utili realizzati dall’autore dell’illecito, per poipervenire attraverso “fattori di moderazione” alla determinazione del lucrocessante effettivamente patito. Osserva che l’art. 158 l. 633/1941 richiededi "disaggregare" i ricavi conseguiti dall'autore dell'illecito, in modo che laconsiderazione degli utili realizzati in violazione del diritto si fermi al limitedato dalla percentuale dei guadagni eziologicamente derivata dall'operatacontraffazione. Si tratta, cioè, di depurare il totale dei proventi riscossi, daun lato dai costi sopportati direttamente e ricollegati allo sfruttamentoillecito e, dall'altro lato, dai proventi esclusivamente dipendentidall'autonomo contributo del plagiario, per evitare di arricchire chi, persorte, si trovi ad aver subìto un plagio (Cass. 21833/2021, inmotivazione).A questo punto la Corte d’Appello osserva che può quindi affermarsiche l’entità degli utili ricavati dall’autore dell’illecito – a differenza diquanto stabilito dall’art. 125 CPI - costituisce solo un elemento per ladeterminazione in via equitativa del risarcimento del danno, da temperarenecessariamente in base al contributo fornito dall’autore dell’illecito alsuccesso dell’opera.La Corte ha anche notato che la [OSCURATO:PERSONA] non ha mai dimostratol’ammontare degli utili derivanti dalla pubblicazione del libro Gomorra eche, comunque, il successo straordinario del libro in questione costituiscefatto notorio, mai posto in dubbio neppure dai convenuti, che certamenteha determinato guadagni ben superiori ad €. 60.000 che, per quantosopra esposto, necessariamente costituiscono il limite entro il quale vacontenuto il risarcimento.Procedendo dunque, alla disaggregazione degli utili, al fine diindividuare il contributo fornito dall’autore dell’illecito al successodell’opera, la Corte riconosce che il contributo personale del [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 19031/2024Numero sezionale 2768/2026Numero di raccolta generale 23592/2026Data pubblicazione 20/07/2026rispetto a quello degli articoli riprodotti, è stato enorme, consideratoinnanzi tutto il mero profilo quantitativo, dal momento che gli articoliillecitamente riprodotti sono assai brevi rispetto al libro “Gomorra” eriguardano aspetti a dir poco marginali a fronte della moltitudine diargomenti ivi trattati (né rileva l’osservazione della [OSCURATO:PERSONA] in ordineall’influenza che gli articoli dalla stessa editi avrebbero avuto sull’impiantostesso del libro “Gomorra”, fino addirittura ad ispirare alcuni personaggidella serie televisiva che ne è stata tratta, non potendo questi ulterioriambiti essere presi in considerazione, come sopra detto), e consideratopoi il profilo qualitativo, essendo innegabile l’abilità del [OSCURATO:PERSONA] nellarielaborazione degli articoli e nell’inserimento degli stessi in unatrattazione ben più ampia e caratterizzata da particolare “pregevolezzaletteraria” come riconosciuto anche nella sentenza n. 3239/2013 dellaCorte d’Appello di Napoli.Le medesime considerazioni valgono, per la Corte, anche con riguardoalla mancata citazione delle fonti dei due articoli riportati alle pagg. 140 es. e 261 del libro “Gomorra”, tenuto conto peraltro che nel primo caso laviolazione si è protratta per brevissimo tempo (fino all’ottobre 2006),mentre nel secondo era comunque specificato che si riportava un articolocomparso su un quotidiano locale, sebbene non ne venisse indicato ilnome; anche in questo caso la violazione è terminata nel 2016 conl’indicazione della fonte.La Corte conclude che se, come osservato dalla S.C., il “prezzo delconsenso” costituisce criterio residuale, attraverso il quale pervenire alladeterminazione del risarcimento minimo da attribuire al danneggiato, nelcaso di specie, in base ai principi sopra indicati, può riconoscersi unrisarcimento appena di poco superiore, in considerazione del contributoridottissimo apportato dagli articoli editi dalla [OSCURATO:PERSONA] al successo dellibro Gomorra, e afferma che tale conclusione è confortata anche daquanto osservato nella sentenza n. 12314/2015 con la quale la S.C. avevaNumero registro generale 19031/2024Numero sezionale 2768/2026Numero di raccolta generale 23592/2026Data pubblicazione 20/07/2026specificato che, nella determinazione del risarcimento doveva considerarsi“la peculiarità della fattispecie, in cui l'opera plagiata e l'opera plagiarianon si ponevano in concorrenza tra loro, essendo distribuite su circuiticommerciali del tutto diversi ed avendo diverso tipo di pubblico”.La Corte, dunque, rileva che appare ragionevole individuare il prezzodel consenso in €. 