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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 marzo 2023

Cassazione n. 14784/2023

Testo disponibile della fonte

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LETTA, titolare della ditta individuale F.R. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; - rico rrent e - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Oggetto: sgravi contributivi trasferta RGN 5123/22 Cron.

Rep.

CC 22.3.23 [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 138 /20 21 pubblicata i l 25 / 11 /20 21 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: La Corte d’appello di Venezia confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta di pulizie F.R. di [OSCURATO:PERSONA], avverso un avviso di addebito emesso dall’Inps per il pagamento dei contributi dovuti su trasferte effettuate dai propri dipendenti.

Secondo la Corte, l’istituto della trasferta presuppone la temporaneità degli spostamenti dal luogo ordinario di lavoro, mentre nel caso di specie non era contestato che gli spostamenti avvenissero abitualmente, recandosi i dipendenti nei diversi luoghi in cui si doveva provvedere alle pulizie.

Concludeva così che l’esonero dall’obbligo contributivo non operava né per le somme corrisposte a titolo di trasferta, né per le somme corrisposte a titolo di rimborso delle spese sostenute p er la trasferta.

L’ulteriorequestione, relativa ai criteri di determinazione della indennità di trasferta e dei rimborsi, era ritenuta assorbitadalla Corte, che rigettava la prova testimoniale dedotta in quantoirrilevante e la richiesta di consulenza tecnicain quanto esplorativa .

Per il resto, confermava la pronuncia di primo grado in ordine alla condanna alle spese, essendo l’appellante soccombente.Avverso la sentenza di primo grado, [OSCURATO:PERSONA] ricorreper tre motivi.

L’Inps resiste con controricorso.

All’adunanza camerale il collegio riservava 60 giorni per il deposito della presente ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]: Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art.51 d.P.R. n.917/86, nonché motivazione carente e travisamento dei fatti, ai sensi degli artt.360, co.1, nn.3 e 5 c.p.c. per non avere la Corte considerato che la maggior parte dei clienti era ubicata nel comune di sede legale della ditta, e che erano state chieste solo le somme per trasferte in comuni diversi.

Inoltre, la Corte non avrebbe considerato che la trasferta era prevista dal CCNL del settore pulizie, e che il rimborso poteva avvenire anche in modo forfettario.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce omessa pronuncia sulla richiesta di valutazione delle prove e mancato accoglimento delle istanze istruttorie, ai sensi dell’art.360, co.1, nn.3 e 5 c.p.c., per non avere la Corte considerato i prospetti prodotti da cui emergevano le trasferte eseguite dai vari lavoratori, e per non aver disposto l’istruttoria chiesta, compresa una consulenza tecnica contabile.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art.92 c.p.c. e motivazione errata ai sensi dell’art.360, co.1, nn.3 e 5 c.p.c.per avere la Corte, con una motivazione scarna, confermato la condanna alle spese disposta in primo grado, mentre la non manifesta infondatezza delle questioni prospettate avrebbe dovuto comportare la condanna delle spese a favore della ricorrente o, al più, la loro compensazione integrale.

I primi due motivi, che possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili.

Essi non sottopongono a critica la ratio decidendi posta a base della sentenza (v.

Cass.17330/15, Cass.22478/18), ovvero l’affermazione per cui non era stata contestata da parte ricorrente la circostanza che anche le trasferte fuori dal comune nei cantieri dove eseguire le pulizie avvenivano con carattere di continuità.

La ricorrente si era limitata a “precisare che la variabilità della sede era insita nella tipologia del lavoro di pulizia presso i soggetti che si trovavano al di fuori del territorio comunale dove aveva sede l’azienda”.

La Corte ha quindi escluso che si potesse parlare di trasferta ai sensi dell’art.51, co.5 d.P.R. n.917/86, la quale suppone un’esigenza di mutamento del luogo di lavoro solo temporanea, e non ha ammesso le prove testimoniali e la consulenza tecnica sulla quantificazione delle indennità di trasferta e dei rimborsi poiché la causa era decisa sulla questione di diritto.

Rispetto a questa ratio decidendi, i due motivi di ricorso non criticano né il concetto di trasferta fatto proprio dalla sentenza, né negano che le trasferte fuori dal comune avvenissero con regolarità, né contestano che le prove rigettate fossero invece utili in quanto la causa non poteva essere decisa sulla sola questione giuridica della sussistenza o meno dell’istituto della trasferta.

I motivi si limitano in realtà a chiedere una rivalutazione complessiva del materiale istruttorio e un approfondimento di accertamento mediante le prove chieste e rigettate, ma in tal modo fuoriescono dai confini di ammissibilità dei motivi a critica vincolata di cui all’art.360 c.p.c.

Rimettendo in discussione gli accertamenti di fatto compiuti, essi risultano altresì inammissibili ai sensi dell’art.360, co.4 c.p.c. in presenza di doppia pronuncia conforme.

Il terzo motivo è manifestamente infondato.

La Corte d’appello ha confermato la pronuncia di primo grado riguardo al capo della condanna alle spese di lite applicando il principio della soccombenza di parte ricorrente.

La decisione del giudice di merito di non procedere alla compensazione delle spese ha carattere discrezionale ed esula dal sindacato di legittimità (Cass.24502/17, Cass.8421/17, Cass.15317/13).

Per quanto sopra detto risulta irrilevante la richiesta di parte ricorrente di essere autorizzata a depositare chiavetta USB contenente i documenti versati n ei precedenti gradi di merito.

Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza di parte ricorrente. p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio di cassazione, liquidate in €5000 per compensi, € 200 per esborsi, oltre 15% per spese generali, e accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LETTA, titolare della ditta individuale F.R. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; - rico rrent e - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Oggetto: sgravi contributivi trasferta RGN 5123/22 Cron. Rep. CC 22.3.23 [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 138 /20 21 pubblicata i l 25 / 11 /20 21 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: La Corte d’appello di Venezia confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta di pulizie F.R. di [OSCURATO:PERSONA], avverso un avviso di addebito emesso dall’Inps per il pagamento dei contributi dovuti su trasferte effettuate dai propri dipendenti. Secondo la Corte, l’istituto della trasferta presuppone la temporaneità degli spostamenti dal luogo ordinario di lavoro, mentre nel caso di specie non era contestato che gli spostamenti avvenissero abitualmente, recandosi i dipendenti nei diversi luoghi in cui si doveva provvedere alle pulizie. Concludeva così che l’esonero dall’obbligo contributivo non operava né per le somme corrisposte a titolo di trasferta, né per le somme corrisposte a titolo di rimborso delle spese sostenute p er la trasferta. L’ulteriorequestione, relativa ai criteri di determinazione della indennità di trasferta e dei rimborsi, era ritenuta assorbitadalla Corte, che rigettava la prova testimoniale dedotta in quantoirrilevante e la richiesta di consulenza tecnicain quanto esplorativa . Per il resto, confermava la pronuncia di primo grado in ordine alla condanna alle spese, essendo l’appellante soccombente.Avverso la sentenza di primo grado, [OSCURATO:PERSONA] ricorreper tre motivi. L’Inps resiste con controricorso. All’adunanza camerale il collegio riservava 60 giorni per il deposito della presente ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]: Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art.51 d.P.R. n.917/86, nonché motivazione carente e travisamento dei fatti, ai sensi degli artt.360, co.1, nn.3 e 5 c.p.c. per non avere la Corte considerato che la maggior parte dei clienti era ubicata nel comune di sede legale della ditta, e che erano state chieste solo le somme per trasferte in comuni diversi. Inoltre, la Corte non avrebbe considerato che la trasferta era prevista dal CCNL del settore pulizie, e che il rimborso poteva avvenire anche in modo forfettario. Con il secondo motivo di ricorso si deduce omessa pronuncia sulla richiesta di valutazione delle prove e mancato accoglimento delle istanze istruttorie, ai sensi dell’art.360, co.1, nn.3 e 5 c.p.c., per non avere la Corte considerato i prospetti prodotti da cui emergevano le trasferte eseguite dai vari lavoratori, e per non aver disposto l’istruttoria chiesta, compresa una consulenza tecnica contabile. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art.92 c.p.c. e motivazione errata ai sensi dell’art.360, co.1, nn.3 e 5 c.p.c.per avere la Corte, con una motivazione scarna, confermato la condanna alle spese disposta in primo grado, mentre la non manifesta infondatezza delle questioni prospettate avrebbe dovuto comportare la condanna delle spese a favore della ricorrente o, al più, la loro compensazione integrale. I primi due motivi, che possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili. Essi non sottopongono a critica la ratio decidendi posta a base della sentenza (v. Cass.17330/15, Cass.22478/18), ovvero l’affermazione per cui non era stata contestata da parte ricorrente la circostanza che anche le trasferte fuori dal comune nei cantieri dove eseguire le pulizie avvenivano con carattere di continuità. La ricorrente si era limitata a “precisare che la variabilità della sede era insita nella tipologia del lavoro di pulizia presso i soggetti che si trovavano al di fuori del territorio comunale dove aveva sede l’azienda”. La Corte ha quindi escluso che si potesse parlare di trasferta ai sensi dell’art.51, co.5 d.P.R. n.917/86, la quale suppone un’esigenza di mutamento del luogo di lavoro solo temporanea, e non ha ammesso le prove testimoniali e la consulenza tecnica sulla quantificazione delle indennità di trasferta e dei rimborsi poiché la causa era decisa sulla questione di diritto. Rispetto a questa ratio decidendi, i due motivi di ricorso non criticano né il concetto di trasferta fatto proprio dalla sentenza, né negano che le trasferte fuori dal comune avvenissero con regolarità, né contestano che le prove rigettate fossero invece utili in quanto la causa non poteva essere decisa sulla sola questione giuridica della sussistenza o meno dell’istituto della trasferta. I motivi si limitano in realtà a chiedere una rivalutazione complessiva del materiale istruttorio e un approfondimento di accertamento mediante le prove chieste e rigettate, ma in tal modo fuoriescono dai confini di ammissibilità dei motivi a critica vincolata di cui all’art.360 c.p.c. Rimettendo in discussione gli accertamenti di fatto compiuti, essi risultano altresì inammissibili ai sensi dell’art.360, co.4 c.p.c. in presenza di doppia pronuncia conforme. Il terzo motivo è manifestamente infondato. La Corte d’appello ha confermato la pronuncia di primo grado riguardo al capo della condanna alle spese di lite applicando il principio della soccombenza di parte ricorrente. La decisione del giudice di merito di non procedere alla compensazione delle spese ha carattere discrezionale ed esula dal sindacato di legittimità (Cass.24502/17, Cass.8421/17, Cass.15317/13). Per quanto sopra detto risulta irrilevante la richiesta di parte ricorrente di essere autorizzata a depositare chiavetta USB contenente i documenti versati n ei precedenti gradi di merito. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza di parte ricorrente. p.q.m. La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio di cassazione, liquidate in €5000 per compensi, € 200 per esborsi, oltre 15% per spese generali, e accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13
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