CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 gennaio 2026
Cassazione n. 27973/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
brizio [OSCURATO:PERSONA], il qualeha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza dell’8 gennaio 2026, il Tribunale di sorveglianza diCatanzaro rigettava la domanda di concessione della misura alternativa alladetenzione di cui all’art. 47-quinquies Ord. pen. formulata dall’odierno ricorrente,il quale prospettava la necessità di dover accudire il proprio figlio minore, di anni3, il quale aveva rischiato di morire per annegamento mentre la madre eraimpegnata nell’attività lavorativa presso uno stabilimento balneare. Evidenziavache il ricorrente era in esecuzione della pena detentiva residua di anni 4, mesi 9e gg. 28 di reclusione, rispetto alla pena complessiva di anni 4, mesi 10 direclusione; ripercorreva il percorso criminale del ricorrente, il quale annoveracondanne per reati in materia di stupefacenti, per evasione e resistenza apubblico ufficiale, per riciclaggio e carichi pendenti non definiti per lesionipersonali e rapina aggravata; dava conto dei risultati della relazione di sintesidell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la quale concludeva ritenendo necessaria la prosecuzione delpercorso intramurario nonché della relazione comportamentale del 12.12.2025che riferiva di un illecito disciplinare per possesso di beni non consentiti per laquale era stata inflitta la sanzione disciplinare dell’EAC per 15 giorni e la mancatafrequentazione al corso dell ’Istituto alberghiero. Quindi, premessal’inammissibilità dell’istanza per la mancata espiazione di un terzo della pena inregime inframurario, osservava che presupposto per la concessione della misuraalternativa al padre è che l’assistenza ai figli da parte della madre manchi permorte o per altra causa, sì da determinare una severa condizione di carenza dipotenzialità assistenziali in capo alla madre e da impedire la continuità affettivacon precipuo riguardo alle esigenze del figlio, che possano determinare unairreversibile compromissione del processo evolutivo-educativo. Osservava che,nel caso in esame, non ricorrevano i presupposti di legge per la concessione delbeneficio in quanto la madre, benché impegnata nell’attività lavorativa stagionaleo in quella stabile dell’impresa di pulizie, non era in condizione tale da risultareincompatibile con le esigenze di assistenza e cura del bambino, tenuto conto delluogo di esecuzione dell’attività (nel medesimo ambito territoriale) e del fatto chenon risultavano elementi comprovanti il carattere assorbente in termini diimpegno e di risorse che impedissero di assicurare al minore le cure necessarie alsuo sviluppo. Infine, tenuto conto delle caratteristiche dell’istante, sotto il profilodel comportamento e dell’adesione al percorso rieducativo, quale emerso dallerelazioni di sintesi, riteneva necessario assicurare il rispetto del principio digradualità con la concessione di eventuali permessi premio (dei quali non hagoduto), e, quindi, mantenere l’osservazione inframuraria.2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa delricorrente articolando un unico motivo di ricorso ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. e) cod. proc. pen. Censura la decisione sotto i seguenti profili: per avereritenuto inammissibile l’istanza per mancanza del requisito della espiazione di unterzo della pena. Rappresenta che la norma non si applica all’ipotesi di cui alcomma 7 dell’art. 47-quinquies Ord. pen. all’esito dell’introduzione del comma 1-bis; per avere ritenuto insussistente l’impedimento della madre sul presuppostoche il lavoro stagionale stesse terminando, ignorando il fatto che ella, per il restodell’anno, è impegnata nella gestione dell’impresa di pulizia di cui è titolare; cheil Tribunale ha erroneamente applicato la norma invocata in quanto lagiurisprudenza ha chiarito che l’impossibilità assoluta della madre di assistere ilminore non è riferibile alla presenza fisica, quanto alla possibilità di far fronteallo sviluppo psico-fisico del minore in una situazione che determini il rischio diuna irreversibile compromissione del processo educativo ed evolutivo. Nel caso dispecie, invece, il Tribunale avrebbe fatto riferimento solo alla presenza fisicadella madre trascurando le esigenze del minore, certificate, derivanti dallo statopsicologico dello stesso conseguente all’incidente con rischio di annegamentooccorsogli che comporta la richiesta del minore di presenza costante del padre edella madre e solo loro; infine, evidenzia l’inconferenza del richiamo alnecessario rispetto dei principi di gradualità.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiestodichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.2. L’art. 47-quinquies Ord. pen. disciplina l’ipotesi di detenzionedomiciliare speciale, applicabile qualora non ricorrano le condizioni dicui all’art. 47-ter, in presenza dei seguenti presupposti:- La condannata sia madre di prole di età inferiore ai diecianni o in situazione di disabilità;- Che vi sia la possibilità di ripristinare la convivenza con ifigli;- Che non vi sia pericolo di commissione di ulteriori delitti.A seguito dell’introduzione del comma 1-bis, e della parzialedeclaratoria di illegittimità costituzionale della norma, il minimo dipena espiato, costituente presupposto per la concessione della misuraalternativa, può avvenire anche presso il domicilio o presso un istitutoa custodia attenuata.Il comma 7 della norma citata prevede che, alle stesse condizionipreviste per la madre, la detenzione domiciliare possa essere concessaanche al padre detenuto se la madre è deceduta o impossibilitata.In ordine alla nozione di impossibilità, mutuando il concetto già espresso percasi analoghi in situazione di custodia cautelare in carcere, si è affermato che «lamadre deve essere "assolutamente" impossibilitata a dare assistenza alla prole,dal momento che l'assistenza che la norma sottende non va intesa come unanecessaria permanenza in tutte le ore della giornata vicino alla prole, situazioneche non si determina neanche nelle famiglie con genitori non detenuti edentrambi occupati in attività lavorativa. La situazione impediente viene intesacome l'impossibilità per il genitore non detenuto di garantire una presenza infamiglia che assicuri la continuità affettiva, avendo riguardo non solo al soggettochiamato a prestare assistenza, ma anche, e soprattutto, alla situazione delfiglio, in considerazione del rischio in concreto derivante per quest'ultimo daldeficit assistenziale, sotto il profilo della irreversibile compromissione delprocesso evolutivo-educativo (Sez. 4, n. 23268 del 19/04/2019, Rao, Rv.276366 - 01, Sez. 6, n. 35806 del 23/06/2015, Pepe, Rv. 264725 - 01)». Diconseguenza, si è precisato che non sussiste l’impossibilità assoluta qualora«l'impedimento della madre ad assisterla sia costituito dalla sua attivitàlavorativa, giacché in condizioni normali l'attività lavorativa, in sé considerata,non impedisce al genitore di prendersi cura dei figli, potendo essa, sempre insituazione ordinaria, coniugarsi con le necessità di assistenza il figlio, laddovenon risulti l'impossibilità di ricevere un supporto da strutture pubbliche o private,ovvero da altri familiari (Sez. 4, n. 40076 del 03/06/2015, Tomaselli, Rv. 264516- 01)». Se ne è, quindi, desunto che la situazione di impossibilità rilevante èquella che - per l'emersione di oggettivi fattori impeditivi inerenti alla sfera diazione della madre - determina il concreto rischio per il figlio di un grave deficitassistenziale e, con esso, di un'irreversibile compromissione del suo processoevolutivo-educativo.3. Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza ha richiamato i principienunciati, ed ha evidenziato che l’attività lavorativa della madre nel corsodell’anno non è realmente incompatibile con le esigenze di assistenza e cura delbambino, intese come il complesso delle necessità che attengono al correttosviluppo psico-socioaffettivo, tenuto conto delle risorse di tempo e dell’impegnoche richiede, in relazione al tempo e al luogo di esecuzione dell’attivitàlavorativa. A fronte di tale argomentazione, il ricorrente non deduce, se nonmolto genericamente, le esigenze del minore. Non rappresenta cioè conadeguata specificità e concretezza eventuali peculiari esigenze che rendano ilbambino bisognoso di un surplus di assistenza, limitandosi ad allegare unacondizione di trauma conseguente all’incidente occorso in piscina, del qualetuttavia non prova la gravità né le conseguenze in concreto sullo sviluppo delminore. Manca, pertanto, il presupposto principale per la misura alternativaspeciale di cui al comma 7 dell’art. 47-quinquies l. n. 354 del 1975.4.Si aggiunge che il Tribunale ha compiuto una valutazione anche in ordinealla pericolosità dell’istante, dovendosi, comunque, contemperare le esigenze dicura e assistenza del minore con la tutela della sicurezza pubblica, evidenziandoche gli elementi evincibili dalle relazioni di sintesi restituiscono un quadro di unaancora parziale presa di coscienza delle condotte antisociali commesse, conconseguente pericolo di recidiva.5. Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato con condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616, comma1 cod. proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 05/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.