6.000, come indicato nella sentenza della Corted’Appello di Napoli n. 4135/2016 (e sostanzialmente non contestatoneppure dalla [OSCURATO:PERSONA] che si è doluta della mancata considerazionedegli utili realizzati con l’illecito utilizzo dell’opera, non dellaquantificazione in questi termini del prezzo del consenso), consideratoanche che, pur escludendosi ogni rilevanza alla differenza tra valore d’usoe valore di scambio censurata dalla S.C., è indubbio che gli articoli distampa che appaiono sui quotidiani di cronaca abbiano un’utilità che siriduce assai rapidamente dopo il giorno della pubblicazione. Ed allora, laCorte, in base ai criteri sopra indicati, ritiene equo individuare ilrisarcimento spettante alla [OSCURATO:PERSONA] in misura di poco superiore a dettoimporto e, dunque, in €. 10.000.Ritiene poi che sussistano motivi idonei a consentire la compensazioneintegrale delle spese di tutti i gradi di giudizio ai sensi dell’art. 92 comma2° c.p.c. - in considerazione della soccombenza reciproca via via delleparti e, comunque, della complessità della vicenda.2) Con ricorso notificato il 3/9/2024 la [OSCURATO:PERSONA] scarl haimpugnato la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 1033/2024pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], proponendo sei motivi di impugnazione.[OSCURATO:PERSONA] spa, la [OSCURATO:PERSONA] spa e RobertoSaviano resistono con controricorso.Le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 19031/2024Numero sezionale 2768/2026Numero di raccolta generale 23592/2026Data pubblicazione 20/07/20261) Riassumendo l’iter giudiziario della presente vertenza attraverso ledecisioni della Corte d’Appello di Napoli e della Corte di Cassazione, siosserva quanto segue:-la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 3239 del 16/9/2013, hariconosciuto le violazioni per illegittima riproduzione di due articoli nel libro“Gomorra” e per la mancata citazione delle fonti di altri due e haquantificato il danno da risarcire in € 60.000,00:-la Corte di Cassazione, a seguito di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],con sentenza n.12314 del 12/6/2015 ha osservato che la Corte d’Appelloha applicato il testo previgente dell’art. 158 l.d.a., liquidandoequitativamente il danno sulla base del numero non esiguo delleriproduzioni abusive e del successo dell’opera “Gomorra”; che invece vaapplicato l’art. 158 l.d.a. nel testo come modificato dal d.lgs. 140/2006(art. 158 co. 2: “Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondole disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile. Il lucrocessante è valutato dal giudice ai sensi dell'articolo 2056, co. 2 c.c., anchetenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto. Il giudice puòaltresì liquidare il danno in via forfettaria sulla base quanto menodell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualoral'autore della violazione avesse chiesto al titolare l'autorizzazione perl'utilizzazione del diritto”; art. 2056, co. 2: “Il lucro cessante è valutato dalgiudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso”), che dunqueil danno da lucro cessante va liquidato ai sensi dell'art. 2056 co. 2 c.c.,«anche tenendo conto degli utili realizzati in violazione del diritto», che laliquidazione in via forfettaria è prevista in via alternativa e non può essereinferiore al c.d. prezzo del consenso e che il giudice deve indicare leragioni del criterio prescelto e la sua idoneità a individuare il lucrocessante, considerata anche la peculiarità della fattispecie, in cui l'operaplagiata e l'opera plagiaria sono distribuite su circuiti commerciali del tuttodiversi;Numero registro generale 19031/2024Numero sezionale 2768/2026Numero di raccolta generale 23592/2026Data pubblicazione 20/07/2026-la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza del 21/11/2016, ritenuta ladomanda ormai limitata al danno patrimoniale e ritenuto non provato ildanno emergente, ravvisando un deficit assertivo da parte di [OSCURATO:PERSONA] quantoal