CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01108/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2023 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata con atto di appello, convertito in ricorso per c3ssazione, la sentenza resa dal Tribunale di Roma il 13 ottobre 2023, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di 6.000 euro di ammenda, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 256, comma 1, lett. A) del d. Igs. n. 152 del 2006, accertato il settembre 2019 in Roma. L'imputato è stato altresì condannato al risarcimento del danno, da liquidare in separata sede, in favore della costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA], in favare del quale è stata riconosciuta una provvisionale per l'ammontare di mille euro. Considerato che l'unico motivo di impugnazione, con il quale si censura la form ulazione del giudizio di colpevolezza dell'imputato, oltre che la condanna dell'imputato al risa-cimento del danno in favore della parte civile, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell'adeguata ricostruzionE operata dal giudice di merito, il quale, all'esito di un'esauriente disamina delle prove raccolte, consisterti anche in riprese video, ha ritenuto ragionevolmente ascrivibile al ricorrente, titolare di impres.a edile e proprietario del terreno ubicato in Roma alla via Guarene, foglio 747 particela 1112 dove sono stati riscontrati i fatti, la condotta di abbandono di rifiuti speciali, rivelatasi idonea a riverberarsi negativamente nella sfera giuridica del proprietario del fondo confinante.. Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazi )ni raziona i, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti n sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevito che al a declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere cliA pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somna, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese r rocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 settembre 202