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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20302/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD.

SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]:ANI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale il Magistrato di sorveglianza di Sassari ha dichiarato, con provvedimento de plano, non luogo a provvedere in ordine al reclamo proposto avverso il provvedimento con il quale l'Amministrazione penitenziaria aveva revocato l'autorizzazione all'ingresso ne reparto detenuti in regime di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. Pen.) già concessa al medico specialista in psichiatria; rilevato che, se è vero che il reclamo proposto avverso il provvedimento dell'Amministrazione penitenziaria in materia incidente SU una posizione soggettiva meritevole di tutela, nella specie individuabile nel diritto alla salute del detenuto, deve essere deciso dal magistrato di sorveglianza con le forme del contraddittorio camerale secondo le modalità previste dall'art. 14-ter Ord.pen., e non con la procedura de plano, tuttavia il ricorso non si confronta con la rilevata carenza d'interesse, atteso che - come si legge nello stesso provvedimento del Magistrato di sorveglianza - il ricorrente aveva medio tempore nominato altro specialista dal quale era stato visitato, così come continua a beneficiare delle prestazioni sanitarie degli specialisti del presidio sanitario del reparto; considerato, pertanto, che al condannato non deriva alcun pregiudizio dalla pronuncia adottata, sicché vi è carenza di interesse posto alla base dell'istanza proposta, presentandosi come manifestamente infondata la censura prospettata; ricordato, infatti, che «l'interesse a impugnare deve presentare i caratteri della concretezza e della attualità, il che si verifica quando con l'impugnazione si abbia di mira un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente utile e favorevole all'imputato» (Sez.

U, 11 maggio 1993, n. 6203, Amato, Rv. 193743; Sez.

U, 24 marzo 1995, n. 9616, Boido, Rv. 202018; Sez. 6, 27 ottobre 2004, dep. 2005, n. 884, Serra, Rv. 230822; Sez. 6, 29 febbraio 2008, n. 16389, Ndiaye, Rv. 239976); ritenuto che, da quanto sin qui rilevato, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]:ANI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale il Magistrato di sorveglianza di Sassari ha dichiarato, con provvedimento de plano, non luogo a provvedere in ordine al reclamo proposto avverso il provvedimento con il quale l'Amministrazione penitenziaria aveva revocato l'autorizzazione all'ingresso ne reparto detenuti in regime di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. Pen.) già concessa al medico specialista in psichiatria; rilevato che, se è vero che il reclamo proposto avverso il provvedimento dell'Amministrazione penitenziaria in materia incidente SU una posizione soggettiva meritevole di tutela, nella specie individuabile nel diritto alla salute del detenuto, deve essere deciso dal magistrato di sorveglianza con le forme del contraddittorio camerale secondo le modalità previste dall'art. 14-ter Ord.pen., e non con la procedura de plano, tuttavia il ricorso non si confronta con la rilevata carenza d'interesse, atteso che - come si legge nello stesso provvedimento del Magistrato di sorveglianza - il ricorrente aveva medio tempore nominato altro specialista dal quale era stato visitato, così come continua a beneficiare delle prestazioni sanitarie degli specialisti del presidio sanitario del reparto; considerato, pertanto, che al condannato non deriva alcun pregiudizio dalla pronuncia adottata, sicché vi è carenza di interesse posto alla base dell'istanza proposta, presentandosi come manifestamente infondata la censura prospettata; ricordato, infatti, che «l'interesse a impugnare deve presentare i caratteri della concretezza e della attualità, il che si verifica quando con l'impugnazione si abbia di mira un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente utile e favorevole all'imputato» (Sez. U, 11 maggio 1993, n. 6203, Amato, Rv. 193743; Sez. U, 24 marzo 1995, n. 9616, Boido, Rv. 202018; Sez. 6, 27 ottobre 2004, dep. 2005, n. 884, Serra, Rv. 230822; Sez. 6, 29 febbraio 2008, n. 16389, Ndiaye, Rv. 239976); ritenuto che, da quanto sin qui rilevato, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos
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