Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 luglio 2025

Cassazione n. 24761/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19020/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domici- liatoin [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'[OSCURATO:PERSONA]- NERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall ' avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrenti nonché ricorrenti incidentali- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente nonché ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ' APPELLO di SALERNO n. 635/2019depositata il 08/05/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/07/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- nietta Rufolo hanno convenuto in giudizio il Ministero Dell'Industria, Commercio e Artigianato e il [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., assumendo di essere proprietari di alcuni terreni siti nel Comune di [OSCURATO:PERSONA]- tra, occupati d ' urgenza per realizzare la strada fondo valle Sele , e che il definitivo decreto di esproprio non era intervenuto nei termini di legge, con conseguente richiesta di risarcimento del danno per la perdita dei fondi e per l'impossibilità di utilizzare le residue parti e le sorgenti di acque termali ivi esistenti.

Il Tribunale di Salerno ha dichiarato illegittima, a far data dal 28.2.1989, l'occupazione degli appezzamenti di terreno in oggetto, ed ha condannato i convenuti in solido al risarcimento del danno, liquidato in € 245.116,19 per [OSCURATO:PERSONA], € 109.891,11 per [OSCURATO:PERSONA] € 9.558,70 per [OSCURATO:PERSONA].

La Corte d'Appello di Salerno, con sentenza n. 635/2019, depo- sitata in data 8.5.2019, ha ridotto gli importi riconosciuti agli attori in primo grado del 10%, determinandoli in € 220.604,58 per [OSCURATO:PERSONA], € 98.002,00 in favore di [OSCURATO:PERSONA], in € 8.602,90 per [OSCURATO:PERSONA].

Il giudice d'appello, previo rigetto delle eccezioni di litispenden- za e di giudicato, sollevate dal [OSCURATO:PERSONA].Infra e dal Ministero (nel frattempo divenuto dello [OSCURATO:PERSONA]), ha accolto i ri- lievi sollevati dal Ministero e dal Consorzio in ordine alla mancata considerazione in primo grado, nella liquidazione del danno, della presenza di un conduttore sul fondo, riducendo, come detto, del 10% gli importi riconosciuti agli attori dal Tribunale di Salerno “considerati i parametri di riferimento utilizzati dalla consulente”.

Il giudice d'appello ha, altresì, rigettato l'eccezione sollevata dagli appellati di inammissibilità per tardività dell'appello incidenta- le proposto dal Ministero.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazio- ne principale il Ministero dello [OSCURATO:PERSONA], affidandolo ad otto motivi. [OSCURATO:PERSONA].Infra e i signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (queste ultime nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], già deceduto nella fase di appel- lo) si sono costituiti in giudizio con controricorsi ed hanno proposto ricorsiincidentali.

Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, chie- dendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso principale del Ministero e del ricorso incidentale del Consorzio e l'accoglimento del ricorso incidentale dei soggetti espropriati limitatamente al mo- tivo di cui al paragrafo

VIII. [OSCURATO:PERSONA].Infra e i signori Pezzuto-Rufolo hanno deposita- to la memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] Il Ministero dello Sviluppo ha in questi termini sintetizzato gli otto motivi del proprio ricorso per cassazione principale: “1.Violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c., in relazio- ne all'art. 360 n. 3 c.p.c., laddove il Giudice del gravame non ha ravvisato la sussistenza di una litispendenza, con il conseguente di- vieto di ne bis in idem tra l'attuale giudizio e la causa conclusa con la sentenza n. 7/14 della Corte d'Appello di Salerno e/o, in alterna- tiva, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è sta- ta oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., non avendo la Corte d'Appello di Salerno minimamente ar- gomentato sulla relativa eccezione sollevata sia dallo scrivente Mi- nistero che da Co.Infra in entrambi i precedenti gradi di giudizio;

2. Violazione dell'art. 112 c.p.c., nullità del capo della sentenza impugnata in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., per non essersi il Giudice dell'Impugnazione in alcun modo pronunciato sulla dedu- zione svolta dal MISE nella propria comparsa conclusionale circa la ricorrenza dell'identità soggettiva tra le due suddette cause, essen- do rimasta l'Amm.ne pubblica evocata e/o, in alternativa, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., non avendo la Corte d'Appello di Salerno nemmeno preso in considera- zione tale eccezione;

3. Violazione dell'art. 112 c.p.c., nullità del capo della sentenza impugnata in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., per non essersi la Corte d'Appello di Salerno minimamente pronunciata sull'eccezione sollevata da ambedue gli appellanti circa l'omessa presa in conside- razione ad opera del Giudice di prima istanza della litispendenza di cui sopra, seppur regolarmente allegata;

4. Violazione dell'art. 112 c.p.c., nullità del capo della sentenza impugnata in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., e/o, in alternativa, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è statoog- getto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., per non essersi la Corte d'appello di Salerno pronunciata su precisi e dettagliati rilievi mossi alla sentenza gravata da ambedue gli ap- pellanti circa l'acritica adesione da parte del primo Giudice a quanto statuito nella CTU, senza alcuna considerazione per i vizi lamentati nei suoi confronti dagli allora convenuti e dai loro consulenti, con particolare riferimento alla valutazione delle aree a vocazione ter- male;

5. Violazione e falsa applicazione dell'art. 195 c.p.c., 200 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. e/o, in alter- nativa, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stata oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 n.5 c.p.c., laddove il Giudice del gravame ha sentenziato che: “In re- lazione ai vantaggi che sarebbero derivati alle aree residue (..) gli stessi sono stati negati dalla consulente d'ufficio e non sono stati puntualmente dimostrati dalla parte, che li ha affermati solo gene- ricamente” in quanto affermazione palesemente errata e contrad- detta da un esame superficiale della CTU, e dalle allegazioni delle parti interessate;

6. Violazione dell'art. 112 c.p.c., nullità del capo della sentenza impugnata in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., e/o, in alternativa, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stata og- getto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c per non essersi la Corte d'Appello di Salerno pronunciata sul motivo di gravame formulato sia dal Ministero epigrafato che da Co.Infra in ordine alla individuazione della data rispetto alla quale eseguire la stima dei cespiti interessati dalla realizzazione dell'opera pubblica, con conseguente necessità di modifica altresì del calcolo dell'inden- nità di occupazione, da computarsi fino a tale data. 7.Violazione dell'art. 112 c.p.c., nullità del capo della sentenza impugnata in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., e/o, in alternativa, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è statoog- getto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., perché il Giudice del Gravame non ha statuito sul puntuale motivo di doglianza sollevato sia dal MISE che da Co.Infra circa la necessi- tà di escludere dalla materia del contendere, nonché dal quantum del risarcimento, la parte dei cespiti avversari, appresi in esecuzio- ne del progetto n. 39/40/6068, in quanto estranea al giudizio am- ministrativo di annullamento degli atti ablatori più volte richiamato, che ha avuto ad oggetto soltanto gli atti relativi al progetto n. 39/40/6053.

