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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 febbraio 2026

Cassazione n. 19582/2026

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i in data 22/01/2025,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],udita la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA],ha chiesto, previa riqualifica dell’ipotesi di cui al capo a) nel reato previsto dall’art. 517 cod.pen., il rigetto del ricorso,udito il difensore comparso, che ha insistito nel ricorso,vista la memoria nell’interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA] Innovate C.V., a firma Avv. [OSCURATO:PERSONA]Zannini de Concina, datata 23/02/2026.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza in data 22/01/2025 la Corte di appello d Bari, in riformadella sentenzaemessa dal Tribunale di Bari in data 20701/2023, ha dichiarato l'imputata responsabile deireati ascritti, di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. (aventi per oggetto un quantitativo di 1.128di calzature riproducenti un modello del marchio [OSCURATO:PERSONA], sequestrato della G.d.F. presso laDogana di Bari destinate alla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], commessi a Bari il [OSCURATO:DATA_NASCITA].2.

Avverso detta sentenza ha presentato ricorso l'imputata [OSCURATO:PERSONA], per il tramitedel difensore, articolando due motivi.2.1.

Con il primo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione ai sensidell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen, in relazione agli artt. 530 cod. proc.pen., 49 e 474 cod. pen.; mancanza, contraddittorietà ovvero manifesta illogicità dellamotivazione; travisamento della prova, per omissione di una prova decisiva; premesso chenella specie non si tratta di contraffazione del marchio [OSCURATO:PERSONA], ma di eventuale ipotesi diriproduzione/imitazione di modello registrato di scarpa del marchio [OSCURATO:PERSONA], assume la difesache la motivazione della Corte di merito è illogica e viziata da travisamento in quantostravolge il significato delle considerazioni contenute nella perizia del CTU nominato dalTribunale, dr.ssa Lepore, e omette di valutarne le dichiarazioni, come anche quelle rese dalteste dell’accusa, il m.llo della G.d.f.

Mussa, che indirettamente le conferma, circa l’inidoneitàdelle scarpe a confondere il consumatore medio; la Corte di appello non avrebbecorrettamente valutato il principale elemento determinante la configurazione del reato di cuiall’art. 474 cod. pen., ossia l’imitazione di parti di un modello e non già la contraffazione delmarchio, ossia la confondibilità; proprio sulla confondibilità del modello contestato con quellodella [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello compie un travisamento della prova, omettendo di valutare laprova dichiarativa che invece conferma l'inadeguatezza delle scarpe a generare confusione,tanto più che nella perizia vengono specificate tutte le caratteristiche tecniche sostanziali checontraddistinguono il modello [OSCURATO:PERSONA], che invece sono mancanti in quello oggetto delprocedimento, che rivelano un innegabile intento imitativo, ma inidoneo a configurare il reatodi contraffazione; assume inoltre la difesa che il caso di specie può essere inquadratonell’ipotesi di falso innocuo e grossolano, privo di attitudine ingannatoria e con impossibilitàdi lesione della fede pubblica e, quindi, nel reato impossibile.2.2.

Con il secondo motivo, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione aisensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen, in relazione agli artt. 530 cod.proc. pen., 474, 648 e 131 bis cod. pen.; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicitàdella motivazione; travisamento della prova; osserva la difesa che la Corte di merito haerrato nell'indicare che il sequestro ha avuto ad oggetto 1.128 paia di scarpe per un valorecomplessivo pari ad euro 17.000, pronte per essere immesse nel mercato, mentre l'importoin realtà corrisponde ad euro 1.398,72 e la somma superiore indicata è relativa all'interafattura che comprende un’ampia importazione di scarpe per la maggior parte risultateregolari; al riguardo, si evidenzia il travisamento della prova, attribuendo al quantitativo discarpe un valore economico sproporzionato rispetto a quello reale, con conseguentestravolgimento generale circa la valutazione della condotta addebitata all'imputata; cosìridimensionata la questione, la Corte di merito avrebbe potuto assolvere l'imputata perparticolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. concedibile anche d'ufficio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è nel suo complesso infondato.1.

Quanto al primo motivo, la Corte di merito si è correttamente conformata - quantoalla qualificazione giuridica dei fatti accertati - al consolidato orientamento di questa [OSCURATO:PERSONA] il quale "Integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita diprodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità dellacontraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale ediretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa comeaffidamento dei cittadini nei marchi e nei segni distintivi che individuano le opere dell'ingegnoed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare delmarchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre larealizzazione dell'inganno, non ricorrendo, quindi, l'ipotesi del reato impossibile qualora lagrossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere lapossibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno" (Sez. 2, Sent. n. 16807 del 11/01/2019,[OSCURATO:PERSONA]. 275814 - 01; Sez. 5, Sent. n. 5260 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 258722); pertanto,l’eccezione relativa alla grossolanità della contraffazione è infondata; si può comunqueosservare che la suddetta grossolanità era stata esclusa dalla Corte di appello con lamotivazione contenuta nelle pagine da 6 e 7 della sentenza impugnata, e il ricorso proponeun’inammissibile valutazione diversa da quella effettuata dal collegio del merito, che, conmotivazione né carente, né illogica e scevra da travisamenti, ha ritenuto accertato come,nella specie, siano stati riprodotti quasi fedelmente elementi comuni alla calzatura originalemarchio [OSCURATO:PERSONA] c.v. ed ha precisato come l’assenza di marchio non sia essenziale aifini dell’esclusione del reato di contraffazione oggetto di contestazione, che è relativo allariproduzione del modello registrato, essendo pacifico che la tutela penale di cui all’art. 474cod. pen. è applicabile anche alla contraffazione o alterazione dei modelli (p. 6 sentenzaimpugnata).

Ed accertata, pertanto, la natura illecita dei prodotti detenuti dalla ricorrente perla vendita, in quanto oggetto di precedente contraffazione, ne derivava correttamente anchel'affermazione di responsabilità per il delitto di ricettazione consumato appunto al momentodella ricezione delle scarpe contraffatte.2.

Con il secondo motivo, la difesa lamenta che la Corte di appello, indicandoerroneamente il valore economico delle scarpe sequestrate (in euro 17.000 anziché in1.398,72, pur indicando correttamente il numero di scarpe sequestrate) ha "travisato" il datoistruttorio che ha valorizzato in senso accusatorio.

Sennonché, il ricorso per cassazione concui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, penal'inammissibilità della censura, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamentepresi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero noncorrettamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece, indicare leragioni della loro decisività, spiegando per quale ragione l'elemento travisato inficia ecompromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione,introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo delprovvedimento impugnato (cfr., Sez. 6 - , n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 - 01).

Indefinitiva, il travisamento deve avere avuto un ruolo "decisivo" nell’economia dellamotivazione tale che, elidendo il dato travisato, il procedimento logico su cui è stata fondatala decisione risulta ineluttabilmente e irrimediabilmente compromesso.

Nel caso in esame,invece, la motivazione della sentenza impugnata fonda la prova della illiceità della condottasu elementi diversi ed autonomamente in grado di sorreggere il giudizio di responsabilità aprescindere da tale specifico aspetto.2.1.

Non consentito in fine è il motivo relativo all’omessa valutazione come priva dioffensività della condotta attribuita alla ricorrente, non risultando che in sede di appello (cfr.verbale udienza) sia stata invocata la richiesta di assoluzione per particolare tenuità delfatto.3.

Al rigetto del ricorso segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condannadella ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè allarifusione delle spese di assistenza e difesa sostenute nel grado dalla parte civile NikeInnovate cv che liquida in complessivi euro 3686,00 oltre accessori di legge.Così è deciso, 11/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i in data 22/01/2025,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],udita la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA],ha chiesto, previa riqualifica dell’ipotesi di cui al capo a) nel reato previsto dall’art. 517 cod.pen., il rigetto del ricorso,udito il difensore comparso, che ha insistito nel ricorso,vista la memoria nell’interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA] Innovate C.V., a firma Avv. [OSCURATO:PERSONA]Zannini de Concina, datata 23/02/2026.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 22/01/2025 la Corte di appello d Bari, in riformadella sentenzaemessa dal Tribunale di Bari in data 20701/2023, ha dichiarato l'imputata responsabile deireati ascritti, di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. (aventi per oggetto un quantitativo di 1.128di calzature riproducenti un modello del marchio [OSCURATO:PERSONA], sequestrato della G.d.F. presso laDogana di Bari destinate alla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], commessi a Bari il [OSCURATO:DATA_NASCITA].2. Avverso detta sentenza ha presentato ricorso l'imputata [OSCURATO:PERSONA], per il tramitedel difensore, articolando due motivi.2.1. Con il primo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione ai sensidell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen, in relazione agli artt. 530 cod. proc.pen., 49 e 474 cod. pen.; mancanza, contraddittorietà ovvero manifesta illogicità dellamotivazione; travisamento della prova, per omissione di una prova decisiva; premesso chenella specie non si tratta di contraffazione del marchio [OSCURATO:PERSONA], ma di eventuale ipotesi diriproduzione/imitazione di modello registrato di scarpa del marchio [OSCURATO:PERSONA], assume la difesache la motivazione della Corte di merito è illogica e viziata da travisamento in quantostravolge il significato delle considerazioni contenute nella perizia del CTU nominato dalTribunale, dr.ssa Lepore, e omette di valutarne le dichiarazioni, come anche quelle rese dalteste dell’accusa, il m.llo della G.d.f. Mussa, che indirettamente le conferma, circa l’inidoneitàdelle scarpe a confondere il consumatore medio; la Corte di appello non avrebbecorrettamente valutato il principale elemento determinante la configurazione del reato di cuiall’art. 474 cod. pen., ossia l’imitazione di parti di un modello e non già la contraffazione delmarchio, ossia la confondibilità; proprio sulla confondibilità del modello contestato con quellodella [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello compie un travisamento della prova, omettendo di valutare laprova dichiarativa che invece conferma l'inadeguatezza delle scarpe a generare confusione,tanto più che nella perizia vengono specificate tutte le caratteristiche tecniche sostanziali checontraddistinguono il modello [OSCURATO:PERSONA], che invece sono mancanti in quello oggetto delprocedimento, che rivelano un innegabile intento imitativo, ma inidoneo a configurare il reatodi contraffazione; assume inoltre la difesa che il caso di specie può essere inquadratonell’ipotesi di falso innocuo e grossolano, privo di attitudine ingannatoria e con impossibilitàdi lesione della fede pubblica e, quindi, nel reato impossibile.2.2. Con il secondo motivo, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione aisensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen, in relazione agli artt. 530 cod.proc. pen., 474, 648 e 131 bis cod. pen.; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicitàdella motivazione; travisamento della prova; osserva la difesa che la Corte di merito haerrato nell'indicare che il sequestro ha avuto ad oggetto 1.128 paia di scarpe per un valorecomplessivo pari ad euro 17.000, pronte per essere immesse nel mercato, mentre l'importoin realtà corrisponde ad euro 1.398,72 e la somma superiore indicata è relativa all'interafattura che comprende un’ampia importazione di scarpe per la maggior parte risultateregolari; al riguardo, si evidenzia il travisamento della prova, attribuendo al quantitativo discarpe un valore economico sproporzionato rispetto a quello reale, con conseguentestravolgimento generale circa la valutazione della condotta addebitata all'imputata; cosìridimensionata la questione, la Corte di merito avrebbe potuto assolvere l'imputata perparticolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. concedibile anche d'ufficio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è nel suo complesso infondato.1. Quanto al primo motivo, la Corte di merito si è correttamente conformata - quantoalla qualificazione giuridica dei fatti accertati - al consolidato orientamento di questa [OSCURATO:PERSONA] il quale "Integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita diprodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità dellacontraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale ediretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa comeaffidamento dei cittadini nei marchi e nei segni distintivi che individuano le opere dell'ingegnoed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare delmarchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre larealizzazione dell'inganno, non ricorrendo, quindi, l'ipotesi del reato impossibile qualora lagrossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere lapossibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno" (Sez. 2, Sent. n. 16807 del 11/01/2019,[OSCURATO:PERSONA]. 275814 - 01; Sez. 5, Sent. n. 5260 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 258722); pertanto,l’eccezione relativa alla grossolanità della contraffazione è infondata; si può comunqueosservare che la suddetta grossolanità era stata esclusa dalla Corte di appello con lamotivazione contenuta nelle pagine da 6 e 7 della sentenza impugnata, e il ricorso proponeun’inammissibile valutazione diversa da quella effettuata dal collegio del merito, che, conmotivazione né carente, né illogica e scevra da travisamenti, ha ritenuto accertato come,nella specie, siano stati riprodotti quasi fedelmente elementi comuni alla calzatura originalemarchio [OSCURATO:PERSONA] c.v. ed ha precisato come l’assenza di marchio non sia essenziale aifini dell’esclusione del reato di contraffazione oggetto di contestazione, che è relativo allariproduzione del modello registrato, essendo pacifico che la tutela penale di cui all’art. 474cod. pen. è applicabile anche alla contraffazione o alterazione dei modelli (p. 6 sentenzaimpugnata). Ed accertata, pertanto, la natura illecita dei prodotti detenuti dalla ricorrente perla vendita, in quanto oggetto di precedente contraffazione, ne derivava correttamente anchel'affermazione di responsabilità per il delitto di ricettazione consumato appunto al momentodella ricezione delle scarpe contraffatte.2. Con il secondo motivo, la difesa lamenta che la Corte di appello, indicandoerroneamente il valore economico delle scarpe sequestrate (in euro 17.000 anziché in1.398,72, pur indicando correttamente il numero di scarpe sequestrate) ha "travisato" il datoistruttorio che ha valorizzato in senso accusatorio. Sennonché, il ricorso per cassazione concui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, penal'inammissibilità della censura, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamentepresi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero noncorrettamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece, indicare leragioni della loro decisività, spiegando per quale ragione l'elemento travisato inficia ecompromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione,introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo delprovvedimento impugnato (cfr., Sez. 6 - , n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 - 01). Indefinitiva, il travisamento deve avere avuto un ruolo "decisivo" nell’economia dellamotivazione tale che, elidendo il dato travisato, il procedimento logico su cui è stata fondatala decisione risulta ineluttabilmente e irrimediabilmente compromesso. Nel caso in esame,invece, la motivazione della sentenza impugnata fonda la prova della illiceità della condottasu elementi diversi ed autonomamente in grado di sorreggere il giudizio di responsabilità aprescindere da tale specifico aspetto.2.1. Non consentito in fine è il motivo relativo all’omessa valutazione come priva dioffensività della condotta attribuita alla ricorrente, non risultando che in sede di appello (cfr.verbale udienza) sia stata invocata la richiesta di assoluzione per particolare tenuità delfatto.3. Al rigetto del ricorso segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condannadella ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè allarifusione delle spese di assistenza e difesa sostenute nel grado dalla parte civile NikeInnovate cv che liquida in complessivi euro 3686,00 oltre accessori di legge.Così è deciso, 11/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA]
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