Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 settembre 2026

Cassazione n. 25043/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Liberatori-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 807/2024 depositata il12/08/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]'.1) Con atto di citazione notificato in data 20/12/2019 la Sig.raScarselletta [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto, innanzi al Giudice di Pace di Ferentino,[OSCURATO:PERSONA], riferendo di aver acquistato in data 8/3/2001, il buonopostale fruttifero serie AA1 di € 2.500,00, di cui ha appreso la durata, disei anni successivi all'emissione, soltanto nel maggio 2019, quando,Numero registro generale 4334/2025Numero sezionale 3013/2026Numero di raccolta generale 25043/2026Data pubblicazione 06/09/2026intenzionata a riscuoterlo, si è vista opporre la prescrizione decennale, echiedendo che, non avendo essa ricevuto, all’atto della sottoscrizione delbuono, alcuna informazione orale sulla durata del buono, né avendoricevuto il foglio informativo, fosse accertata la responsabilità contrattualedi [OSCURATO:PERSONA] spa per inadempimento agli obblighi d'informazione e diconsegna ex artt. 1175-1176 CC e 3 D.M.

Tesoro 19.12.2000 in G.U. n.300 del 27.12.2000, e che la convenuta fosse condannata al risarcimentodei danni patrimoniali mediante la corresponsione della somma di €.3.265,63, oltre interessi, o, in subordine, che, in applicazione dell’art.1375 c.c., fosse dichiarato il suo diritto al rimborso del buono postale concondanna delle Poste a pagare la predetta somma.[OSCURATO:PERSONA] ha eccepito l’avvenuta prescrizione decennale del dirittoalla riscossione del buono.[OSCURATO:PERSONA] di Pace, con sentenza pubblicata il 27/2/2021, ha accolto ladomanda della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], condannando [OSCURATO:PERSONA] alpagamento del risarcimento dei danni patrimoniali, alla luce del D.M.19.12.2000, nella parte in cui “prevede che all'atto del collocamento deibuoni fruttiferi postali viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglioinformativo che contiene la descrizione delle caratteristichedell'investimento”, e della circostanza che la prova che il foglio informativosia stato consegnato al cliente non è stata data dal convenuto.Interposto appello da parte di [OSCURATO:PERSONA] (che ha sostenutol’assenza di responsabilità contrattuale imputabile a Poste, in quanto ibuoni fruttiferi postali fanno parte di serie emesse con decreti ministerialipubblicati sulla G.U., nei quali sono indicate le caratteristiche dei titoli equanto necessario per informare il risparmiatore-investitore, ed essendo ildanno semmai imputabile all’attrice, rimasta inerte dopo la scadenza deltitolo), il Tribunale di Frosinone lo ha respinto.Il Tribunale, in particolare, ha rilevato che il titolo acquistato dallasig.ra [OSCURATO:PERSONA] non recava la stampigliatura con la data di scadenza,Numero registro generale 4334/2025Numero sezionale 3013/2026Numero di raccolta generale 25043/2026Data pubblicazione 06/09/2026né l’indicazione del D.M. contenente le condizioni di investimento, chel’appellata sosteneva di non aver ricevuto, al momento della sottoscrizionedel buono, il foglio informativo analitico (F.I.A.) previsto dall’art. 3 delD.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA] (“Per il collocamento dei buoni fruttiferi postalirappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore iltitolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristichedell'investimento”) e che [OSCURATO:PERSONA] non aveva assolto all'onere dellaprova di aver consegnato l’allegato prospetto, né aveva chiesto di provarlomediante attività istruttoria, né rilevando la circostanza che la Scarsellettaavrebbe potuto procurarsi aliunde informazioni sulla scadenza del titolo equindi sul decorso della prescrizione, giacché la valutazione dellaresponsabilità per inadempimento va condotta con riferimento agliobblighi violati dalla parte onerata e non con riguardo alla possibilità chela controparte possa procurarsi in altro modo l’informazione necessaria.2) Con ricorso notificato il 25/2/2025 [OSCURATO:PERSONA] spa ha impugnatola sentenza del Tribunale di Frosinone, proponendo un unico motivo diricorso.La parte controricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Eccezione di inammissibilità del ricorso.La parte controricorrente [OSCURATO:PERSONA], nella memoria del[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per omesso depositodella procura notarile.Ha, in particolare, osservato che il mandato alle liti all’avv. [OSCURATO:PERSONA]Baroni è stato sottoscritto dal procuratore speciale “avv. [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] in virtù dei poteri conferitidal dott. [OSCURATO:PERSONA], Direttore Generale della Società, giusta procuraper [OSCURATO:PERSONA] in data 10 settembre 2024, rep.56907 racc. 16744, registrata il 12 settembre 2024” e che, poiché neltermine ultimo stabilito dall’art 372 cpc la ricorrente non aveva depositatoNumero registro generale 4334/2025Numero sezionale 3013/2026Numero di raccolta generale 25043/2026Data pubblicazione 06/09/2026tale procura notarile, si era verificato il vizio dell’inammissibilità del ricorsoai sensi degli artt. 77 e 372 c.p.c.L’eccezione è tardiva, perché proposta solo nella memoria depositataex art. 380 bis.1 c.p.c.Infatti, secondo questa Corte, “nel rito camerale del processo dicassazione la contestazione relativamente alla legittimazione processualedel rappresentante del ricorrente deve essere proposta con il controricorsoe non può essere sollevata solo con la memoria ex art. 380-bis1 del cpc,come conferma decisivamente anche il fatto che lo sfalsamento deltermine per il deposito ex art. 372 del cpc (dieci giorni prima della cameradi consiglio, la prima, quindici il secondo) non consente alla controparte,destinataria del rilievo, di replicare attivamente” (Cass. civ., sez.

I,20/11/2025, n. 30655).Più specificamente, con la decisione citata, questa Corte ha osservato:«Il controricorrente ha in tal modo inteso invocare l'orientamento diquesta Corte secondo cui la società la quale agisca o resista in giudizio amezzo di persona fisica, che essa persona giuridica dichiari essere dotatadel potere di rappresentanza organica dell'ente, non ha l'onere didimostrare tale veste, sia che il potere rappresentativo discenda dall'attocostitutivo o dallo statuto, sia che discenda da un diverso atto comunquesottoposto ad un regime di pubblicità legale, mentre spetta in talifrangenti alla controparte contestare la sussistenza del dichiarato potererappresentativo e fornire la relativa prova negativa (da ult.

Cass. n. 15914del 2025); viceversa, qualora il potere rappresentativo non derivi da undel potere, la società è tenuta a dimostrare, tramite pertinente produzionedocumentale, anche ex art. 372 c.p.c., la spettanza del potere medesimo(tra le molte Cass. n. 2033 del 25/01/2022; n. 24893 del 15/09/2021; n.576 del 15/01/2021; n. 11898 del 07/05/2019; n. 4924 del 27/02/2017;n. 21803 del 28/10/2016; n. 16274 del 31/07/2015).

