CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 21988/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro il decreto del GIP del Tribunale di Roma del 24.10.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il GIP del Tribunale di Roma ha emesso, in data 24.10.2022, un decreto penale di condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen. condannandolo al pagamento della somma di euro 22.500 di ammenda in sostituzione di quella detentiva pari a mesi 3 di arresto ed in ragione di euro 75,00 pro die; 2. ricorre per cassazione il Paolucci tramite il difensore di fiducia che deduce, con un unico motivo, l'abnormità del provvedimento impugnato in quanto reso in violazione degli artt. 459 e 460 cod. proc. pen.: osserva che la richiesta del PM era nel senso della condanna al pagamento della somma di euro 22.500 di ammenda con il beneficio della sospensione condizionale della pena che, tuttavia, il GIP non ha concesso per la ritenuta esistenza di precedenti ostativi così rigettando "parzialmente" la richiesta con un provvedimento non previsto dall'ordinamento processuale poiché il giudice può respingere la richiesta del PM per ragioni attinenti alla introduzione del rito, alla qualificazione giuridica di fatto ovvero alla idoneità o adeguatezza della pena indicata, ma non può eliderne una parte quale, nel caso in esame, il beneficio della sospensione condizionale che rientra tra le condizioni di "adeguatezza della pena" dovendo, semmai, restituire gli al PM: 3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per l'inammissibilità del ricorso: rileva, infatti, che nei confronti del decreto penale di condanna, anche laddove qualificabile come atto abnorme, l'unico strumento di impugnazione è l'opposizione; aggiunge che, ai sensi dell'art. 460, comma secondo, cod. proc. pen., il giudice è vincolato dalla richiesta del PM in relazione all'entità della pena che non può modificare laddove, invece, nessun vincolo deriva dalla richiesta di applicare la sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché articolato con censure manifestamente infondate. 1. La difesa, infatti, ritiene che il provvedimento impugnato, nella misura in cui ha respinto "parzialmente" la richiesta del PM, sia qualificabile come "abnorme" in quanto non previsto dall'ordinamento processuale poiché, a fronte della iniziativa dell'ufficio di Procura, il GIP può, alternativamente, emettere il decreto o respingere la richiesta "in toto" con la restituzione degli atti ai sensi dell'art. 459, comma 3 cod. proc. pen.. Nel caso di specie, invece, il GIP ha accolto la richiesta del PM ed ha emesso il decreto penale di condanna non riconoscendo invece il beneficio della sospensione condizionale "attesi i precedenti ostativi". 2. Ebbene, il tema della "abnormità" è stato oggetto di plurime riflessioni e progressive puntualizzazioni da parte della giurisprudenza di questa Corte: da ultimo, anche Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022, Scarlini, Rv. 283552 - 01 hanno ribadito che "... si considera abnorme il provvedimento che, per la sua singolarità, non sia inquadrabile nell'ambito dell'ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite" e "... può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché, per la sua singolarità, si ponga fuori dal sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e la impossibilità di proseguirlo". 3. Detto questo, è certo che il provvedimento in esame non possa qualificarsi come "abnorme" perché, secondo la difesa, il GIP non avrebbe potuto disattendere la richiesta di sospensione condizionale della pena ma, ove avesse ravvisato ragioni ostative al beneficio, avrebbe dovuto limitarsi a restituire gli atti al PM, non certo emettere un decreto dal contenuto solo "parzialmente" conforme alla richiesta. Come anche recentemente ribadito da questa Corte (cfr., in tal senso, Sez. 6, n. 35841 del 20.6.2023, Affronti, non massimata, resa su un caso simile in tema proprio di sospensione condizionale della pena richiesta dal PM e non adottata dal GIP), si tratta di una prospettazione affatto condivisibile se non altro perché "... il principio di correlazione tra accusa e sentenza, presidiato dagli articoli 521 e 522 cod. proc. pen., tende ad evitare che, attraverso il mutamento del fatto, radicalmente trasformato nei suoi elementi essenziali, si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa ..." e non è in alcun modo ravvisabile, o comunque non è oggetto di rilievo, nel caso che ci occupa, riconducibile nel novero dei procedimenti "speciali" ove la possibilità di un mutamento dell'accusa nel corso del processo non è concretamente praticabile. Tantomeno una siffatta patologia è configurabile nei diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena nonostante il beneficio fosse stato contenuto nella richiesta avanzata dal PM: l'art. 460, comma 2, cod. proc. pen. stabilisce che il giudice applica la pena nella misura richiesta dal PM e, come si è più volte chiarito, in tal modo vincola il giudicante, in caso di condivisione della richiesta avanzata dall'organo dell'accusa, a determinare nel "quantum" la sanzione così come indicata da quest'ultimo, non potendo egli "ritoccarla" in alcun modo ("con il decreto di condanna il giudice applica la pena nella misura richiesta dal pubblico ministero..."); nel caso in cui, per qualsiasi ragione, il giudice ritenga di non poter accogliere la richiesta di emissione del decreto penale per motivi attinenti alla pena indicata, egli ha infatti esclusivamente la possibilità di restituire gli atti al P.M. per l'ulteriore corso (cfr., Sez. 3, n. 42067 del 5/10/2011, dep. 16/11/2011, Lamanna, Rv. 251396; Sez. 5, n. 1187 del 15/3/1999, Ndiaje, Rv. 213198). In altri termini, come ribadito dalla sentenza "Affronti", l'unico vincolo posto dalla citata disposizione per il giudice rispetto alla richiesta del PM è quello che concerne la misura della pena e non può riguardare, invece, la concessione del beneficio della sospensione condizionale, conclusione che, peraltro, è direttamente evincibile dallo stesso tenore letterale del (rimasto inalterato anche dopo l'entrata in vigore del D. Lg.vo 150 del 2022) secondo comma dell'art. 460 cod. proc. pen. laddove stabilisce che il giudice "... concede la sospensione condizionale della pena", collocando tale proposizione dopo un "punto e virgola" rispetto a quella collocata nella parte iniziale del comma ("... il giudice applica la pena nella misura richiesta dal pubblico ministero ..."), così plasticamente evidenziandone la autonomia. Tali considerazioni consentono, in definitiva, di escludere che il provvedimento impugnato possa qualificarsi in termini di atto "abnorme" vuoi, per le ragioni sin qui esposte, sotto il profilo strutturale; vuoi, anche, sotto il profilo funzionale, non risultando precluso il rimedio attivabile dall'interessato, a fronte dell'omesso riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, omissione, il ricorso alla tempestiva opposizione a norma dell'art. 461 cod. proc. pen.. 5. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della s