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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 febbraio 2023

Cassazione n. 07156/2023

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te SENTENZA sul ricorso 294-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; - resistenti con mandato - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. oggi AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; - intimata - avverso la sentenza n. 535/2017 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 578/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte.

Pubblica udienza dell'8 febbraio 2023 - Pres.

Berrino, rel.

Buffa - causa numero 14 - rg. 294/18.

Con sentenza del 6/6/17 la Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA], in riforma della sentenza del 26/05/15 del tribunale della stessa sede (che aveva ritenutb prescritti i crediti di cui appresso), ha dichiarato inammissibile l'opposizione ad intimazione di pagamento per decorso del termine di venti giorni ex articolo 617 c.p.c. e rigettato l'opposizione all'esecuzione con la quale si faceva valere la prescrizione del credito (relativo a contributi previdenziali 2004-2005, ed il cui termine non era stato interrotto per non essere state notificate le cartelle presupposte), perché la tardività dell'impugnazione dell'intimazione precludeva anche l'esame della prescrizione precedente.

Avverso tale sentenza ricorre il contribuente per due motivi, illustrati da memoria; sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA] e ADER.

Con il primo motivo si deduce violazione dell'articolo 24 e 29 decreto legislativo 46 del 1999 nonché 615 c.p.c. per avere la corte territoriale applicato il termine relativo agli atti esecutivi, trattandosi nel caso di opposizione alla esecuzione, con la quale si faceva valere un fatto estintivo, quale la prescrizione, successivo alla formazione del ruolo (benché precedente la notifica della cartella).

I Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione dell'articolo 24 e 29 del decreto legislativo 46 del 1999, nonché 3 comma 9 e 10 della legge 335 del 1995, per avere la corte territoriale trascurato che l'eccezione di prescrizione non era inerente al merito della pretesa contributiva e quindi era proponibile oltre il termine di 40 giorni trattandosi di prescrizione di ordine pubblico.

I motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione: essi sono infondati.

Invero, trattandosi di prescrizione asseritamente maturata prima della cartella esattoriale regolarmente notificata, la stessa poteva esser fatta valere con l'opposizione alla cartella (che andava proposta nel termine di 40 gg. dalla cartella) o, in caso di mancata regolare notifica della cartella, dal primo atto successivo, che nella specie è la intimazione di pagamento.

Invero, questa Corte (Sez. 6 - L, Ordinanza n. 24506 del 30/11/2016, Rv. 642279 - 01) ha già precisato che, nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata.

A tal fine, mentre non viene in rilievo il termine di venti giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi (Cass.

Sentenza 23 febbraio 2021, n. 4901), rileva il termine di 40 giorni di cui all'art. 24 del decreto legislativo 46 del 1999, quale rimedio tipico in materia contributiva previdenziale (per ipotesi per certi profili analoga, cfr. Cass. Sez.

U, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017, Rv. 645323 - 01).

Nel caso di specie, l'azione c.d. recuperatoria proposta dalla parte, con la quale avrebbe voluto far valere la prescrizione maturata prima della cartella, è pacificamente intempestiva in relazione a tale ultimo termine.

Ne deriva il rigetto del ricorso.

Nulla per spese, essendo la parte rimasta intimata.

Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te SENTENZA sul ricorso 294-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; - resistenti con mandato - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. oggi AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; - intimata - avverso la sentenza n. 535/2017 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 578/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. Pubblica udienza dell'8 febbraio 2023 - Pres. Berrino, rel. Buffa - causa numero 14 - rg. 294/18. Con sentenza del 6/6/17 la Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA], in riforma della sentenza del 26/05/15 del tribunale della stessa sede (che aveva ritenutb prescritti i crediti di cui appresso), ha dichiarato inammissibile l'opposizione ad intimazione di pagamento per decorso del termine di venti giorni ex articolo 617 c.p.c. e rigettato l'opposizione all'esecuzione con la quale si faceva valere la prescrizione del credito (relativo a contributi previdenziali 2004-2005, ed il cui termine non era stato interrotto per non essere state notificate le cartelle presupposte), perché la tardività dell'impugnazione dell'intimazione precludeva anche l'esame della prescrizione precedente. Avverso tale sentenza ricorre il contribuente per due motivi, illustrati da memoria; sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA] e ADER. Con il primo motivo si deduce violazione dell'articolo 24 e 29 decreto legislativo 46 del 1999 nonché 615 c.p.c. per avere la corte territoriale applicato il termine relativo agli atti esecutivi, trattandosi nel caso di opposizione alla esecuzione, con la quale si faceva valere un fatto estintivo, quale la prescrizione, successivo alla formazione del ruolo (benché precedente la notifica della cartella). I Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione dell'articolo 24 e 29 del decreto legislativo 46 del 1999, nonché 3 comma 9 e 10 della legge 335 del 1995, per avere la corte territoriale trascurato che l'eccezione di prescrizione non era inerente al merito della pretesa contributiva e quindi era proponibile oltre il termine di 40 giorni trattandosi di prescrizione di ordine pubblico. I motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione: essi sono infondati. Invero, trattandosi di prescrizione asseritamente maturata prima della cartella esattoriale regolarmente notificata, la stessa poteva esser fatta valere con l'opposizione alla cartella (che andava proposta nel termine di 40 gg. dalla cartella) o, in caso di mancata regolare notifica della cartella, dal primo atto successivo, che nella specie è la intimazione di pagamento. Invero, questa Corte (Sez. 6 - L, Ordinanza n. 24506 del 30/11/2016, Rv. 642279 - 01) ha già precisato che, nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. A tal fine, mentre non viene in rilievo il termine di venti giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi (Cass. Sentenza 23 febbraio 2021, n. 4901), rileva il termine di 40 giorni di cui all'art. 24 del decreto legislativo 46 del 1999, quale rimedio tipico in materia contributiva previdenziale (per ipotesi per certi profili analoga, cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017, Rv. 645323 - 01). Nel caso di specie, l'azione c.d. recuperatoria proposta dalla parte, con la quale avrebbe voluto far valere la prescrizione maturata prima della cartella, è pacificamente intempestiva in relazione a tale ultimo termine. Ne deriva il rigetto del ricorso. Nulla per spese, essendo la parte rimasta intimata. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.
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