CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41261/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdr.avlbislîalle,perr-ti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile in quanto la sentenza emessa ex art. 599 bis, cod. proc. pen. con pena concordata e rinuncia ai motivi di appello non deve motivare sul riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e sulla misura della pena concordata tra le parti: «A seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di circostanze aggravanti in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen., con cui l'imputato deduceva la mancanza di motivazione sulle condizioni di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e sulla circostanza aggravante di cui all'art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990)» (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018 - dep. 05/07/2018, Hoxha e altro, Rv. 27375501; vedi anche Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018 - dep. 25/06/2018, Casero, Rv. 27319401). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così