8. Violazione e falsa applicazione dell'art. 8 della convenzione stipulata in data 15.9.1982 tra il MISE e il consorzio concessionario Co.Infra, e successivi atti aggiuntivi, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., laddove la Corte d'Appello ha disatteso l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del MISE, facendo leva su precedenti giu- risprudenziali inconferenti, non tenendo in alcuna considerazione il disposto di cui all'art. 8 citato, seppur debitamente e prontamente allegato dal Ministero odierno ricorrente”.

9. [OSCURATO:PERSONA].Infra ha svolto sette motivi di ricorso inciden- tale, che sono stati sintetizzati con contenuto assolutamente identi- co (nelle singole parole, persino nelle virgole) a quello dei primi sette motivi del ricorso principale. 10.Con il primo motivo del ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA]- zuto, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno censurato la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 327 e 343 c.p.c., in relazione al n. 3 dell ' art. 360 c.p.c. , nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di inammissibilità dell'ap- pello incidentale proposto dal Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado.

Espongono i ricorrenti incidentali che,pur avendo la Corte d ' Ap- pello affermato correttamente, in astratto, che l'interesse all'impu- gnazione incidentale sorge laddove l'impugnazione principale abbia messo in discussione l'assetto di interessi cui la parte aveva presta- to acquiescenza, è, tuttavia, pacifico che tale interesse vada valu- tato in concreto.

Diversamente, tutto sarebbe immutato rispetto all'assetto di interessi “accettato“ dalla parte soccombente.

11. Con il secondo motivo del ricorso incidentale (illustrato al paragrafo VIII del ricorso, pag. 25) è stata censurata la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto irrilevante l'esatta colloca- zione temporale dell'effetto traslativo (effetto che secondo il Mini- stero si sarebbe verificato nel 1995).

Assumono i ricorrenti inciden- tali che tale aspetto si riverbera sulla corretta quantificazione del risarcimento per l'occupazione illegittima, anche indipendentemen- te dal mutamento di valore del bene dal 1995 al 1998.

12. Con il terzo motivo del ricorso incidentale (illustrato al pa- ragrafo XI del ricorso incidentale, pag. 29) è stato, in primo luogo, censurato al punto a) (pag. 29) il capo della sentenza che ha ridot- to l'importo del risarcimento del danno determinato in prime cure, in ragione dell'illegittimità del punto della motivazione che lo sor- regge.

Lamentano i ricorrenti che il giudice d'appello, nel decurtare l'importo del risarcimento del danno del 10% in ragione della pre- senza sui terreni di cui è causa di un conduttore, non si è avveduto che il conduttore in questione fosse [OSCURATO:PERSONA], moglie dell'allora proprietario ed attuale proprietaria. 13.I signori Pezzuto-Rufolo, nello stesso motivo, hanno dedot- to, sotto altro profilo di indagine, illustrato al punto b) (pag. 30 del ricorso), la violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c.., per avere il giudice d'appello applicato, in ragione della presenza di un condut- tore sui fondi, una riduzione del risarcimento del danno del 10%, senza, tuttavia, applicare un criterio oggettivo, o comunque non dandone conto in motivazione.

Infatti, a fronte della proposta del [OSCURATO:PERSONA].Infra di riduzione del risarcimento del danno del 27%, il giudice d'appello ha fatto riferimento ai parametri utilizzati dal consulente, senza indicarli, stimando, quindi, congrua la riduzione del 10%.

14. Per una questione di priorità logica, deve essere, in primo luogo, esaminatoil primo motivo del ricorso incidentale dei signori Pezzuto-Rufolo, con cui hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di inammissibilità dell'ap- pello incidentale tardivo proposto dal Ministero dello [OSCURATO:PERSONA]- nomico avverso la sentenza di primo grado.

15. Tale motivo è infondato.

Va osservato che, a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 24627/2007, ribadito negli anni (cfr .

Cass. n. 23396/2015; Cass. n. 1879/2018; Cass. n. 14596/2020), e, so- prattutto, confermato dalla recente sentenza delle Sezioni Unite n. 8486/2024, “Sulla base del principio dell ' interesse all ' impugnazio- ne, l'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tu- tela della reale utilità della parte, tutte le volte che l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva prestato acquie- scenza; conseguentemente, è ammissibile, sia quando rivesta la forma della controimpugnazione rivolta contro il ricorrente principa- le, sia quando rivesta le forme della impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell'impugnazione principale, anche se fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente principale, at- teso che, anche nelle cause scindibili, il suddetto interesse sorge dall'impugnazione principale, la quale, se accolta, comporterebbe una modifica dell'assetto delle situazioni giuridiche originariamente accettate dal coobbligato solidale”.

E'stato, infatti, condivisibilmente evidenziato che l'impugnazio- ne incidentale tardiva deve ritenersi ammissibile tutte le volte che l'accoglimento dell'impugnazione principale in ordine all'an o anche solo al quantum dell ' obbligazione solidale mette sempre in discus- sione l'assetto di interessi risultante dalla sentenza ed accettato dal coobbligato rimasto inerte,poiché ne resta conseguentemente pre- giudicato, in tutto o in parte, l'esercizio del suo diritto di regresso che potrebbe restare escluso o determinato in misura inferiore.

In sostanza, l'accoglimento del gravame principale da parte di uno dei coobbligati solidali comporta, per coloro che hanno prestato ac- quiescenza alla sentenza di condanna, il venir meno di coobbligati solidali con cui ripartire l'esito negativo della soccombenza, ed è per questo che gli si consente di proporre l'impugnazione incidenta- le tardiva.

Né, peraltro, può negarsi al coobbligato solidale che abbia pre- stato acquiescenza alla sentenza di primo grado il diritto di propor- re impugnazione incidentale tardiva sul rilievo che l'eventuale ac- coglimento dell'impugnazione principale proposta dal coobbligato solidale modificherebbe l'assetto di interessi scaturito dalla senten- za impugnata in senso favorevole al coobbligato rimasto inerte.

E'stato, infatti, affermato più volte da questa Corte che la sen- tenza con cui ci si pronuncia sulla domanda proposta dal creditore nei confronti di una pluralità di condebitori, «pur essendo formal- mente unica, consta di tante distinte pronunce quanti sono i coob- bligati con riguardo ai quali essa è stata emessa», con la conse- guenza che, in caso di mancata impugnazione da parte di un con- debitore, si determina il passaggio in giudicato della sentenza nei suoi confronti (Cass. n. 16390/2009), senza che egli possa giovarsi dell'eventuale accoglimento dell'impugnazione del coobbligato, neanche qualora gli sia stata notificata l'impugnazione (Cass. n. 24728/2018).

Ne consegue che, correttamente, la sentenza impugnata ha ri- tenuto ammissibile l'appello incidentale tardivo proposto dal Mini- stero delle Sviluppo.

16. Il primo motivo del ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale Co.Infra sono inammissibili, in primo luogo, per difetto di autosufficienza e specificità.

Va osservato che questa Corte, anche recentemente, (cfr. Cass.n. 25700/2024) ha enunciato il principio di diritto secondo cui, nel giudizio di legittimità, il principio della rilevabilità del giudicato esterno va coordinato con l'onere di specificità del ricorso.

Pertan- to, la parte ricorrente che deduca l'esistenza del giudicato deve, a pena d'inammissibilità del ricorso, riprodurre in quest'ultimo il testo integrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motiva- zione (v.

Cass. 17310/2020, n. 13988/2018; n. 15737/2017).

Nel caso di specie, sia il Ministero dello Sviluppo che il Consor- zio Co.Infra non solo non hanno riprodotto nel ricorso il testo inte- grale della sentenza (ma neanche di suoi stralci) in relazione alla quale invocano il giudicato, ma non hanno riprodotto neppure le conclusioni per esteso degli atti introduttivi dei due giudizi, non consentendo quindi a questa Corte di cogliere la portata della sua censura.

In ogni caso, dalle stesse allegazioni della ricorrente principale (v. pag. 12 del ricorso principale) emerge che i comproprietari, odierni ricorrenti incidentali, avevano chiesto nel primo giudizio la restituzione dei beni o il risarcimento dei danni, sulla base dell'as- serita illegittimità del decreto di occupazione in quanto carente dei presupposti di cui alla legge n. 219 del 1981, mentre, nel successi- vo giudizio, hanno richiesto il risarcimento dei danni per l'occupa- zione appropriativa e l'indennità di occupazione, deducendo l'inter- venuta scadenza dell'occupazione legittima, con la conseguenza che, poiché la seconda domanda trovava fondamento nell ' allega- zione di un fatto (inefficacia del decreto di occupazione) successivo a quello fatto valere nel precedente giudizio, che non poteva essere dedotto in quest'ultimo né nel giudizio amministrativo, non può ri- tenersi coperta dal giudicato.

In proposito, questa Corte ha già enunciato il principio di diritto secondo cui “Il giudicato copre il de- dotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e, pertanto, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia, ma non può spiegare i suoi effetti in ordine alle questioni che non potevano essere proposte prima che sorgesse il fatto giuridico da cui scaturi- scono” (cfr. Cass. n. 6091/2020).

17. Il secondo motivo del ricorso principale e del ricorso inci- dentale Co.Infra sono assorbiti per effetto della declaratoria d'i- nammissibilità del primo motivo.

18. Il terzo motivo del ricorso principale e del ricorso Co.Infra presentano concomitanti profili di infondatezza ed inammissibilità.

Va, in primo luogo, osservato che se è pur vero che l'eccezione di litispendenza può essere sollevata in ogni stato e grado del giu- dizio, tuttavia, è necessario che l'interessato dimostri la persisten- za, fino all'udienza di discussione, delle condizioni per l'applicabilità dell'art. 39 c.p.c. (vedi Cass. n. 27920/2017), le quali non sussi- stono nel caso di specie, atteso che l'altro giudizio si è pacificamen- te concluso con la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 7/2014.

Peraltro, lo stesso ricorrente ha fornito elementi che rivelano il proprio difetto d'interesse, avendo riferito che il giudizio in riferi- mento al quale è stata eccepita la litispendenza è stato già definito anni fa.

In ogni caso, palesemente infondata è l'eccezione di omessa pronuncia del giudice d'appello sull'eccezione di litispendenza.

La Corte d'Appello ha, infatti, esaminato tale questione a pag. 5 della sentenza impugnata e l'ha respinta.

19. Il quarto motivo del ricorso principale e del ricorso Co.Infra sono inammissibili per difetto di specificità.

I predetti ricorrenti lamentano che il giudice d'appello non si sa- rebbe pronunciato sui precisi e dettagliati rilievi critici dagli stessi mossi contro la sentenza di primo grado in ordine all'acritica e im- motivata adesione di tale pronuncia alle conclusioni del CTU, senza tenere conto dei vizi prospettati, illustrati dalle pagine da 10 a 15 della comparsa di risposta con appello incidentale del MISE.

Sul punto, va osservato che questa Corte ha recentemente sta- tuito (cfr. 11325/2023) che “Il principio di autosufficienza del ricor- soper cassazione, secondo il quale, ove si denunci la mancata pro- nuncia su motivi d'appello, è necessario che questi ultimi siano ri- portati nell'atto d'impugnazione, deve essere interpretato in manie- ra elastica, in conformità all'evoluzione della giurisprudenza di que- sta Corte -oggi recepita dal nuovo testo dell'art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022 - dovendosi per- ciò ritenere che la trascrizione del motivo non sia indispensabile, a condizione che il suo contenuto sia sufficientemente determinato in modo da renderlo pienamente comprensibile e ne sia fornita una specifica indicazione, tale da consentirne l'individuazione nell'ambi- to dell'atto di appello”.

Dunque, se è pur vero che la trascrizione del motivo d'appello in ordine al quale si denunci la mancata pronuncia non è indispen- sabile, tuttavia, è necessario che il suo contenuto sia sufficiente- mente determinato in modo da renderlo pienamente comprensibile e ne sia fornita una specifica indicazione, tale da consentirne l'indi- viduazione nell'ambito dell'atto di appello.

Nel caso di specie, i predetti ricorrenti non hanno assolto al proprio onere di allegazione, avendo indicato genericamente, solo per punti, le questioni su cui nell'atto di appello avrebbero sollevato dettagliate critiche alla CTU, senza illustrare i punti salienti della CTU e quali fossero i precisi e dettagliati rilievi criticisu cui la sen- tenza di primo grado non avrebbe risposto e che sarebbero stati sottoposti all'esame della Corte d'Appello, limitandosi ad indicare le pagine della comparsa di costituzione in appello del MISE in cui tali rilievi erano contenuti.

20. Il quinto motivo del ricorso principale e del ricorso Co.Infra sono inammissibili.

I predetti ricorrenti censurano la sentenza impugnata nella par- te in cui ha escluso gli asseriti vantaggi che sarebbero derivati alle aree residue dall'esecuzione dei lavori da parte del Consorzio.

Sul punto, rilevano che sarebbe stato lo stesso consulente tecnico a ri- conoscere i vantaggi apportati dalla realizzazione dell'opera pubbli- ca ed evidenziano che tali vantaggi sarebbero stati sufficientemen- te provati dal MISE.

Non vi è dubbio che le censure sopra indicate siano inammissi- bili in quanto di merito, essendo finalizzate a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti e valutazione del materiale probatorio rispet- to a quelle operate dalla Corte d'Appello.

Peraltro, i predetti ricor- renti riportano valutazioni del CTU in ordine ai vantaggi derivanti dalla realizzazione delle opere pubbliche di cui è causa senza nep- pure allegare “come” e “dove” tali allegazioni sarebbero state sot- toposte all'esame del giudice d'appello.

21. Il sesto motivo del ricorso principale e del ricorso Co.Infra sono infondati.

I predetti ricorrenti lamentano che la Corte d'Appello di Salerno non si sarebbe pronunciata sul motivo di gravame dagli stessi svol- to in appello in ordine alla individuazione della data rispetto alla quale eseguire la stima dei cespiti interessati dalla realizzazione dell'opera pubblica.

La censura non coglie nel segno.

Come emerge dalla lettura della sentenza impugnata (vedi pag. 7), il giudice d'appello si è espressamente pronunciato su tale mo- tivo di gravame, avendo rilevato che l'esame del merito dell'osser- vazione dell'Avvocatura di Stato, secondo cui il valore dei beni do- veva essere calcolato dall'ottobre 1995 e, non come avvenuto, al dicembre 1995, “può ritenersi assorbito nella considerazione della non rilevante differenza di date e nella mancanza di prova che, nel periodo intermedio, il valore dei fondi sia mutato”.

22. Il secondo motivo del ricorso incidentale dei signori Pezzu- to-Rufolo, avente ad oggetto la stessa statuizione del giudice d'ap- pello, sopra esaminata, ovvero l'individuazione della data rispetto alla quale eseguire la stima dei cespiti interessati dalla realizzazio- ne dell'opera pubblica, è inammissibile.

Va osservato che i signori Pezzuto-Rufolo, nel grado di appello, non hanno proposto gravame, neppure incidentale, nel quantum, contro la sentenza di primo grado che aveva loro riconosciuto il ri- sarcimento del danno per l'occupazione illegittima dei loro terreni, avendo rivestito, in quella fase, solo la qualità di “appellati”.

Ne consegue che tali ricorrenti incidentali non possono proporre ricorso per cassazione contro una statuizione della sentenza impugnata che ha confermato, sul punto oggetto di esame, le valutazioni del giudice di primo grado su cui gli stessi hanno prestato acquiescenza (ragionamento diverso si svolgerà con riferimento alla parte della sentenza impugnata che ha ridotto del 10 % l'ammontare del risar- cimento del danno riconosciuto ai comproprietari dal giudice di primo grado).

23. Il settimo motivodel ricorso principale e del ricorso Co.Infra sono fondati.

Va osservato che la stessa sentenza impugnata ha dato atto nell'ultimo capoverso di pag. 3 che il Ministero, in distinto motivo d'appello (incidentale) aveva affermato che “dovevano essere espunti dal thema decidendum i suoli appresi sulla base della di- chiarazione di pubblica utilità delle opere relative al progetto 39/40/6068, rimasti estranei rispetto al parallelo giudizio ammini- strativo e per i quali non poteva, pertanto, affermarsi l'illegittimità della procedura espropriativa”.

Orbene, il giudice d'appello, dopo aver riportato il motivo in og- getto (che era stato svolto anche da Co.Infra, come dedotto nel ri- corso incidentale in ossequio al principio di autosufficienza), ha omesso ogni pronuncia sul punto.

24. L'ottavo motivo del ricorso principale è fondato.

Va preliminarmente osservato che l'art. 81 della legge n. 219 del 1981 così recita:”Gli interventi di cui all ' articolo precedente so- no realizzati in modo unitario, sulla base di programmi costruttivi, comprensivi della urbanizzazione primaria e secondaria, e con rife- rimento ai costi di costruzione stabiliti dal CIPE su proposta del Mi- nistro dei lavori pubblici.

Le opere sono affidate in concessione, entro 15 giorni dall'occu- pazione delle aree, a mezzo di apposite convenzioni in deroga alle norme vigenti, a società, imprese di costruzione, anche cooperative o loro consorzi, idonee sotto il profilo tecnico e imprenditoriale.

Formano oggetto della concessione tutte le operazioni necessa- rie per l'acquisizione delle aree occupate, ivi comprese le procedure di espropriazione ed il pagamento delle indennità ai sensi della pre- sente legge, la formulazione del programma costruttivo sulla base delle indicazioni del sindaco di Napoli per quanto concerne il nume- ro degli alloggi da realizzare, le tipologie degli stessi, le prescrizioni urbanistico-edilizie da osservare e i termini per la realizzazione dell'intervento, la progettazione esecutiva delle opere, la realizza- zione delle stesse e quant'altro necessario per rendere le opere compiute, la consegna degli alloggi agli assegnatari.

Scaduto inutilmente il termine di cui al secondo comma, all'affi- damento della concessione provvede, nei successivi 15 giorni, il CI- PE su proposta del Ministro dei lavori pubblici” Sulla interpretazione della predetta norma speciale è più volte intervenuta questa Corte a Sezioni Unite con le sentenze nn. 10500/2016 e 17190/2018.

In particolare, nella prima sentenza, è stato enunciato il se- guente principio di diritto: “ In tema di esecuzione di opere ricom- prese nel programma straordinario di urbanizzazione nell'area me- tropolitana del Comune di Napoli, previste dalla l. n. 219 del 1981, le norme di cui agli articoli 81 e seguenti di detta legge demandano necessariamente all'ente concessionario il compimento in nome proprio di tutte le operazioni materiali, tecniche e giuridiche occor- renti per la realizzazione del programma edilizio, ancorché compor- tanti l'esercizio di poteri di carattere pubblicistico, quali quelli ine- renti all'espletamento delle procedure di espropriazione.

Correlati- vamente l'ente concessionario e non già l'amministrazione conce- dente risponde direttamente dei danni cagionati a terzi dall'opera pubblica e delle obbligazioni strumentalmente preordinate alla sua esecuzione, derivino gli stessi da attività legittima ovvero (e a maggior ragione, atteso anche il carattere personale della relativa responsabilità) da illecito aquiliano e, in questo secondo caso, sia dalla illegittima occupazione temporanea di immobili privati, sia da ogni altro vizio inficiante il procedimento espropriativo e tale da de- terminare la inesistenza del potere ablativo, anche se la colpa sia riferibile al concedente nella predisposizione del progetto e nella imposizione delle direttive, potendo ciò rilevare esclusivamente nei rapporti interni derivanti dalla concessione, al fine di una eventuale rivalsa.

Nella sentenza n. 17190/2018 le sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio: ”In tema di opere per la realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale per le zone terre- motate, l'esclusiva responsabilità del concessionario per gli inter- venti di ricostruzione - la cui fonte si rinviene nella larga formula- zione contenuta nell'art. 81 l. n. 219 del 1981 che disciplina una speciale fattispecie di concessione cosiddetta traslativa - è prevista solo per gli atti ablatori che siano stati posti in essere dal citato concessionario”.

In conclusione, avendo l'art. 81 della L. n. 219/1981 previsto una fattispecie di concessione traslativa dell'esercizio di pubbliche funzioni, la titolarità del rapporto controverso fa capo solo al con- cessionario, che è quindi unico responsabile,e non anche all'Ammi- nistrazione concedente.

25. Il terzo motivo del ricorso incidentale dei signori [OSCURATO:PERSONA] è fondatolimitatamente al profilo sub b).

Con riferimento al profilo sub a), il motivo è palesemente inammissibile, indicando circostanze di fatto –ovvero che il condut- tore dei terreni di cui è causa fosse [OSCURATO:PERSONA], al contempo, comproprietaria – di cui non vi è traccia nella sentenza impugnata e che neppure i ricorrenti incidentali allegano di aver sottoposto all'esame dei giudici di merito.

26. Con riferimento al profilo sub b), va osservato che il giudice d'appello non ha effettivamente precisato sulla base di quale crite- rio ha applicato (in ragione della presenza del conduttore) la ridu- zione del risarcimento del danno quantificato dal giudice di primo grado nella misura del 10%.

E'stato, infatti, effettuato un richiamo “ai parametri di riferimento utilizzati dalla consulente”, ma senza indicarli, di talchénon è dato sapere in base a quali parametri la ri- duzione del risarcimento sia stata operata.

La sentenza impugnata deve essere quindi cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Salerno, in diversa composizione, per nuovo es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19020/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domici- liatoin [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'[OSCURATO:PERSONA]- NERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall ' avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrenti nonché ricorrenti incidentali- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente nonché ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ' APPELLO di SALERNO n. 635/2019depositata il 08/05/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/07/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- nietta Rufolo hanno convenuto in giudizio il Ministero Dell'Industria, Commercio e Artigianato e il [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., assumendo di essere proprietari di alcuni terreni siti nel Comune di [OSCURATO:PERSONA]- tra, occupati d ' urgenza per realizzare la strada fondo valle Sele , e che il definitivo decreto di esproprio non era intervenuto nei termini di legge, con conseguente richiesta di risarcimento del danno per la perdita dei fondi e per l'impossibilità di utilizzare le residue parti e le sorgenti di acque termali ivi esistenti. Il Tribunale di Salerno ha dichiarato illegittima, a far data dal 28.2.1989, l'occupazione degli appezzamenti di terreno in oggetto, ed ha condannato i convenuti in solido al risarcimento del danno, liquidato in € 245.116,19 per [OSCURATO:PERSONA], € 109.891,11 per [OSCURATO:PERSONA] € 9.558,70 per [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d'Appello di Salerno, con sentenza n. 635/2019, depo- sitata in data 8.5.2019, ha ridotto gli importi riconosciuti agli attori in primo grado del 10%, determinandoli in € 220.604,58 per [OSCURATO:PERSONA], € 98.002,00 in favore di [OSCURATO:PERSONA], in € 8.602,90 per [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice d'appello, previo rigetto delle eccezioni di litispenden- za e di giudicato, sollevate dal [OSCURATO:PERSONA].Infra e dal Ministero (nel frattempo divenuto dello [OSCURATO:PERSONA]), ha accolto i ri- lievi sollevati dal Ministero e dal Consorzio in ordine alla mancata considerazione in primo grado, nella liquidazione del danno, della presenza di un conduttore sul fondo, riducendo, come detto, del 10% gli importi riconosciuti agli attori dal Tribunale di Salerno “considerati i parametri di riferimento utilizzati dalla consulente”. Il giudice d'appello ha, altresì, rigettato l'eccezione sollevata dagli appellati di inammissibilità per tardività dell'appello incidenta- le proposto dal Ministero. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazio- ne principale il Ministero dello [OSCURATO:PERSONA], affidandolo ad otto motivi. [OSCURATO:PERSONA].Infra e i signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (queste ultime nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], già deceduto nella fase di appel- lo) si sono costituiti in giudizio con controricorsi ed hanno proposto ricorsiincidentali. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, chie- dendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso principale del Ministero e del ricorso incidentale del Consorzio e l'accoglimento del ricorso incidentale dei soggetti espropriati limitatamente al mo- tivo di cui al paragrafo VIII. [OSCURATO:PERSONA].Infra e i signori Pezzuto-Rufolo hanno deposita- to la memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] Il Ministero dello Sviluppo ha in questi termini sintetizzato gli otto motivi del proprio ricorso per cassazione principale: “1.Violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c., in relazio- ne all'art. 360 n. 3 c.p.c., laddove il Giudice del gravame non ha ravvisato la sussistenza di una litispendenza, con il conseguente di- vieto di ne bis in idem tra l'attuale giudizio e la causa conclusa con la sentenza n. 7/14 della Corte d'Appello di Salerno e/o, in alterna- tiva, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è sta- ta oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., non avendo la Corte d'Appello di Salerno minimamente ar- gomentato sulla relativa eccezione sollevata sia dallo scrivente Mi- nistero che da Co.Infra in entrambi i precedenti gradi di giudizio; 2. Violazione dell'art. 112 c.p.c., nullità del capo della sentenza impugnata in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., per non essersi il Giudice dell'Impugnazione in alcun modo pronunciato sulla dedu- zione svolta dal MISE nella propria comparsa conclusionale circa la ricorrenza dell'identità soggettiva tra le due suddette cause, essen- do rimasta l'Amm.ne pubblica evocata e/o, in alternativa, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., non avendo la Corte d'Appello di Salerno nemmeno preso in considera- zione tale eccezione; 3. Violazione dell'art. 112 c.p.c., nullità del capo della sentenza impugnata in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., per non essersi la Corte d'Appello di Salerno minimamente pronunciata sull'eccezione sollevata da ambedue gli appellanti circa l'omessa presa in conside- razione ad opera del Giudice di prima istanza della litispendenza di cui sopra, seppur regolarmente allegata; 4. Violazione dell'art. 112 c.p.c., nullità del capo della sentenza impugnata in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., e/o, in alternativa, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è statoog- getto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., per non essersi la Corte d'appello di Salerno pronunciata su precisi e dettagliati rilievi mossi alla sentenza gravata da ambedue gli ap- pellanti circa l'acritica adesione da parte del primo Giudice a quanto statuito nella CTU, senza alcuna considerazione per i vizi lamentati nei suoi confronti dagli allora convenuti e dai loro consulenti, con particolare riferimento alla valutazione delle aree a vocazione ter- male; 5. Violazione e falsa applicazione dell'art. 195 c.p.c., 200 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. e/o, in alter- nativa, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stata oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 n.5 c.p.c., laddove il Giudice del gravame ha sentenziato che: “In re- lazione ai vantaggi che sarebbero derivati alle aree residue (..) gli stessi sono stati negati dalla consulente d'ufficio e non sono stati puntualmente dimostrati dalla parte, che li ha affermati solo gene- ricamente” in quanto affermazione palesemente errata e contrad- detta da un esame superficiale della CTU, e dalle allegazioni delle parti interessate; 6. Violazione dell'art. 112 c.p.c., nullità del capo della sentenza impugnata in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., e/o, in alternativa, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stata og- getto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c per non essersi la Corte d'Appello di Salerno pronunciata sul motivo di gravame formulato sia dal Ministero epigrafato che da Co.Infra in ordine alla individuazione della data rispetto alla quale eseguire la stima dei cespiti interessati dalla realizzazione dell'opera pubblica, con conseguente necessità di modifica altresì del calcolo dell'inden- nità di occupazione, da computarsi fino a tale data. 7.Violazione dell'art. 112 c.p.c., nullità del capo della sentenza impugnata in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., e/o, in alternativa, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è statoog- getto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., perché il Giudice del Gravame non ha statuito sul puntuale motivo di doglianza sollevato sia dal MISE che da Co.Infra circa la necessi- tà di escludere dalla materia del contendere, nonché dal quantum del risarcimento, la parte dei cespiti avversari, appresi in esecuzio- ne del progetto n. 39/40/6068, in quanto estranea al giudizio am- ministrativo di annullamento degli atti ablatori più volte richiamato, che ha avuto ad oggetto soltanto gli atti relativi al progetto n. 39/40/6053. 