Ora, il principio cheNumero registro generale 4334/2025Numero sezionale 3013/2026Numero di raccolta generale 25043/2026Data pubblicazione 06/09/2026precede, certo largamente ribadito, e che anche qui non si intende affattomettere in discussione, ha da essere però rettamente inteso, giacchél'orientamento elaborato da questa S.C., considerato nella suacomplessiva ed organica ricostruzione, non si ferma all'affermazionepoc'anzi riassunta, ma contiene l'ulteriore e altrettanto largamenteribadita precisazione - riproposta ad esempio, in fattispecie identicaall'attuale, dall'ordinanza di questa sezione n. 15177 del 2024, ove siinvoca l'autorità della decisione delle Sezioni Unite n. 20596 del 2007 -secondo cui, se è senz'altro vero che, nel caso in cui il potererappresentativo abbia origine da un atto della società non soggetto apubblicità legale, incombe su chi agisce l'onere di riscontrare l'esistenza ditale potere, è altrettanto vero che detto onere si concretizza, diviene inaltri termini attuale ed operante, solo a condizione che - anche in taleipotesi - vi sia stata la contestazione della relativa qualità ad opera dellacontroparte e, inoltre, ed è quanto rileva per il nostro caso, che talecontestazione sia stata tempestiva, i.e. tale da consentire all'interessato dieffettuare nel rispetto delle scansioni processuali applicabili la produzionedocumentale a tal punto resasi necessaria.

E cioè, secondo quanto si leggenella decisione delle Sezioni Unite appena citata, non può "invocarsi ilprincipio secondo cui, in tema di rappresentanza processuale delle personegiuridiche, il giudice ha il dovere di accertare, anche d'ufficio ed in seded'impugnazione, la legittimazione processuale delle parti, perché, com'èpacifico, tale principio comporta solo che debba essere verificato se ilsoggetto che ha dichiarato di agire o contraddire in nome e per contodell'ente abbia anche dichiarato di far ciò in una veste astrattamenteidonea ad abilitarlo alla rappresentanza sostanziale dell'ente stesso nelprocesso, non che il giudice sia tenuto a svolgere di sua iniziativaaccertamenti in ordine all'effettiva esistenza della qualità spesa dalrappresentante”…È pur vero che l'accertamento circa il presupposto dellalegittimazione processuale deve essere compiuto d'ufficio dal giudiceNumero registro generale 4334/2025Numero sezionale 3013/2026Numero di raccolta generale 25043/2026Data pubblicazione 06/09/2026anche nelle fasi di impugnazione del processo, ma l'obbligo sussiste soloquando la parte interessata sia messa in condizione di depositare ladocumentazione mancante; cioè solo quando la contestazione sia statasollevata tempestivamente.

Ne deriva non solo che il giudice non è tenutoa svolgere di sua iniziativa gli accertamenti sulla effettiva esistenza dellalegittimazione delle parti, ma anche che la contestazione di cui si trattanon può seguire le sorti del processo (essere, cioè, esercitata secundumeventum litis)"».2) Motivo di impugnazione: “Violazione e falsa applicazione degliartt. 6 e 8 del D.M.

Tesoro 19/12/2000 e del D.M. 29/3/2021 (parteseconda), nonché dell’art. 2697 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.)”.La ricorrente censura la sentenza impugnata per aver affermatol’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA], per mancata consegna del FoglioInformativo Analitico relativo al buono sottoscritto dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA],e la mancata dimostrazione da parte di Poste dell’avvenuta consegna ditale Foglio, contenente le caratteristiche, il termine di scadenza e lanormativa applicabile al buono.La ricorrente ha sottolineato che i buoni fruttiferi sono titoli dilegittimazione e non titoli di credito (caratterizzati questi dall’autonomiacausale, dall’incorporazione e dalla letteralità), ai sensi dell’art. 2002 c.c.,che le loro condizioni sono desumibili sia dal titolo, sia dal D.M. posto allabase della sua emissione (decreto che assume veste di legge per effettodella delega operata ex DPR 173/56) e che i diritti spettanti ai titolari deibuoni sono disciplinati dai D.M. in materia, i quali sono idonei, pergiurisprudenza costante, a integrare ab externo il contenuto degli stessititoli, ai sensi dell’art. 1339 c.c. (così come anche stabilito da Cass.

S.U,n. 3963/2019).La ricorrente ha ricordato che l’art. 8 del D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA] prevedeche “i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favoredell’emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo perNumero registro generale 4334/2025Numero sezionale 3013/2026Numero di raccolta generale 25043/2026Data pubblicazione 06/09/2026quanto riguarda il capitale e gli interessi”, che la natura di titoli dilegittimazione comporta la prevalenza delle disposizioni dei D.M. sulleindicazioni apposte sui buoni e che i D.M. regolanti l’emissione di unaspecifica serie di buoni postali sono pubblicati sulla [OSCURATO:PERSONA] e,dunque, sono accessibili dalla generalità degli interessati, con laconseguenza che sui sottoscrittori grava un onere di attivazione diretto adacquisire la conoscenza delle caratteristiche dei buoni (riportanti ladicitura “a termine”), della loro scadenza e della decorrenza del termine diprescrizione, a prescindere dalla consegna del prospetto informativo daparte di [OSCURATO:PERSONA].La ricorrente ha anche sottolineato di avere comunque consegnato asuo tempo il [OSCURATO:PERSONA] e che essa non è costretta a conservare ladocumentazione per più di cinque anni (art. 213 DPR 256/2989) o di diecianni (art. 119 TUB).Il motivo è fondato.2.1) Respinta l’eccezione di inammissibilità ex art. 366 co. 1 n. 4c.p.c., sollevata da parte controricorrente (considerato che la ricorrente haesposto con chiarezza la propria censura circa l’interpretazione dellanormativa in materia di buoni postali), nel merito della questione siaderisce all’orientamento ormai assunto in modo costante da questaCorte, secondo cui non può essere attribuito a [OSCURATO:PERSONA] alcuncomportamento inadempiente, perché sul buono era apposta l’indicazionedella serie “AA1” e la dicitura “a termine” e sulla G.U. erano pubblicati iD.M. attraverso i quali era avvenuta l’emissione dei buoni e riportate lecaratteristiche dei titoli, e potendo i clienti rivolgersi per informazioni agliuffici postali (dove deve sempre essere affisso avviso circa i terminiprescrizionali).Più specificamente, secondo questa Corte: “In tema di buoni postalifruttiferi, la cui disciplina normativa concernente il regime giuridico ad essiconcretamente applicabile va ricercata nei decreti ministeriali istitutiviNumero registro generale 4334/2025Numero sezionale 3013/2026Numero di raccolta generale 25043/2026Data pubblicazione 06/09/2026delle corrispondenti serie, la mancata consegna del Foglio InformativoAnalitico di cui all'art. 3 del D.M.

Tesoro 19 dicembre 2000 all'acquirentedei buoni, da parte di [OSCURATO:PERSONA] spa, che, successivamente, eccepiscadi non poter rimborsare questi ultimi a causa dell'intervenuta prescrizioneordinaria decennale ai sensi dell'articolo 2946 cod. civ., non determinal'insorgere di un diritto risarcitorio, che abbia per contenuto l'oggetto deldiritto non esercitato tempestivamente, in favore del sottoscrittore, ilquale lamenti che la prescrizione predetta e, dunque, l'estinzione del suodiritto di credito al rimborso dei buoni medesimi, sia imputabile allamancata conoscenza della loro scadenza derivante dal deficit informativocagionatogli dalla mancata consegna del Foglio suddetto” (Cass. civ., sez.I, 19/02/2026, n. 3791); “In materia di buoni postali fruttiferi, l'omessaconsegna del [OSCURATO:PERSONA], ex art. 3 del d.m. 19 dicembre2000, al sottoscrittore - il quale lamenti di non essere stato,conseguentemente, nelle condizioni di conoscere la data di scadenza deititoli - non determina l'insorgere di una pretesa al risarcimento del dannoconsistente nella perdita del diritto di credito per prescrizione” (Cass. civ.,sez.

I, 18/02/2026, n. 3686).2.2) In particolare, questa Corte, con le decisioni suddette, emesse aseguito di pubblica udienza (e con altre successive, conformi) ha rilevatoche il tema da affrontare, nei casi simili a quello qui in esame, non èquello della prescrizione del diritto al rimborso dei buoni, bensì l'invocatodiritto al risarcimento del danno per un'asserita responsabilità dainadempimento contrattuale della società ricorrente per non averconsegnato il FIA al momento dell'acquisto dei buoni medesimi.In particolare, espone questa Corte, la pretesa risarcitoria della partericorrente si fonda sulla prospettazione per cui [OSCURATO:PERSONA] spa, almomento della sottoscrizione dei buoni fruttiferi postali, aveva violatol'obbligo ex lege - previsto dall'art. 3 del decreto del Ministro del Tesorodel 19 dicembre 2000, emanato ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 284 delNumero registro generale 4334/2025Numero sezionale 3013/2026Numero di raccolta generale 25043/2026Data pubblicazione 06/09/20261999 (e ribadito dall'art. 6 del medesimo D.M.) - di consegnare il cd."[OSCURATO:PERSONA]" (FIA), contenente anche l'indicazione dellecaratteristiche dettagliate dei buoni sottoscritti, tra cui la relativascadenza, quale elemento essenziale per l'individuazione del dies a quo didecorrenza della prescrizione ordinaria decennale del diritto di credito allaloro riscossione (tanto del capitale, quanto degli interessi maturati), comestabilito dall'art. 8 del citato decreto ministeriale.

Da qui, pertanto, lamancanza di una corretta informazione circa le caratteristichedell'investimento effettuato, assicurata soltanto dalla consegna del FIA alsottoscrittore, per cui questo non avrebbe avuto conoscenza giuridicadelle reali condizioni che avrebbero regolato i buoni acquistati, soprattuttodella loro scadenza, e, quindi, sarebbe rimasto ignaro del momento apartire dal quale far valere il proprio diritto di credito al pagamento delcorrispondente capitale e degli interessi.Esaminando la normativa, questa Corte rileva che il decreto delMinistro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19dicembre 2000 stabilì: all'art. 2, che "l'emissione dei buoni fruttiferipostali viene effettuata per "serie" con decreti del Ministro... ove sonoindicati il prezzo, il taglio, il tasso di interesse, la durata, l'eventualeimporto massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella giornatalavorativa, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario"; all'art. 3, che"Per il collocamento dei buoni postali fruttiferi rappresentati da documentocartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativocontenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento" (comma1); all'art. 6, rubricato "Pubblicità e comunicazioni ai risparmiatori", che,"[OSCURATO:PERSONA] spa espone nei propri locali aperti al pubblico un avvisosulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, che sarannoconsegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristichedei buoni fruttiferi postali”; all'art. 8, rubricato "Prescrizione", che "I dirittidei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittenteNumero registro generale 4334/2025Numero sezionale 3013/2026Numero di raccolta generale 25043/2026Data pubblicazione 06/09/2026trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda ilcapitale e gli interessi. [OSCURATO:PERSONA] depositi e prestiti ha facoltà di disporre,con apposita delibera del consiglio di amministrazione, il rimborso deicrediti prescritti a favore dei titolari dei buoni fruttiferi postali che nefacciano richiesta".La Corte rimarca che i buoni postali oggetto della controversia sonodella serie "AA1" e sono stati istituiti con il medesimo decreto del Ministrodel tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19dicembre 2000, il cui art. 18 ha previsto che i buoni postali fruttiferi didetta serie "possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, altermine del sesto anno successivo a quello di emissione".Per effetto di tali complessive disposizioni, quindi, per i buoni dellaserie "AA1", il termine di prescrizione sarebbe stato pari a dieci anni adecorrere dal sesto anno successivo a quello di loro emissione.Dal riferito quadro normativo la Corte desume, in primo luogo, che gliobblighi informativi previsti dai decreti emanati a seguito del riordino diCassa Depositi e Prestiti non sono preordinati al riequilibrio diun'asimmetria del patrimonio conoscitivo informativo delle parti in favoredell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole,postale e si accompagnano alla consegna del titolo sottoscritto ovvero, incaso di titolo dematerializzato, del contratto concluso per iscritto (cfr. art.3 del D.M. 19 dicembre 2000).

Tali obblighi, dunque, assolvono ad unafunzione riepilogativa e ricognitiva dei termini dell'operazione conclusa.La Corte rimarca, poi, che, come recentemente ribadito, affattocondivisibilmente, da Cass. 20 dicembre 2024, n. 33631 (pag. 6 e ss.della motivazione), "...

Questa Corte ha ritenuto costantemente econcordemente che i buoni postali sono meri titoli di legittimazione, aisensi dell'articolo 2002 cod. civ., come tali privi dei requisiti di letteralità eastrattezza.

Ne consegue che sono possibili variazioni derivanti dallaNumero registro generale 4334/2025Numero sezionale 3013/2026Numero di raccolta generale 25043/2026Data pubblicazione 06/09/2026sopravvenienza di eventuali decreti ministeriali modificativi volti inparticolare a modificare o il contenuto del documento e che ciò porta aritenere che la modificazione trova ingresso all'interno del contrattomediante una sostituzione del suo contenuto ab externo per effetto delmeccanismo di integrazione automatica previsto dall'articolo 1339 c.c.

Atale orientamento si è conformata la giurisprudenza di questa Corte (Cass.16 dicembre 2005, n. 27809; il richiamo a tale qualificazione è presentenelle pronunce successive; cfr. ad es.: Cass., Sez.

U. 15 giugno 2007, n.13979/2007; Cass. Sez.

U., n. 3963/2019; Cass., n. 24527/2021; Cass.,n. 4384/2022; Cass., n. 4748/2022).

I buoni postali sono quindi deidocumenti che servono solo a identificare l'avente diritto alla prestazione:come tali, a norma dell'art. 2002 c.c., essi non sono soggetti alle normedettate per i titoli di credito.

Questo significa, in particolare, che ai buonipostali restano estranei i principi di autonomia causale, di incorporazione edi letteralità (con quel che ne discende sul piano delle eccezioni opponibilidall'avente diritto, regolamentate, per i titoli di credito, dall'art. 1993c.c.): tant'è che è operante, rispetto ai buoni, il meccanismo diintegrazione contrattuale previsto dall'art. 173 D.P.R. n. 156/1973 (v.,Cass., n. 22619/2023 e successive conformi)”.La Corte osserva, a questo punto, che è palese che la pretesa omessainformazione lamentata dalla parte controricorrente riguardava,soprattutto, la scadenza dei buoni in questione: in altri termini, [OSCURATO:SOCIETA], non consegnando il FIA, avrebbe impedito al sottoscrittore diconoscere la concreta durata (e, quindi, la relativa scadenza) dei buoniacquistati e, conseguentemente, nemmeno gli avrebbe consentito diindividuare puntualmente il dies a quo della prescrizione del diritto alrimborso di quei buoni.Tuttavia, circa la individuazione della data da cui sarebbe iniziata adecorrere la prescrizione del rimborso dei buoni, rileva il Collegio che giàdalla disciplina recata dal D.M.

Tesoro 19 dicembre 2000 si ricava, affattoNumero registro generale 4334/2025Numero sezionale 3013/2026Numero di raccolta generale 25043/2026Data pubblicazione 06/09/2026agevolmente, che il decorso del termine decennale di prescrizione deidiritti spettanti ai relativi titolari alla liquidazione del capitale e degliinteressi sarebbe iniziato dalla data di scadenza prevista nel decreto diemissione della relativa serie.

Basta considerare, in proposito, il suo art.8, che fissava in anni dieci la prescrizione dei diritti dei titolari dei buoni"dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gliinteressi"; il suo art. 4, che stabiliva la liquidazione, in linea capitale einteressi, dei buoni "alla scadenza prevista nel decreto di emissione dellarelativa serie"; il suo art. 18, che, con specifico riferimento alla serie alloraemessa - "AA1" - prevedeva che i buoni "possono essere liquidati, in lineacapitale e interessi, al termine del sesto anno successivo a quello diemissione".Quanto, invece, al termine di prescrizione applicabile nella concretafattispecie, lo stesso era già previsto dal codice civile, in particolaredall'art. 2946 ("Prescrizione ordinaria"), a tenore del quale "Salvi i casi incui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizionecon il decorso di dieci anni", altresì ribadendosi che l'art. 8 del D.M.

Tesorodel 19 dicembre 2000, rubricato "Prescrizione", aveva sancito che "I dirittidei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittentetrascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda ilcapitale e gli interessi".La Corte rileva che ne consegue, quindi, che la pretesa carenza di unacorretta informazione, lamentata dai controricorrenti ed imputata a [OSCURATO:SOCIETA] per effetto della mancata consegna del FIA al momentodell'acquisto dei buoni postali serie "AA1" suddetti, aveva riguardato profilistabiliti direttamente dal D.M.

Tesoro del 19 dicembre 2000, istitutivo diquella serie (la durata, la scadenza ed il dies a quo della prescrizione deldiritto al loro rimborso) oppure dal codice civile (l'entità del termineprescrizionale di cui al citato suo art. 2946).Numero registro generale 4334/2025Numero sezionale 3013/2026Numero di raccolta generale 25043/2026Data pubblicazione 06/09/2026Proprio muovendo da questa considerazione, allora, la Corte osserva,in primo luogo, che le disposizioni dei suddetti decreti ministeriali e,dunque, le caratteristiche dei buoni postali fruttiferi da essi disciplinati (inparticolare quanto alla loro scadenza e, conseguentemente, allaindividuazione del dies a quo del termine di prescrizione), sono stateportate a conoscenza dei sottoscrittori dei buoni stessi già mediante lapubblicazione di quei decreti sulla [OSCURATO:PERSONA].Una siffatta conclusione, del resto, ha trovato conferma proprio nelD.M. 6 ottobre 2004 (qui, tuttavia, inapplicabile ratione temporis), in cuil'obbligo di consegna di tale foglio informativo all'investitore non è piùpresente, essendo stato sostituito dall'obbligo di metterlo a disposizione(in una versione più ricca di informazioni) nei locali aperti al pubblico,senza che ciò rilevi sul perfezionamento dell'operazione negoziale.La sottoscrizione del buono, pertanto, afferma la Corte, postula chel'investitore abbia espresso il suo consenso in ordine agli elementiessenziali dell'operazione, quali l'importo sottoscritto, il tasso di interessee la durata del finanziamento.

Ciò sia ove il buono postale o il documentocontrattuale sottoscritto rechino la indicazione di tali elementi, sia ove glistessi non siano stati ivi esplicitati, dovendosi ritenere che la loroconoscenza sia stata appresa dal sottoscrittore quanto meno a seguitodella pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA] del decreto del Ministroregolante l'emissione della specifica serie cui il buono appartiene.Il nucleo essenziale sul quale si forma il consenso all'acquisto delbuono postale, infatti, non può che includere anche gli elementi regolatoridelle condizioni economiche del rapporto così come indicati nel decretoistitutivo dell'emissione pubblicati nella [OSCURATO:PERSONA].Non può fondatamente sostenersi, dunque, che, nella specie, la duratadel titolo non facesse parte dell'accordo negoziale intervenuto tra la parteche aveva sottoscritto il buono e l'emittente e che, per tale ragione, laprima non fosse a conoscenza di tale elemento.Numero registro generale 4334/2025Numero sezionale 3013/2026Numero di raccolta generale 25043/2026Data pubblicazione 06/09/2026Muovendo dalla considerazione che il sottoscrittore è - o, comunque,per il principio di autoresponsabilità, deve essere - a conoscenza deglielementi essenziali del titolo, tra cui quello controverso della data discadenza, ossia della durata, la Corte osserva, altresì, che èinconfigurabile già in astratto, ancor prima che in concreto, la sussistenzadi un nesso di casualità tra il dedotto inadempimento dell'obbligoinformativo ed il danno lamentato per la estinzione del diritto al rimborsoper prescrizione, venendo in rilievo l'omessa comunicazione di unainformazione già in possesso dell'asserita parte lesa.

