CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2022
Cassazione n. 46771/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: - il ricorrente deduce violazione degli artt. 192, comma 3 e 530, comma 2 cod. proc. pen. Considerato che il ricorso è inammissibile: - il motivo di ricorso espone considerazioni di merito sollecitando questa Corte a sconfessare la valutazione della Corte territoriale: non si ravvisa, al contrario, alcuna violazione delle norme invocate, né una manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata. Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10 novembre 2022 I Consigliere estensore Il Presidente