CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 febbraio 2022
Cassazione n. 09202/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato nelle Filippine il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/3/2021 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata a rideterminazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Milano, con la contestata recidiva reiterata e infraquinquennale e la diminuente del rito abbreviato, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., commesso il 16 ottobre 2018. 2.Con unico e articolato motivo di ricorso di seguito sintetizzato ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione all'art. 99, comma 4, cod. pen. e vizio di motivazione sulla ritenuta sussistenza della recidiva. Rileva che, in mancanza di motivazione della sentenza di primo grado sul punto dell'applicazione della recidiva e in presenza di motivo di appello che tale carenza evidenziava, la Corte di appello ha "integrato" la motivazione incorrendo, però in un ulteriore vizio poiché ha "giustificato" il giudizio di pericolosità sociale, ai fini della ritenuta recidiva reiterata e infraquinquennale, richiamando un precedente penale per reato di evasione a carico dell'imputato integrato da una condanna divenuta irrevocabile in epoca successiva alla commissione del fatto oggetto del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello per la valutazione dell'applicabilità della recidiva e del correlativo aumento di pena. Sulla pena base di un anno di reclusione già in primo grado era stato apportato l'aumento di pena di mesi sei di reclusione per la recidiva qualificata come recidiva reiterata e infraquinquennale. La Corte di appello, integrando la motivazione della sentenza di primo grado del tutto carente sul punto (e si tratta di un'attività ben consentita al giudice di appello, in risposta ai rilievi contenuti nei motivi di appello che tale carenza denunciavano) ha rilevato "tuttavia il [OSCURATO:PERSONA], oltre ai molti precedenti penali per violazioni della legge sugli stupefacenti ne annovera anche uno per evasione (reato commesso il 25 maggio 2018, condanna irrevocabile il 13 gennaio 2019) il che connota i fatti per cui si procede di maggior pericolosità e maggior disvalore sociale e impone di considerare la recidiva contestata così come correttamente ha fatto il primo giudice". Si tratta, però, di una conclusione erronea perché la condotta di evasione per cui si procede è stata commessa prima della irrevocabilità della condanna per il precedente delitto di evasione richiamato in motivazione, condanna, pertanto, inidonea ad integrare la recidiva reiterata (Sez. 3, n. 57983 del 25/09/2018, C, Rv. 274692) tanto non solo perché l'effetto di maggiore gravità dell'apprezzamento della condotta e del giudizio di pericolosità deve essere fondato su un fatto storicamente accertato (e, dunque, stabilizzato per effetto della definitività della condanna) ma anche per l'ineludibile esigenza che l'autore del "nuovo" reato sia posto in grado di conoscere tutte le conseguenze penali derivanti da precedenti giudicati e, quindi, anche il proprio status di recidivo reiterato (Sez. 3, n. 10219 del 15/01/2021, Rossi, Rv. 281381). Conclusivamente la decisione, sulla cui base è stata tracciata la recidiva reiterata attribuita all'imputato, è erronea e la verifica della sussistenza della recidiva e della sua tipologia, involgendo un giudizio discrezionale che non può essere compiuto in sede di legittimità, deve essere oggetto di concreto apprezzamento del giudice del merito, involgendo un giudizio discrezionale che non può essere compiuto in sede di legittimità. 2 Li P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva e alla determinazione della pena e rinvia per nuovo giudizio su tali punti ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Così deciso il 23 febbraio 2022 Il Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ente