Ciò a prescindere daogni rilievo in ordine all'individuazione del contenuto delle informazioniche il foglio informativo avrebbe dovuto contenere - se tali da includere, ono, anche la durata del titolo, - atteso che il D.M. 19 dicembre 2000 nonne indica in modo dettagliato il contenuto.Da tanto è derivato, in capo al titolare dei buoni, un onere di attivarsiper conoscere gli elementi della disciplina del rapporto non indicati neibuoni medesimi (ma ad esso riconducibili comunque ex art. 1339 cod.civ.), verificandone l'esatta scadenza ed il dies a quo del termine diprescrizione, nonché la durata di quest'ultimo, entro cui tempestivamenterichiedere il rimborso del capitale e la liquidazione degli interessi;informazioni, tra l'altro, facilmente reperibili nei decreti del Ministero delTesoro, che hanno regolato l'emissione della specifica serie dei BuoniPostali, pubblicati sulla [OSCURATO:PERSONA], e nel codice civile.2.3) Pertanto, dall’esposto orientamento di questa Corte, il buonooggetto di causa deve ritenersi prescritto e, quindi, non più rimborsabileper causa imputabile alla sola odierna controricorrente, la quale non haesercitato il diritto al rimborso nei successivi dieci anni dalla data discadenza, né minimamente si è attivata nel tempo utile per evitare che ildiritto di cui era titolare si estinguesse per intervenuta prescrizione (comeprevista e regolata dalla legge), il cui verificarsi, pertanto, nemmenoNumero registro generale 4334/2025Numero sezionale 3013/2026Numero di raccolta generale 25043/2026Data pubblicazione 06/09/2026astrattamente è ricollegabile a pretesi inadempimenti di [OSCURATO:PERSONA].3) Il ricorso va, pertanto, accolto.Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa puòessere decisa nel merito, ex art. 384, comma 2, c.p.c., rigettandosi ladomanda di risarcimento del danno formulata da [OSCURATO:PERSONA] sulpresupposto di una invocata responsabilità da inadempimento contrattualedella società oggi ricorrente per non avergli consegnato il FIA al momentodell'acquisto dei buoni postali fruttiferi.Le spese di entrambi i gradi di merito e quelle di questo giudizio dilegittimità possono essere interamente compensate tra le parti, tenutoconto dell'eterogeneità delle plurime soluzioni ermeneutiche finora offertesulla questione giuridica oggi affrontata dalla giurisprudenza di merito edell'assenza, in proposito, di specifici precedenti di legittimità prima dellaformazione dell’orientamento sopra indicato.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso.Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e,decidendo nel merito, rigetta la domanda risarcitoria di [OSCURATO:PERSONA].Compensa interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi dimerito e quelle di questo giudizio di legittimità.Così deciso in Roma il giorno 3 luglio 2026 nella camera di consigliodella Prima sezione civile della Corte di cassazione.[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Liberatori-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 807/2024 depositata il12/08/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]'.1) Con atto di citazione notificato in data 20/12/2019 la Sig.raScarselletta [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto, innanzi al Giudice di Pace di Ferentino,[OSCURATO:PERSONA], riferendo di aver acquistato in data 8/3/2001, il buonopostale fruttifero serie AA1 di € 2.500,00, di cui ha appreso la durata, disei anni successivi all'emissione, soltanto nel maggio 2019, quando,Numero registro generale 4334/2025Numero sezionale 3013/2026Numero di raccolta generale 25043/2026Data pubblicazione 06/09/2026intenzionata a riscuoterlo, si è vista opporre la prescrizione decennale, echiedendo che, non avendo essa ricevuto, all’atto della sottoscrizione delbuono, alcuna informazione orale sulla durata del buono, né avendoricevuto il foglio informativo, fosse accertata la responsabilità contrattualedi [OSCURATO:PERSONA] spa per inadempimento agli obblighi d'informazione e diconsegna ex artt. 1175-1176 CC e 3 D.M. Tesoro 19.12.2000 in G.U. n.300 del 27.12.2000, e che la convenuta fosse condannata al risarcimentodei danni patrimoniali mediante la corresponsione della somma di €.3.265,63, oltre interessi, o, in subordine, che, in applicazione dell’art.1375 c.c., fosse dichiarato il suo diritto al rimborso del buono postale concondanna delle Poste a pagare la predetta somma.[OSCURATO:PERSONA] ha eccepito l’avvenuta prescrizione decennale del dirittoalla riscossione del buono.[OSCURATO:PERSONA] di Pace, con sentenza pubblicata il 27/2/2021, ha accolto ladomanda della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], condannando [OSCURATO:PERSONA] alpagamento del risarcimento dei danni patrimoniali, alla luce del D.M.19.12.2000, nella parte in cui “prevede che all'atto del collocamento deibuoni fruttiferi postali viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglioinformativo che contiene la descrizione delle caratteristichedell'investimento”, e della circostanza che la prova che il foglio informativosia stato consegnato al cliente non è stata data dal convenuto.Interposto appello da parte di [OSCURATO:PERSONA] (che ha sostenutol’assenza di responsabilità contrattuale imputabile a Poste, in quanto ibuoni fruttiferi postali fanno parte di serie emesse con decreti ministerialipubblicati sulla G.U., nei quali sono indicate le caratteristiche dei titoli equanto necessario per informare il risparmiatore-investitore, ed essendo ildanno semmai imputabile all’attrice, rimasta inerte dopo la scadenza deltitolo), il Tribunale di Frosinone lo ha respinto.Il Tribunale, in particolare, ha rilevato che il titolo acquistato dallasig.ra [OSCURATO:PERSONA] non recava la stampigliatura con la data di scadenza,Numero registro generale 4334/2025Numero sezionale 3013/2026Numero di raccolta generale 25043/2026Data pubblicazione 06/09/2026né l’indicazione del D.M. contenente le condizioni di investimento, chel’appellata sosteneva di non aver ricevuto, al momento della sottoscrizionedel buono, il foglio informativo analitico (F.I.A.) previsto dall’art. 3 delD.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA] (“Per il collocamento dei buoni fruttiferi postalirappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore iltitolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristichedell'investimento”) e che [OSCURATO:PERSONA] non aveva assolto all'onere dellaprova di aver consegnato l’allegato prospetto, né aveva chiesto di provarlomediante attività istruttoria, né rilevando la circostanza che la Scarsellettaavrebbe potuto procurarsi aliunde informazioni sulla scadenza del titolo equindi sul decorso della prescrizione, giacché la valutazione dellaresponsabilità per inadempimento va condotta con riferimento agliobblighi violati dalla parte onerata e non con riguardo alla possibilità chela controparte possa procurarsi in altro modo l’informazione necessaria.2) Con ricorso notificato il 25/2/2025 [OSCURATO:PERSONA] spa ha impugnatola sentenza del Tribunale di Frosinone, proponendo un unico motivo diricorso.La parte controricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Eccezione di inammissibilità del ricorso.La parte controricorrente [OSCURATO:PERSONA], nella memoria del[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per omesso depositodella procura notarile.Ha, in particolare, osservato che il mandato alle liti all’avv. [OSCURATO:PERSONA]Baroni è stato sottoscritto dal procuratore speciale “avv. [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] in virtù dei poteri conferitidal dott. [OSCURATO:PERSONA], Direttore Generale della Società, giusta procuraper [OSCURATO:PERSONA] in data 10 settembre 2024, rep.56907 racc. 16744, registrata il 12 settembre 2024” e che, poiché neltermine ultimo stabilito dall’art 372 cpc la ricorrente non aveva depositatoNumero registro generale 4334/2025Numero sezionale 3013/2026Numero di raccolta generale 25043/2026Data pubblicazione 06/09/2026tale procura notarile, si era verificato il vizio dell’inammissibilità del ricorsoai sensi degli artt. 77 e 372 c.p.c.L’eccezione è tardiva, perché proposta solo nella memoria depositataex art. 380 bis.1 c.p.c.Infatti, secondo questa Corte, “nel rito camerale del processo dicassazione la contestazione relativamente alla legittimazione processualedel rappresentante del ricorrente deve