8. Violazione e falsa applicazione dell'art. 8 della convenzione stipulata in data 15.9.1982 tra il MISE e il consorzio concessionario Co.Infra, e successivi atti aggiuntivi, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., laddove la Corte d'Appello ha disatteso l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del MISE, facendo leva su precedenti giu- risprudenziali inconferenti, non tenendo in alcuna considerazione il disposto di cui all'art. 8 citato, seppur debitamente e prontamente allegato dal Ministero odierno ricorrente”. 9. [OSCURATO:PERSONA].Infra ha svolto sette motivi di ricorso inciden- tale, che sono stati sintetizzati con contenuto assolutamente identi- co (nelle singole parole, persino nelle virgole) a quello dei primi sette motivi del ricorso principale. 10.Con il primo motivo del ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA]- zuto, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno censurato la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 327 e 343 c.p.c., in relazione al n. 3 dell ' art. 360 c.p.c. , nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di inammissibilità dell'ap- pello incidentale proposto dal Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado. Espongono i ricorrenti incidentali che,pur avendo la Corte d ' Ap- pello affermato correttamente, in astratto, che l'interesse all'impu- gnazione incidentale sorge laddove l'impugnazione principale abbia messo in discussione l'assetto di interessi cui la parte aveva presta- to acquiescenza, è, tuttavia, pacifico che tale interesse vada valu- tato in concreto. Diversamente, tutto sarebbe immutato rispetto all'assetto di interessi “accettato“ dalla parte soccombente. 11. Con il secondo motivo del ricorso incidentale (illustrato al paragrafo VIII del ricorso, pag. 25) è stata censurata la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto irrilevante l'esatta colloca- zione temporale dell'effetto traslativo (effetto che secondo il Mini- stero si sarebbe verificato nel 1995). Assumono i ricorrenti inciden- tali che tale aspetto si riverbera sulla corretta quantificazione del risarcimento per l'occupazione illegittima, anche indipendentemen- te dal mutamento di valore del bene dal 1995 al 1998. 12. Con il terzo motivo del ricorso incidentale (illustrato al pa- ragrafo XI del ricorso incidentale, pag. 29) è stato, in primo luogo, censurato al punto a) (pag. 29) il capo della sentenza che ha ridot- to l'importo del risarcimento del danno determinato in prime cure, in ragione dell'illegittimità del punto della motivazione che lo sor- regge. Lamentano i ricorrenti che il giudice d'appello, nel decurtare l'importo del risarcimento del danno del 10% in ragione della pre- senza sui terreni di cui è causa di un conduttore, non si è avveduto che il conduttore in questione fosse [OSCURATO:PERSONA], moglie dell'allora proprietario ed attuale proprietaria. 13.I signori Pezzuto-Rufolo, nello stesso motivo, hanno dedot- to, sotto altro profilo di indagine, illustrato al punto b) (pag. 30 del ricorso), la violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c.., per avere il giudice d'appello applicato, in ragione della presenza di un condut- tore sui fondi, una riduzione del risarcimento del danno del 10%, senza, tuttavia, applicare un criterio oggettivo, o comunque non dandone conto in motivazione. Infatti, a fronte della proposta del [OSCURATO:PERSONA].Infra di riduzione del risarcimento del danno del 27%, il giudice d'appello ha fatto riferimento ai parametri utilizzati dal consulente, senza indicarli, stimando, quindi, congrua la riduzione del 10%. 14. Per una questione di priorità logica, deve essere, in primo luogo, esaminatoil primo motivo del ricorso incidentale dei signori Pezzuto-Rufolo, con cui hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di inammissibilità dell'ap- pello incidentale tardivo proposto dal Ministero dello [OSCURATO:PERSONA]- nomico avverso la sentenza di primo grado. 15. Tale motivo è infondato. Va osservato che, a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 24627/2007, ribadito negli anni (cfr . Cass. n. 23396/2015; Cass. n. 1879/2018; Cass. n. 14596/2020), e, so- prattutto, confermato dalla recente sentenza delle Sezioni Unite n. 8486/2024, “Sulla base del principio dell ' interesse all ' impugnazio- ne, l'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tu- tela della reale utilità della parte, tutte le volte che l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva prestato acquie- scenza; conseguentemente, è ammissibile, sia quando rivesta la forma della controimpugnazione rivolta contro il ricorrente principa- le, sia quando rivesta le forme della impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell'impugnazione principale, anche se fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente principale, at- teso che, anche nelle cause scindibili, il suddetto interesse sorge dall'impugnazione principale, la quale, se accolta, comporterebbe una modifica dell'assetto delle situazioni giuridiche originariamente accettate dal coobbligato solidale”. E'stato, infatti, condivisibilmente evidenziato che l'impugnazio- ne incidentale tardiva deve ritenersi ammissibile tutte le volte che l'accoglimento dell'impugnazione principale in ordine all'an o anche solo al quantum dell ' obbligazione solidale mette sempre in discus- sione l'assetto di interessi risultante dalla sentenza ed accettato dal coobbligato rimasto inerte,poiché ne resta conseguentemente pre- giudicato, in tutto o in parte, l'esercizio del suo diritto di regresso che potrebbe restare escluso o determinato in misura inferiore. In sostanza, l'accoglimento del gravame principale da parte di uno dei coobbligati solidali comporta, per coloro che hanno prestato ac- quiescenza alla sentenza di condanna, il venir meno di coobbligati solidali con cui ripartire l'esito negativo della soccombenza, ed è per questo che gli si consente di proporre l'impugnazione incidenta- le tardiva. Né, peraltro, può negarsi al coobbligato solidale che abbia pre- stato acquiescenza alla sentenza di primo grado il diritto di propor- re impugnazione incidentale tardiva sul rilievo che l'eventuale ac- coglimento dell'impugnazione principale proposta dal coobbligato solidale modificherebbe l'assetto di interessi scaturito dalla senten- za impugnata in senso favorevole al coobbligato rimasto inerte. E'stato, infatti, affermato più volte da questa Corte che la sen- tenza con cui ci si pronuncia sulla domanda proposta dal creditore nei confronti di una pluralità di condebitori, «pur essendo formal- mente unica, consta di tante distinte pronunce quanti sono i coob- bligati con riguardo ai quali essa è stata emessa», con la conse- guenza che, in caso di mancata impugnazione da parte di un con- debitore, si determina il passaggio in giudicato della sentenza nei suoi confronti (Cass. n. 16390/2009), senza che egli possa giovarsi dell'eventuale accoglimento dell'impugnazione del coobbligato, neanche qualora gli sia stata notificata l'impugnazione (Cass. n. 24728/2018). Ne consegue che, correttamente, la sentenza impugnata ha ri- tenuto ammissibile l'appello incidentale tardivo proposto dal Mini- stero delle Sviluppo. 16. Il primo motivo del ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale Co.Infra sono inammissibili, in primo luogo, per difetto di autosufficienza e specificità. Va osservato che questa Corte, anche recentemente, (cfr. Cass.n. 25700/2024) ha enunciato il principio di diritto secondo cui, nel giudizio di legittimità, il principio della rilevabilità del giudicato esterno va coordinato con l'onere di specificità del ricorso. Pertan- to, la parte ricorrente che deduca l'esistenza del giudicato deve, a pena d'inammissibilità del ricorso, riprodurre in quest'ultimo il testo integrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motiva- zione (v. Cass. 17310/2020, n. 13988/2018; n. 15737/2017). Nel caso di specie, sia il Ministero dello Sviluppo che il Consor- zio Co.Infra non solo non hanno riprodotto nel ricorso il testo inte- grale della sentenza (ma neanche di suoi stralci) in relazione alla quale invocano il giudicato, ma non hanno riprodotto neppure le conclusioni per esteso degli atti introduttivi dei due giudizi, non consentendo quindi a questa Corte di cogliere la portata della sua censura. In ogni caso, dalle stesse allegazioni della ricorrente principale (v. pag. 12 del ricorso principale) emerge che i comproprietari, odierni ricorrenti incidentali, avevano chiesto nel primo giudizio la restituzione dei beni o il risarcimento dei danni, sulla base dell'as- serita illegittimità del decreto di occupazione in quanto carente dei presupposti di cui alla legge n. 219 del 1981, mentre, nel successi- vo giudizio, hanno richiesto il risarcimento dei danni per l'occupa- zione appropriativa e l'indennità di occupazione, deducendo l'inter- venuta scadenza dell'occupazione legittima, con la conseguenza che, poiché la seconda domanda trovava fondamento nell ' allega- zione di un fatto (inefficacia del decreto di occupazione) successivo a quello fatto valere nel precedente giudizio, che non poteva essere dedotto in quest'ultimo né nel giudizio amministrativo, non può ri- tenersi coperta dal giudicato. In proposito, questa Corte ha già enunciato il principio di diritto secondo cui “Il giudicato copre il de- dotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e, pertanto, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia, ma non può spiegare i suoi effetti in ordine alle questioni che non potevano essere proposte prima che sorgesse il fatto giuridico da cui scaturi- scono” (cfr. Cass. n. 6091/2020). 17. Il secondo motivo del ricorso principale e del ricorso inci- dentale Co.Infra sono assorbiti per effetto della declaratoria d'i- nammissibilità del primo motivo. 18. Il terzo motivo del ricorso principale e del ricorso Co.Infra presentano concomitanti profili di infondatezza ed inammissibilità. Va, in primo luogo, osservato che se è pur vero che l'eccezione di litispendenza può essere sollevata in ogni stato e grado del giu- dizio, tuttavia, è necessario che l'interessato dimostri la persisten- za, fino all'udienza di discussione, delle condizioni per l'applicabilità dell'art. 39 c.p.c. (vedi Cass. n. 27920/2017), le quali non sussi- stono nel caso di specie, atteso che l'altro giudizio si è pacificamen- te concluso con la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 7/2014. Peraltro, lo stesso ricorrente ha fornito elementi che rivelano il proprio difetto d'interesse, avendo riferito che il giudizio in riferi- mento al quale è stata eccepita la litispendenza è stato già definito anni fa. In ogni caso, palesemente infondata è l'eccezione di omessa pronuncia del giudice d'appello sull'eccezione di litispendenza. La Corte d'Appello ha, infatti, esaminato tale questione a pag. 5 della sentenza impugnata e l'ha respinta. 19. Il quarto motivo del ricorso principale e del ricorso Co.Infra sono inammissibili per difetto di specificità. I predetti ricorrenti lamentano che il giudice d'appello non si sa- rebbe pronunciato sui precisi e dettagliati rilievi critici dagli stessi mossi contro la sentenza di primo grado in ordine all'acritica e im- motivata adesione di tale pronuncia alle conclusioni del CTU, senza tenere conto dei vizi prospettati, illustrati dalle pagine da 10 a 15 della comparsa di risposta con appello incidentale del MISE. Sul punto, va osservato che questa Corte ha recentemente sta- tuito (cfr. 11325/2023) che “Il principio di autosufficienza del ricor- soper cassazione, secondo il quale, ove si denunci la mancata pro- nuncia su motivi d'appello, è necessario che questi ultimi siano ri- portati nell'atto d'impugnazione, deve essere interpretato in manie- ra elastica, in conformità all'evoluzione della giurisprudenza di que- sta Corte -oggi recepita dal nuovo testo dell'art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022 - dovendosi per- ciò ritenere che la trascrizione del motivo non sia indispensabile, a condizione che il suo contenuto sia sufficientemente determinato in modo da renderlo pienamente comprensibile e ne sia fornita una specifica indicazione, tale da consentirne l'individuazione nell'ambi- to dell'atto di appello”. Dunque, se è pur vero che la trascrizione del motivo d'appello in ordine al quale si denunci la mancata pronuncia non è indispen- sabile, tuttavia, è necessario che il suo contenuto sia sufficiente- mente determinato in modo da renderlo pienamente comprensibile e ne sia fornita una specifica indicazione, tale da consentirne l'indi- viduazione nell'ambito dell'atto di appello. Nel caso di specie, i predetti ricorrenti non hanno assolto al proprio onere di allegazione, avendo indicato genericamente, solo per punti, le questioni su cui nell'atto di appello avrebbero sollevato dettagliate critiche alla CTU, senza illustrare i punti salienti della CTU e quali fossero i precisi e dettagliati rilievi criticisu cui la sen- tenza di primo grado non avrebbe risposto e che sarebbero stati sottoposti all'esame della Corte d'Appello, limitandosi ad indicare le pagine della comparsa di costituzione in appello del MISE in cui tali rilievi erano contenuti. 20. Il quinto motivo del ricorso principale e del ricorso Co.Infra sono inammissibili. I predetti ricorrenti censurano la sentenza impugnata nella par- te in cui ha escluso gli asseriti vantaggi che sarebbero derivati alle aree residue dall'esecuzione dei lavori da parte del Consorzio. Sul punto, rilevano che sarebbe stato lo stesso consulente tecnico a ri- conoscere i vantaggi apportati dalla realizzazione dell'opera pubbli- ca ed evidenziano che tali vantaggi sarebbero stati sufficientemen- te provati dal MISE. Non vi è dubbio che le censure sopra indicate siano inammissi- bili in quanto di merito, essendo finalizzate a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti e valutazione del materiale probatorio rispet- to a quelle operate dalla Corte d'Appello. Peraltro, i predetti ricor- renti riportano valutazioni del CTU in ordine ai vantaggi derivanti dalla realizzazione delle opere pubbliche di cui è causa senza nep- pure allegare “come” e “dove” tali allegazioni sarebbero state sot- toposte all'esame del giudice d'appello. 21. Il sesto motivo del ricorso principale e del ricorso Co.Infra sono infondati. I predetti ricorrenti lamentano che la Corte d'Appello di Salerno non si sarebbe pronunciata sul motivo di gravame dagli stessi svol- to in appello in ordine alla individuazione della data rispetto alla quale eseguire la stima dei cespiti interessati dalla realizzazione dell'opera pubblica. La censura non coglie nel segno. Come emerge dalla lettura della sentenza impugnata (vedi pag. 7), il giudice d'appello si è espressamente pronunciato su tale mo- tivo di gravame, avendo rilevato che l'esame del merito dell'osser- vazione dell'Avvocatura di Stato, secondo cui il valore dei beni do- veva essere calcolato dall'ottobre 1995 e, non come avvenuto, al dicembre 1995, “può ritenersi assorbito nella considerazione della non rilevante differenza di date e nella mancanza di prova che, nel periodo intermedio, il valore dei fondi sia mutato”. 22. Il secondo motivo del ricorso incidentale dei signori Pezzu- to-Rufolo, avente ad oggetto la stessa statuizione del giudice d'ap- pello, sopra esaminata, ovvero l'individuazione della data rispetto alla quale eseguire la stima dei cespiti interessati dalla realizzazio- ne dell'opera pubblica, è inammissibile. Va osservato che i signori Pezzuto-Rufolo, nel grado di appello, non hanno proposto gravame, neppure incidentale, nel quantum, contro la sentenza di primo grado che aveva loro riconosciuto il ri- sarcimento del danno per l'occupazione illegittima dei loro terreni, avendo rivestito, in quella fase, solo la qualità di “appellati”. Ne consegue che tali ricorrenti incidentali non possono proporre ricorso per cassazione contro una statuizione della sentenza impugnata che ha confermato, sul punto oggetto di esame, le valutazioni del giudice di primo grado su cui gli stessi hanno prestato acquiescenza (ragionamento diverso si svolgerà con riferimento alla parte della sentenza impugnata che ha ridotto del 10 % l'ammontare del risar- cimento del danno riconosciuto ai comproprietari dal giudice di primo grado). 23. Il settimo motivodel ricorso principale e del ricorso Co.Infra sono fondati. Va osservato che la stessa sentenza impugnata ha dato atto nell'ultimo capoverso di pag. 3 che il Ministero, in distinto motivo d'appello (incidentale) aveva affermato che “dovevano essere espunti dal thema decidendum i suoli appresi sulla base della di- chiarazione di pubblica utilità delle opere relative al progetto 39/40/6068, rimasti estranei rispetto al parallelo giudizio ammini- strativo e per i quali non poteva, pertanto, affermarsi l'illegittimità della procedura espropriativa”. Orbene, il giudice d'appello, dopo aver riportato il motivo in og- getto (che era stato svolto anche da Co.Infra, come dedotto nel ri- corso incidentale in ossequio al principio di autosufficienza), ha omesso ogni pronuncia sul punto. 24. L'ottavo motivo del ricorso principale è fondato. Va preliminarmente osservato che l'art. 81 della legge n. 219 del 1981 così recita:”Gli interventi di cui all ' articolo precedente so- no realizzati in modo unitario, sulla base di programmi costruttivi, comprensivi della urbanizzazione primaria e secondaria, e con rife- rimento ai costi di costruzione stabiliti dal CIPE su proposta del Mi- nistro dei lavori pubblici. Le opere sono affidate in concessione, entro 15 giorni dall'occu- pazione delle aree, a mezzo di apposite convenzioni in deroga alle norme vigenti, a società, imprese di costruzione, anche cooperative o loro consorzi, idonee sotto il profilo tecnico e imprenditoriale. Formano oggetto della concessione tutte le operazioni necessa- rie per l'acquisizione delle aree occupate, ivi comprese le procedure di espropriazione ed il pagamento delle indennità ai sensi della pre- sente legge, la formulazione del programma costruttivo sulla base delle indicazioni del sindaco di Napoli per quanto concerne il nume- ro degli alloggi da realizzare, le tipologie degli stessi, le prescrizioni urbanistico-edilizie da osservare e i termini per la realizzazione dell'intervento, la progettazione esecutiva delle opere, la realizza- zione delle stesse e quant'altro necessario per rendere le opere compiute, la consegna degli alloggi agli assegnatari. Scaduto inutilmente il termine di cui al secondo comma, all'affi- damento della concessione provvede, nei successivi 15 giorni, il CI- PE su proposta del Ministro dei lavori pubblici” Sulla interpretazione della predetta norma speciale è più volte intervenuta questa Corte a Sezioni Unite con le sentenze nn. 10500/2016 e 17190/2018. In particolare, nella prima sentenza, è stato enunciato il se- guente principio di diritto: “ In tema di esecuzione di opere ricom- prese nel programma straordinario di urbanizzazione nell'area me- tropolitana del Comune di Napoli, previste dalla l. n. 219 del 1981, le norme di cui agli articoli 81 e seguenti di detta legge demandano necessariamente all'ente concessionario il compimento in nome proprio di tutte le operazioni materiali, tecniche e giuridiche occor- renti per la realizzazione del programma edilizio, ancorché compor- tanti l'esercizio di poteri di carattere pubblicistico, quali quelli ine- renti all'espletamento delle procedure di espropriazione. Correlati- vamente l'ente concessionario e non già l'amministrazione conce- dente risponde direttamente dei danni cagionati a terzi dall'opera pubblica e delle obbligazioni strumentalmente preordinate alla sua esecuzione, derivino gli stessi da attività legittima ovvero (e a maggior ragione, atteso anche il carattere personale della relativa responsabilità) da illecito aquiliano e, in questo secondo caso, sia dalla illegittima occupazione temporanea di immobili privati, sia da ogni altro vizio inficiante il procedimento espropriativo e tale da de- terminare la inesistenza del potere ablativo, anche se la colpa sia riferibile al concedente nella predisposizione del progetto e nella imposizione delle direttive, potendo ciò rilevare esclusivamente nei rapporti interni derivanti dalla concessione, al fine di una eventuale rivalsa. Nella sentenza n. 17190/2018 le sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio: ”In tema di opere per la realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale per le zone terre- motate, l'esclusiva responsabilità del concessionario per gli inter- venti di ricostruzione - la cui fonte si rinviene nella larga formula- zione contenuta nell'art. 81 l. n. 219 del 1981 che disciplina una speciale fattispecie di concessione cosiddetta traslativa - è prevista solo per gli atti ablatori che siano stati posti in essere dal citato concessionario”. In conclusione, avendo l'art. 81 della L. n. 219/1981 previsto una fattispecie di concessione traslativa dell'esercizio di pubbliche funzioni, la titolarità del rapporto controverso fa capo solo al con- cessionario, che è quindi unico responsabile,e non anche all'Ammi- nistrazione concedente. 25. Il terzo motivo del ricorso incidentale dei signori [OSCURATO:PERSONA] è fondatolimitatamente al profilo sub b). Con riferimento al profilo sub a), il motivo è palesemente inammissibile, indicando circostanze di fatto –ovvero che il condut- tore dei terreni di cui è causa fosse [OSCURATO:PERSONA], al contempo, comproprietaria – di cui non vi è traccia nella sentenza impugnata e che neppure i ricorrenti incidentali allegano di aver sottoposto all'esame dei giudici di merito. 26. Con riferimento al profilo sub b), va osservato che il giudice d'appello non ha effettivamente precisato sulla base di quale crite- rio ha applicato (in ragione della presenza del conduttore) la ridu- zione del risarcimento del danno quantificato dal giudice di primo grado nella misura del 10%. E'stato, infatti, effettuato un richiamo “ai parametri di riferimento utilizzati dalla consulente”, ma senza indicarli, di talchénon è dato sapere in base a quali parametri la ri- duzione del risarcimento sia stata operata. La sentenza impugnata deve essere quindi cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Salerno, in diversa composizione, per nuovo es
Decreto Cassazione n. 24761/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris