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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 18863/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 35239/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] 2000 di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata assistita e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]); –controricorrente– avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila , n. 688 /201 9 , pubblicata il 16 aprile2019. [OSCURATO:PERSONA] in genere -Adempimento - Crediti derivanti da transazione – Obbligazione soggettivamente complessa dal lato attivo – Titolarità del credito -Applicabilità degli interessi exart. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 Udita la relazione svolta nella cameradi consiglio del 2 7 febbraio 202 3 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Su ricorso della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. il Tribunale di Vasto emise, l’8 marzo 2010, nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., decreto ingiuntivo (n. 84/2010) per il pagamento della somma di € 17.500, oltre interessi di mora al tasso di cui all’art. 5 d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231: sommacosì ridotta rispetto al maggior importo di € 43.500 preteso sulla base di scrittura transattiva , datata 24 novembre 2009, con la quale si era concordata la risoluzione di un pregresso contratto— stipulato in data 3 giugno 2007 tra le parti ed altri soggetti ed avente ad oggetto «impegno d’affitto d’azienda turistica ricettiva» — con il riconoscimento di saldi debitori a carico della s.a.s..

Con la proposta opposizionel’ingiunta eccepì: a) il difetto di legittimazione attiva della ingiungente, per essere il riconoscimento di debito riferito, dal lato attiv o , anche ad altri pretesi creditori solidali:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; b) l'insussistenza del credito; c) l’inapplicabilità degli interessi ex d.lgs . n. 231 del 2002 , non potendo considerarsi cometransazione commerciale l’accordo posto a base del credito e vedendo questo coinvolti anche soggetti privati.

Instò,inoltre, in via riconvenzionale, per la condanna dell’opposta al pagamentodell’importo di € 47.864,90 quali incassi non versati.

Costituendosi nel giudizio di opposizione [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. chiese, in via di reconventio reconventionis, il riconoscimentodel maggior credito di € 26.000 denegato nella fase monitoria.

2. Con sentenza n. 308/2013 il Tribunale rigettò l’opposizione ed entrambe le domande riconvenzionali.

Riten ne infatti che: dalla transazione emergeva chiaramente l'entità del saldo ancora dovuto dalla [OSCURATO:SOCIETA].; l'ulteriore somma di € 26.000 richiesta da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. non poteva essere presa in considerazione trattandosi di una ragione di credito scindibile che avrebbero dovuto vantare i soci della stessa in proprio ; la domanda riconvenzionale dell’opponente traeva fondamento dalla scrittura del 3 giugno 2007, oramai posta nel nullain conseguenza della risoluzione consensuale.

3. Con sentenza n. 688/2019 depositata il 16 aprile 2019, la Corte d’appello di L’Aquila ha rigettato il gravame proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e, in accoglimento di quello incidentale proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., ha condannato la prima al pagamento in favore della seconda della ulteriore somma di € 26.000, oltre interessi ex art. 5 d.lgs. n. 231 del 2002, condannandola altresì alle spese del doppio grado di giudizio.

3.1. Disattesa la reiterata preliminare eccezione di difetto di legittimazione attiva della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha rilevato che, in capo a questa,sussisteva anche, nel merito, la titolarità del credito azionato dal momento che, con la transazione del 24 novembre 2009, le parti avevano rinunciato ad ogni precedente pretesa reciproca, mentre il «nuovo protocollo definitivo d'intesa prevedeva - in riferimento all'impegno lavorativo svolto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché alle spese in beni e attrezzature effettuate anche a nome di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., ed ancora a tutte le somme percepite dalla società opponente e derivanti dalla gestione dell'[OSCURATO:PERSONA] -il riconoscimento da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. di un proprio debito nei confronti dei predetti comparenti per un importo complessivo di € 58.500,00».

Come evidenziato in motivazione, tale importo risultava dalla somma di € 26.000 (che nella transazione erano imputati a « crediti ancora da incassare» che la s.a.s. si obbligava a corrispondere dopo il regolare incasso) e di € 32.500 (nel medesimo atto imputata a «differenza a saldo e stralcio di ogni e qualsiasi somma dovuta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.»).

Più in dettaglio ha rilevato la Corteche, nell’atto di transazione, era stabilitoche detti crediti sarebbero stati così «regolati»: —«€ 15.000,00 in data odierna a mezzo assegno bancario emesso dalla [OSCURATO:SOCIETA]. a favore della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. …»; —«€ 17.500,00 ... entro e non oltre il 31 gennaio 2008 con boni fico bancario valuta 31 gennaio 2008 a favore della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.»; — « € 26.000,00 ... quale somma ancora da incassare … verrà versata a favore dei signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. entro il termine di giorni 7 dopo il loro incasso da parte dei clienti».

Con specifico riferimento alla titolarità del credito relativo a tale ultimo importo si afferma in sentenza che essa doveva riconoscersi in capo alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. sulla base delle seguenti considerazioni: «la società opposta ha … allegato correttamente con riferimento all'importo di € 26.000,00 (relativo a non definite somme da incassare e da corrispondere, sia a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. che a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], creditori in solido) la mancata riscossione di tale importo da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. e comunque la mancata attivazione da parte di quest'ultima della procedura per il recupero delle somme, violando così il principio di diligenza e buona fede che informa di sé i rapporti negoziali tra le parti».

3.2. La Corte d’appello ha inoltre confermato l’applicabilità degli interessi ex art. 5 d.lgs. n. 231 del 2002 ritenendo non potersi dubitare che, nel caso di specie, si trattasse di una transazione commerciale «nei limiti individuati ed accertati con riguardo al mero rapporto tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la sola [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.», in quanto rife rita a «rapporto tra imprese avente ad oggetto la, ormai cessata, prestazione di servizi», «anulla rileva[ndo]in questa sede il rapporto tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e le persone fisiche [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (ex dipendenti della prima), non parti del processo ed eventualmente titolari di altra posizione soggettiva».

3.3. La Corte aquilana ha infine confermato anche il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]., condividendo lamotivazione sul punto già addotta dal primo giudice (v. supra, § 2), alla luce della quale ha ritenuto altresì inammissibile la riproposta prova per testi in quanto relativa a «fatti e circostanze ormai superati dal nuovo accordo», in contrasto con gli artt. 2721 ss. cod. civ..