essere proposta con il controricorsoe non può essere sollevata solo con la memoria ex art. 380-bis1 del cpc,come conferma decisivamente anche il fatto che lo sfalsamento deltermine per il deposito ex art. 372 del cpc (dieci giorni prima della cameradi consiglio, la prima, quindici il secondo) non consente alla controparte,destinataria del rilievo, di replicare attivamente” (Cass. civ., sez. I,20/11/2025, n. 30655).Più specificamente, con la decisione citata, questa Corte ha osservato:«Il controricorrente ha in tal modo inteso invocare l'orientamento diquesta Corte secondo cui la società la quale agisca o resista in giudizio amezzo di persona fisica, che essa persona giuridica dichiari essere dotatadel potere di rappresentanza organica dell'ente, non ha l'onere didimostrare tale veste, sia che il potere rappresentativo discenda dall'attocostitutivo o dallo statuto, sia che discenda da un diverso atto comunquesottoposto ad un regime di pubblicità legale, mentre spetta in talifrangenti alla controparte contestare la sussistenza del dichiarato potererappresentativo e fornire la relativa prova negativa (da ult. Cass. n. 15914del 2025); viceversa, qualora il potere rappresentativo non derivi da undel potere, la società è tenuta a dimostrare, tramite pertinente produzionedocumentale, anche ex art. 372 c.p.c., la spettanza del potere medesimo(tra le molte Cass. n. 2033 del 25/01/2022; n. 24893 del 15/09/2021; n.576 del 15/01/2021; n. 11898 del 07/05/2019; n. 4924 del 27/02/2017;n. 21803 del 28/10/2016; n. 16274 del 31/07/2015). Ora, il principio cheNumero registro generale 4334/2025Numero sezionale 3013/2026Numero di raccolta generale 25043/2026Data pubblicazione 06/09/2026precede, certo largamente ribadito, e che anche qui non si intende affattomettere in discussione, ha da essere però rettamente inteso, giacchél'orientamento elaborato da questa S.C., considerato nella suacomplessiva ed organica ricostruzione, non si ferma all'affermazionepoc'anzi riassunta, ma contiene l'ulteriore e altrettanto largamenteribadita precisazione - riproposta ad esempio, in fattispecie identicaall'attuale, dall'ordinanza di questa sezione n. 15177 del 2024, ove siinvoca l'autorità della decisione delle Sezioni Unite n. 20596 del 2007 -secondo cui, se è senz'altro vero che, nel caso in cui il potererappresentativo abbia origine da un atto della società non soggetto apubblicità legale, incombe su chi agisce l'onere di riscontrare l'esistenza ditale potere, è altrettanto vero che detto onere si concretizza, diviene inaltri termini attuale ed operante, solo a condizione che - anche in taleipotesi - vi sia stata la contestazione della relativa qualità ad opera dellacontroparte e, inoltre, ed è quanto rileva per il nostro caso, che talecontestazione sia stata tempestiva, i.e. tale da consentire all'interessato dieffettuare nel rispetto delle scansioni processuali applicabili la produzionedocumentale a tal punto resasi necessaria. E cioè, secondo quanto si leggenella decisione delle Sezioni Unite appena citata, non può "invocarsi ilprincipio secondo cui, in tema di rappresentanza processuale delle personegiuridiche, il giudice ha il dovere di accertare, anche d'ufficio ed in seded'impugnazione, la legittimazione processuale delle parti, perché, com'èpacifico, tale principio comporta solo che debba essere verificato se ilsoggetto che ha dichiarato di agire o contraddire in nome e per contodell'ente abbia anche dichiarato di far ciò in una veste astrattamenteidonea ad abilitarlo alla rappresentanza sostanziale dell'ente stesso nelprocesso, non che il giudice sia tenuto a svolgere di sua iniziativaaccertamenti in ordine all'effettiva esistenza della qualità spesa dalrappresentante”…È pur vero che l'accertamento circa il presupposto dellalegittimazione processuale deve essere compiuto d'ufficio dal giudiceNumero registro generale 4334/2025Numero sezionale 3013/2026Numero di raccolta generale 25043/2026Data pubblicazione 06/09/2026anche nelle fasi di impugnazione del processo, ma l'obbligo sussiste soloquando la parte interessata sia messa in condizione di depositare ladocumentazione mancante; cioè solo quando la contestazione sia statasollevata tempestivamente. Ne deriva non solo che il giudice non è tenutoa svolgere di sua iniziativa gli accertamenti sulla effettiva esistenza dellalegittimazione delle parti, ma anche che la contestazione di cui si trattanon può seguire le sorti del processo (essere, cioè, esercitata secundumeventum litis)"».2) Motivo di impugnazione: “Violazione e falsa applicazione degliartt. 6 e 8 del D.M. Tesoro 19/12/2000 e del D.M. 29/3/2021 (parteseconda), nonché dell’art. 2697 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.)”.La ricorrente censura la sentenza impugnata per aver affermatol’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA], per mancata consegna del FoglioInformativo Analitico relativo al buono sottoscritto dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA],e la mancata dimostrazione da parte di Poste dell’avvenuta consegna ditale Foglio, contenente le caratteristiche, il termine di scadenza e lanormativa applicabile al buono.La ricorrente ha sottolineato che i buoni fruttiferi sono titoli dilegittimazione e non titoli di credito (caratterizzati questi dall’autonomiacausale, dall’incorporazione e dalla letteralità), ai sensi dell’art. 2002 c.c.,che le loro condizioni sono desumibili sia dal titolo, sia dal D.M. posto allabase della sua emissione (decreto che assume veste di legge per effettodella delega operata ex DPR 173/56) e che i diritti spettanti ai titolari deibuoni sono disciplinati dai D.M. in materia, i quali sono idonei, pergiurisprudenza costante, a integrare ab externo il contenuto degli stessititoli, ai sensi dell’art. 1339 c.c. (così come anche stabilito da Cass. S.U,n. 3963/2019).La ricorrente ha ricordato che l’art. 8 del D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA] prevedeche “i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favoredell’emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo perNumero registro generale 4334/2025Numero sezionale 3013/2026Numero di raccolta generale 25043/2026Data pubblicazione 06/09/2026quanto riguarda il capitale e gli interessi”, che la natura di titoli dilegittimazione comporta la prevalenza delle disposizioni dei D.M. sulleindicazioni apposte sui buoni e che i D.M. regolanti l’emissione di unaspecifica serie di buoni postali sono pubblicati sulla [OSCURATO:PERSONA] e,dunque, sono accessibili dalla generalità degli interessati, con laconseguenza che sui sottoscrittori grava un onere di attivazione diretto adacquisire la conoscenza delle caratteristiche dei buoni (riportanti ladicitura “a termine”), della loro scadenza e della decorrenza del termine diprescrizione, a prescindere dalla consegna del prospetto informativo daparte di [OSCURATO:PERSONA].La ricorrente ha anche sottolineato di avere comunque consegnato asuo tempo il [OSCURATO:PERSONA] e che essa non è costretta a conservare ladocumentazione per più di cinque anni (art. 213 DPR 256/2989) o di diecianni (art. 119 TUB).Il motivo è fondato.2.1) Respinta l’eccezione di inammissibilità ex art. 366 co. 1 n. 4c.p.c., sollevata da parte controricorrente (considerato che la ricorrente haesposto con chiarezza la propria censura circa l’interpretazione dellanormativa in materia di buoni postali), nel merito della questione siaderisce all’orientamento ormai assunto in modo costante da questaCorte, secondo cui non può essere attribuito a [OSCURATO:PERSONA] alcuncomportamento inadempiente, perché sul buono era apposta l’indicazionedella serie “AA1” e la dicitura “a termine” e sulla G.U. erano pubblicati iD.M. attraverso i quali era avvenuta l’emissione dei buoni e riportate lecaratteristiche dei titoli, e potendo i clienti rivolgersi per informazioni agliuffici postali (dove deve sempre essere affisso avviso circa i terminiprescrizionali).Più specificamente, secondo questa Corte: “In tema di buoni postalifruttiferi, la cui disciplina normativa concernente il regime giuridico ad essiconcretamente applicabile va ricercata nei decreti ministeriali istitutiviNumero registro generale 4334/2025Numero sezionale 3013/2026Numero di raccolta generale 25043/2026Data pubblicazione 06/09/2026delle corrispondenti serie, la mancata consegna del Foglio InformativoAnalitico di cui all'art. 3 del D.M. Tesoro 19 dicembre 2000 all'acquirentedei buoni, da parte di [OSCURATO:PERSONA] spa, che, successivamente, eccepiscadi non poter rimborsare questi ultimi a causa dell'intervenuta prescrizioneordinaria decennale ai sensi dell'articolo 2946 cod. civ., non determinal'insorgere di un diritto risarcitorio, che abbia per contenuto l'oggetto deldiritto non esercitato tempestivamente, in favore del sottoscrittore, ilquale lamenti che la prescrizione predetta e, dunque, l'estinzione del suodiritto di credito al rimborso dei buoni medesimi, sia imputabile allamancata conoscenza della loro scadenza derivante dal deficit informativocagionatogli dalla mancata consegna del Foglio suddetto” (Cass. civ., sez.I, 19/02/2026, n. 3791); “In materia di buoni postali fruttiferi, l'omessaconsegna del [OSCURATO:PERSONA], ex art. 3 del d.m. 19 dicembre2000, al sottoscrittore - il quale lamenti di non essere stato,conseguentemente, nelle condizioni di conoscere la data di scadenza deititoli - non determina l'insorgere di una pretesa al risarcimento del dannoconsistente nella perdita del diritto di credito per prescrizione” (Cass. civ.,sez. I, 18/02/2026, n. 3686).2.2) In particolare, questa Corte, con le decisioni suddette, emesse aseguito di pubblica udienza (e con altre successive, conformi) ha rilevatoche il tema da affrontare, nei casi simili a quello qui in esame, non èquello della prescrizione del diritto al rimborso dei buoni, bensì l'invocatodiritto al risarcimento del danno per un'asserita responsabilità dainadempimento contrattuale della società ricorrente per non averconsegnato il FIA al momento dell'acquisto dei buoni medesimi.In particolare, espone questa Corte, la pretesa risarcitoria della partericorrente si fonda sulla prospettazione per cui [OSCURATO:PERSONA] spa, almomento della sottoscrizione dei buoni fruttiferi postali, aveva violatol'obbligo ex lege - previsto dall'art. 3 del decreto del Ministro del Tesorodel 19 dicembre 2000, emanato ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 284 delNumero registro generale 4334/2025Numero sezionale 3013/2026Numero di raccolta generale 25043/2026Data pubblicazione 06/09/20261999 (e ribadito dall'art. 6 del medesimo D.M.) - di consegnare il cd."[OSCURATO:PERSONA]" (FIA), contenente anche l'indicazione dellecaratteristiche dettagliate dei buoni sottoscritti, tra cui la relativascadenza, quale elemento essenziale per l'individuazione del dies a quo didecorrenza della prescrizione ordinaria decennale del diritto di credito allaloro riscossione (tanto del capitale, quanto degli interessi maturati), comestabilito dall'art. 8 del citato decreto ministeriale. Da qui, pertanto, lamancanza di una corretta informazione circa le caratteristichedell'investimento effettuato, assicurata soltanto dalla consegna del FIA alsottoscrittore, per cui questo non avrebbe avuto conoscenza giuridicadelle reali condizioni che avrebbero regolato i buoni acquistati, soprattuttodella loro scadenza, e, quindi, sarebbe rimasto ignaro del momento apartire dal quale far valere il proprio diritto di credito al pagamento delcorrispondente capitale e degli interessi.Esaminando la normativa, questa Corte rileva che il decreto delMinistro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19dicembre 2000 stabilì: all'art. 2, che "l'emissione dei buoni fruttiferipostali viene effettuata per "serie" con decreti del Ministro... ove sonoindicati il prezzo, il taglio, il tasso di interesse, la durata, l'eventualeimporto massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella giornatalavorativa, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario"; all'art. 3, che"Per il collocamento dei buoni postali fruttiferi rappresentati da documentocartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativocontenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento" (comma1); all'art. 6, rubricato "Pubblicità e comunicazioni ai risparmiatori", che,"[OSCURATO:PERSONA] spa espone nei propri locali aperti al pubblico un avvisosulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, che sarannoconsegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristichedei buoni fruttiferi postali”; all'art. 8, rubricato "Prescrizione", che "I dirittidei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittenteNumero registro generale 4334/2025Numero sezionale 3013/2026Numero di raccolta generale 25043/2026Data pubblicazione 06/09/2026trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda ilcapitale e gli interessi. [OSCURATO:PERSONA] depositi e prestiti ha facoltà di disporre,con apposita delibera del consiglio di amministrazione, il rimborso deicrediti prescritti a favore dei titolari dei buoni fruttiferi postali che nefacciano richiesta".La Corte rimarca che i buoni postali oggetto della controversia sonodella serie "AA1" e sono stati istituiti con il medesimo decreto del Ministrodel tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19dicembre 2000, il cui art. 18 ha previsto che i buoni postali fruttiferi didetta serie "possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, altermine del sesto anno successivo a quello di emissione".Per effetto di tali complessive disposizioni, quindi, per i buoni dellaserie "AA1", il termine di prescrizione sarebbe stato pari a dieci anni adecorrere dal sesto anno successivo a quello di loro emissione.Dal riferito quadro normativo la Corte desume, in primo luogo, che gliobblighi informativi previsti dai decreti emanati a seguito del riordino diCassa Depositi e Prestiti non sono preordinati al riequilibrio diun'asimmetria del patrimonio conoscitivo informativo delle parti in favoredell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole,postale e si accompagnano alla consegna del titolo sottoscritto ovvero, incaso di titolo dematerializzato, del contratto concluso per iscritto (cfr. art.3 del D.M. 19 dicembre 2000). Tali obblighi, dunque, assolvono ad unafunzione riepilogativa e ricognitiva dei termini dell'operazione conclusa.La Corte rimarca, poi, che, come recentemente ribadito, affattocondivisibilmente, da Cass. 20 dicembre 2024, n. 33631 (pag. 6 e ss.della motivazione), "... Questa Corte ha ritenuto costantemente econcordemente che i buoni postali sono meri titoli di legittimazione, aisensi dell'articolo 2002 cod. civ., come tali privi dei requisiti di letteralità eastrattezza. Ne consegue che sono possibili variazioni derivanti dallaNumero registro generale 4334/2025Numero sezionale 3013/2026Numero di raccolta generale 25043/2026Data pubblicazione 06/09/2026sopravvenienza di eventuali decreti ministeriali modificativi volti inparticolare a modificare o il contenuto del documento e che ciò porta aritenere che la modificazione trova ingresso all'interno del contrattomediante una sostituzione del suo contenuto ab externo per effetto delmeccanismo di integrazione automatica previsto dall'articolo 1339 c.c. Atale orientamento si è conformata la giurisprudenza di questa Corte (Cass.16 dicembre 2005, n. 27809; il richiamo a tale qualificazione è presentenelle pronunce successive; cfr. ad es.: Cass., Sez. U. 15 giugno 2007, n.13979/2007; Cass. Sez. U., n. 3963/2019; Cass., n. 24527/2021; Cass.,n. 4384/2022; Cass., n. 4748/2022). I buoni postali sono quindi deidocumenti che servono solo a identificare l'avente diritto alla prestazione:come tali, a norma dell'art. 2002 c.c., essi non sono soggetti alle normedettate per i titoli di credito. Questo significa, in particolare, che ai buonipostali restano estranei i principi di autonomia causale, di incorporazione edi letteralità (con quel che ne discende sul piano delle eccezioni opponibilidall'avente diritto, regolamentate, per i titoli di credito, dall'art. 1993c.c.): tant'è che è operante, rispetto ai buoni, il meccanismo diintegrazione contrattuale previsto dall'art. 173 D.P.R. n. 156/1973 (v.,Cass., n. 22619/2023 e successive conformi)”.La Corte osserva, a questo punto, che è palese che la pretesa omessainformazione lamentata dalla parte controricorrente riguardava,soprattutto, la scadenza dei buoni in questione: in altri termini, [OSCURATO:SOCIETA], non consegnando il FIA, avrebbe impedito al sottoscrittore diconoscere la concreta durata (e, quindi, la relativa scadenza) dei buoniacquistati e, conseguentemente, nemmeno gli avrebbe consentito diindividuare puntualmente il dies a quo della