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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 31820/2026

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i Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;letta la memoria dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con il provvedimento in epigrafe la Corte di appello di Roma ha dichiaratoinammissibile l’incidente di esecuzione proposto nell’interesse di DomenicoPagnozzi, argomentando che l’istanza avanzata dal condannato costituiva unamera riproposizione di identica richiesta già rigettata dalla medesima autoritàgiudiziaria con ordinanza del 12 febbraio 2024, avverso la quale era stataproposta impugnazione, rigettata dalla Corte di cassazione.2.

Avverso la decisione l’interessato ha presentato ricorso tramite ildifensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con cui haeccepito, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.,violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla corretta applicazionedell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. per insussistenza della ritenuta causa diinammissibilità.Ha lamentato che con l’ordinanza del 12 febbraio 2024 la Corte di appello diRoma non aveva affrontato la questione sollevata nel primo incidented’esecuzione, riproposta con l’istanza più recente, avendo il condannato chiestoche, a fronte della revoca del beneficio dell’indulto concesso con precedentiprovvedimenti di cumulo, la pena da eseguire non fosse limitata alla solaporzione oggetto del beneficio revocato, dovendo piuttosto formarsi un nuovocumulo che tenesse conto dell’intera pena irrogata con detrazione della quotaparte già espiata.

Si è doluto che anche la Corte di cassazione, a seguito delricorso proposto avverso la sopra menzionata ordinanza, avesse erroneamenteinquadrato la fattispecie da scrutinare.3.

Nella requisitoria scritta il Procuratore generale ha chiesto che il ricorsosia dichiarato inammissibile.4.

Con memoria di replica l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha ribadito che non vi ècorrispondenza tra la domanda formulata con la più risalente istanza avanzatadalla difesa e la risposta fornita dal giudice dell’esecuzione e dalla Corte dicassazione sulla questione posta.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

Con il provvedimento impugnato la Corte di appello ha dichiaratoinammissibile l’istanza formulata da [OSCURATO:PERSONA], in quanto costituente lamera riproposizione di identica richiesta, già rigettata con ordinanza del 12febbraio 2024, concernente la correttezza del provvedimento di cumulo del 30giugno 2020, nel quale il Procuratore generale presso la Corte di appello diRoma, nel determinare in anni 30 di reclusione la pena detentiva da espiare inapplicazione del criterio moderatore di cui all’art. 78 cod. pen., faceva menzionedi precedenti cumuli già espiati dal condannato al solo fine di chiedere la revocadell’indulto concesso con i predetti provvedimenti.Con la primigenia istanza [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto che, inconseguenza della revoca del beneficio dell'indulto riconosciuto con i precedentiprovvedimenti di cumulo, fosse riportata in esecuzione, con un nuovo cumulo,l’intera pena determinata con tali provvedimenti, e non soltanto la porzioneoggetto del beneficio revocato, con detrazione dalla nuova pena complessivadella parte già espiata.Con l’ordinanza del 12 febbraio 2024 la Corte di appello di Roma rigettava larichiesta sul rilievo che i cumuli precedenti avessero esaurito la loro funzione peravvenuta espiazione della pena determinata con tali provvedimenti.Avendo il ricorrente proposto ricorso per cassazione, questa Corte, rilevatoche «secondo la difesa, […], nel nuovo provvedimento di cumulo avrebbe dovutoessere contenuta l'intera pena già calcolata nel precedente provvedimento e nonsolo quella relativa all'indulto, allora concesso e ora revocato», rigettaval’impugnazione (Sez. 1, n. 34376 del 05/06/2024), affermando che la Corte diappello aveva «correttamente evidenziato che le pene contenute nei precedenticumuli erano state tutte interamente espiate a eccezione di quella oggetto dellarevoca del beneficio dell’indulto in precedenza concesso e che questa, pertanto,era stata computata nell'ultimo provvedimento emesso in data 30 giugno 2020»e richiamando il principio secondo cui «la revoca dell'indulto relativo a una penacontenuta in un cumulo non determina lo scioglimento dello stesso quanto,piuttosto, questa assume rilievo esclusivamente come pena non eseguita, cioèresidua, che è da computare nel nuovo e successivo provvedimento di cumulo (inquesto senso, Sez. 1, n. 17503 del 13/02/2020, Fontana, Rv. 279182 - 01 nellacui motivazione, punto 4.1., è specificato che la parte di pena oggetto di indultorevocato deve essere inserita in un cumulo successivo come pena, segmento dipena, del precedente cumulo non espiato; così anche Sez. 5, n. n. 24622 del28/4/2021, Cardella, mm. pronunciata nel giudizio di rinvio che è seguito allasentenza citata dalla difesa)».Pur avendo riproposto la medesima domanda con il più recente incidente diesecuzione, il ricorrente deduce l’inoperatività della preclusione di cui all’art. 666,comma 2, cod. proc. pen. e lamenta che le precedenti decisioni, sia di merito chedi legittimità, non abbiano affrontato la questione specificamente dedotta dalcondannato.L’assunto, per quanto esposto, è manifestamente infondato.La nuova istanza ex art. 666 cod. proc. pen. non prospetta alcuna questionegiuridica con carattere di novità rispetto all’oggetto del precedente incidented’esecuzione, ma si esaurisce nella critica alle decisioni già assunte, dalle quali ilricorrente dissente: la richiesta correttamente è stata dichiarata inammissibiledal giudice di merito, con motivazione immune dai denunciati vizi, che siconforma al principio secondo cui «Il provvedimento del giudice dell'esecuzionedivenuto formalmente irrevocabile preclude, ai sensi dell'art. 666, commasecondo, cod. proc. pen., una nuova pronuncia sul medesimo "petitum" finchénon si prospettino elementi che, riguardati per il loro significato sostanziale e nonper l'apparente novità della veste formale, possono essere effettivamentequalificati come nuove questioni giuridiche o nuovi elementi di fatto,sopravvenuti ovvero preesistenti, che non abbiano già formato oggetto divalutazione ai fini della precedente decisione» (Sez. 3, n. 50005 del 01/07/2014,Iacomino, Rv. 261394 – 01).3.

Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, alversamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabileequitativamente in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;letta la memoria dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il provvedimento in epigrafe la Corte di appello di Roma ha dichiaratoinammissibile l’incidente di esecuzione proposto nell’interesse di DomenicoPagnozzi, argomentando che l’istanza avanzata dal condannato costituiva unamera riproposizione di identica richiesta già rigettata dalla medesima autoritàgiudiziaria con ordinanza del 12 febbraio 2024, avverso la quale era stataproposta impugnazione, rigettata dalla Corte di cassazione.2. Avverso la decisione l’interessato ha presentato ricorso tramite ildifensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con cui haeccepito, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.,violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla corretta applicazionedell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. per insussistenza della ritenuta causa diinammissibilità.Ha lamentato che con l’ordinanza del 12 febbraio 2024 la Corte di appello diRoma non aveva affrontato la questione sollevata nel primo incidented’esecuzione, riproposta con l’istanza più recente, avendo il condannato chiestoche, a fronte della revoca del beneficio dell’indulto concesso con precedentiprovvedimenti di cumulo, la pena da eseguire non fosse limitata alla solaporzione oggetto del beneficio revocato, dovendo piuttosto formarsi un nuovocumulo che tenesse conto dell’intera pena irrogata con detrazione della quotaparte già espiata. Si è doluto che anche la Corte di cassazione, a seguito delricorso proposto avverso la sopra menzionata ordinanza, avesse erroneamenteinquadrato la fattispecie da scrutinare.3. Nella requisitoria scritta il Procuratore generale ha chiesto che il ricorsosia dichiarato inammissibile.4. Con memoria di replica l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha ribadito che non vi ècorrispondenza tra la domanda formulata con la più risalente istanza avanzatadalla difesa e la risposta fornita dal giudice dell’esecuzione e dalla Corte dicassazione sulla questione posta.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Con il provvedimento impugnato la Corte di appello ha dichiaratoinammissibile l’istanza formulata da [OSCURATO:PERSONA], in quanto costituente lamera riproposizione di identica richiesta, già rigettata con ordinanza del 12febbraio 2024, concernente la correttezza del provvedimento di cumulo del 30giugno 2020, nel quale il Procuratore generale presso la Corte di appello diRoma, nel determinare in anni 30 di reclusione la pena detentiva da espiare inapplicazione del criterio moderatore di cui all’art. 78 cod. pen., faceva menzionedi precedenti cumuli già espiati dal condannato al solo fine di chiedere la revocadell’indulto concesso con i predetti provvedimenti.Con la primigenia istanza [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto che, inconseguenza della revoca del beneficio dell'indulto riconosciuto con i precedentiprovvedimenti di cumulo, fosse riportata in esecuzione, con un nuovo cumulo,l’intera pena determinata con tali provvedimenti, e non soltanto la porzioneoggetto del beneficio revocato, con detrazione dalla nuova pena complessivadella