CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 22076/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (proc. riunito RG n.44540/2022) avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMA Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi, odiernamente riuniti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi; sentito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Tivoli, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Roma, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Tivoli, disponeva: a) ai sensi degli artt. 240 bis cod. pen. e 321, comma 2, cod. proc. pen. il sequestro, funzionale alla confisca allargata, di un immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] e nella titolarità formale di costui e del coniuge [OSCURATO:PERSONA] (in catasto, fg. 33, p.11a 294 sub 4); b) ai sensi degli articoli 644, ultimo comma cod. pen. e 321, comma 2, cod. proc. pen. il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente dei beni per l'importo complessivo di euro 173.000, ivi compreso l'immobile in [OSCURATO:PERSONA]; provvedimento emesso in relazione a condotte usurarie ed estorsive, così come contestate ai capi A), B), C), D) dell'editto accusatorio, in riforma dell'ordinanza del Tribunale di Tivoli in composizione collegiale del 25/03/2022 di rigetto della richiesta. 2. Il provvedimento di secondo grado, richiamati i punti salienti della richiesta del Pubblico Ministero - di sequestro preventivo finalizzato alla confisca allargata dell'immobile e di sequestro per equivalente del profitto diretto del reato - e le ragioni del rigetto di entrambe le istanze, sul presupposto del difetto di periculum, assorbente rispetto alla valutazione degli altri presupposti, ha ritenuto fondati i motivi di appello: sebbene il PM avesse solo parzialmente articolato il motivo sul pericolo di dispersione del bene - sul rilievo che "erano decorsi sette anni dal fatto, col dibattimento appena iniziato" - tuttavia tale passaggio poteva essere integrato con altri elementi pure illustrati nella richiesta (le anomale circostanze dell'acquisto, il valore elevato del profitto del reato, l'assenza di redditi dell'indagato). Inoltre, le argomentazioni difensive si erano rivelate poco credibili - in relazione sia alle modalità di acquisto dell'immobile sia alla capienza patrimoniale - apparendo invece probabile il reinvestimento negli anni degli introiti derivanti dalle condotte delittuose. Quanto al sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, la decisione è stata ritenuta affetta da vizi, posto che non era stato considerato che la situazione patrimoniale del Drago non lasciava spazio a dubbi circa la capacità di occultare i proventi illeciti della sua attività e che sussisteva il rischio concreto di dispersione del danaro, in relazione all'incapienza reddituale di costui. 3. Avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma ha proposto ricorso per cassazione il comune difensore di entrambi gli imputati, con il medesimo atto, sulla base di un unico motivo, con il quale ha eccepito la violazione di legge ed il vizio di motivazione sul periculum e sul fumus, ritenendo incomprensibile l'iter logico giuridico sotteso all'adozione della misura cautelare reale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, riferito ad entrambi i ricorrenti, è inammissibile perché proposto per un motivo non consentito in sede di legittimità. 2. Il difensore in realtà è consapevole che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656); ritiene, tuttavia, che, in base a tali principi, la motivazione in punto di periculum non sia sufficiente, "attesa l'incapienza del patrimonio del Drago, che, secondo una mera supposizione non suffragata da alcun riscontro probatorio, sarebbe costituito dal profitto dell'estorsione che quest'ultimo avrebbe utilizzato in investimenti allo stato rimasti occulti". Anche rispetto al fumus la motivazione sarebbe "carente e insufficiente", a fronte delle giustificazioni circa le modalità di acquisto dell'immobile e dei rapporti con il venditore nonché circa la capienza reddituale, documentalmente provata e comunque oggetto di dimostrazione nella sede dibattimentale. 3. È evidente, quindi, che trattasi di un apparato motivazionale non già del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di comprensione dell'iter logico seguito dal giudice, posto che la stessa difesa ravvisa incongruenze e lacune, finendo per confrontarsi con un ragionamento ben articolato nei suoi passaggi essenziali e, proprio per questo, opinabile. Lo stesso motivo di ricorso, se la motivazione fosse stata inesistente o non intellegibile rispetto alle conclusioni, avrebbe avuto diverso tenore, non consentendo prospettazione di letture degli atti di indagine, alternative rispetto a quelle del provvedimento impugnato. 4. Vero è, invece, che l'accoglimento dell'appello è ampiamente giustificato e, confutato in termini generici. Entrambi i requisiti del periculum e del fumus, rispetto alle condotte di usura e di estorsione, sono stati puntualizzati, con circostanziati riferimenti alla richiesta della Procura: in particolare, per quanto riguarda le anomale circostanze nelle quali è avvenuto l'acquisto dell'immobile di [OSCURATO:PERSONA], correttamente si è ritenuto che se i contraenti si fossero accordati nel senso di imputare il canone ad anticipo del prezzo della compravendita (sulla falsariga della locazione finanziaria) avrebbero stipulato uno specifico atto in tal senso, posto che - contrariamente a quanto sostenuto in ricorso - il contratto di vendita di beni immobili richiede la forma scritta ad substantiam. Il pericolo di dispersione del bene in attesa della pronuncia della confisca è stato giustificato con riferimento non soltanto ai tempi lunghi del processo, ma ad ulteriori elementi di valutazione (pag.6); soprattutto, alla situazione reddituale del Drago e del suo intero nucleo familiare, analizzandosi a tal fine i vari dati acquisiti, a fondamento del giudizio di sproporzione. 4.1. In relazione al sequestro finalizzato alla confisca per equivalente del profitto di reato, il periculum è stato ancorato al concreto rischio di dispersione del danaro, in relazione all'incapienza del patrimonio del Drago, così come emerso dalle indagini (l'imputato non ha dichiarato alcuna entrata o rendita o beni di valore; anche l'indagine sui conti correnti a lui riconducibili ha avuto esito negativo). 4.2. Quanto al fumus, anch'esso oggetto di generica contestazione, è stato sufficiente rilevare che per i reati in questione i ricorrenti sono stati rinviati a giudizio sì che il loro status risulta essere quello di imputati e non più di persone soggette ad indagini (cfr. sul punto, di recente, sez. 2, n. 2542 del 16/12/2022, dep. 2023, Schina, in corso di massimazione, secondo cui in tema di riesame del provvedimento che dispone il sequestro preventivo, l'emissione del decreto di rinvio a giudizio preclude la proponibilità della questione relativa al fumus commissi delicti, essendovi in tal caso una preventiva verifica giurisdizionale sulla consistenza del fondamento dell'accusa). 5. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi riuniti consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend