CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 maggio 2026
Cassazione n. 15743/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Avv. [OSCURATO:PERSONA]Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentatoe difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza n. 515/2025 emessa dalla Corte d’appello di Roma il26/02/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Numero registro generale 17050/2025Numero sezionale 461/2026Numero di raccolta generale 15743/2026Data pubblicazione 22/05/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro2.200,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Roma, 22/05/2026Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Ileana Fedele