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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 44358/2024

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svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga accolto con annullamento con rinvio della sentenza impugnata; letta la memoria del difensore dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso del Pubblico ministero venga dichiarato inammissibile o comunque rigettato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Trento ricorre avverso la sentenza emessa - con rito abbreviato - dal Tribunale monocratico di Trento in data 6 febbraio 2024 (motivazione depositata il successivo 12 febbraio) con la quale P.S. è stato condannato alla pena di mesi tre di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 570, comma 2, n. 2 e 570 bis cod. pen., in continuazione con altri analoghi reati, giudicati con decreto penale dell'8 giugno 2015 e con sentenza del 2020, entrambi del Tribunale di Trento, divenuti irrevocabili, con la concessione della sospensione condizionale della pena.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della continuazione tra i reati - affermata dal giudicante in modo apodittico - e alla concessione della sospensione condizionale della pena, in assenza di qualsivoglia motivazione sul punto.

3. Il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria scritta nella quale chiede che il ricorso del PM venga dichiarato inammissibile, o comunque rigettato, evidenziando che nella sentenza impugnata è presente una motivazione - ancorchè "implicita" - in ordine alla sussistenza della continuazione tra i diversi reati e dei presupposti per la sospensione condizionale della pena

4. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ncorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'art.94 del d.lgs. 10 ottobre 2022, come modificato dall'art. 5-duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla

I. 30 dicembre 2022, n. 199, nonché entro il 30 giugno 2024 ai sensi dell'art. 11, comma 7, del di. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito in legge 23 febbraio 2024, n. 18. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è parzialmente fondato.

2. Preliminarmente, va rilevato che, come esattamente evidenziato dal PG di legittimità nella sua requisitoria scritta, il ricorso concerne sentenza emessa in sede di rito abbreviato, recante condanna dell'imputato, senza modifiche del titolo di reato, e dunque la pronuncia di primo grado non è appellabile dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 443 comma 3 cod. proc. pen.

In tali casi l'art. 608 comma 1 cod. proc. pen. legittima il Procuratore generale presso la Corte d'appello a ricorrere per cassazione per tutti i motivi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen. («in sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna emessa in primo grado all'esito di rito abbreviato, il procuratore generale presso la corte d'appello può ricorrere per tutti i vizi indicati dall'art. 606 cod. proc. pen. e, pertanto, lamentare anche il difetto di motivazione ai sensi della lett. e) del citato articolo»: da ultimo, Sez. 2, n. 8534 del 14/01/2020, Pg c/ Vitiello , Rv. 278516 - 01).

2. Nel merito, il primo motivo è infondato.

Il ricorrente censura la decisione impugnata sotto il profilo del riconoscimento del vincolo della continuazione tra il delitto giudicato nel presente procedimento (con riferimento alla violazione dei doveri di assistenza familiare e all'omesso versamento della somma stabilita dal giudice civile a titolo di mantenimento della figlia minore dell'imputato: dal dicembre 2020 alla data della sentenza impugnata, dal momento che i periodi precedenti risultano "coperti" da altra sentenza passata in giudicato il 9 gennaio 2021) e quelli già giudicati con decreto penale e sentenza di condanna irrevocabili.

La motivazione del riconoscimento di tale vincolo può, infatti, ritenersi implicita nella continuità della violazione rispetto a quelle - omogenee, anche in riferimento alla persona offesa - già accertate con il decreto penale di condanna e, da ultimo, con la sentenza del 21 dicembre 2020 emessa dalla medesima Autorità giudiziaria e richiamata nella motivazione del provvedimento impugnato.

2.1. Il ricorrente censura detta statuizione - la cui motivazione non risulta manifestamente illogica - sulla base di considerazioni di tipo congetturale.

