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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 aprile 2023

Cassazione n. 11035/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21792/2014 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, presso la cancelleria della Corte di cassazione, e rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

LOMBARDIA n. 703/2014 depositata il 07/02/2014, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] ha impugnato l’avviso di liquidazione e irrogazione di sanzioni, con cui gli è stato chiesto il pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale in ordine alla sentenza n. 4351 del Tribunale di Milano, avente ad oggetto l’usucapione del diritto di proprietà di alcuni terreni. 2.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale ha accolto il ricorso, rilevando la sproporzione tra il valore attribuito all’area in esame E quello attribuito ad aree confinanti e l’impossibilità di individuare le modalità e i calcoli effettuati. 3.All’esito dell’appello dell’Agenzia delle Entrate, il ricorso è stato, invece, rigettato.

Secondo i giudici territoriali, la motivazione dell’atto impositivo consente di comprendere i presupposti della tassazione; inoltre, deve essere esclusa l’applicabilità delle agevolazioni di cui alla legge n. 604 del 1954 alle sentenze di usucapione ed in assenza del certificato dell’[OSCURATO:PERSONA], unico organo preposto alla formazione della documentazione ai fini della normativa de qua.

In particolare, relativamente al profilo della motivazione dell’atto impositivo, la Commissione tributaria regionale ha precisato, a p. 2, che «l’Agenzia delle Entrate, con la memoria di costituzione, insisteva sulla correttezza dell’operato dell’[OSCURATO:PERSONA], il quale, per la determinazione dei beni usucapiti, si era basato sui valori indicati dalle stesse parti, in particolare dalla proprietaria società [OSCURATO:PERSONA].Co.sp.a.»; a p. 3, che l’atto impositivo indica le aliquote delle imposte liquidate ed «il valore dei terreni usucapiti di euro 2.778.060,00, come dichiarati dalle stesse parti del processo civile in risposta ad una formale richiesta dell’[OSCURATO:PERSONA]», ribadendo a p. 4, che il valore dei terreni comunicati dalle parti non è stato rettificato dall’[OSCURATO:PERSONA], sicché il contribuente è stato in grado, anche grazie al riferimento alla sentenza civile oggetto di tassazione, di comprendere e controllare l’operato dell’ufficio.

4. Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione. 5.Si è costituita con controricorso l’Agenzia delle Entrate. 6.Il contribuente ha depositato una memoria di costituzione con nuovo difensore ed una memoria difensiva.

Considerato che: 1.Preliminarmente si osserva che, nel caso di nomina di nuovo procuratore con elezione di domicilio presso il suo studio, situato in luogo diverso rispetto a quello ove ha sede l'ufficio giudiziario dinanzi al quale si procede, la notificazione degli atti processuali deve essere effettuata presso l'indirizzo PEC da costui indicato al Consiglio dell'Ordine d'appartenenza, e risultante dal ReGIndE, in virtù di quanto disposto dall'art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. nella legge n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif. nella legge n. 114 del 2014, restando, pertanto, inefficace la domiciliazione presso il precedente difensore (nel caso di specie, peraltro, deceduto), indipendentemente dal fatto che non sia stata espressamente revocata (Cass., Sez. civ. 3, 22/03/2022, n. 9232). 2.Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., la violazione degli artt. 7, comma 1, della legge n. 212 del 2000 e 3 della legge n. 241 del 1990, in quanto la solo indicazione dell’atto che ha dato origine alla pretesa impositiva, del nome dell’imposta, del codice del tributo e dell’importo da corrispondere non è sufficiente a soddisfare l’onere motivazionale, che esige l’indicazione della base imponibile, delle aliquote applicate e dei calcoli eseguiti per determinare le imposte.