lucro cessante in termini di riduzione di ricavi o mancanza di guadagnoulteriori, ha escluso il primo criterio di liquidazione indicato nell’art. 158l.d.a., anche per l’inappropriatezza del criterio in ragione del diversocircuito commerciale e del diverso pubblico, e dunque ha posto fuori giocola considerazione degli utili del contraffattore e ha liquidato il danno in €.6.000, quale «prezzo del consenso» rapportato al momento della richiestanegli anni 2004-2005 e quindi senza tener conto del successivo enormesuccesso realizzato dal libro «Gomorra»;-la Corte di Cassazione, con sentenza n. 39762/2021 ha affermato ilseguente principio di diritto: “In tema di diritto d’autore, il risarcimentodel danno da lucro cessante…deve essere liquidato in via preferenziale dalgiudice ai sensi dell’art.158, comma 2, l.d.a….con equo apprezzamento ditutte le circostanze del caso e tenendo anche conto degli utili realizzati inviolazione del diritto e, solo in via sussidiaria e residuale, nei casi in cui ciònon sia possibile o riesca disagevole, in via forfettaria… c.d. «prezzo delconsenso»”, osservando, in particolare, che il danno liquidabile ex art. 158l.d.a. andava valutato, ai sensi dell’art. 2056 co. 2 c.c. “con equoapprezzamento delle circostanze del caso”, ma tenendo comunquepresente il parametro esplicito degli “utili realizzati in violazione deldiritto”, che il criterio del prezzo del consenso era solo residuale,costituendo la soglia minima della liquidazione, che, pur non potendo farsiluogo all’istituto della retroversione degli utili, previsto solo dall’art. 125c.p.i. per le violazioni in materia di brevetti, gli utili del contraffattoredovevano essere valutati nell’ambito della liquidazione equitativa deldanno da lucro cessante e che le considerazioni della Corte d’Appello sulladiversità di circuito e di distribuzioni di opera plagiata e opera plagiariaNumero registro generale 19031/2024Numero sezionale 2768/2026Numero di raccolta generale 23592/2026Data pubblicazione 20/07/2026potevano al più moderare la rilevanza del parametro degli utili delcontraffattore, ma non escluderlo del tutto;-la Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza n. 1033/2024 pubblicatal’[OSCURATO:DATA_NASCITA], qui impugnata, ha rilevato che il thema decidendum dellacausa è stato fissato definitivamente con l’atto di appello del [OSCURATO:DATA_NASCITA],con il quale la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il risarcimento del danno nell’importo di €.100.000, ponendo a fondamento dello stesso esclusivamente i rapporti tragli articoli indebitamente utilizzati e il libro “Gomorra”- senza che possanoessere prese in considerazione, perché nuove, tutte le questioni relativeagli utili derivanti dallo sfruttamento successivo del libro-, e che ilrisarcimento deve essere contenuto nei limiti di €. 60.000; ha poideterminato il danno affermando, in primo luogo, che il riferimentocontenuto all’art. 1223 c.c. impone di prendere in considerazione solo leconseguenze immediate e dirette dell’illecito e, dunque, solo quellericonnesse alla pubblicazione del libro, che vanno considerati gli utilirealizzati dall’autore dell’illecito, calcolando però il lucro cessante effettivocon l’utilizzo di “fattori di moderazione”, che l’art. 158 l.d.a. vainterpretato nel senso di richiedere di considerare solo la percentuale diutili eziologicamente derivata dall'operata contraffazione, depurando iltotale dei proventi riscossi dai costi sopportati e dai proventiesclusivamente dipendenti dall'autonomo contributo del plagiario, cheanche se la [OSCURATO:PERSONA] non ha mai dimostrato l’ammontare degli utiliderivanti dalla pubblicazione del libro Gomorra, tuttavia il successostraordinario del libro in questione costituisce fatto notorio e certamenteha determinato guadagni ben superiori agli €. 60.000 costituenti il limitedi liquidazione, che, dunque, va riconosciuto il contributo straordinario delSaviano al successo del libro, mentre gli articoli illecitamente riprodottisono assai brevi rispetto al libro e riguardano aspetti marginali, e che,pertanto, può riconoscersi un risarcimento di €. 10.000, cioè di pocosuperiore alla misura che era stata individuata come prezzo del consenso,Numero registro generale 19031/2024Numero sezionale 2768/2026Numero di raccolta generale 23592/2026Data pubblicazione 20/07/2026in considerazione del contributo ridottissimo apportato dagli articoli editidalla [OSCURATO:PERSONA] al successo del libro e anche dei diversi circuiti e tempidi distribuzione degli articoli e del libro.2) Primo motivo di impugnazione: “Omesso/insufficiente esame suun punto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra leparti in riferimento all’art.360, primo comma, nn.3,4 e n.5, cpc, violazionedi legge in relazione all'art. 384 cpc e 158 lda, nonchè dell'art. 13 delladirettiva [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 48-2004/48/ce del parlamento europeo e delconsiglio sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale per aver la Corte diAppello respinto in toto le richieste istruttorie avanzate dalla [OSCURATO:PERSONA] in attuazione delle precise indicazioni della Corte di Cassazionein tal senso disattendendo del tutto le puntuali allegazioni svolte”.La ricorrente censura la sentenza impugnata, per aver respinto leistanze istruttorie (prove testimoniali, ordine di esibizione e CTU) dedottedalla [OSCURATO:PERSONA] al fine di determinare l’utile percepito dall’autore dellaviolazione e per aver sostenuto, contraddittoriamente, che la [OSCURATO:PERSONA] nonaveva mai dimostrato l’ammontare degli utili derivanti dalla pubblicazionedel libro “Gomorra”.Il motivo è inammissibile.2.1) Si osserva, infatti, che non risulta dimostrata, rispetto aldecisum, la decisività dei mezzi istruttori evocati.In particolare, la Corte d’Appello ha statuito che, anche se la [OSCURATO:PERSONA] nonha mai dimostrato l’ammontare degli utili derivanti dalla pubblicazione dellibro Gomorra, tuttavia il successo straordinario del libro in questionecostituisce fatto notorio, mai posto in dubbio neppure dai convenuti, e checiò certamente ha determinato guadagni ben superiori ad €. 60.000 che laCorte ritiene essere il limite entro il quale va contenuto il risarcimento.La ricorrente non ha aggredito tale ragionamento, dal quale emergeche, se anche fosse stato dimostrato, attraverso le prove dedotte,Numero registro generale 19031/2024Numero sezionale 2768/2026Numero di raccolta generale 23592/2026Data pubblicazione 20/07/2026l’ammontare di guadagni superiori ad €. 60.000, di una tale sommasuperiore la Corte non avrebbe tenuto conto.3) Secondo motivo di impugnazione: “In riferimento all’art.360,primo comma, nn. 3 ,4 e 5, contraddittorietà- violazione di legge-omesso/insufficiente esame circa un fatto decisivo per il giudizio per avercircoscritto il quantum risarcibile ipotizzando asserite rinunce in una merariformulazione della stessa domanda-violazione e falsa applicazionedell’art. 158 l.d.a., nonché dell'art. 13 della direttiva [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 48-2004/48/ce del parlamento europeo e del consiglio sul rispetto dei diritti diproprietà intellettuale”.La ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che laviolazione avente per oggetto le omesse citazioni della fonte fosse cessatacon l’undicesima edizione, dovendo tenersi conto anche del danno subitoper il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] continua a percepire gli utili derivanti dalla venditadel romanzo contenente testi illecitamente riprodotti.Il motivo è inammissibile per estraneità alla ratio decidendi.In particolare, il passo censurato dalla ricorrente (“Nella sentenza1033/2024 la Corte di Appello di Napoli scrive: «…non può accedersi allarichiesta di [OSCURATO:PERSONA] di considerare nella liquidazione del danno secondo ilmeccanismo del prezzo del consenso la diffusione ed il numero di copievendute del libro “Gomorra”». A ciò aggiunge di voler tener conto «dellaminore gravità della terza violazione, avente ad oggetto le omessecitazioni della fonte, cessata peraltro con l’undicesima edizione, sia purelimitatamente ad un brano del romanzo contenuto a pag. 141») non ècontenuto nella sentenza impugnata della Corte d’Appello di Napoli, n.1033/2024, bensì nella precedente sentenza della Corte d’Appello diNapoli, n. 4135/2016, come è riportato nel ricorso stesso della [OSCURATO:PERSONA], pag.Ne deriva la chiara inammissibilità del motivo, riferito a sentenzadiversa quella qui impugnata.Numero registro generale 19031/2024Numero sezionale 2768/2026Numero di raccolta generale 23592/2026Data pubblicazione 20/07/20264) Terzo motivo di impugnazione: “Violazione di legge- inriferimento all’art.360, primo comma, nn. 3 e 5 - violazione e falsaapplicazione dell’art. 158 l.d.a., nonché dell'art. 13 della direttiva[OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 48-2004/48/ce del parlamento europeo e del consiglio sulrispetto dei diritti di proprietà intellettuale -contraddittorietà- per non averindividuato la sussistenza di un danno da lucro cessante suscettibile dirisarcimento concreto ed effettivo, tenendo conto degli utili conseguiti inragione dell’abusiva pubblicazione, nonostante le precise indicazioni dellaCorte di Cassazione in senso opposto”.La ricorrente contesta i limiti al quantum del risarcimento danniindividuati dalla Corte d’Appello sulla base del principio di divieto direformatio in peius “…va osservato che il thema decidendum è stato quindifissato definitivamente con l’atto di appello del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con il quale laLibra ha chiesto il risarcimento del danno nell’importo di €. 100.000 o inquello diverso, maggiore o minore, ritenuto equo dalla Corte, ponendo afondamento dello stesso esclusivamente i rapporti tra gli articoli….e il librodel [OSCURATO:PERSONA]…non possono essere prese in considerazione, perchénuove…tutte le questioni relative agli utili derivanti dallo sfruttamento dellibro per la realizzazione delle opere televisive, teatrali e cinematografiche,nonché tutti i documenti prodotti ex novo…In applicazione del principio didivieto di reformatio in peius invocato dai convenuti in riassunzione, ilrisarcimento deve essere contenuto nei limiti di Euro 60.000…”.La ricorrente nega di aver ridotto la richesta di risarcimento danni da€. 300.000 ad €. 100.000 (sostenendo di aver solo precisato la cifra di €.100.000 per ogni violazione accertata) e osserva che la richiesta diliquidazione comunque “della somma maggiore o minore che si riterrà digiustizia” non integra una mera clausola di stile, ma comporta che la cifraindicata dalla parte ha solo un valore orientativo.Contesta poi il “tetto massimo” di €. 60.000 determinato dalla Corted’Appello di Napoli con la sentenza n. 3239/2013, perché, anche se laNumero registro generale 19031/2024Numero sezionale 2768/2026Numero di raccolta generale 23592/2026Data pubblicazione 20/07/2026Libra non aveva proposto ricorso avverso tale quantificazione,l’accoglimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla quantificazione deldanno aveva comunque reso tamquam non esset detta statuizione dellaCorte d’Appello del 2013.Il motivo è inammissibile.4.1) Si osserva, infatti, che nella determinazione dell’importo deldanno la Corte d’Appello, con la decisione n. 1033/24, non ha utilizzato ilcriterio del limite di €. 60.000, non ha operato restrizioni, riducendo unvalore superiore a quello limite di €. 60.000, ma ha proceduto allaconcreta determinazione del quantum.Pertanto, il motivo è estraneo alla ratio decidendi della Corteimpugnata.5) Quarto motivo di impugnazione: “Art.360, primo comma, nn.3e 5 contraddittorietà- violazione di legge dell’art. 158 l.d.a., nonché dellospirito dell'art. 13 della direttiva [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 48-2004/48/ce delparlamento europeo e del consiglio sul rispetto dei diritti di proprietàintellettuale - omesso/insufficiente esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio, per aver applicato il criterio residuale di liquidazione equitativadel cd. “prezzo del consenso” valutato ex ante, utilizzando però qualecorrettivo l’incidenza della fama dell’autore dell’illecito, nella suaconsistenza ex post, ed enfatizzando il cd. “valore d’uso” degli articoliabusivamente riprodotti, nonostante le precise indicazioni della corte dicassazione in senso opposto”.La ricorrente lamenta che la Corte d’Appello abbia fissato un ulteriore“calmiere” rispetto all’entità del risarcimento, consistente nella necessitàdi tener conto dei “fattori di moderazione”: “L’art. 158 l. 633/1941richiede di "disaggregare" i ricavi conseguiti dall'autore dell'illecito, al finedi separare, al loro interno, sia i costi sostenuti, sia la frazione di utilederivante da fattori estranei…può quindi affermarsi che l’entità degli utiliricavati dall’autore dell’illecito – a differenza di quanto stabilito dall’art.Numero registro generale 19031/2024Numero sezionale 2768/2026Numero di raccolta generale 23592/2026Data pubblicazione 20/07/2026125 del codice della proprietà industriale - costituisce solo un elementoper la determinazione in via equitativa del risarcimento del danno datemperare necessariamente in base al contributo fornito dall’autoredell’illecito al successo dell’opera che va determinato dal giudice anchecon la prova presuntiva”.E sostiene che la Corte di Cassazione, nell’ordinanza del 2021, conl’enunciazione del principio di diritto (“In tema di diritto d’autore, ilrisarcimento del danno da lucro cessante…deve essere liquidato in viapreferenziale dal giudice ai sensi dell’art.158, comma 2, l.d.a….con equoapprezzamento di tutte le circostanze del caso e tenendo anche contodegli utili realizzati in violazione del diritto e, solo in via sussidiaria eresiduale, nei casi in cui ciò non sia possibile o riesca disagevole, in viaforfettaria… c.d. «prezzo del consenso»”), avesse fornitoun’interpretazione completamente diversa dell’art. 158 L.d.A., lamentandoche, invece, la Corte d’Appello abbia deciso di procedere alladeterminazione del risarcimento utilizzando il criterio forfettario,sussidiario e residuale, e respingendo le richieste istruttorie avanzate dellaLibra senza indicare alcun fattore che rendesse impossibile o disagevole la“liquidazione in via preferenziale”, a norma dell’art. 158, comma 2, l.d.aInfine, la ricorrente lamenta che la Corte d’Appello abbia giustificato lascelta di non ancorare la determinazione del lucro cessante agli utilirealizzati in violazione del diritto con il fatto che “la [OSCURATO:PERSONA] non hamai dimostrato l’ammontare degli utili derivanti dalla pubblicazione dellibro Gomorra, pur essendovi tenuta in considerazione della ripartizionedell’onere della prova”, e sostiene che tale affermazione stride con quantocontenuto nell’Ordinanza della Corte di Cassazione del 13/12/2021: “Ildeficit assertivo ravvisato dalla Corte territoriale (con la precedentesentenza, Corte di Appello di Napoli, n. 4135/2016) in ordine al dannoderivato dalla perdita della possibilità di sfruttamento economico dellapropria opera e di guadagni ulteriori non sussiste affatto, visto che LibraNumero registro generale 19031/2024Numero sezionale 2768/2026Numero di raccolta generale 23592/2026Data pubblicazione 20/07/2026ha indicato - e certamente in parte per eccesso - nei guadagni maturati daRoberto [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA], con la pubblicazione del libro, ilmancato provento realizzato. Non si può però affermare, come ha fatto laCorte di rinvio, che [OSCURATO:PERSONA] non avesse allegato il danno da lucro cessantepatito”.Il motivo è infondato.5.1) La Corte d’Appello, con la sentenza n. 1033/2024 qui impugnata,ha precisamente applicato il “criterio degli utili” per la determinazione deldanno, come indicato dalla Corte di Cassazione con la decisione n.39762/2021.In particolare, come sopra riportato, la Corte di Cassazione,formulando anche un principio di dritto, ha affermato che il dannoliquidabile ex art. 158 l.d.a. andava valutato, ai sensi dell’art. 2056 co. 2c.c. “con equo apprezzamento delle circostanze del caso”, ma, tenendocomunque presente il parametro esplicito degli “utili realizzati in violazionedel diritto”, ha aggiunto che il criterio del prezzo del consenso è soloresiduale, costituendo la soglia minima della liquidazione, che, pur nonpotendo farsi luogo all’istituto della retroversione degli utili, previsto solodall’art. 125 c.p.i. per le violazioni in materia di brevetti, gli utili delcontraffattore devono essere valutati nell’ambito della liquidazioneequitativa del danno da lucro cessante e che le considerazioni della Corted’Appello sulla diversità di circuito e di distribuzioni di opera plagiata eopera plagiaria possono al più moderare la rilevanza del parametro degliutili del contraffattore, ma non escluderlo del tutto.É evidente, dunque, che, in tema di diritto d’autore, il lucro cessanteva liquidato in via preferenziale ai sensi dell’art. 158 co. 2 l.d.a., cioè “conequo apprezzamento delle circostanze del caso” (art. 2056 co. 2 c.c.) etenendo anche presente il parametro esplicito degli “utili realizzati inviolazione del diritto”, ma si tratta di una valutazione equitativa, per cuinon possono essere attribuiti alla vittima del plagio tutti gli utili delNumero registro generale 19031/2024Numero sezionale 2768/2026Numero di raccolta generale 23592/2026Data pubblicazione 20/07/2026contraffattore, perché, come dice questa Corte con l’ordinanza n.39762/2021, non si applica in tema di diritto d’autore l’art. 125 CPI edunque non si fa luogo a totale retroversione degli utili, ma laconsiderazione degli utili del contraffattore rientra come uno dei parametridi cui tenere conto nel giudizio di equità (dalla motivazione di Cass. civ. n.39762/21: “Con l'ordinanza n. 21832 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] questa Corte haevidenziato la dissimmetria sistematica dell'art. 125 c.p.i. rispettoall'analoga disciplina contenuta nell'art. 158 l.d.a. che non contiene laprevisione della retroversione degli utili come autonomo istituto "rimedialespeciale, sui generis, di natura mista, compensatoria e dissuasiva, fondatasu di un particolare arricchimento ingiustificato"… l'art. 158, non haraccolto la previsione facoltativa della Direttiva concernente laretroversione degli utili e il suo riferimento agli utili realizzati in violazionedel diritto gioca solo come elemento di cui il giudice deve tenere conto insede di valutazione del lucro cessante”).Ed è per questo che la decisione qui impugnata della Corte d’Appelloha ritenuto di individuare dei “fattori di moderazione” al criterio degli utili,per poterne tenere conto ma anche apprezzando tutte le circostanze delcaso, limitando la considerazione degli utili realizzati dalla vendita del libroalla percentuale dei guadagni eziologicamente derivata dall’operatacontraffazione e dunque escludendo dal risarcimento l’entità degli utiliderivanti dal contributo fornito dall’autore dell’illecito al successodell’opera e tenendo anche conto della diversità di circuito e didistribuzione degli articoli e del libro, ma solo appunto nell’ambito dei“fattori di moderazione” considerati da questa stessa Corte con l’ordinanzan. 39762/2021.La Corte d’Appello, quindi, ha utilizzato il criterio preferenziale degliutili, come indicato da questa Corte, e, per adeguare il calcolo allecircostanze del caso, ha utilizzato il “prezzo del consenso” solo comeparametro di fatto sulla base del quale applicare il criterio degli utili,Numero registro generale 19031/2024Numero sezionale 2768/2026Numero di raccolta generale 23592/2026Data pubblicazione 20/07/2026risarcimento considerando ridottissimo, in base ad un giudizio di fatto quinon sindacabile, il contributo apportato dagli articoli della [OSCURATO:PERSONA] al successo(e quindi ai connessi utili) del libro “Gomorra”, rispetto all’impattooriginato dal libro nel suo insieme e dall’attività di rielaborazione e didiffusione operata dall’autore del libro.Né rileva la frase, qui censurata, della Corte d’Appello circa la mancatadimostrazione, da parte del [OSCURATO:PERSONA], degli utili derivanti dalla pubblicazionedel libro, dal momento che la Corte stessa, nella medesima frase, haprecisato che, comunque, il successo straordinario del libro costituiscefatto notorio, che nessuno ha mai posto in dubbio (neppure i convenuti) eche i guadagni siano stati superiori al “tetto” sopra indicato di €. 60.000(tetto indicato nella sentenza n. 3239 del 16/9/2013 della Corte d’Appello,non impugnata sul punto dalla [OSCURATO:PERSONA]), con la conseguenza (come già sopraesposto) che non rientra nella ratio decidendi il mancato o menoassolvimento da parte di [OSCURATO:PERSONA] dell’onere della prova circa l’entità degliutili realizzati (e dunque la rilevanza o meno delle prove dedotte dallaricorrente), restando comunque fissato il predetto limite del “tetto” di €.60.000 all’entità del risarcimento del danno liquidabile, con irrilevanzaquindi dell’eventuale accertamento di guadagni superiori.6) Quinto motivo di impugnazione: “Violazione e falsa applicazionedell’art. 158 della l. n° 633/1941 ss. mm. ed ii. – violazione e falsaapplicazione dell’art. 383 c.p.c. – violazione e falsa applicazione dell’art.112 c.p.c. – violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 1227 e2056 c.c. - violazione e falsa applicazione dell’art. 2059 c.c., conriferimento all’art. 360, comma 1, n° 3, c.p.c.”.La ricorrente censura il passaggio della sentenza impugnata, secondocui “Circa l’individuazione del prezzo del consenso appare ragionevoledeterminarlo in Euro 6.000, come indicato nella sentenza della Corted’Appello di Napoli n. 4135/2016 (e sostanzialmente non contestatoNumero registro generale 19031/2024Numero sezionale 2768/2026Numero di raccolta generale 23592/2026Data pubblicazione 20/07/2026neppure dalla [OSCURATO:PERSONA] che si è doluta della mancata considerazionedegli utili realizzati con l’illecito utilizzo dell’opera, non dellaquantificazione in questi termini del prezzo del consenso)”.La ricorrente contesta le argomentazioni che la Corte d’Appello diNapoli n. 4135/2016 aveva utilizzato per motivare la quantificazionedell’entità del risarcimento in €. 6.000 e sostiene che il prezzo delconsenso non può essere cristallizzato all’epoca dell’illegittimo utilizzodell’opera d’autore, ma dovrebbe essere commisurato al vantaggioeconomico conseguito dall’autore dell’illecita pubblicazione.Il motivo è inammissibile.6.1) Infatti, non è impugnata la ratio decidendi della sentenza,secondo cui l’importo liquidato dalla Corte d’Appello n. 4135/2016 qualeprezzo del consenso non era stato oggetto di impugnativa, avendo la Libraa suo tempo, con ricorso 10/3/2017, impugnato detta decisione incassazione solo per la mancata applicazione del criterio degli utili.Si osserva inoltre che, in ogni caso, la censura attiene a profili fattualiconcernenti la determinazione del quantum del prezzo del consenso, nonsindacabili in questa sede.7) Sesto motivo di impugnazione: “Art.360, primo comma, nn.3,4e 5 cpc, contraddittorietà- violazione di legge in relazione all’art. 384 cpc-omesso/insufficiente esame circa un fatto decisivo per il giudizio che èstato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 91 cpc, peraver disposto la integrale compensazione delle spese per tutti i gradi digiudizio, nonostante le precise indicazioni della Corte di Cassazione insenso opposto”.La ricorrente contesta che la sentenza impugnata, in contrasto con ladecisione di questa Corte di cassazione con rinvio (che aveva accolto lecensure dell’odierna ricorrente rispetto alla compensazione delle spese dilite per tutti i gradi di giudizio), ha insistito nel ritenere «sussistenti motiviidonei a consentire la compensazione integrale delle spese di tutti i gradiNumero registro generale 19031/2024Numero sezionale 2768/2026Numero di raccolta generale 23592/2026Data pubblicazione 20/07/2026di giudizio», mentre la Suprema Corte, nell’ordinanza di rinvio, dopo averaccolto le doglianze della [OSCURATO:PERSONA] in merito, formulate nel ricorsointroduttivo, aveva così statuito: «rinvia la causa alla Corte di appello diNapoli, in diversa composizione anche per la regolazione delle spese delgiudizio di legittimità».Il motivo è inammissibile.7.1) Si osserva, infatti, che, fermo il rispetto dei limiti dellacompensazione, dei quali nella specie non è denunciata la violazione, èriservata al giudice del merito la valutazione della ricorrenza deipresupposti di fatto della compensazione medesima.Né può farsi riferimento al dispositivo della Corte di Cassazione, ilquale rinvia alla regolazione delle spese- come sopra visto-, di cui è parteanche la valutazione circa la possibile compensazione, non esclusa dallapronuncia di legittimità.8) Il ricorso va, quindi, rigettato.Si ritiene di compensare le spese di questo giudizio, per gli stessimotivi già esposti dalla sentenza impugnata della Corte d’Appello di Napoli(soccombenza reciproca delle parti nelle varie fasi del procedimento eparticolare complessità della vicenda).Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto,ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cheha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processualidell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessaimpugnazione. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e dichiara integralmente compensate tra leparti le spese del presente giudizio di legittimità.Numero registro generale 19031/2024Numero sezionale 2768/2026Numero di raccolta generale 23592/2026Data pubblicazione 20/07/2026Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma il giorno 23/6/2026 nella camera di consiglio dellaPrima sezione civile della Corte di cassazione.Il PresidenteEnrico Scoditti