4. Avverso tale sentenza la società [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui resiste la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., depositando controricorso.

La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza ex art. 132 cod. proc. civ.», per motivazione apparente, in relazione al rigetto della iterata eccezione di difetto di legittimazione attiva della controparte rispetto al credito fatto valere in giudizio.

Deduce che il riferimento alla definizione giurisprudenziale di legittimazione attiva, in contrapposizione a quelladi titolarità, attiva e passiva, del rapporto dedotto in giudizio, non è risolutivo e non risponde alla questione prospettata.

Rimarca al riguardo che: − il riconoscimento di debito contenuto nella «scrittura privata e protocollo d'intesa definitivo» è espresso, oltre che nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , anche in favore dei sigg.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; − la solidarietà attiva tra più creditori non può essere presunta; − non può ricavarsi dall’atto l’univoca volontà delle parti di attribuire a ciascuno dei creditori il diritto di pretendere l'intera prestazione con effetto liberatorio anche nei confronti degli altri;− le modalità solutorie non integrano la ricognizione né consentono di presumere la solidarietà attiva di ciascun creditore; − il titolo del preteso credi to è diverso per la società e per i suoi soci, i quali hanno sottoscritto la scrittura in qualità di dipendenti della [OSCURATO:SOCIETA] quindi che, sul punto, la Corte d’appello ha fornito una motivazione apparente, essendosi limitata a richiamare la scrittura privata senza esplicitare il percorso logico giuridico effettuato.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002, in relazione alla ritenuta applicabilità alla fattispecie degli interessi moratori ivi previsti.

Deduce che: la scrittura posta a fondamento del credito aveva valenza risolutiva di rapporti di lavoro; non esiste alcuna fattura; nella nota integrativa relativa al bilancio per l’anno 2007 della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. vengono evidenziati crediti complessivi per soli € 39.128,00 così composti: un credito Iva per € 33.247,00, acconti a fornitori per € 2.250,00 e crediti per imposte in eccedenza per ulteriori € 3.631,00; se si fosse trattato, come affermato dal Tribunale, di «transazione commerciale» ne sarebbe rimasta evidenza in bilancio ; avendo il ricorso monitorioindicato a fondamento la presunta fornitura di merce e servizi, avrebbe dovuto essere emesso documento di trasporto (DDT), con sottoscrizione per ricevuta della [OSCURATO:SOCIETA]. seguita da fattura, tutti documenti questi di cui invece non vi è tracciain giudizio.

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ., «omesso esame di un fatto decisivo».

Il motivo investe la sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato il rigetto della domanda riconvenzionale relativa al preteso controcredito perincassi non versati.Come sintetizzato al termine della relativa illustrazione, «la doglianza riguarda l'omessa ponderata valutazione delle prove documentali depositate» che, in tesi, se esaminate avrebbero dovuto condurre al diverso convincimento che tale credito nasceva non dal contratto del 3 giugno 2007 ma dalla successiva «pattuizione di risoluzione», da tale documentazioneemergendo in particolare che: a) da un lato, dopo la stipula del contratto di «impegno di affitto di azienda», il complesso aziendale venne gestito da [OSCURATO:SOCIETA]. e fu quest’ultima ad emettere fatture ed annotare corrispettivi per gli incassi del periodo, a ricevere fatture per le spese sostenute, ad assumere il personale; b) dall’altro, la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., che con la scrittura del 3 giugno 2007 aveva assunto l’impegno di svolgere l’attività - per il periodo iniziale minimo di tre mesi- in nome e per conto della società [OSCURATO:SOCIETA]. mantenendo a proprio carico proventi e d oneri , non ha versato il canone semestrale convenuto, né ha fornito consuntivo delle presenze in albergo e del denaro contante percepito in cassa; c) le presenze in albergo nel periodo sono state parti a 3418 unità, da esse potendo presumersi, sulla base dei prezzi ufficialmente dichiarati, corrispettivi maggiori di quelli contabilizzati per una differenza calcolabile, per difetto, in € 47.864,90 (importo preteso in via riconvenzionale).

4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia«violazione dell’art. 360 n. 1 cpc, n. 3» in relazione alla riconosciuta fondatezza della domanda riconvenzionale proposta da controparte.

Rileva al riguardo che: — non è stata mai fornita prova della effettiva riscossione dell'importo reclamatodi € 26.000 e dunque della sua esigibilità; — di tale importo sono espressamente indicati come creditori le persone fisiche [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],il che precludeva alla S.r.l. di rivendicarne in via diretta ed esclusiv a il pagamento; — è infondata « la rappresentazione fornita dal giudicante nella parte in cui evidenzia che la mancata riscossione degli introiti è connessa alla mancanza di buona fede» (così in ricorso); —ciò che viene in considerazione è un credito meramente ipotetico. 5.

Con il quinto motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ., «omesso esame di un fatto decisivo in relazione all’art. 2697 c.c. » in relazione alla denegata ammissione delle prove orali articolate in primo grado e reiterate in appello, asseritamente decisive ai fini del riconoscimento della fondatezza della propria domanda riconvenzionale.

6. Il primo motivo è inammissibile.

6.1. L’eccezione di difetto di legittimazione attiva era stata opposta, in primo grado, allo scopo mirato di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo che, va ricordato, era stato emesso con esclusivo riferimento al credito di €

17.500. L’eccezione, dunque, a questo specifico credito era riferita , ed è stata respinta dal Tribunale sul rilievo che, come affermato da Cass. Sez.

U. n. 2951 del 2016, essa spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne il titolare, indipendentemente dalla fondatezza di tale prospettazione, attinente almerito.

Tale rilievo è stato condiviso dalla Corte d’appello che ha, per questo motivo, giudicato infondato il primo motivo di appello contemplante censura avverso il rigetto di talepreliminare eccezione.

Di tale motivazione si disinteressala ricorrente che, con il motivo in esame, imputa piuttosto alla corte di merito di aver reso una motivazione apparente (e dunque mancante) su questione che proprio il principio evocato in motivazione, e in sé in nessun modo contestato in ricorso, evidenzia essere nettamente distinta da quella della legittimazione ad agire.Né la ricorrente precisa se— ed eventualmente come — l’eccezione preliminare del cui rigetto si duole,in quanto asseritamente immotivato, fosse stata in realtà riempita di contenuto, in primo grado,anche sotto detto diverso profilo del difetto di titolarità del credito ingiunto.

Al riguardo deduce soltanto (v. ricorso pag. 2, in fine, e pag. 3, prime due righe) che la legittimazione attiva della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. era stata contestata perché «la scrittura privata posta a fondamento dell’atto monitorio vedeva come titolari del diritto di credito in un unico rapporto anche persone fisiche», il che non vuol dire che fosse stata contestata anche la titolarità del credito in capo alla società e/o il diritto di esigerlo per intero ma solo che, per l’appunto, era stata posta una questione di legittimazione attiva.

Nemmeno precisa se e in quali termini una tale supposta questione in punto di titolarità fosse stata scrutinata e decisa in primo grado.

Generica, dunque, e palesemente violativa dell’onere di autosufficienza imposto dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ. si appalesa l’affermazione, in ricorso, secondo cui la motivazione resa dalla Corte d’appello «non si è confrontata con la questione prospettata», atteso che,come detto, di tale asserita «questione prospettata» in realtà nulla si dice, né si dice se e come era stata eventualmente decisa in primo grado.

È appena il caso al riguardo di osservare che: a)se, in ipotesi, una questione di difetto di titolarità del credito ingiunto (perché in ipotesi spettante in tutto o in parte o pro quotaindivisa anche ad altri soggetti) non fossestata posta, ma la fondatezza nel merito della pretesa fosse stata contestata in primo grado solo su altri profili, la titolarità del credito avrebbe dovuto considerarsi non contestata (v.

Cass. Sez.

U. n. 2951 del 2016); b) se invece fosse stata posta, in appello avrebbe dovuto sul punto denunciarsi vizio di omessa pronuncia; c) se il Tribunale si fosse invece pronunciato , è la motivazione che avrebbe dovuto essere posta ad oggetto di critica; in entrambi questi ultimi casi la mancanza di uno specifico motivo di gravame comporta giudicato interno (o sull’omessa pronuncia o sulla affermazione dellatitolarità in capo alla S.r.l. del credito de quo).

Da qui, conclusivamente, il preliminare rilievo di inammissibilità della censura.

6.2. Sotto altro profilo, mette conto comunque rimarcareche sulla titolarità del credito ingiunto la Corte d’appello ha pronuncia to espressamente, dando anche chiara e perfettamente comprensibile motivazione del convincimento espresso circa la sua titolarità in via esclusiva alla S.r.l., là doveha evidenzia to (v. pag. 6 della sentenza, quarta e quinta riga dell’ultimo cpv.) che l’importo di € 17.500 è «da ritenersi effettivamente dovut(o) “in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.” in forza del patto scritto».

All’interno di tale inciso, la frase «in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.» è posta tra virgolette, per evidenziarne la testuale citazione dal testo dell’accordo transattivo, il quale risulta anche per intero riportato con evidenziazione, mediante sottolineatura, del fatto che, là dove viene fatto riferimento al credito di € 17.500, esso è previsto espressamente, e solo, «a favore della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.».

Non è dunque certamente predicabile sul punto alcun vizio di motivazione apparente.

7. Il secondo motivo è inammissibile.

Secondo costante insegnamento, il vizio di violazione e falsa applicazione della legge, di cui all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ.,giusta il disposto di cui all'art. 366, comma primo, n um . 4, cod. proc. civ., deve essere, a pena d'inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. nn. 16132del 2005, 26048 del 20 05, 20145 del 20 05, 1108 del 20 06, 10043 del 20 06, 20100 del 20 06, 21245 del 20 06, 14752del 2007, 3010 del 20 12 e 16038 del 20 13).

In altri termini, non è il punto d'arrivo della decisione di fatto che determina l'esistenza del vizio di cui all'art. 360 c.p.c., n. 3, ma l'impostazione giuridica che , espressamente o implicitamente, abbia seguito il giudice di merito nel selezionare le norme applicabili alla fattispecie e nell'interpretarle.

Nella specie la ricorrente non indica in quale parte della sentenza la Corte di merito avrebbe affermato di dover applicare una regola di giudizio diversa da quella desumibile dalle norme evocate (artt. 2 e 5 d.lgs. n. 231 del 2002) secondo l’interpretazione fornitane dalla giurisprudenza di legittimità, né da quale affermazione se ne dovrebbe comunque desumere una chiara e univoca difforme applicazione, ma ben diversamente ne prospetta la violazione quale conseguenza di una diversa valutazione degli elementi di fatto, il che pone, inammissibilmente, una quaestio factie non una quaestio iuris .

8. Il terzo motivo è parimenti inammissibile.

Occorre rammentare che, secondo esegesi pacificamente acquisita, l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. inlegge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di unfatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testodella sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di dis cussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n.4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risultiesistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di persé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fattostorico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez.

U. n. 8053 del07/04/2014).

Nella specie la doglianza, evidentemente, non rispetta alcuno ditali requisiti, limitandosi a riproporre, in sostanza, le medesime critiche rivolte alla sentenza di primo grado eriferite alla ricognizione del fatto, senza nemmeno confrontarsi— se non in modo meramente assertivo e oppositivo— con la motivazione sul punto resa dal giudice d’appello , là dove in particolare si evidenzia che, con la transazione del 24 novembre 2009, le parti, di comune accordo, hanno inteso «risolvere detto impegno liberando le parti reciprocamente da ogni obbligazione reciproca».

9. Il quarto motivo è solo parzialmente fondato.

9.1. È inammissibile nella parte in cui viene contestata la ritenuta sussistenza del credito sul rilievo del non essere stata fornita prova della effettiva riscossione dell'importo reclamatodi € 26.000, essendo tale censura eccentrica rispetto alla motivazione sul punto addotta in sentenza che riconosce il credito, non perché abbia ritenuto provata l’avvenuta riscossione di quegli importi da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., ma al contrario perché ha ritenuto che la sua mancata esazione sia imputabile anegligente inerzia della stessa e come tale dia fondamento alla pretesa creditoria a titolo di risarcimento per la violazione del «principio di diligenza e buona fede che informa di sé i rapporti negoziali tra le parti».

9.2. Quest’ultima affermazionenon risulta fatta segno poi di alcuna specifica censura, tale non potendosi considerare la mera oppositiva affermazione (leggibile a pag. 13 del ricorso, par. 4.4) della infondatezza della «rappresentazione [sul punto, n.d.r.]) fornita dal giudicante», trattandosi di contestazione del tutto generica non supportata da alcun tipo di argomento critico diretto a indicare le ragioni della dedotta infondatezza dell’assunto.

9.3. Il motivo è invece fondato nella parte in cui (v. pag. 12, par. 4.3) contiene la censurasecondo cui l’essere il credito, nella scrittura, riferito anche ad altri creditori «preclude alla società di rivendicarne in via diretta ed esclusiva il pagamento».

Tale rilievo appare invero implicitamentema univocamente diretto a evidenziare un error in iudicandoin tesi commesso dal giudice a quo nella parte in cui ha riconosciuto in capo alla società la titolarità del credito e il diritto di esigerlo per interosebbene nella stessa sentenza si evidenzi, poco prima, che detto importo è, nella scrittura, riconosciuto come dovuto in «favore dei signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.», senza alcuna specificazione circa il carattere solidale o parziario, dal lato attivo, della relativa obbligazione.

In effetti un tale errore sussiste.

Si legge,invero, in sentenza l’incidentale affermazione della qualità dei predetti soggetti, rispetto all’importo in questione, di «creditori solidali», ma tale qualificazione non riceve alcuna giustificazione, neppure implicita.

Alla luce, dunque, dei dati emergenti dall a sentenza, e segnatamente dalla testuale trascrizione, riportata in sentenza, della scrittura transattiva nella parte riferita a tale importo, la detta qualificazione e il conseguente riconoscimento in capo a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. del diritto ad esigerlo per sé, per intero, si appalesano frutto di una erronea applicazione alla fattispecie de qua, quale accertata nella sentenza medesima, delle norme e dei principi in tema di solidarietà attiva.

È noto, infatti, che, secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, lasolidarietà attiva fra più creditori non si presume (a differenza della solidarietà passiva, cui solo è riferita la presunzione prevista dall’art. 1294 cod. civ.), ma sussiste solo se espressamente prevista in un titolo negozialepreesistente alla richiesta di adempimento, non essendo sufficiente all'esistenza del vincolo l'identità qualitativa delle prestazioni (eadem res debita) e delle obbligazioni (eadem causa debendi) (v. ex multisCass.28/01/2019, n. 2267; 07/02/2014, n. 2822; 11/06/2008, n. 15484; 03/10/2007, n. 20761;29/05/1998, n. 5316).

L'interesse a negare detta solidarietà non è attribuibile esclusivamente a ciascuno dei creditori, ma appartiene anche al debitore ai fini di un corretto e non pregiudizievole assetto dei rapporti obbligatori (come si evince dall'art. 1297 c.c., comma secondo , limitativo della proponibilità delle eccezioni personali), giacché nelle ipotesi di solidarietà attiva il comune debitore non potrebbe opporre al creditore che gliabbia chiesto l'intera prestazione le eccezioni personali ad altro creditore e che a questo il debitore medesimo avrebbe potuto, invece, opporre, nel caso di obbligazione parziale, il cui adempimento egli per la sua parte avrebbe richiesto (v.

Cass. n. 22 67 del 2019; n. 15484 del 2008; n. 20761 del 2007; n. 5316 del 1998, citt.).

È stato bensì precisato che non occorre, per costituire il vincolo della solidarietà dal lato attivo, l’impiego di formule sacramentali (v.

Cass. Sez.

U. 25/10/1979 , n. 5572 ; nello stesso senso Cass.19/01/1985, n. 143 ), essendo sufficiente che, attraverso l’interpretazione del titolo, possa accertarsi univocamente la volontà delle parti di attribuire a ciascuno dei creditori il dirittodi pretendere l’adempimento del l’intera obbl igazione , con effetto liberatorio anche nei confronti degli altri creditori.

Nella specie, però, nella motivazione della sentenza impugnata risulta omessoqualsiasi accertamento al riguardo, in tal modo la corte di merito non facendo pertanto corretta applicazione del suindicato principio (cfr., per un caso analogo , Cass. 06/08/2010 , n. 18362 ).10.

Il quinto motivo è inammissibile.

La censura si risolve (al di là della erronea e peraltro contraddittoria indicazione in rubrica anche di un error in iudicando per violazione dell’art. 2697 cod. civ.) nella prospettazione di una mera quaestio facti, ovvero di un difetto di ricognizione della fattispecie concreta.

Essa, però, si appalesa in tale direzione inammissibile sia per la preclusione che alla prospettazione di un siffatto vizio deriva, ai sensi dell’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ. dall’essere la decisione impugnata confermativa della decisione di primo grado (c.d. doppia conforme)— almeno sul punto relativo al controcredito dedotto in via riconvenzionale, tema cui afferiscono quasi tutti i capitoli di prova indicati, con la sola esclusione di quello elencato al n. 6—, s ia perché comunque la censura non attiene alla ratio decidendi spesa in sentenza, la quale, come già evidenziato nello scrutinio del terzo motivo (v. supra § 8), prescinde del tutto dai temi di prova indicati,essendo fondata sul rilievo, in sé rimasto privo di specifica e conferente censura, che, con la transazione del 24 novembre 2009, le parti, di comune accordo, hanno inteso « risolvere detto impegno libe rando le parti reciprocamente da ogni obbligazione reciproca».

Con riferimento al capitolo n. 6 la censura è, poi, ugualmente inammissibile.

Essendo infatti detto capitolo di prova mirato a contestare la sussistenza nell’andel credito di € 26.000 riconosciuto in appello, a motivo della mancata esazione dei crediti nei confronti di terzi, la doglianza ad esso riferita non si confronta con la diversa ratio sul punto addotta in sentenza che, come già evidenziato nella prima parte dello scrutinio del quarto motivo(v. supra § 9.1) , non nega ma anzi presuppone tale mancata riscossione, valutandola — a torto o a ragione, ma la questione non è in alcun modo sollevata nel presente giudizio — quale fatto costitutivo di responsabilità risarcitoria della s.a.s. nei confronti dei creditori indicati in scrittura.

11. In definitiva, in parziale accoglimento del solo quarto motivo, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione alla ritenuta solidarietà attiva dei soggetti suindicati, tra i quali la S.r.l. odierna controricorrente, rispetto al credito di € 26.000, con rinvio alla Corte d’appello per una nuova valutazione dellaquestione.

Al giudice a quo va anche demandato il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M. accoglie il quarto motivo di ricors

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 35239/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] 2000 di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata assistita e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]); –controricorrente– avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila , n. 688 /201 9 , pubblicata il 16 aprile2019. [OSCURATO:PERSONA] in genere -Adempimento - Crediti derivanti da transazione – Obbligazione soggettivamente complessa dal lato attivo – Titolarità del credito -Applicabilità degli interessi exart. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 Udita la relazione svolta nella cameradi consiglio del 2 7 febbraio 202 3 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Su ricorso della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. il Tribunale di Vasto emise, l’8 marzo 2010, nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., decreto ingiuntivo (n. 84/2010) per il pagamento della somma di € 17.500, oltre interessi di mora al tasso di cui all’art. 5 d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231: sommacosì ridotta rispetto al maggior importo di € 43.500 preteso sulla base di scrittura transattiva , datata 24 novembre 2009, con la quale si era concordata la risoluzione di un pregresso contratto— stipulato in data 3 giugno 2007 tra le parti ed altri soggetti ed avente ad oggetto «impegno d’affitto d’azienda turistica ricettiva» — con il riconoscimento di saldi debitori a carico della s.a.s.. Con la proposta opposizionel’ingiunta eccepì: a) il difetto di legittimazione attiva della ingiungente, per essere il riconoscimento di debito riferito, dal lato attiv o , anche ad altri pretesi creditori solidali:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; b) l'insussistenza del credito; c) l’inapplicabilità degli interessi ex d.lgs . n. 231 del 2002 , non potendo considerarsi cometransazione commerciale l’accordo posto a base del credito e vedendo questo coinvolti anche soggetti privati. Instò,inoltre, in via riconvenzionale, per la condanna dell’opposta al pagamentodell’importo di € 47.864,90 quali incassi non versati. Costituendosi nel giudizio di opposizione [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. chiese, in via di reconventio reconventionis, il riconoscimentodel maggior credito di € 26.000 denegato nella fase monitoria. 2. Con sentenza n. 308/2013 il Tribunale rigettò l’opposizione ed entrambe le domande riconvenzionali. Riten ne infatti che: dalla transazione emergeva chiaramente l'entità del saldo ancora dovuto dalla [OSCURATO:SOCIETA].; l'ulteriore somma di € 26.000 richiesta da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. non poteva essere presa in considerazione trattandosi di una ragione di credito scindibile che avrebbero dovuto vantare i soci della stessa in proprio ; la domanda riconvenzionale dell’opponente traeva fondamento dalla scrittura del 3 giugno 2007, oramai posta nel nullain conseguenza della risoluzione consensuale. 3. Con sentenza n. 688/2019 depositata il 16 aprile 2019, la Corte d’appello di L’Aquila ha rigettato il gravame proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e, in accoglimento di quello incidentale proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., ha condannato la prima al pagamento in favore della seconda della ulteriore somma di € 26.000, oltre interessi ex art. 5 d.lgs. n. 231 del 2002, condannandola altresì alle spese del doppio grado di giudizio. 3.1. Disattesa la reiterata preliminare eccezione di difetto di legittimazione attiva della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha rilevato che, in capo a questa,sussisteva anche, nel merito, la titolarità del credito azionato dal momento che, con la transazione del 24 novembre 2009, le parti avevano rinunciato ad ogni precedente pretesa reciproca, mentre il «nuovo protocollo definitivo d'intesa prevedeva - in riferimento all'impegno lavorativo svolto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché alle spese in beni e attrezzature effettuate anche a nome di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., ed ancora a tutte le somme percepite dalla società opponente e derivanti dalla gestione dell'[OSCURATO:PERSONA] -il riconoscimento da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. di un proprio debito nei confronti dei predetti comparenti per un importo complessivo di € 58.500,00». Come evidenziato in motivazione, tale importo risultava dalla somma di € 26.000 (che nella transazione erano imputati a « crediti ancora da incassare» che la s.a.s. si obbligava a corrispondere dopo il regolare incasso) e di € 32.500 (nel medesimo atto imputata a «differenza a saldo e stralcio di ogni e qualsiasi somma dovuta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.»). Più in dettaglio ha rilevato la Corteche, nell’atto di transazione, era stabilitoche detti crediti sarebbero stati così «regolati»: —«€ 15.000,00 in data odierna a mezzo assegno bancario emesso dalla [OSCURATO:SOCIETA]. a favore della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. …»; —«€ 17.500,00 ... entro e non oltre il 31 gennaio 2008 con boni fico bancario valuta 31 gennaio 2008 a favore della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.»; — « € 26.000,00 ... quale somma ancora da incassare … verrà versata a favore dei signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. entro il termine di giorni 7 dopo il loro incasso da parte dei clienti». Con specifico riferimento alla titolarità del credito relativo a tale ultimo importo si afferma in sentenza che essa doveva riconoscersi in capo alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. sulla base delle seguenti considerazioni: «la società opposta ha … allegato correttamente con riferimento all'importo di € 26.000,00 (relativo a non definite somme da incassare e da corrispondere, sia a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. che a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], creditori in solido) la mancata riscossione di tale importo da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. e comunque la mancata attivazione da parte di quest'ultima della procedura per il recupero delle somme, violando così il principio di diligenza e buona fede che informa di sé i rapporti negoziali tra le parti». 3.2. La Corte d’appello ha inoltre confermato l’applicabilità degli interessi ex art. 5 d.lgs. n. 231 del 2002 ritenendo non potersi dubitare che, nel caso di specie, si trattasse di una transazione commerciale «nei limiti individuati ed accertati con riguardo al mero rapporto tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la sola [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.», in quanto rife rita a «rapporto tra imprese avente ad oggetto la, ormai cessata, prestazione di servizi», «anulla rileva[ndo]in questa sede il rapporto tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e le persone fisiche [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (ex dipendenti della prima), non parti del processo ed eventualmente titolari di altra posizione soggettiva». 3.3. La Corte aquilana ha infine confermato anche il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]., condividendo lamotivazione sul punto già addotta dal primo giudice (v. supra, § 2), alla luce della quale ha ritenuto altresì inammissibile la riproposta prova per testi in quanto relativa a «fatti e circostanze ormai superati dal nuovo accordo», in contrasto con gli artt. 2721 ss. cod. civ.. 4. Avverso tale sentenza la società [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui resiste la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., depositando controricorso. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza ex art. 132 cod. proc. civ.», per motivazione apparente, in relazione al rigetto della iterata eccezione di difetto di legittimazione attiva della controparte rispetto al credito fatto valere in giudizio. Deduce che il riferimento alla definizione giurisprudenziale di legittimazione attiva, in contrapposizione a quelladi titolarità, attiva e passiva, del rapporto dedotto in giudizio, non è risolutivo e non risponde alla questione prospettata. Rimarca al riguardo che: − il riconoscimento di debito contenuto nella «scrittura privata e protocollo d'intesa definitivo» è espresso, oltre che nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , anche in favore dei sigg.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; − la solidarietà attiva tra più creditori non può essere presunta; − non può ricavarsi dall’atto l’univoca volontà delle parti di attribuire a ciascuno dei creditori il diritto di pretendere l'intera prestazione con effetto liberatorio anche nei confronti degli altri;− le modalità solutorie non integrano la ricognizione né consentono di presumere la solidarietà attiva di ciascun creditore; − il titolo del preteso credi to è diverso per la società e per i suoi soci, i quali hanno sottoscritto la scrittura in qualità di dipendenti della [OSCURATO:SOCIETA] quindi che, sul punto, la Corte d’appello ha fornito una motivazione apparente, essendosi limitata a richiamare la scrittura privata senza esplicitare il percorso logico giuridico effettuato. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002, in relazione alla ritenuta applicabilità alla fattispecie degli interessi moratori ivi previsti. Deduce che: la scrittura posta a fondamento del credito aveva valenza risolutiva di rapporti di lavoro; non esiste alcuna fattura; nella nota integrativa relativa al bilancio per l’anno 2007 della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. vengono evidenziati crediti complessivi per soli € 39.128,00 così composti: un credito Iva per € 33.247,00, acconti a fornitori per € 2.250,00 e crediti per imposte in eccedenza per ulteriori € 3.631,00; se si fosse trattato, come affermato dal Tribunale, di «transazione commerciale» ne sarebbe rimasta evidenza in bilancio ; avendo il ricorso monitorioindicato a fondamento la presunta fornitura di merce e servizi, avrebbe dovuto essere emesso documento di trasporto (DDT), con sottoscrizione per ricevuta della [OSCURATO:SOCIETA]. seguita da fattura, tutti documenti questi di cui invece non vi è tracciain giudizio. 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ., «omesso esame di un fatto decisivo». Il motivo investe la sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato il rigetto della domanda riconvenzionale relativa al preteso controcredito perincassi non versati.Come sintetizzato al termine della relativa illustrazione, «la doglianza riguarda l'omessa ponderata valutazione delle prove documentali depositate» che, in tesi, se esaminate avrebbero dovuto condurre al diverso convincimento che tale credito nasceva non dal contratto del 3 giugno 2007 ma dalla successiva «pattuizione di risoluzione», da tale documentazioneemergendo in particolare che: a) da un lato, dopo la stipula del contratto di «impegno di affitto di azienda», il complesso aziendale venne gestito da [OSCURATO:SOCIETA]. e fu quest’ultima ad emettere fatture ed annotare corrispettivi per gli incassi del periodo, a ricevere fatture per le spese sostenute, ad assumere il personale; b) dall’altro, la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., che con la scrittura del 3 giugno 2007 aveva assunto l’impegno di svolgere l’attività - per il periodo iniziale minimo di tre mesi- in nome e per conto della società [OSCURATO:SOCIETA]. mantenendo a proprio carico proventi e d oneri , non ha versato il canone semestrale convenuto, né ha fornito consuntivo delle presenze in albergo e del denaro contante percepito in cassa; c) le presenze in albergo nel periodo sono state parti a 3418 unità, da esse potendo presumersi, sulla base dei prezzi ufficialmente dichiarati, corrispettivi maggiori di quelli contabilizzati per una differenza calcolabile, per difetto, in € 47.864,90 (importo preteso in via riconvenzionale). 4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia«violazione dell’art. 360 n. 1 cpc, n. 3» in relazione alla riconosciuta fondatezza della domanda riconvenzionale proposta da controparte. Rileva al riguardo che: — non è stata mai fornita prova della effettiva riscossione dell'importo reclamatodi € 26.000 e dunque della sua esigibilità; — di tale importo sono espressamente indicati come creditori le persone fisiche [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],il che precludeva alla S.r.l. di rivendicarne in via diretta ed esclusiv a il pagamento; — è infondata « la rappresentazione fornita dal giudicante nella parte in cui evidenzia che la mancata riscossione degli introiti è connessa alla mancanza di buona fede» (così in ricorso); —ciò che viene in considerazione è un credito meramente ipotetico. 5. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ., «omesso esame di un fatto decisivo in relazione all’art. 2697 c.c. » in relazione alla denegata ammissione delle prove orali articolate in primo grado e reiterate in appello, asseritamente decisive ai fini del riconoscimento della fondatezza della propria domanda riconvenzionale. 6. Il primo motivo è inammissibile. 6.1. L’eccezione di difetto di legittimazione attiva era stata opposta, in primo grado, allo scopo mirato di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo che, va ricordato, era stato emesso con esclusivo riferimento al credito di € 17.500. L’eccezione, dunque, a questo specifico credito era riferita , ed è stata respinta dal Tribunale sul rilievo che, come affermato da Cass. Sez. U. n. 2951 del 2016, essa spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne il titolare, indipendentemente dalla fondatezza di tale prospettazione, attinente almerito. Tale rilievo è stato condiviso dalla Corte d’appello che ha, per questo motivo, giudicato infondato il primo motivo di appello contemplante censura avverso il rigetto di talepreliminare eccezione. Di tale motivazione si disinteressala ricorrente che, con il motivo in esame, imputa piuttosto alla corte di merito di aver reso una motivazione apparente (e dunque mancante) su questione che proprio il principio evocato in motivazione, e in sé in nessun modo contestato in ricorso, evidenzia essere nettamente distinta da quella della legittimazione ad agire.Né la ricorrente precisa se— ed eventualmente come — l’eccezione preliminare del cui rigetto si duole,in quanto asseritamente immotivato, fosse stata in realtà riempita di contenuto, in primo grado,anche sotto detto diverso profilo del difetto di titolarità del credito ingiunto. Al riguardo deduce soltanto (v. ricorso pag. 2, in fine, e pag. 3, prime due righe) che la legittimazione attiva della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. era stata contestata perché «la scrittura privata posta a fondamento dell’atto monitorio vedeva come titolari del diritto di credito in un unico rapporto anche persone fisiche», il che non vuol dire che fosse stata contestata anche la titolarità del credito in capo alla società e/o il diritto di esigerlo per intero ma solo che, per l’appunto, era stata posta una questione di legittimazione attiva. Nemmeno precisa se e in quali termini una tale supposta questione in punto di titolarità fosse stata scrutinata e decisa in primo grado. Generica, dunque, e palesemente violativa dell’onere di autosufficienza imposto dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ. si appalesa l’affermazione, in ricorso, secondo cui la motivazione resa dalla Corte d’appello «non si è confrontata con la questione prospettata», atteso che,come detto, di tale asserita «questione prospettata» in realtà nulla si dice, né si dice se e come era stata eventualmente decisa in primo grado. È appena il caso al riguardo di osservare che: a)se, in ipotesi, una questione di difetto di titolarità del credito ingiunto (perché in ipotesi spettante in tutto o in parte o pro quotaindivisa anche ad altri soggetti) non fossestata posta, ma la fondatezza nel merito della pretesa fosse stata contestata in primo grado solo su altri profili, la titolarità del credito avrebbe dovuto considerarsi non contestata (v. Cass. Sez. U. n. 2951 del 2016); b) se invece fosse stata posta, in appello avrebbe dovuto sul punto denunciarsi vizio di omessa pronuncia; c) se il Tribunale si fosse invece pronunciato , è la motivazione che avrebbe dovuto essere posta ad oggetto di critica; in entrambi questi ultimi casi la mancanza di uno specifico motivo di gravame comporta giudicato interno (o sull’omessa pronuncia o sulla affermazione dellatitolarità in capo alla S.r.l. del credito de quo). Da qui, conclusivamente, il preliminare rilievo di inammissibilità della censura. 6.2. Sotto altro profilo, mette conto comunque rimarcareche sulla titolarità del credito ingiunto la Corte d’appello ha pronuncia to espressamente, dando anche chiara e perfettamente comprensibile motivazione del convincimento espresso circa la sua titolarità in via esclusiva alla S.r.l., là doveha evidenzia to (v. pag. 6 della sentenza, quarta e quinta riga dell’ultimo cpv.) che l’importo di € 17.500 è «da ritenersi effettivamente dovut(o) “in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.” in forza del patto scritto». All’interno di tale inciso, la frase «in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.» è posta tra virgolette, per evidenziarne la testuale citazione dal testo dell’accordo transattivo, il quale risulta anche per intero riportato con evidenziazione, mediante sottolineatura, del fatto che, là dove viene fatto riferimento al credito di € 17.500, esso è previsto espressamente, e solo, «a favore della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.». Non è dunque certamente predicabile sul punto alcun vizio di motivazione apparente. 7. Il secondo motivo è inammissibile. Secondo costante insegnamento, il vizio di violazione e falsa applicazione della legge, di cui all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ.,giusta il disposto di cui all'art. 366, comma primo, n um . 4, cod. proc. civ., deve essere, a pena d'inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. nn. 16132del 2005, 26048 del 20 05, 20145 del 20 05, 1108 del 20 06, 10043 del 20 06, 20100 del 20 06, 21245 del 20 06, 14752del 2007, 3010 del 20 12 e 16038 del 20 13). In altri termini, non è il punto d'arrivo della decisione di fatto che determina l'esistenza del vizio di cui all'art. 360 c.p.c., n. 3, ma l'impostazione giuridica che , espressamente o implicitamente, abbia seguito il giudice di merito nel selezionare le norme applicabili alla fattispecie e nell'interpretarle. Nella specie la ricorrente non indica in quale parte della sentenza la Corte di merito avrebbe affermato di dover applicare una regola di giudizio diversa da quella desumibile dalle norme evocate (artt. 2 e 5 d.lgs. n. 231 del 2002) secondo l’interpretazione fornitane dalla giurisprudenza di legittimità, né da quale affermazione se ne dovrebbe comunque desumere una chiara e univoca difforme applicazione, ma ben diversamente ne prospetta la violazione quale conseguenza di una diversa valutazione degli elementi di fatto, il che pone, inammissibilmente, una quaestio factie non una quaestio iuris . 8. Il terzo motivo è parimenti inammissibile. Occorre rammentare che, secondo esegesi pacificamente acquisita, l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. inlegge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di unfatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testodella sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di dis cussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n.4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risultiesistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di persé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fattostorico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U. n. 8053 del07/04/2014). Nella specie la doglianza, evidentemente, non rispetta alcuno ditali requisiti, limitandosi a riproporre, in sostanza, le medesime critiche rivolte alla sentenza di primo grado eriferite alla ricognizione del fatto, senza nemmeno confrontarsi— se non in modo meramente assertivo e oppositivo— con la motivazione sul punto resa dal giudice d’appello , là dove in particolare si evidenzia che, con la transazione del 24 novembre 2009, le parti, di comune accordo, hanno inteso «risolvere detto impegno liberando le parti reciprocamente da ogni obbligazione reciproca». 9. Il quarto motivo è solo parzialmente fondato. 9.1. È inammissibile nella parte in cui viene contestata la ritenuta sussistenza del credito sul rilievo del non essere stata fornita prova della effettiva riscossione dell'importo reclamatodi € 26.000, essendo tale censura eccentrica rispetto alla motivazione sul punto addotta in sentenza che riconosce il credito, non perché abbia ritenuto provata l’avvenuta riscossione di quegli importi da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., ma al contrario perché ha ritenuto che la sua mancata esazione sia imputabile anegligente inerzia della stessa e come tale dia fondamento alla pretesa creditoria a titolo di risarcimento per la violazione del «principio di diligenza e buona fede che informa di sé i rapporti negoziali tra le parti». 9.2. Quest’ultima affermazionenon risulta fatta segno poi di alcuna specifica censura, tale non potendosi considerare la mera oppositiva affermazione (leggibile a pag. 13 del ricorso, par. 4.4) della infondatezza della «rappresentazione [sul punto, n.d.r.]) fornita dal giudicante», trattandosi di contestazione del tutto generica non supportata da alcun tipo di argomento critico diretto a indicare le ragioni della dedotta infondatezza dell’assunto. 9.3. Il motivo è invece fondato nella parte in cui (v. pag. 12, par. 4.3) contiene la censurasecondo cui l’essere il credito, nella scrittura, riferito anche ad altri creditori «preclude alla società di rivendicarne in via diretta ed esclusiva il pagamento». Tale rilievo appare invero implicitamentema univocamente diretto a evidenziare un error in iudicandoin tesi commesso dal giudice a quo nella parte in cui ha riconosciuto in capo alla società la titolarità del credito e il diritto di esigerlo per interosebbene nella stessa sentenza si evidenzi, poco prima, che detto importo è, nella scrittura, riconosciuto come dovuto in «favore dei signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.», senza alcuna specificazione circa il carattere solidale o parziario, dal lato attivo, della relativa obbligazione. In effetti un tale errore sussiste. Si legge,invero, in sentenza l’incidentale affermazione della qualità dei predetti soggetti, rispetto all’importo in questione, di «creditori solidali», ma tale qualificazione non riceve alcuna giustificazione, neppure implicita. Alla luce, dunque, dei dati emergenti dall a sentenza, e segnatamente dalla testuale trascrizione, riportata in sentenza, della scrittura transattiva nella parte riferita a tale importo, la detta qualificazione e il conseguente riconoscimento in capo a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. del diritto ad esigerlo per sé, per intero, si appalesano frutto di una erronea applicazione alla fattispecie de qua, quale accertata nella sentenza medesima, delle norme e dei principi in tema di solidarietà attiva. È noto, infatti, che, secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, lasolidarietà attiva fra più creditori non si presume (a differenza della solidarietà passiva, cui solo è riferita la presunzione prevista dall’art. 1294 cod. civ.), ma sussiste solo se espressamente prevista in un titolo negozialepreesistente alla richiesta di adempimento, non essendo sufficiente all'esistenza del vincolo l'identità qualitativa delle prestazioni (eadem res debita) e delle obbligazioni (eadem causa debendi) (v. ex multisCass.28/01/2019, n. 2267; 07/02/2014, n. 2822; 11/06/2008, n. 15484; 03/10/2007, n. 20761;29/05/1998, n. 5316). L'interesse a negare detta solidarietà non è attribuibile esclusivamente a ciascuno dei creditori, ma appartiene anche al debitore ai fini di un corretto e non pregiudizievole assetto dei rapporti obbligatori (come si evince dall'art. 1297 c.c., comma secondo , limitativo della proponibilità delle eccezioni personali), giacché nelle ipotesi di solidarietà attiva il comune debitore non potrebbe opporre al creditore che gliabbia chiesto l'intera prestazione le eccezioni personali ad altro creditore e che a questo il debitore medesimo avrebbe potuto, invece, opporre, nel caso di obbligazione parziale, il cui adempimento egli per la sua parte avrebbe richiesto (v. Cass. n. 22 67 del 2019; n. 15484 del 2008; n. 20761 del 2007; n. 5316 del 1998, citt.). È stato bensì precisato che non occorre, per costituire il vincolo della solidarietà dal lato attivo, l’impiego di formule sacramentali (v. Cass. Sez. U. 25/10/1979 , n. 5572 ; nello stesso senso Cass.19/01/1985, n. 143 ), essendo sufficiente che, attraverso l’interpretazione del titolo, possa accertarsi univocamente la volontà delle parti di attribuire a ciascuno dei creditori il dirittodi pretendere l’adempimento del l’intera obbl igazione , con effetto liberatorio anche nei confronti degli altri creditori. Nella specie, però, nella motivazione della sentenza impugnata risulta omessoqualsiasi accertamento al riguardo, in tal modo la corte di merito non facendo pertanto corretta applicazione del suindicato principio (cfr., per un caso analogo , Cass. 06/08/2010 , n. 18362 ).10. Il quinto motivo è inammissibile. La censura si risolve (al di là della erronea e peraltro contraddittoria indicazione in rubrica anche di un error in iudicando per violazione dell’art. 2697 cod. civ.) nella prospettazione di una mera quaestio facti, ovvero di un difetto di ricognizione della fattispecie concreta. Essa, però, si appalesa in tale direzione inammissibile sia per la preclusione che alla prospettazione di un siffatto vizio deriva, ai sensi dell’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ. dall’essere la decisione impugnata confermativa della decisione di primo grado (c.d. doppia conforme)— almeno sul punto relativo al controcredito dedotto in via riconvenzionale, tema cui afferiscono quasi tutti i capitoli di prova indicati, con la sola esclusione di quello elencato al n. 6—, s ia perché comunque la censura non attiene alla ratio decidendi spesa in sentenza, la quale, come già evidenziato nello scrutinio del terzo motivo (v. supra § 8), prescinde del tutto dai temi di prova indicati,essendo fondata sul rilievo, in sé rimasto privo di specifica e conferente censura, che, con la transazione del 24 novembre 2009, le parti, di comune accordo, hanno inteso « risolvere detto impegno libe rando le parti reciprocamente da ogni obbligazione reciproca». Con riferimento al capitolo n. 6 la censura è, poi, ugualmente inammissibile. Essendo infatti detto capitolo di prova mirato a contestare la sussistenza nell’andel credito di € 26.000 riconosciuto in appello, a motivo della mancata esazione dei crediti nei confronti di terzi, la doglianza ad esso riferita non si confronta con la diversa ratio sul punto addotta in sentenza che, come già evidenziato nella prima parte dello scrutinio del quarto motivo(v. supra § 9.1) , non nega ma anzi presuppone tale mancata riscossione, valutandola — a torto o a ragione, ma la questione non è in alcun modo sollevata nel presente giudizio — quale fatto costitutivo di responsabilità risarcitoria della s.a.s. nei confronti dei creditori indicati in scrittura. 11. In definitiva, in parziale accoglimento del solo quarto motivo, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione alla ritenuta solidarietà attiva dei soggetti suindicati, tra i quali la S.r.l. odierna controricorrente, rispetto al credito di € 26.000, con rinvio alla Corte d’appello per una nuova valutazione dellaquestione. Al giudice a quo va anche demandato il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il quarto motivo di ricors
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