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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 agosto 1968

Cassazione n. 33422/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con il quale egli lamenta la mancata declaratoria della intervenuta prescrizione del reato ascrittogli che sarebbe maturata prima della sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 12 dicembre 2024 che aveva confermato quella pronunciata dal Tribunale di Cosenza il 16 settembre 2022, è manifestamente infondato; [OSCURATO:PERSONA], infatti, che la invocata prescrizione del reato contravvenzionale oggetto di contestazione (commesso il giorno 6 agosto 2018) non era maturata prima della pronuncia della sentenza impugnata poiché, come statuito dal più alto concesso di questa Corte (Sez.

U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175,), ai reati commessi nel lasso temporale che va dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, deve trovare applicazione, in quanto normativa più favorevole, quella dettata dalla

I. 103/2017 (cd. [OSCURATO:PERSONA]).

Secondo tale approccio esegetico, sia la

I. 3/2019 (cd. [OSCURATO:PERSONA]), sia la

I. 134/2021 (cd. [OSCURATO:PERSONA]), prevedono, in materia di prescrizione, una disciplina deteriore rispetto a quella prevista dalla [OSCURATO:PERSONA] del 2017.

Ne deriva che i reati commessi tra il 3 agosto 2017 ed il 31 dicembre 2019 devono essere disciplinati, quanto alla individuazione del regime prescrizionale, dal testo dell'art. 159, comma secondo, cod. pen., così come riscritto dalla legge n. 103 del 2017, che prevede due sospensioni della prescrizione di massimo un anno e mezzo ciascuna per i giudizi di appello e di cassazione, certo più favorevole della cessazione definitiva della prescrizione con la sentenza di primo grado prevista dalla "riforma [OSCURATO:PERSONA]"; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 25 settembr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con il quale egli lamenta la mancata declaratoria della intervenuta prescrizione del reato ascrittogli che sarebbe maturata prima della sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 12 dicembre 2024 che aveva confermato quella pronunciata dal Tribunale di Cosenza il 16 settembre 2022, è manifestamente infondato; [OSCURATO:PERSONA], infatti, che la invocata prescrizione del reato contravvenzionale oggetto di contestazione (commesso il giorno 6 agosto 2018) non era maturata prima della pronuncia della sentenza impugnata poiché, come statuito dal più alto concesso di questa Corte (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175,), ai reati commessi nel lasso temporale che va dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, deve trovare applicazione, in quanto normativa più favorevole, quella dettata dalla I. 103/2017 (cd. [OSCURATO:PERSONA]). Secondo tale approccio esegetico, sia la I. 3/2019 (cd. [OSCURATO:PERSONA]), sia la I. 134/2021 (cd. [OSCURATO:PERSONA]), prevedono, in materia di prescrizione, una disciplina deteriore rispetto a quella prevista dalla [OSCURATO:PERSONA] del 2017. Ne deriva che i reati commessi tra il 3 agosto 2017 ed il 31 dicembre 2019 devono essere disciplinati, quanto alla individuazione del regime prescrizionale, dal testo dell'art. 159, comma secondo, cod. pen., così come riscritto dalla legge n. 103 del 2017, che prevede due sospensioni della prescrizione di massimo un anno e mezzo ciascuna per i giudizi di appello e di cassazione, certo più favorevole della cessazione definitiva della prescrizione con la sentenza di primo grado prevista dalla "riforma [OSCURATO:PERSONA]"; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 settembr
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