CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 ottobre 1975
Cassazione n. 24503/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] nato il 10/10/1975 avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 10 febbraio 2021 dal Tribunale di Milano, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per plurimi reati di rapina e di porto di coltello, ritenuta la continuazione anche con i reati di cui alla decisione irrevocabile della medesima Corte di appello del 7 giugno 2021, ha rideterminato in tre anni di reclusione ed euro 700 di multa la pena per i reati oggetto di giudizio, in aumento su quella già inflitta nella precedente sentenza. 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, formulando un unico, articolato motivo di ricorso, con cui la difesa lamenta la violazione di legge (in relazione all'art. 81 cod. pen.) e il vizio di motivazione, per quanto attiene all'individuazione del reato più grave e agli aumenti per la continuazione. Da un lato, secondo il ricorrente sarebbe stata erroneamente ritenuta più grave - senza esplicitazione adeguata dei motivi e senza conformarsi a quanto disposto dall'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. - la rapina già giudicata con sentenza irrevocabile, quando invece il delitto di cui al capo 1) del presente procedimento risulterebbe caratterizzato da una maggiore offensività concreta. Dall'altro, si nota come in primo grado i singoli aumenti per la continuazione fossero stati individuati in 9 mesi di reclusione ed euro 500 di multa per ogni rapina e in un mese ed euro 100 per ogni porto d'arma bianca. Tuttavia, la Corte ha rideterminato in complessivi due anni e nove mesi di reclusione ed euro 600 di multa l'aumento per le ulteriori tre rapine (oltre a quanto previsto per le contravvenzioni suddette), in tal modo non differenziando gli aumenti per i singoli reati e omettendo anche in questo caso di motivare sul punto, nonché in ogni caso irrogando una pena maggiore rispetto a quella inflitta in prime grado. 3. Si è proceduto con trattazione scritta del procedimenl:o, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Nel caso di continuazione tra reati in parte decisi con sentenza definitiva e in parte sub iudice, la valutazione circa la maggiore gravità delle violazioni deve essere compiuta confrontando tra loro la pena irrogata per i fatti già giudicati con quella irroganda per i reati al vaglio del decidente, avuto riguardo alla necessità di rispettare le valutazioni in punto di determinazione della pena già coperte da giudicato e, nello stesso tempo, di rapportare grandezze omogenee (Sez. 2, n. 935 del 23/09/2015, dep. 2016, Vella, Rv. 265733; Sez. 6, n. 36402 del 04/06/2015, Fragnoli, Rv. 264582). La Corte milanese ha ritenuto più grave il delitto di cui all'art. 628 cod. pen. già giudicato con sentenza irrevocabile, richiamando l'entità del danno e la pluralità delle vittime, implicitamente così affermando che i delitti di rapina sottoposti al suo giudizio andassero sanzionati in misura meno severa rispetto all'altro procedimento. La motivazione, pur sintetica, è comunque congrua e non può darsi seguito alla invocata rilettura dei fatti, sollecitata dal ricorrente affinché sia connotata da maggiore gravità ai fini del trattamento sanzionatorio una delle rapine per cui si procede in questa sede, dove è preclusa una simile valutazione di merito.3. I giudici di appello hanno valutato equa la pena in aumento ex art. 81, secondo comma, cod. pen., di complessivi due anni e nove mesi di reclusione ed euro seicento di multa per le tre rapine e ulteriori complessivi tre mesi di reclusione ed euro 300 di multa per ciascuna delle tre contravvenzioni di cui all'art. 4, I. 110 del 1975. La statuizione muove dalla richiamata sovrapponibilità dei fatti di reato, già descritta nella ricostruzione delle singole fattispecie, per operare gli aumenti per i tre delitti e le tre contravvenzioni, in maniera inequivocabilmente proporzionale, così adempiendo, concisamente, all'obbligo motivazionale, con un grado di impegno tale da consentire comunque di verificare che siar o stati rispettati il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, e i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. Resta dunque escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. peli. Peraltro, non risulta devoluta a questa Corte mediante l'atto di ricorso alcuna valutazione in merito alla gravità dei singoli delitti, ipoteticamente diversa, di modo che il motivo di ricorso si colora di aspecificità. D'altronde, per quanto attiene alla doglianza sul mancato rispetto del divieto di reformatio in peius (dal momento che il Tribunale aveva indicato per i delitti di rapina di cui ai capi 3) e 5) un aumento di nove mesi di reclusione e 500 euro di multa cadauno, divenuti adesso undici mesi e 200 euro di multa), può osservarsi, partendo dalla consistente riduzione di pena complessivamente concessa riunendo tutte le imputazioni sotto il vincolo della continuazione con i reati precedentemente giudicati, come non violi il limite previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che, quando muta l'intera struttura del reato continuato, apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno crirninoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non rrogando una pena complessivamente maggiore (Sez. 2, n. 48538 del 21/10/2022, Tiscione, Rv. 284214; Sez. 3, n. 1957 del 22/06/2017, dep. 2018, Vallozzi, Rv. 272072). 4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. — cn M ri P.Q.M. o -e o> Z 00 zen o 1%1 -r1 0:71 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagarnento delle spese