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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 7 luglio 2022

Cassazione n. 28783/2022

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14971-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliata in Roma, via Rattazzi n. 2/C, presso il proprio studio, rappresenta e difesa da sé stessa unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 80184430587, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; -resistente - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 10/05/2021; Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 07/07/2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - il giudizio trae origine dalla opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 avanzata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] alla liquidazione dei compensi professionali per l’attività da lei svolta davanti a Codesta Corte di cassazione, Prima Sezione penale, in favore del sig. [OSCURATO:PERSONA], ammesso al patrocinio a spese dello Stato, nel giudizio avente ad oggetto la richiesta di annullamento dell’ordinanza n.

RG. 16929/2017, con la quale il Tribunale di Sorveglianza aveva disatteso la richiesta di ammissione alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, con conseguente ammissione alla detenzione domiciliare; - il Tribunale di Sorveglianza, in particolare, liquidava con decreto il compenso dell’avvocato riducendolo del 50% ai valori medi ai sensi dell’art. 12 D.M. 55/2014, per poi operare l’ulteriore riduzione di un terzo prevista dall’art. 106-bisd.P.R. 115/2002; - il Tribunale di Roma rigettava l’opposizione avverso il suddetto decreto osservando che il Tribunale di Sorveglianza di Roma, in applicazione dei valori medi ex D.M. 55/2014 così come richiesti dall’avvocato con la sola esclusione dell’importo richiesto per la fase decisionale in quanto non dovuto, determinava il compenso professionale, per poi applicare correttamente le decurtazioni di cui agli artt. 130 e 106-bisd.p.r. 115/2002; - per la cassazione dell’ordinanza l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo; - il Ministero della Giustizia resiste in giudizio con atto di costituzione; - il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: «Con il primo ed unico motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 130 del d.P.R. n. 115 del 2002, nonché degli artt. 75 delle disp. att. c.p.c. e 112 c.p.c., per aver il Tribunale di Roma erroneamente ritenuto di applicare al compenso determinato per l’avvocato in forza dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014, oltre la decurtazione di cui all’art. 106-bis, anche la decurtazione del 50 % di cui all’art. 130 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Ancora, il ricorrente censura la non pertinenza e l’illegittimità del principio enunciato dal giudice di merito secondo cui la richiesta di liquidazione dei compensi dell’avvocato funge da limite al potere del giudice in ordine all’attribuzione di somme maggiori rispetto a quelle richieste, ponendolo in connessione con gli artt. 75 delle disp. att. del c.p.c. e 112 del c.p.c.

Preliminarmente, occorre rilevare che nei rapporti tra avvocato e cliente, come testualmente affermato da Cass., n. 18507 del 2018, sussiste sempre la possibilità di concreto adeguamento degli onorari al valore effettivo e sostanziale della controversia, ove sia ravvisabile una manifesta sproporzione rispetto a quello derivante dall’applicazione delle norme del codice di rito, sicché il giudice deve verificare, di volta in volta, l’attività difensiva che il legale ha svolto, tenuto conto della peculiarità del caso specifico, in modo da stabilire se l’importo oggetto della domanda possa costituire un parametro di riferimento idoneo ovvero se lo stesso si riveli del tutto inadeguato all’effettivo valore della controversia, perché, in tale ultima eventualità, il compenso preteso alla stregua della relativa tariffa non può essere ritenuto corrispettivo della prestazione espletata.

Ciò premesso, il ricorso è fondato. [OSCURATO:PERSONA] dell'opposizione ha errato nell'applicare, per una liquidazione relativa ad un processo penale, l'art. 130 del d.P.R. n. 115 del 2002 (secondo cui "Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà") che è disposizione (riportata sub Titolo IV di detto d.P.R.) ricompresa nell'ambito delle "Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario.

Peraltro, detta norma prevede una riduzione del 50%, laddove la omologa disposizione afferente ai procedimenti penali (art. 106- bis) prevede che "Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo". (v.

Cass. n. 9911-2019) Dall’accoglimento del motivo, sono assorbite le restanti censure.» Considerato che: - il Collegio condivide la proposta del Relatore; - le parti non hanno depositato memorie ; - il ricorso, pertanto, deve essere accolto; - l’ordinanza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di altro magistrato, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità; - P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa l’ordinanza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Roma in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14971-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliata in Roma, via Rattazzi n. 2/C, presso il proprio studio, rappresenta e difesa da sé stessa unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 80184430587, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; -resistente - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 10/05/2021; Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 07/07/2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - il giudizio trae origine dalla opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 avanzata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] alla liquidazione dei compensi professionali per l’attività da lei svolta davanti a Codesta Corte di cassazione, Prima Sezione penale, in favore del sig. [OSCURATO:PERSONA], ammesso al patrocinio a spese dello Stato, nel giudizio avente ad oggetto la richiesta di annullamento dell’ordinanza n. RG. 16929/2017, con la quale il Tribunale di Sorveglianza aveva disatteso la richiesta di ammissione alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, con conseguente ammissione alla detenzione domiciliare; - il Tribunale di Sorveglianza, in particolare, liquidava con decreto il compenso dell’avvocato riducendolo del 50% ai valori medi ai sensi dell’art. 12 D.M. 55/2014, per poi operare l’ulteriore riduzione di un terzo prevista dall’art. 106-bisd.P.R. 115/2002; - il Tribunale di Roma rigettava l’opposizione avverso il suddetto decreto osservando che il Tribunale di Sorveglianza di Roma, in applicazione dei valori medi ex D.M. 55/2014 così come richiesti dall’avvocato con la sola esclusione dell’importo richiesto per la fase decisionale in quanto non dovuto, determinava il compenso professionale, per poi applicare correttamente le decurtazioni di cui agli artt. 130 e 106-bisd.p.r. 115/2002; - per la cassazione dell’ordinanza l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo; - il Ministero della Giustizia resiste in giudizio con atto di costituzione; - il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: «Con il primo ed unico motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 130 del d.P.R. n. 115 del 2002, nonché degli artt. 75 delle disp. att. c.p.c. e 112 c.p.c., per aver il Tribunale di Roma erroneamente ritenuto di applicare al compenso determinato per l’avvocato in forza dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014, oltre la decurtazione di cui all’art. 106-bis, anche la decurtazione del 50 % di cui all’art. 130 del d.P.R. n. 115 del 2002. Ancora, il ricorrente censura la non pertinenza e l’illegittimità del principio enunciato dal giudice di merito secondo cui la richiesta di liquidazione dei compensi dell’avvocato funge da limite al potere del giudice in ordine all’attribuzione di somme maggiori rispetto a quelle richieste, ponendolo in connessione con gli artt. 75 delle disp. att. del c.p.c. e 112 del c.p.c. Preliminarmente, occorre rilevare che nei rapporti tra avvocato e cliente, come testualmente affermato da Cass., n. 18507 del 2018, sussiste sempre la possibilità di concreto adeguamento degli onorari al valore effettivo e sostanziale della controversia, ove sia ravvisabile una manifesta sproporzione rispetto a quello derivante dall’applicazione delle norme del codice di rito, sicché il giudice deve verificare, di volta in volta, l’attività difensiva che il legale ha svolto, tenuto conto della peculiarità del caso specifico, in modo da stabilire se l’importo oggetto della domanda possa costituire un parametro di riferimento idoneo ovvero se lo stesso si riveli del tutto inadeguato all’effettivo valore della controversia, perché, in tale ultima eventualità, il compenso preteso alla stregua della relativa tariffa non può essere ritenuto corrispettivo della prestazione espletata. Ciò premesso, il ricorso è fondato. [OSCURATO:PERSONA] dell'opposizione ha errato nell'applicare, per una liquidazione relativa ad un processo penale, l'art. 130 del d.P.R. n. 115 del 2002 (secondo cui "Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà") che è disposizione (riportata sub Titolo IV di detto d.P.R.) ricompresa nell'ambito delle "Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario. Peraltro, detta norma prevede una riduzione del 50%, laddove la omologa disposizione afferente ai procedimenti penali (art. 106- bis) prevede che "Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo". (v. Cass. n. 9911-2019) Dall’accoglimento del motivo, sono assorbite le restanti censure.» Considerato che: - il Collegio condivide la proposta del Relatore; - le parti non hanno depositato memorie ; - il ricorso, pertanto, deve essere accolto; - l’ordinanza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di altro magistrato, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità; - P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa l’ordinanza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Roma in
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