CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 aprile 2026
Cassazione n. 13986/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma harigettato la richiesta di concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale, avanzata daNello [OSCURATO:PERSONA], soggetto in espiazione della pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione,riportata per i reati di insolvenza fraudolenta e truffa e a carico del quale risultano condannein primo grado per truffa, violazioni finanziarie, frode nell’esercizio del commercio, esercizioarbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, nonché pregiudizi penali perbancarotta fraudolenta, ricettazione, falso e truffa.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]Loquenzi, deducendo vizio motivazionale e violazione di legge, per non esser statoadeguatamente considerato, nel provvedimento reiettivo, il soddisfacente percorsoriabilitativo già compiuto dal condannato.3. Il ricorso è inammissibile. Le censure sussunte nell’atto di impugnazione, infatti,non sono consentite in sede di legittimità, in quanto costituite da mere doglianze versate infatto, volte direttamente a sollecitare una rivalutazione degli elementi di valutazione econoscenza posti a fondamento della decisione impugnata, oltre che ad esaltare dedottispunti di contraddittorietà, che risultano – contrariamente alle deduzioni difensive – del tuttoassenti nel testo dell’avversato provvedimento. Dette doglianze sono, altresì, riproduttive diargomentazioni già adeguatamente vagliate e disattese – in base a un ineccepibileargomentare giuridico - dal Tribunale di sorveglianza di Roma.4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex lege la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - alversamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensidell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]