Sotto altro profilo, osserva il Collegio che «non sussiste incompatibilità tra l'istituto della recidiva e quello della continuazione, con conseguente applicazione, sussistendone i presupposti normativi, di entrambi, in quanto il secondo non comporta l'ontologica unificazione dei diversi reati avvinti dal vincolo del medesimo disegno criminoso, ma è fondata su una mera "fictio iuris" a fini di temperamento del trattamento penale» (Sez. 3, n. 54182 del 12/09/2018, Pettenon, Rv. 275296 - 01).

3. Fondata, invece, è la doglianza dedotta nel secondo motivo, relativa alla concessione della sospensione condizionale.

Detto beneficio è indicato solo nel dispositivo, senza che vi sia alcun cenno in merito nella motivazione della sentenza, nella quale si dà atto che l'inadempimento da parte dell'imputato decorre - quantomeno - dal 2015 (data del decreto di condanna) e che sussistono i presupposti per ritenere la contestata recidiva reiterata e infraquinquennale (con correlativo aumento della pena).

3.1. A fronte di ciò, il Giudice avrebbe dovuto motivare in ordine alla sussistenza dei presupposti oggettivi per la concessione della sospensione condizionale in relazione al delitto ritenuto in continuazione con i precedenti.

Infatti, «in tema di sospensione condizionale della pena, nel caso in cui tra fatti oggetto di due giudizi divenuti definitivi sia stato riconosciuto il vincolo della continuazione, non viola la disposizione dell'articolo 164 cod. pen. l'estensione del beneficio della sospensione condizionale, già riconosciuto all'imputato con la prima sentenza, alla pena complessivamente determinata, in quanto in tale ipotesi la pluralità di condanne è assimilabile ad una condanna unica per l'unico reato continuato» (così, Sez. 3, n. 52644 del 25/10/2017, Morsello, Rv. 272352 - 01).

Peraltro, «in tema di sospensione condizionale della pena, la misura massima della pena cui fa riferimento l'art. 163 cod. pen. deve essere stabilita, nel caso di concorso di reati, con riguardo alla entità complessiva della pena risultante dalla sentenza di condanna e non in relazione alla pena applicata per ciascun reato, dovendo le pene concorrenti essere considerate come pena unica per ogni effetto giuridico, salvo che la legge disponga altrimenti. (Fattispecie in cui la Corte ha affermato che nell'ipotesi di più episodi di reato continuato giudicati con sentenze successive, il beneficio non può essere limitato a uno o ad alcuni dei reati per i quali l'imputato è stato condannato: Sez. 1, n. 39217 del 12/02/2014, Sforza, Rv. 260502 - 01)».

3.2. Inoltre, sarebbe stato necessario fornire adeguata motivazione anche in ordine alla possibilità di formulare nei confronti dell'imputato una prognosi di recidivanza negativa.

Sul punto, si è infatti precisato che «la possibilità di concedere la sospensione condizionale della pena (e cioè la mancanza di precedenti penali ostativi e la condanna ad una pena che rientri nei limiti indicati nell'art. 163 cod. pen.) non può costituire motivazione adeguata della concessione del detto beneficio.

Infatti, essendo tale concessione una facoltà discrezionale del giudice di merito, che può essere esercitata solamente quando ne ricorrono le condizioni, la motivazione del giudice non può essere limitata alla sussistenza delle condizioni che permettono l'esercizio del potere discrezionale di concedere il beneficio, ma si deve estendere all'esercizio concreto di tale facoltà, che deve essere rispettoso dei criteri indicati dall'art. 164 cod. pen. che rinvia alle circostanze indicate nel precedente art. 133.

Ne consegue che il giudice di merito, una volta accertato che non vi sono ostacoli alla concessione della sospensione condizionale della pena, deve passare a formulare una prognosi sulla probabilità che in futuro "il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati", e solamente nel caso in cui tale prognosi (da effettuarsi "avuto riguardo alle circostanze indicate nell'art. 133") sia favorevole, può concretamente concedere il beneficio di cui si tratta» (Sez. 1, n. 8865 del 18/06/1992, B., Rv. 191628 - 01; conf.

Sez.

I, 18 giugno 1992, n. 529, P.M. in proc. N., non massimata).

3.4. E' plausibile che il giudicante abbia ritenuto di poter "estendere" il beneficio già evidentemente concesso con i precedenti provvedimenti di condanna divenuti irrevocabili.

Possibilità non esclusa, atteso che questa Corte (Sez. 1, n. 3137 del 07/07/2021 - dep. 27/01/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282493 - 01) ha recentemente precisato che «in tema di applicazione "in executivis" della disciplina del reato continuato, una volta ritenuta dal giudice dell'esecuzione l'unicità del disegno criminoso tra due fatti oggetto di due diverse sentenze ed applicata agli stessi la disciplina del reato continuato, la sospensione condizionale già disposta per uno dei due fatti non è automaticamente revocata, essendo compito del giudice valutare se il beneficio già concesso possa estendersi alla pena complessivamente determinata ovvero se esso debba essere revocato perché venuti meno i presupposti di legge. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento del giudice della esecuzione che, riconosciuta la continuazione tra più reati e rideterminata la pena complessiva in misura superiore a due anni di reclusione, ha omesso di pronunciarsi sulla revoca del beneficio concesso con la prima condanna, ritenendo la stessa implicita nel superamento del limite previsto dall'art.163 cod. pen.)».

Peraltro, implicando detta estensione una valutazione discrezionale del Giudice, ancorata alla sussistenza di una prognosi di recidivanza negativa, sarebbe stata comunque necessaria una specifica motivazione sul punto.

4. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata - limitatamente alla statuizione relativa alla sospensione condizionale della pena - con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale monocratico di Trento, con individuazione di Giudice persona fisica diversa da quello che ha emesso la sentenza annullata.

4.1. Infine, in ragione del titolo di reato, si deve disporre nel caso di diffusione della presente sentenza l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti private a norma dell'art. 52 d.Ig. n. 196 del 2003.

P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Trento in diversa composizione.

Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso il 10 ottobre 2024 Il onsigliere es ns Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga accolto con annullamento con rinvio della sentenza impugnata; letta la memoria del difensore dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso del Pubblico ministero venga dichiarato inammissibile o comunque rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Trento ricorre avverso la sentenza emessa - con rito abbreviato - dal Tribunale monocratico di Trento in data 6 febbraio 2024 (motivazione depositata il successivo 12 febbraio) con la quale P.S. è stato condannato alla pena di mesi tre di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 570, comma 2, n. 2 e 570 bis cod. pen., in continuazione con altri analoghi reati, giudicati con decreto penale dell'8 giugno 2015 e con sentenza del 2020, entrambi del Tribunale di Trento, divenuti irrevocabili, con la concessione della sospensione condizionale della pena. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della continuazione tra i reati - affermata dal giudicante in modo apodittico - e alla concessione della sospensione condizionale della pena, in assenza di qualsivoglia motivazione sul punto. 3. Il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria scritta nella quale chiede che il ricorso del PM venga dichiarato inammissibile, o comunque rigettato, evidenziando che nella sentenza impugnata è presente una motivazione - ancorchè "implicita" - in ordine alla sussistenza della continuazione tra i diversi reati e dei presupposti per la sospensione condizionale della pena 4. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ncorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'art.94 del d.lgs. 10 ottobre 2022, come modificato dall'art. 5-duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199, nonché entro il 30 giugno 2024 ai sensi dell'art. 11, comma 7, del di. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito in legge 23 febbraio 2024, n. 18. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato. 2. Preliminarmente, va rilevato che, come esattamente evidenziato dal PG di legittimità nella sua requisitoria scritta, il ricorso concerne sentenza emessa in sede di rito abbreviato, recante condanna dell'imputato, senza modifiche del titolo di reato, e dunque la pronuncia di primo grado non è appellabile dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 443 comma 3 cod. proc. pen. In tali casi l'art. 608 comma 1 cod. proc. pen. legittima il Procuratore generale presso la Corte d'appello a ricorrere per cassazione per tutti i motivi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen. («in sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna emessa in primo grado all'esito di rito abbreviato, il procuratore generale presso la corte d'appello può ricorrere per tutti i vizi indicati dall'art. 606 cod. proc. pen. e, pertanto, lamentare anche il difetto di motivazione ai sensi della lett. e) del citato articolo»: da ultimo, Sez. 2, n. 8534 del 14/01/2020, Pg c/ Vitiello , Rv. 278516 - 01). 2. Nel merito, il primo motivo è infondato. Il ricorrente censura la decisione impugnata sotto il profilo del riconoscimento del vincolo della continuazione tra il delitto giudicato nel presente procedimento (con riferimento alla violazione dei doveri di assistenza familiare e all'omesso versamento della somma stabilita dal giudice civile a titolo di mantenimento della figlia minore dell'imputato: dal dicembre 2020 alla data della sentenza impugnata, dal momento che i periodi precedenti risultano "coperti" da altra sentenza passata in giudicato il 9 gennaio 2021) e quelli già giudicati con decreto penale e sentenza di condanna irrevocabili. La motivazione del riconoscimento di tale vincolo può, infatti, ritenersi implicita nella continuità della violazione rispetto a quelle - omogenee, anche in riferimento alla persona offesa - già accertate con il decreto penale di condanna e, da ultimo, con la sentenza del 21 dicembre 2020 emessa dalla medesima Autorità giudiziaria e richiamata nella motivazione del provvedimento impugnato. 2.1. Il ricorrente censura detta statuizione - la cui motivazione non risulta manifestamente illogica - sulla base di considerazioni di tipo congetturale. Sotto altro profilo, osserva il Collegio che «non sussiste incompatibilità tra l'istituto della recidiva e quello della continuazione, con conseguente applicazione, sussistendone i presupposti normativi, di entrambi, in quanto il secondo non comporta l'ontologica unificazione dei diversi reati avvinti dal vincolo del medesimo disegno criminoso, ma è fondata su una mera "fictio iuris" a fini di temperamento del trattamento penale» (Sez. 3, n. 54182 del 12/09/2018, Pettenon, Rv. 275296 - 01). 3. Fondata, invece, è la doglianza dedotta nel secondo motivo, relativa alla concessione della sospensione condizionale. Detto beneficio è indicato solo nel dispositivo, senza che vi sia alcun cenno in merito nella motivazione della sentenza, nella quale si dà atto che l'inadempimento da parte dell'imputato decorre - quantomeno - dal 2015 (data del decreto di condanna) e che sussistono i presupposti per ritenere la contestata recidiva reiterata e infraquinquennale (con correlativo aumento della pena). 