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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27530/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD.

SORVEGLIANZA di PAVIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Letti il ricorso e la memoria con cui il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], comunica che la partita di credito a carico del ricorrente è stata annullata in autotutela e poi riemessa per una somma ridotta, attesa la suddivisione delle spese tra i diversi imputati; Ritenuto che questo non incida sull'interesse a ricorrere, che è stato presentato contro un provvedimento diverso da quello che è stato annullato in autotutela; Rilevato che i motivi proposti in ricorso sono meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, in quanto si limitano a spendere argomenti in fatto sulla possibilità di ritenere sussistente nella situazione personale del condannato quella indigenza che è presupposto della concessione dell'istituto della remissione del debito, argomento non ulteriormente coltivabile in sede di legittimità per i limiti propri di tale giudizio; Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 lugl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di PAVIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Letti il ricorso e la memoria con cui il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], comunica che la partita di credito a carico del ricorrente è stata annullata in autotutela e poi riemessa per una somma ridotta, attesa la suddivisione delle spese tra i diversi imputati; Ritenuto che questo non incida sull'interesse a ricorrere, che è stato presentato contro un provvedimento diverso da quello che è stato annullato in autotutela; Rilevato che i motivi proposti in ricorso sono meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, in quanto si limitano a spendere argomenti in fatto sulla possibilità di ritenere sussistente nella situazione personale del condannato quella indigenza che è presupposto della concessione dell'istituto della remissione del debito, argomento non ulteriormente coltivabile in sede di legittimità per i limiti propri di tale giudizio; Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 lugl
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