parte già espiata.Con l’ordinanza del 12 febbraio 2024 la Corte di appello di Roma rigettava larichiesta sul rilievo che i cumuli precedenti avessero esaurito la loro funzione peravvenuta espiazione della pena determinata con tali provvedimenti.Avendo il ricorrente proposto ricorso per cassazione, questa Corte, rilevatoche «secondo la difesa, […], nel nuovo provvedimento di cumulo avrebbe dovutoessere contenuta l'intera pena già calcolata nel precedente provvedimento e nonsolo quella relativa all'indulto, allora concesso e ora revocato», rigettaval’impugnazione (Sez. 1, n. 34376 del 05/06/2024), affermando che la Corte diappello aveva «correttamente evidenziato che le pene contenute nei precedenticumuli erano state tutte interamente espiate a eccezione di quella oggetto dellarevoca del beneficio dell’indulto in precedenza concesso e che questa, pertanto,era stata computata nell'ultimo provvedimento emesso in data 30 giugno 2020»e richiamando il principio secondo cui «la revoca dell'indulto relativo a una penacontenuta in un cumulo non determina lo scioglimento dello stesso quanto,piuttosto, questa assume rilievo esclusivamente come pena non eseguita, cioèresidua, che è da computare nel nuovo e successivo provvedimento di cumulo (inquesto senso, Sez. 1, n. 17503 del 13/02/2020, Fontana, Rv. 279182 - 01 nellacui motivazione, punto 4.1., è specificato che la parte di pena oggetto di indultorevocato deve essere inserita in un cumulo successivo come pena, segmento dipena, del precedente cumulo non espiato; così anche Sez. 5, n. n. 24622 del28/4/2021, Cardella, mm. pronunciata nel giudizio di rinvio che è seguito allasentenza citata dalla difesa)».Pur avendo riproposto la medesima domanda con il più recente incidente diesecuzione, il ricorrente deduce l’inoperatività della preclusione di cui all’art. 666,comma 2, cod. proc. pen. e lamenta che le precedenti decisioni, sia di merito chedi legittimità, non abbiano affrontato la questione specificamente dedotta dalcondannato.L’assunto, per quanto esposto, è manifestamente infondato.La nuova istanza ex art. 666 cod. proc. pen. non prospetta alcuna questionegiuridica con carattere di novità rispetto all’oggetto del precedente incidented’esecuzione, ma si esaurisce nella critica alle decisioni già assunte, dalle quali ilricorrente dissente: la richiesta correttamente è stata dichiarata inammissibiledal giudice di merito, con motivazione immune dai denunciati vizi, che siconforma al principio secondo cui «Il provvedimento del giudice dell'esecuzionedivenuto formalmente irrevocabile preclude, ai sensi dell'art. 666, commasecondo, cod. proc. pen., una nuova pronuncia sul medesimo "petitum" finchénon si prospettino elementi che, riguardati per il loro significato sostanziale e nonper l'apparente novità della veste formale, possono essere effettivamentequalificati come nuove questioni giuridiche o nuovi elementi di fatto,sopravvenuti ovvero preesistenti, che non abbiano già formato oggetto divalutazione ai fini della precedente decisione» (Sez. 3, n. 50005 del 01/07/2014,Iacomino, Rv. 261394 – 01).3. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, alversamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabileequitativamente in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]
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