3.1. A fronte di ciò, il Giudice avrebbe dovuto motivare in ordine alla sussistenza dei presupposti oggettivi per la concessione della sospensione condizionale in relazione al delitto ritenuto in continuazione con i precedenti. Infatti, «in tema di sospensione condizionale della pena, nel caso in cui tra fatti oggetto di due giudizi divenuti definitivi sia stato riconosciuto il vincolo della continuazione, non viola la disposizione dell'articolo 164 cod. pen. l'estensione del beneficio della sospensione condizionale, già riconosciuto all'imputato con la prima sentenza, alla pena complessivamente determinata, in quanto in tale ipotesi la pluralità di condanne è assimilabile ad una condanna unica per l'unico reato continuato» (così, Sez. 3, n. 52644 del 25/10/2017, Morsello, Rv. 272352 - 01). Peraltro, «in tema di sospensione condizionale della pena, la misura massima della pena cui fa riferimento l'art. 163 cod. pen. deve essere stabilita, nel caso di concorso di reati, con riguardo alla entità complessiva della pena risultante dalla sentenza di condanna e non in relazione alla pena applicata per ciascun reato, dovendo le pene concorrenti essere considerate come pena unica per ogni effetto giuridico, salvo che la legge disponga altrimenti. (Fattispecie in cui la Corte ha affermato che nell'ipotesi di più episodi di reato continuato giudicati con sentenze successive, il beneficio non può essere limitato a uno o ad alcuni dei reati per i quali l'imputato è stato condannato: Sez. 1, n. 39217 del 12/02/2014, Sforza, Rv. 260502 - 01)». 3.2. Inoltre, sarebbe stato necessario fornire adeguata motivazione anche in ordine alla possibilità di formulare nei confronti dell'imputato una prognosi di recidivanza negativa. Sul punto, si è infatti precisato che «la possibilità di concedere la sospensione condizionale della pena (e cioè la mancanza di precedenti penali ostativi e la condanna ad una pena che rientri nei limiti indicati nell'art. 163 cod. pen.) non può costituire motivazione adeguata della concessione del detto beneficio. Infatti, essendo tale concessione una facoltà discrezionale del giudice di merito, che può essere esercitata solamente quando ne ricorrono le condizioni, la motivazione del giudice non può essere limitata alla sussistenza delle condizioni che permettono l'esercizio del potere discrezionale di concedere il beneficio, ma si deve estendere all'esercizio concreto di tale facoltà, che deve essere rispettoso dei criteri indicati dall'art. 164 cod. pen. che rinvia alle circostanze indicate nel precedente art. 133. Ne consegue che il giudice di merito, una volta accertato che non vi sono ostacoli alla concessione della sospensione condizionale della pena, deve passare a formulare una prognosi sulla probabilità che in futuro "il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati", e solamente nel caso in cui tale prognosi (da effettuarsi "avuto riguardo alle circostanze indicate nell'art. 133") sia favorevole, può concretamente concedere il beneficio di cui si tratta» (Sez. 1, n. 8865 del 18/06/1992, B., Rv. 191628 - 01; conf. Sez. I, 18 giugno 1992, n. 529, P.M. in proc. N., non massimata). 3.4. E' plausibile che il giudicante abbia ritenuto di poter "estendere" il beneficio già evidentemente concesso con i precedenti provvedimenti di condanna divenuti irrevocabili. Possibilità non esclusa, atteso che questa Corte (Sez. 1, n. 3137 del 07/07/2021 - dep. 27/01/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282493 - 01) ha recentemente precisato che «in tema di applicazione "in executivis" della disciplina del reato continuato, una volta ritenuta dal giudice dell'esecuzione l'unicità del disegno criminoso tra due fatti oggetto di due diverse sentenze ed applicata agli stessi la disciplina del reato continuato, la sospensione condizionale già disposta per uno dei due fatti non è automaticamente revocata, essendo compito del giudice valutare se il beneficio già concesso possa estendersi alla pena complessivamente determinata ovvero se esso debba essere revocato perché venuti meno i presupposti di legge. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento del giudice della esecuzione che, riconosciuta la continuazione tra più reati e rideterminata la pena complessiva in misura superiore a due anni di reclusione, ha omesso di pronunciarsi sulla revoca del beneficio concesso con la prima condanna, ritenendo la stessa implicita nel superamento del limite previsto dall'art.163 cod. pen.)». Peraltro, implicando detta estensione una valutazione discrezionale del Giudice, ancorata alla sussistenza di una prognosi di recidivanza negativa, sarebbe stata comunque necessaria una specifica motivazione sul punto. 4. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata - limitatamente alla statuizione relativa alla sospensione condizionale della pena - con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale monocratico di Trento, con individuazione di Giudice persona fisica diversa da quello che ha emesso la sentenza annullata. 4.1. Infine, in ragione del titolo di reato, si deve disporre nel caso di diffusione della presente sentenza l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti private a norma dell'art. 52 d.Ig. n. 196 del 2003. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Trento in diversa composizione. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 10 ottobre 2024 Il onsigliere es ns Il Presidente
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