prescrizione del diritto alrimborso di quei buoni.Tuttavia, circa la individuazione della data da cui sarebbe iniziata adecorrere la prescrizione del rimborso dei buoni, rileva il Collegio che giàdalla disciplina recata dal D.M. Tesoro 19 dicembre 2000 si ricava, affattoNumero registro generale 4334/2025Numero sezionale 3013/2026Numero di raccolta generale 25043/2026Data pubblicazione 06/09/2026agevolmente, che il decorso del termine decennale di prescrizione deidiritti spettanti ai relativi titolari alla liquidazione del capitale e degliinteressi sarebbe iniziato dalla data di scadenza prevista nel decreto diemissione della relativa serie. Basta considerare, in proposito, il suo art.8, che fissava in anni dieci la prescrizione dei diritti dei titolari dei buoni"dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gliinteressi"; il suo art. 4, che stabiliva la liquidazione, in linea capitale einteressi, dei buoni "alla scadenza prevista nel decreto di emissione dellarelativa serie"; il suo art. 18, che, con specifico riferimento alla serie alloraemessa - "AA1" - prevedeva che i buoni "possono essere liquidati, in lineacapitale e interessi, al termine del sesto anno successivo a quello diemissione".Quanto, invece, al termine di prescrizione applicabile nella concretafattispecie, lo stesso era già previsto dal codice civile, in particolaredall'art. 2946 ("Prescrizione ordinaria"), a tenore del quale "Salvi i casi incui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizionecon il decorso di dieci anni", altresì ribadendosi che l'art. 8 del D.M. Tesorodel 19 dicembre 2000, rubricato "Prescrizione", aveva sancito che "I dirittidei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittentetrascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda ilcapitale e gli interessi".La Corte rileva che ne consegue, quindi, che la pretesa carenza di unacorretta informazione, lamentata dai controricorrenti ed imputata a [OSCURATO:SOCIETA] per effetto della mancata consegna del FIA al momentodell'acquisto dei buoni postali serie "AA1" suddetti, aveva riguardato profilistabiliti direttamente dal D.M. Tesoro del 19 dicembre 2000, istitutivo diquella serie (la durata, la scadenza ed il dies a quo della prescrizione deldiritto al loro rimborso) oppure dal codice civile (l'entità del termineprescrizionale di cui al citato suo art. 2946).Numero registro generale 4334/2025Numero sezionale 3013/2026Numero di raccolta generale 25043/2026Data pubblicazione 06/09/2026Proprio muovendo da questa considerazione, allora, la Corte osserva,in primo luogo, che le disposizioni dei suddetti decreti ministeriali e,dunque, le caratteristiche dei buoni postali fruttiferi da essi disciplinati (inparticolare quanto alla loro scadenza e, conseguentemente, allaindividuazione del dies a quo del termine di prescrizione), sono stateportate a conoscenza dei sottoscrittori dei buoni stessi già mediante lapubblicazione di quei decreti sulla [OSCURATO:PERSONA].Una siffatta conclusione, del resto, ha trovato conferma proprio nelD.M. 6 ottobre 2004 (qui, tuttavia, inapplicabile ratione temporis), in cuil'obbligo di consegna di tale foglio informativo all'investitore non è piùpresente, essendo stato sostituito dall'obbligo di metterlo a disposizione(in una versione più ricca di informazioni) nei locali aperti al pubblico,senza che ciò rilevi sul perfezionamento dell'operazione negoziale.La sottoscrizione del buono, pertanto, afferma la Corte, postula chel'investitore abbia espresso il suo consenso in ordine agli elementiessenziali dell'operazione, quali l'importo sottoscritto, il tasso di interessee la durata del finanziamento. Ciò sia ove il buono postale o il documentocontrattuale sottoscritto rechino la indicazione di tali elementi, sia ove glistessi non siano stati ivi esplicitati, dovendosi ritenere che la loroconoscenza sia stata appresa dal sottoscrittore quanto meno a seguitodella pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA] del decreto del Ministroregolante l'emissione della specifica serie cui il buono appartiene.Il nucleo essenziale sul quale si forma il consenso all'acquisto delbuono postale, infatti, non può che includere anche gli elementi regolatoridelle condizioni economiche del rapporto così come indicati nel decretoistitutivo dell'emissione pubblicati nella [OSCURATO:PERSONA].Non può fondatamente sostenersi, dunque, che, nella specie, la duratadel titolo non facesse parte dell'accordo negoziale intervenuto tra la parteche aveva sottoscritto il buono e l'emittente e che, per tale ragione, laprima non fosse a conoscenza di tale elemento.Numero registro generale 4334/2025Numero sezionale 3013/2026Numero di raccolta generale 25043/2026Data pubblicazione 06/09/2026Muovendo dalla considerazione che il sottoscrittore è - o, comunque,per il principio di autoresponsabilità, deve essere - a conoscenza deglielementi essenziali del titolo, tra cui quello controverso della data discadenza, ossia della durata, la Corte osserva, altresì, che èinconfigurabile già in astratto, ancor prima che in concreto, la sussistenzadi un nesso di casualità tra il dedotto inadempimento dell'obbligoinformativo ed il danno lamentato per la estinzione del diritto al rimborsoper prescrizione, venendo in rilievo l'omessa comunicazione di unainformazione già in possesso dell'asserita parte lesa. Ciò a prescindere daogni rilievo in ordine all'individuazione del contenuto delle informazioniche il foglio informativo avrebbe dovuto contenere - se tali da includere, ono, anche la durata del titolo, - atteso che il D.M. 19 dicembre 2000 nonne indica in modo dettagliato il contenuto.Da tanto è derivato, in capo al titolare dei buoni, un onere di attivarsiper conoscere gli elementi della disciplina del rapporto non indicati neibuoni medesimi (ma ad esso riconducibili comunque ex art. 1339 cod.civ.), verificandone l'esatta scadenza ed il dies a quo del termine diprescrizione, nonché la durata di quest'ultimo, entro cui tempestivamenterichiedere il rimborso del capitale e la liquidazione degli interessi;informazioni, tra l'altro, facilmente reperibili nei decreti del Ministero delTesoro, che hanno regolato l'emissione della specifica serie dei BuoniPostali, pubblicati sulla [OSCURATO:PERSONA], e nel codice civile.2.3) Pertanto, dall’esposto orientamento di questa Corte, il buonooggetto di causa deve ritenersi prescritto e, quindi, non più rimborsabileper causa imputabile alla sola odierna controricorrente, la quale non haesercitato il diritto al rimborso nei successivi dieci anni dalla data discadenza, né minimamente si è attivata nel tempo utile per evitare che ildiritto di cui era titolare si estinguesse per intervenuta prescrizione (comeprevista e regolata dalla legge), il cui verificarsi, pertanto, nemmenoNumero registro generale 4334/2025Numero sezionale 3013/2026Numero di raccolta generale 25043/2026Data pubblicazione 06/09/2026astrattamente è ricollegabile a pretesi inadempimenti di [OSCURATO:PERSONA].3) Il ricorso va, pertanto, accolto.Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa puòessere decisa nel merito, ex art. 384, comma 2, c.p.c., rigettandosi ladomanda di risarcimento del danno formulata da [OSCURATO:PERSONA] sulpresupposto di una invocata responsabilità da inadempimento contrattualedella società oggi ricorrente per non avergli consegnato il FIA al momentodell'acquisto dei buoni postali fruttiferi.Le spese di entrambi i gradi di merito e quelle di questo giudizio dilegittimità possono essere interamente compensate tra le parti, tenutoconto dell'eterogeneità delle plurime soluzioni ermeneutiche finora offertesulla questione giuridica oggi affrontata dalla giurisprudenza di merito edell'assenza, in proposito, di specifici precedenti di legittimità prima dellaformazione dell’orientamento sopra indicato. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso.Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e,decidendo nel merito, rigetta la domanda risarcitoria di [OSCURATO:PERSONA].Compensa interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi dimerito e quelle di questo giudizio di legittimità.Così deciso in Roma il giorno 3 luglio 2026 nella camera di consigliodella Prima sezione civile della Corte di cassazione.[OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25043/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris