CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 14435/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dalla Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA];visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l’inammissibilità delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA], con l’ordinanza del 18 settembre 2025, qualegiudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza proposta nell’interesse di Antonio CalogeroMontante di revocare l’ordine di esecuzione per la carcerazione n. SIEP 114/2025, emessodalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA] in data 9 settembre 2025.2. Il ricorrente nel corso del processo di merito è stato condannato per diversi reati.La Corte di cassazione, con sentenza pronunciata dalla Sesta Sezione Penale il 30ottobre 2024, ha annullato senza rinvio la condanna in relazione ad alcuni capi diimputazioni e ha disposto trasmettersi gli atti “ad altra sezione della Corte di appello diCaltanissetta per la rideterminazione della pena nei confronti dei summenzionati imputati (tracui appunto il ricorrente) in ordine ai reati di accesso abusivo a sistema informatico,commessi successivamente al 29 giugno 2014, capo G), e di corruzione propria, capo I), enei confronti del solo Montante, anche per i reati di corruzione propria di cui ai capi O) e Q)”.Il 9 settembre 2025 la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che la pena quanto ai reati di cui ai capi O) e Q) fosse eseguibile,ha emesso l’ordine di esecuzione per la carcerazione quantificando la pena da espiare inanni quattro, mesi cinque e giorni 20 di reclusione.Il ricorrente, ricevuta la notifica dell’ordine di esecuzione si è costituto in carcere.3. In data 10 settembre 2025 la difesa ha presentato alla Procura Generale unaistanza nella quale, evidenziato che l’ordine di esecuzione si fondava su una lettura parzialedel dispositivo della sentenza di annullamento, ha chiesto la revoca dell’ordine diesecuzione.La Procura generale in data 11 settembre ha rigettato l’istanza e l’ha trasmessa allaCorte di appello di [OSCURATO:PERSONA], giudice dell’esecuzione presso il quale, in pari data, ladifesa ha presentato una richiesta di revoca dell’ordine di esecuzione.Il successivo 12 settembre la difesa ha ricevuto la notifica del decreto di fissazionedell’udienza del procedimento di esecuzione 94/25 per la camera di consiglio del giorno 21ottobre 2025.In data 18 settembre la stessa difesa, ha ricevuto la notifica dell’ordinanza resa deplano nel procedimento n. 95/25 con la quale la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettatola richiesta.4. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’interessato che, a mezzodel difensore, ha dedotto i seguenti motivi.4.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 178, 179 e 666 cod. proc. pen. Nelprimo motivo la difesa rileva che la Corte d’appello ha emesso l’ordinanza di rigetto senzafissare e tenere l’udienza prescritta dall’art. 666 cod. proc. pen. e che ciò determina la nullitàassoluta e di ordine generale del provvedimento che è stato pronunciato violando il principiodel contraddittorio.4.2. Violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all’art. 624 cod. proc. pen.Nel secondo motivo la difesa rileva che la Corte territoriale ha rigettato l’istanza di revocadell’ordine di esecuzione omettendo di tenere in considerazione che la Corte di Cassazione,con la sentenza del 30 ottobre 2024, ha annullato senza rinvio la condanna relativa ad alcunidei capi di imputazione e, con specifico riferimento al ricorrente, ha comunque disposto latrasmissione degli atti alla Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA] per la rideterminazione della penain relazione ai capi G), I), O) e Q), proprio quelli cioè in relazione ai quali è stato emessol’ordine di esecuzione. Situazione questa, quindi, in cui, secondo la giurisprudenza dilegittimità sul punto, l’affermazione di responsabilità è divenuta irrevocabile ma la pena nonè eseguibile in quanto l’ammontare definitivo della stessa è stata rimesso alla decisione delgiudice di rinvio che, allo stato, non si è ancora pronunciato.5. In data 29 dicembre 2025 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con laquale il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’annullamento con rinvio delprovvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.2. Nel primo motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge in relazione agliartt. 