In particolare, il ricorrente ha evidenziato che l’atto impositivo non contiene alcuna precisazione circa il valore dei terreni, che non è stato desunto dalla sentenza di usucapione, ma dalla comunicazione dell’altra parte del giudizio di usucapione, ritenuta, senza alcuna spiegazione, preferibile rispetto alla propria prospettazione, fondata sul valore delle aree adiacenti. 3.Con il secondo motivo il ricorrente ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., la violazione della legge n. 604 del 1954, dovendosi riconoscere l’agevolazione in esame anche in caso di acquisto di proprietà a titolo originario, per usucapione. 4.Con il terzo motivo il ricorrente ha lamentato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod.proc.civ., la violazione degli artt. 2, 3, 4, 5 della legge n. 604 del 1954 e dell’art. 112 cod.proc.civ. e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, visto che, a suo avviso, contrariamento a quanto ritenuto dal giudice a quo, il potere dell’Ispettorato di accertare lo status in forza del quale godere dell’agevolazione non è esclusivo, potendo tale status essere valutato dal giudice tributario, che, dunque, nel caso di specie, avrebbe dovuto accertare la sua qualifica di piccolo coltivatore diretto, desumibile dalla sentenza civile di usucapione e dalla visura camerale. 5.Con l’ultimo motivo il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod.proc.civ., la carenza di motivazione e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per non avere la Commissione tributaria regionale attribuito rilevanza alla individuazione del valore del terreno, ad opera dell’Amministrazione finanziaria, sulla base della sola dichiarazione di una parte del giudizio civile (più precisamente della controparte nel giudizio civile di usucapione). 6.Il primo motivo di ricorso è fondato. 6.1.Dall’accertamento di fatto effettuato dal giudice di merito emerge che l’atto impositivo contiene sia gli estremi dell’atto giudiziario tassato che il valore dei terreni usucapiti con le aliquote delle imposte applicate, omettendo, tuttavia, di esporre i criteri in base ai quali è stato determinato il valore dei terreni usucapiti, come, peraltro, già ritenuto anche dal giudice di primo grado.

Il giudicante ha, peraltro, evidenziato l’incertezza in merito al metodo adottato per la quantificazione del valore dell’area, nonché in relazione ai canoni applicati dall’Amministrazione per la determinazione del valore imponibile: a p. 2 della sentenza, si legge che «l’Agenzia delle Entrate, con la memoria di costituzione, insisteva sulla correttezza dell’operato dell’[OSCURATO:PERSONA], il quale, per la determinazione dei beni usucapiti, si era basato sui valori indicati dalle stesse parti, in particolare dalla proprietario società [OSCURATO:PERSONA].Co.sp.a.»; a p. 3 ed a p. 4, si è fatto riferimento al «valore dei terreni usucapiti di euro 2.778.060,00, come dichiarati dalle stesse parti del processo civile in risposta ad una formale richiesta dell’[OSCURATO:PERSONA]» ed ai «valori dei terreni comunicati dalle parti e non rettificati dall’ufficio».

Vi è, dunque, una chiara contraddizione, non essendo affatto equivalente la circostanza che il valore del bene sia stato indicato dalla sola controparte del contribuente o da entrambe le parti. 6.2.In base alla previsione generale di cui all'articolo 7 legge 212 del 2000, l'atto dell'Amministrazione finanziaria deve essere motivato, alla stregua dei provvedimenti amministrativi ex art. 3 della legge 241 del 1990, indicando «i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'amministrazione; se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama».

Con specifico riferimento all'imposta di registro, viene ribadito, al comma 2-bis dell’art. 54 del d.P.R. n. 131 del 1986, che la motivazione dell’atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato.

Questa Corte ha già affermato che, in tema di imposta di registro su atti giudiziari definitori di procedimenti nei quali il contribuente sia stato parte, l'avviso di liquidazione è adeguatamente motivato quando, pur non allegando l'atto, riporti sia gli estremi identificativi essenziali del medesimo (natura del provvedimento, ufficio emanante, estremi di ruolo e pubblicazione), sia i criteri normativi e matematici di determinazione del dovuto (base imponibile, aliquota tariffaria applicata ed imposta), ma, nel caso in cui il contribuente contesti in maniera specifica e circostanziata la sufficienza motivazionale dell'avviso e la comprensibilità della pretesa impositiva, il giudice di merito deve procedere al vaglio complessivo del livello motivazionale dell'avviso stesso, indipendentemente dalla allegazione o non allegazione ad esso dell'atto giudiziario tassato, anche in relazione agli eventuali elementi di complessità ed equivocità che possano in concreto emergere da quest'ultimo (v., tra le altre, Cass., Sez. civ. 5, 29/09/2021, n. 26340).

