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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 04964/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2021 della CORTE di APPELLO di LECCE, sezione distaccata di TARANTO, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; sentito il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che insisteva nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Lecce confermava la sentenza del Tribunale di Taranto che aveva condannato i ricorrenti per i reati di usura, lesioni, ed estorsione continuata

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: ,

2.1. vizio di motivazione: la sentenza impugnata avrebbe effettuato una valutazione illegittima della attendibilità intrinseca della persona offesa e della credibilità dei contenuti accusatori dalla stessa provenienti; contrariamente a quanto ritenuto, i rapporti tra i ricorrenti e l'offeso - Fornaro - sarebbero puramente commerciali; la vicenda oggetto di contestazione si riferirebbe, infatti, al cambio delle gomme delle autovetture della famiglia del Leone.

Veniva ribadito quanto già allegato l'appello, ovvero che la persona offesa sarebbe scarsamente attendibile, tenuto conto dei precedenti penali vantati e della conclamata inaffidabilità lavorativa, non giustificabile con le presunte ristrettezze economiche.

A ciò si aggiungeva che non sarebbe stata considerata la valenza dimostrativa, a favore della tesi alternativa proposta dalla difesa, dei contatti telefonici tra gli imputati ed il Fornaro antecedenti al 21 agosto.

In sintesi: si deduceva che entrambe le sentenze non chiarivano la ragione per la quale le telefonate precedenti al 21 agosto avrebbero avuto ad oggetto le gomme delle autovetture, mentre quelle successive sarebbero state inerenti a prestiti di natura usuraia tenuto conto della medesimezza del linguaggio utilizzato.

Si contestava anche la conferma della condanna per l'aggressione del 5 novembre 2019, attribuita al Raia su mandato del Leone, dato che non sarebbe stato considerato che il telefono del Raia, dieci minuti dopo la presunta aggressione, agganciava una cella distante quindici chilometri dal luogo della presunta aggressione.

1.2.1. Il motivo non è consentito, in quanto si risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, e segnatamente della testimonianza della persona offesa, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità.

In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate - o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965).

Con motivazione convincente e priva di vizi logici la Corte di merito rilevava che la tesi che gli imputati si fossero limitati a chiedere la restituzione degli pneumatici lasciati in custodia al Fornaro, oltre ad essere scarsamente aderente alla realtà, era stata proposta dagli imputati con ricorsi contrastanti; veniva inoltre rilevato che era illogico predisporre un cambio stagionale a metà agosto ed a fine settembre (pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata).Con riguardo all'aggressione la Corte territoriale rilevava che il fatto che Fornaro avesse avuto qualche incertezza nel riferire dove le lesioni fossero esattamente allocate, non consentiva di ritenere che la sua denuncia fosse falsa, tanto più che le stesse risultavano constatate dai referti; il ricordo difettoso del punto del capo ove era stato colpito era un dato che non incideva sulla la valutazione di credibilità dei contenuti accusatori provenienti dall'offeso (pag. 13 della sentenza impugnata).

Dunque, tutti gli elementi allegati per inficiare la valutazione di credibilità dei contenuti accusatori provenienti dall'offeso risultano accuratamente e legittimamente scrutinati, mentre gli apporti dichiarativi contestati risultano confermati da elementi esterni di conferma.

In conclusione si ritiene che la motivazione contestata esprima una valutazione di merito fondata su una accurata analisi delle prove, che non si presta ad alcuna censura in questa sede.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduceva illegittimità della qualificazione giuridica della condotta, che avrebbe dovuto essere inquadrata nella fattispecie prevista dall'articolo 393 cod. pen. e non in quella prevista dall'art. 629 cod. pen. 1.2.1.

Il collegio riafferma che il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie. (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 02).

In coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, la Corte territoriale rilevava, da un lato, che non vi era alcun rapporto sinallagmatico che giustificasse un'eventuale pretesa restitutoria azionabile in giudizio e, dall'altro, che l'elemento psicologico tipico del reato estorsivo era ricavabile dall'intensità e reiterazione delle minacce (pag.21 della sentenza impugnata). 1.3.Con l'ultimo motivo di ricorso si deduceva la violazione dell'articolo 62 -bis cod. pen.: per denegare le attenuanti atipiche sarebbero stati illegittimamente valorizzati la mancanza di resipiscenza ed i precedenti penali che, invece non sarebbero ostativi alla concessione del beneficio sanzionatorio.

1.3.1. Il collegio ribadisce che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (tra le altre: Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Sez. 1, n. 39566 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Starace, Rv. 270986).

Nel caso in esame la Corte d'appello non rinveniva elementi positivi cui ancorare il riconoscimento del beneficio invocato; rilevava, di contro, come la gravità del fatto i precedenti vantati il comportamento processuale fossero ostativi alla concessione alla concessione delle attenuanti atipiche (pag. 22 della sentenza impugnata). 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende.

Sente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2021 della CORTE di APPELLO di LECCE, sezione distaccata di TARANTO, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; sentito il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che insisteva nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Lecce confermava la sentenza del Tribunale di Taranto che aveva condannato i ricorrenti per i reati di usura, lesioni, ed estorsione continuata 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: , 2.1. vizio di motivazione: la sentenza impugnata avrebbe effettuato una valutazione illegittima della attendibilità intrinseca della persona offesa e della credibilità dei contenuti accusatori dalla stessa provenienti; contrariamente a quanto ritenuto, i rapporti tra i ricorrenti e l'offeso - Fornaro - sarebbero puramente commerciali; la vicenda oggetto di contestazione si riferirebbe, infatti, al cambio delle gomme delle autovetture della famiglia del Leone. Veniva ribadito quanto già allegato l'appello, ovvero che la persona offesa sarebbe scarsamente attendibile, tenuto conto dei precedenti penali vantati e della conclamata inaffidabilità lavorativa, non giustificabile con le presunte ristrettezze economiche. A ciò si aggiungeva che non sarebbe stata considerata la valenza dimostrativa, a favore della tesi alternativa proposta dalla difesa, dei contatti telefonici tra gli imputati ed il Fornaro antecedenti al 21 agosto. In sintesi: si deduceva che entrambe le sentenze non chiarivano la ragione per la quale le telefonate precedenti al 21 agosto avrebbero avuto ad oggetto le gomme delle autovetture, mentre quelle successive sarebbero state inerenti a prestiti di natura usuraia tenuto conto della medesimezza del linguaggio utilizzato. Si contestava anche la conferma della condanna per l'aggressione del 5 novembre 2019, attribuita al Raia su mandato del Leone, dato che non sarebbe stato considerato che il telefono del Raia, dieci minuti dopo la presunta aggressione, agganciava una cella distante quindici chilometri dal luogo della presunta aggressione. 1.2.1. Il motivo non è consentito, in quanto si risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, e segnatamente della testimonianza della persona offesa, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate - o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Con motivazione convincente e priva di vizi logici la Corte di merito rilevava che la tesi che gli imputati si fossero limitati a chiedere la restituzione degli pneumatici lasciati in custodia al Fornaro, oltre ad essere scarsamente aderente alla realtà, era stata proposta dagli imputati con ricorsi contrastanti; veniva inoltre rilevato che era illogico predisporre un cambio stagionale a metà agosto ed a fine settembre (pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata).Con riguardo all'aggressione la Corte territoriale rilevava che il fatto che Fornaro avesse avuto qualche incertezza nel riferire dove le lesioni fossero esattamente allocate, non consentiva di ritenere che la sua denuncia fosse falsa, tanto più che le stesse risultavano constatate dai referti; il ricordo difettoso del punto del capo ove era stato colpito era un dato che non incideva sulla la valutazione di credibilità dei contenuti accusatori provenienti dall'offeso (pag. 13 della sentenza impugnata). Dunque, tutti gli elementi allegati per inficiare la valutazione di credibilità dei contenuti accusatori provenienti dall'offeso risultano accuratamente e legittimamente scrutinati, mentre gli apporti dichiarativi contestati risultano confermati da elementi esterni di conferma. In conclusione si ritiene che la motivazione contestata esprima una valutazione di merito fondata su una accurata analisi delle prove, che non si presta ad alcuna censura in questa sede. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduceva illegittimità della qualificazione giuridica della condotta, che avrebbe dovuto essere inquadrata nella fattispecie prevista dall'articolo 393 cod. pen. e non in quella prevista dall'art. 629 cod. pen. 1.2.1. Il collegio riafferma che il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie. (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 02). In coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, la Corte territoriale rilevava, da un lato, che non vi era alcun rapporto sinallagmatico che giustificasse un'eventuale pretesa restitutoria azionabile in giudizio e, dall'altro, che l'elemento psicologico tipico del reato estorsivo era ricavabile dall'intensità e reiterazione delle minacce (pag.21 della sentenza impugnata). 1.3.Con l'ultimo motivo di ricorso si deduceva la violazione dell'articolo 62 -bis cod. pen.: per denegare le attenuanti atipiche sarebbero stati illegittimamente valorizzati la mancanza di resipiscenza ed i precedenti penali che, invece non sarebbero ostativi alla concessione del beneficio sanzionatorio. 1.3.1. Il collegio ribadisce che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (tra le altre: Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Sez. 1, n. 39566 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Starace, Rv. 270986). Nel caso in esame la Corte d'appello non rinveniva elementi positivi cui ancorare il riconoscimento del beneficio invocato; rilevava, di contro, come la gravità del fatto i precedenti vantati il comportamento processuale fossero ostativi alla concessione alla concessione delle attenuanti atipiche (pag. 22 della sentenza impugnata). 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Sente
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