178, 179 e 666 cod. proc. pen. evidenziando che la Corte d’appello ha provvedutosenza fissare e tenere l’udienza prescritta dall’art. 666 cod. proc. pen. e che ciò determina lanullità assoluta e di ordine generale del provvedimento.La doglianza è fondata.2.1. L’art. 666 cod. proc. pen. regola il rito “ordinario” di esecuzione.Nel caso in cui l’istanza formulata appaia a prima lettura manifestamente infondataper difetto delle condizioni di legge o risulti essere la mera riproposizione di una richiesta giàrigettata l'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. riconosce al giudice il potere di dichiararel’inammissibilità del provvedimento e stabilisce che tale provvedimento possa essereadottato de plano, con decreto motivato, sentito il Pubblico ministero.Al di fuori di queste due ipotesi specifiche, le uniche che legittimano l'emissione deldecreto e la deroga alla regola del contraddittorio in quanto non implicano alcun giudizio dimerito e alcuna valutazione discrezionale, il procedimento di esecuzione deve esseretrattato con la fissazione di una udienza in camera di consiglio che, previo avviso alle parti eai difensori, deve svolgersi con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e conl'obbligatoria assistenza e partecipazione del difensore, sia esso di fiducia o d'ufficio, ai finidella regolare instaurazione di un contraddittorio effettivo (Sez. 1, n. 42900 del 27/09/2013,Pretto, Rv. 257159 – 01; Sez. 1, n. 14040 del 27/03/2007, Menin, Rv. 236216 – 01).La mancata fissazione e celebrazione dell’udienza al di fuori dei casi espressamentestabiliti determina lanullità di ordine generale e a carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ognistato e grado del procedimento che, se accertata in sede di legittimità, imponel'annullamento senza rinvio della decisione impugnata, ai sensi degli artt. 178 e 179 cod.proc. pen., del provvedimento emesso de plano, dato che la procedura adottata comportal'omesso avviso all'interessato della fissazione dell'udienza, equiparabile alla omessacitazione dell'imputato nel procedimento ordinario, e l'assenza del suo difensore nei casi incui ne è obbligatoria la presenza (Sez. 1, n. 22282 del 23/06/2020, D., Rv. 279452 - 01; Sez.1, n. 41754 del 16/09/2014, Cherni, Rv. 260524 – 01; Sez. 1, n. 12304 del 26/02/2014,Vitiello, Rv. 259475 – 01; Sez. 1, n. 9818 del 14/02/2014, Imperiale, Rv. 259172 – 01; Sez.1, n. 29505 del 11/06/2013, P.m. in proc. lahmar, Rv. 256111 – 01; Sez. 3, n. 11421 del29/01/2013, Prediletto, Rv. 254939 – 01; Sez. 1, n. 10747 del 18/02/2009, Mastrillo, Rv.242894 – 01; Sez. 3, n. 1730 del 29/05/1998, Viscione, Rv. 211550 – 01).2.2. Nel caso di specie, come evidenziato nel ricorso ed emerge dagli atti, cui questaCorte ha la possibilità di accedere quale giudice del fatto processuale (Sez. U, n. 42792 del31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv.255304 – 01; Sez. 4, n. 47981 del 28/09/2004, Mauro, Rv. 230568 -01), risulta che il giudicedell'esecuzione ha provveduto de plano in una ipotesi diversa da quelle tassativamentestabilite senza la rituale instaurazione della udienza camerale, limitandosi a richiedere ilparere del pubblico ministero, e ha erroneamente esaminato nel merito la richiesta, convalutazioni riferite alla verifica della sussistenza delle condizioni per la revoca dell’ordine dicarcerazione.2.3. La violazione rilevata comporta la nullità del provvedimento e imponel’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata cui segue la trasmissione degli atti allaCorte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] per l'ulteriore corso. P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Cortedi appello di [OSCURATO:PERSONA] per l'ulteriore corso.Così è deciso, 29/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]