Invero, in tale pronuncia, si è chiarito che quando la determinazione dell’imponibile e del tributo non si presenti di evidente e semplice comprensione in base al provvedimento giudiziario oggetto di tassazione, l’atto impositivo deve chiarire i criteri di quantificazione.

Peraltro, ciò trova conferma nella disciplina della motivazione dell’avviso di rettifica e liquidazione, di cui al precedente comma 2 del medesimo art. 52, che precisa che è necessario indicare non solo il valore attribuito ai beni o diritti, ma anche gli elementi di cui al precedente art. 51 in base ai quali è stato determinato tale valore.

Nel caso di specie, in cui l’atto tassato è una sentenza di usucapione, che non contiene, di per sé, alcun elemento per la quantificazione del valore del bene usucapito, così come alcun elemento risulta emergere dal giudizio civile conclusosi con detta pronuncia, risulta essenziale che l’atto impositivo specifichi, oltre che il mero importo della base imponibile, anche i criteri utilizzati per la sua quantificazione, non consentendo, altrimenti, al contribuente alcun elemento utile per valutarne la congruità e per assumere le sue determinazioni difensive.

6. In conseguenza dell’accoglimento del primo motivo di ricorso risultano assorbiti tutti gli ulteriori motivi. 7.In conclusione, va accolto il primo motivo, con assorbimento di tutti gli altri, e conseguentemente la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, l’originario ricorso deve essere accolto.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte: accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i residui, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso; condanna l’Agenzia delle Entrate a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi euro 12.000,00, olt

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21792/2014 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, presso la cancelleria della Corte di cassazione, e rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 703/2014 depositata il 07/02/2014, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] ha impugnato l’avviso di liquidazione e irrogazione di sanzioni, con cui gli è stato chiesto il pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale in ordine alla sentenza n. 4351 del Tribunale di Milano, avente ad oggetto l’usucapione del diritto di proprietà di alcuni terreni. 2.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale ha accolto il ricorso, rilevando la sproporzione tra il valore attribuito all’area in esame E quello attribuito ad aree confinanti e l’impossibilità di individuare le modalità e i calcoli effettuati. 3.All’esito dell’appello dell’Agenzia delle Entrate, il ricorso è stato, invece, rigettato. Secondo i giudici territoriali, la motivazione dell’atto impositivo consente di comprendere i presupposti della tassazione; inoltre, deve essere esclusa l’applicabilità delle agevolazioni di cui alla legge n. 604 del 1954 alle sentenze di usucapione ed in assenza del certificato dell’[OSCURATO:PERSONA], unico organo preposto alla formazione della documentazione ai fini della normativa de qua. In particolare, relativamente al profilo della motivazione dell’atto impositivo, la Commissione tributaria regionale ha precisato, a p. 2, che «l’Agenzia delle Entrate, con la memoria di costituzione, insisteva sulla correttezza dell’operato dell’[OSCURATO:PERSONA], il quale, per la determinazione dei beni usucapiti, si era basato sui valori indicati dalle stesse parti, in particolare dalla proprietaria società [OSCURATO:PERSONA].Co.sp.a.»; a p. 3, che l’atto impositivo indica le aliquote delle imposte liquidate ed «il valore dei terreni usucapiti di euro 2.778.060,00, come dichiarati dalle stesse parti del processo civile in risposta ad una formale richiesta dell’[OSCURATO:PERSONA]», ribadendo a p. 4, che il valore dei terreni comunicati dalle parti non è stato rettificato dall’[OSCURATO:PERSONA], sicché il contribuente è stato in grado, anche grazie al riferimento alla sentenza civile oggetto di tassazione, di comprendere e controllare l’operato dell’ufficio. 4. Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione. 5.Si è costituita con controricorso l’Agenzia delle Entrate. 6.Il contribuente ha depositato una memoria di costituzione con nuovo difensore ed una memoria difensiva. Considerato che: 1.Preliminarmente si osserva che, nel caso di nomina di nuovo procuratore con elezione di domicilio presso il suo studio, situato in luogo diverso rispetto a quello ove ha sede l'ufficio giudiziario dinanzi al quale si procede, la notificazione degli atti processuali deve essere effettuata presso l'indirizzo PEC da costui indicato al Consiglio dell'Ordine d'appartenenza, e risultante dal ReGIndE, in virtù di quanto disposto dall'art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. nella legge n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif. nella legge n. 114 del 2014, restando, pertanto, inefficace la domiciliazione presso il precedente difensore (nel caso di specie, peraltro, deceduto), indipendentemente dal fatto che non sia stata espressamente revocata (Cass., Sez. civ. 3, 22/03/2022, n. 9232). 2.Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., la violazione degli artt. 7, comma 1, della legge n. 212 del 2000 e 3 della legge n. 241 del 1990, in quanto la solo indicazione dell’atto che ha dato origine alla pretesa impositiva, del nome dell’imposta, del codice del tributo e dell’importo da corrispondere non è sufficiente a soddisfare l’onere motivazionale, che esige l’indicazione della base imponibile, delle aliquote applicate e dei calcoli eseguiti per determinare le imposte. In particolare, il ricorrente ha evidenziato che l’atto impositivo non contiene alcuna precisazione circa il valore dei terreni, che non è stato desunto dalla sentenza di usucapione, ma dalla comunicazione dell’altra parte del giudizio di usucapione, ritenuta, senza alcuna spiegazione, preferibile rispetto alla propria prospettazione, fondata sul valore delle aree adiacenti. 3.Con il secondo motivo il ricorrente ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., la violazione della legge n. 604 del 1954, dovendosi riconoscere l’agevolazione in esame anche in caso di acquisto di proprietà a titolo originario, per usucapione. 4.Con il terzo motivo il ricorrente ha lamentato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod.proc.civ., la violazione degli artt. 2, 3, 4, 5 della legge n. 604 del 1954 e dell’art. 112 cod.proc.civ. e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, visto che, a suo avviso, contrariamento a quanto ritenuto dal giudice a quo, il potere dell’Ispettorato di accertare lo status in forza del quale godere dell’agevolazione non è esclusivo, potendo tale status essere valutato dal giudice tributario, che, dunque, nel caso di specie, avrebbe dovuto accertare la sua qualifica di piccolo coltivatore diretto, desumibile dalla sentenza civile di usucapione e dalla visura camerale. 