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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 giugno 2022

Cassazione n. 19590/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 23865/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo Avvocato, in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 22, come da procura speciale in calce al ricorso – ricorrenti – contro 1 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 23865/2017 F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c Numero registro generale 23865/2017 Numero sezionale 1943/2022 Numero di raccolta generale 19590/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, giusta procura conferitagli per atto del notaio dott. [OSCURATO:PERSONA] del 25 ottobre 2016, Rep. n. 42835, giusta procura in calce al controricorso, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma, via Cicerone n. 60 -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 1938/2017, depositata il 12 settembre 2017 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 maggio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Orazio. [OSCURATO:PERSONA]: 1.La Corte d’appello di Venezia ha accolto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c. dal Tribunale di Padova, che aveva accolto la domanda presentata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nei confronti sia della banca intermediaria ([OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) sia nei confronti della società di gestione del fondo ([OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].) per difetto di forma scritta del contratto relativo alle operazioni di investimento del 14 giugno 2000.

Il giudice d’appello, preliminarmente, ha rigettato l’eccezione riproposta dagli appellati, che avevano sollevato la questione della nullità del contratto per violazione dell’art. 30, comma 7, del d.lgs. n. 58 del 1998, trattandosi di investimento fuori sede.

In realtà, per il giudice d’appello la facoltà di recesso per l’investitore era contenuta nella clausola

5.3. del prospetto informativo, che risultava consegnato alla 2 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 23865/2017 F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c Numero registro generale 23865/2017 Numero sezionale 1943/2022 Numero di raccolta generale 19590/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 controparte.

Inoltre, il contratto di intermediazione non era nullo perchè, pur non recando la sottoscrizione del funzionario della banca, era stato però sottoscritto dagli investitori.

La disciplina normativa, infatti, era imperniata sulla tutela che la forma scritta era in grado di assicurare ad una sola delle parti, alla quale riservava la esclusiva legittimazione ad agire.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], depositando anche memoria scritta.

3. Ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., depositando anche memoria scritta. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Preliminarmente si osserva che il ricorso per cassazione dei ricorrenti è stato ritualmente notificato nei confronti della sola [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., società di gestione del fondo, ma non anche della intermediaria [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. 2.Le due società sono state parti del giudizio, in entrambi i gradi di merito; inoltre, con il secondo motivo di impugnazione i ricorrenti chiedono dichiararsi la nullità del contratto-quadro per difetto di sottoscrizione da parte dell’istituto di credito [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., società intermediaria, che non è stata evocata in giudizio in sede di legittimità.

Peraltro, la questione della nullità del contratto- quadro è strettamente connessa con la posizione della [OSCURATO:PERSONA] SGR, nei cui confronti viene reiterata la pretesa di pagamento, accolta in prime cure dal tribunale, sul presupposto della nullità del contratto-quadro (la nullità del contratto “a monte” determinava la nullità dell’acquisto “a valle”). 3.Tra le due parti convenute vi è, dunque, un rapporto di dipendenza, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., sicché si impone 3 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 23865/2017 F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c Numero registro generale 23865/2017 Numero sezionale 1943/2022 Numero di raccolta generale 19590/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a..

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo ed ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., concedendo termine di 30 giorni per la notificazione a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 maggio [OSCURATO:PERSONA] 4 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 23865/2017 F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 23865/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo Avvocato, in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 22, come da procura speciale in calce al ricorso – ricorrenti – contro 1 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 23865/2017 F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c Numero registro generale 23865/2017 Numero sezionale 1943/2022 Numero di raccolta generale 19590/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, giusta procura conferitagli per atto del notaio dott. [OSCURATO:PERSONA] del 25 ottobre 2016, Rep. n. 42835, giusta procura in calce al controricorso, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma, via Cicerone n. 60 -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 1938/2017, depositata il 12 settembre 2017 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 maggio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Orazio. [OSCURATO:PERSONA]: 1.La Corte d’appello di Venezia ha accolto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c. dal Tribunale di Padova, che aveva accolto la domanda presentata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nei confronti sia della banca intermediaria ([OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) sia nei confronti della società di gestione del fondo ([OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].) per difetto di forma scritta del contratto relativo alle operazioni di investimento del 14 giugno 2000. Il giudice d’appello, preliminarmente, ha rigettato l’eccezione riproposta dagli appellati, che avevano sollevato la questione della nullità del contratto per violazione dell’art. 30, comma 7, del d.lgs. n. 58 del 1998, trattandosi di investimento fuori sede. In realtà, per il giudice d’appello la facoltà di recesso per l’investitore era contenuta nella clausola 5.3. del prospetto informativo, che risultava consegnato alla 2 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 23865/2017 F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c Numero registro generale 23865/2017 Numero sezionale 1943/2022 Numero di raccolta generale 19590/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 controparte. Inoltre, il contratto di intermediazione non era nullo perchè, pur non recando la sottoscrizione del funzionario della banca, era stato però sottoscritto dagli investitori. La disciplina normativa, infatti, era imperniata sulla tutela che la forma scritta era in grado di assicurare ad una sola delle parti, alla quale riservava la esclusiva legittimazione ad agire. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], depositando anche memoria scritta. 3. Ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., depositando anche memoria scritta. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Preliminarmente si osserva che il ricorso per cassazione dei ricorrenti è stato ritualmente notificato nei confronti della sola [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., società di gestione del fondo, ma non anche della intermediaria [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. 2.Le due società sono state parti del giudizio, in entrambi i gradi di merito; inoltre, con il secondo motivo di impugnazione i ricorrenti chiedono dichiararsi la nullità del contratto-quadro per difetto di sottoscrizione da parte dell’istituto di credito [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., società intermediaria, che non è stata evocata in giudizio in sede di legittimità. Peraltro, la questione della nullità del contratto- quadro è strettamente connessa con la posizione della [OSCURATO:PERSONA] SGR, nei cui confronti viene reiterata la pretesa di pagamento, accolta in prime cure dal tribunale, sul presupposto della nullità del contratto-quadro (la nullità del contratto “a monte” determinava la nullità dell’acquisto “a valle”). 3.Tra le due parti convenute vi è, dunque, un rapporto di dipendenza, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., sicché si impone 3 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 23865/2017 F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c Numero registro generale 23865/2017 Numero sezionale 1943/2022 Numero di raccolta generale 19590/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo ed ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., concedendo termine di 30 giorni per la notificazione a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 maggio [OSCURATO:PERSONA] 4 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 23865/2017 F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P
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