5.Con l’ultimo motivo il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod.proc.civ., la carenza di motivazione e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per non avere la Commissione tributaria regionale attribuito rilevanza alla individuazione del valore del terreno, ad opera dell’Amministrazione finanziaria, sulla base della sola dichiarazione di una parte del giudizio civile (più precisamente della controparte nel giudizio civile di usucapione). 6.Il primo motivo di ricorso è fondato. 6.1.Dall’accertamento di fatto effettuato dal giudice di merito emerge che l’atto impositivo contiene sia gli estremi dell’atto giudiziario tassato che il valore dei terreni usucapiti con le aliquote delle imposte applicate, omettendo, tuttavia, di esporre i criteri in base ai quali è stato determinato il valore dei terreni usucapiti, come, peraltro, già ritenuto anche dal giudice di primo grado. Il giudicante ha, peraltro, evidenziato l’incertezza in merito al metodo adottato per la quantificazione del valore dell’area, nonché in relazione ai canoni applicati dall’Amministrazione per la determinazione del valore imponibile: a p. 2 della sentenza, si legge che «l’Agenzia delle Entrate, con la memoria di costituzione, insisteva sulla correttezza dell’operato dell’[OSCURATO:PERSONA], il quale, per la determinazione dei beni usucapiti, si era basato sui valori indicati dalle stesse parti, in particolare dalla proprietario società [OSCURATO:PERSONA].Co.sp.a.»; a p. 3 ed a p. 4, si è fatto riferimento al «valore dei terreni usucapiti di euro 2.778.060,00, come dichiarati dalle stesse parti del processo civile in risposta ad una formale richiesta dell’[OSCURATO:PERSONA]» ed ai «valori dei terreni comunicati dalle parti e non rettificati dall’ufficio». Vi è, dunque, una chiara contraddizione, non essendo affatto equivalente la circostanza che il valore del bene sia stato indicato dalla sola controparte del contribuente o da entrambe le parti. 6.2.In base alla previsione generale di cui all'articolo 7 legge 212 del 2000, l'atto dell'Amministrazione finanziaria deve essere motivato, alla stregua dei provvedimenti amministrativi ex art. 3 della legge 241 del 1990, indicando «i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'amministrazione; se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama». Con specifico riferimento all'imposta di registro, viene ribadito, al comma 2-bis dell’art. 54 del d.P.R. n. 131 del 1986, che la motivazione dell’atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Questa Corte ha già affermato che, in tema di imposta di registro su atti giudiziari definitori di procedimenti nei quali il contribuente sia stato parte, l'avviso di liquidazione è adeguatamente motivato quando, pur non allegando l'atto, riporti sia gli estremi identificativi essenziali del medesimo (natura del provvedimento, ufficio emanante, estremi di ruolo e pubblicazione), sia i criteri normativi e matematici di determinazione del dovuto (base imponibile, aliquota tariffaria applicata ed imposta), ma, nel caso in cui il contribuente contesti in maniera specifica e circostanziata la sufficienza motivazionale dell'avviso e la comprensibilità della pretesa impositiva, il giudice di merito deve procedere al vaglio complessivo del livello motivazionale dell'avviso stesso, indipendentemente dalla allegazione o non allegazione ad esso dell'atto giudiziario tassato, anche in relazione agli eventuali elementi di complessità ed equivocità che possano in concreto emergere da quest'ultimo (v., tra le altre, Cass., Sez. civ. 5, 29/09/2021, n. 26340). Invero, in tale pronuncia, si è chiarito che quando la determinazione dell’imponibile e del tributo non si presenti di evidente e semplice comprensione in base al provvedimento giudiziario oggetto di tassazione, l’atto impositivo deve chiarire i criteri di quantificazione. Peraltro, ciò trova conferma nella disciplina della motivazione dell’avviso di rettifica e liquidazione, di cui al precedente comma 2 del medesimo art. 52, che precisa che è necessario indicare non solo il valore attribuito ai beni o diritti, ma anche gli elementi di cui al precedente art. 51 in base ai quali è stato determinato tale valore. Nel caso di specie, in cui l’atto tassato è una sentenza di usucapione, che non contiene, di per sé, alcun elemento per la quantificazione del valore del bene usucapito, così come alcun elemento risulta emergere dal giudizio civile conclusosi con detta pronuncia, risulta essenziale che l’atto impositivo specifichi, oltre che il mero importo della base imponibile, anche i criteri utilizzati per la sua quantificazione, non consentendo, altrimenti, al contribuente alcun elemento utile per valutarne la congruità e per assumere le sue determinazioni difensive. 6. In conseguenza dell’accoglimento del primo motivo di ricorso risultano assorbiti tutti gli ulteriori motivi. 7.In conclusione, va accolto il primo motivo, con assorbimento di tutti gli altri, e conseguentemente la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, l’originario ricorso deve essere accolto. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte: accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i residui, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso; condanna l’Agenzia delle Entrate a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi euro 12.000,00, olt
Sentenza Cassazione n. 11035/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris