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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2024

ECLI:EU:C:2024:190
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 29 febbraio 2024 ( 1 ) Causa C ‑ 8/23 FH contro [OSCURATO:PERSONA] national de l’ordre des médecins, con l’intervento di Ministre de la Santé et de la Prévention, Ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] d’État (Consiglio di Stato, Francia)] «Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione delle persone – Libertà di stabilimento – Libera prestazione di servizi – Riconoscimento delle qualifiche professionali – Direttiva 2005/36/CE – Diritto di esercitare la professione di medico – Regime di riconoscimento automatico – Diploma di formazione in medicina di base rilasciato da un paese terzo – Diploma riconosciuto dallo Stato membro d’origine – Conseguimento di un titolo di medico specialista nello Stato membro d’origine – Mancato riconoscimento di tale titolo da parte dello Stato membro ospitante»

I. Introduzione

1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal [OSCURATO:PERSONA] d’État (Consiglio di Stato, Francia) ai sensi dell’articolo 267 TFUE, ha ad oggetto l’interpretazione dell’articolo 21 e dell’articolo 25, paragrafo 4, nonché dell’allegato V, punti 5.1.1 e 5.1.2, della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali ( 2 ) (in prosieguo: la «direttiva 2005/36»).

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra FH e il [OSCURATO:PERSONA] national de l’ordre des médecins (Consiglio nazionale dell’ordine dei medici, Francia) (in prosieguo: il «CNOM») in merito al rifiuto di quest’ultimo di iscrivere FH all’albo dell’ordine.

2. La presente causa solleva una questione di diritto importante e parzialmente nuova, in vigenza della direttiva 2005/36, riguardante il riconoscimento automatico all’interno dell’Unione europea di un diploma di medico specialista e la ripartizione tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri della responsabilità del controllo della formazione di medico specialista e dell’accesso a tale professione, nel caso in cui la formazione medica di base sia stata compiuta al di fuori dell’Unione.

In particolare, la Corte dovrà pronunciarsi sugli effetti del riconoscimento da parte di uno Stato membro di un diploma di formazione medica di base conseguito in uno Stato terzo, nonché sull’eventuale obbligo degli altri [OSCURATO:PERSONA] membri di riconoscere anch’essi tale diploma.

3. Nell’ipotesi in cui la direttiva 2005/36 non dovesse contenere disposizioni riguardanti le specifiche circostanze del procedimento principale, spetterà alla Corte indicare, per quanto possibile, soluzioni pratiche al fine di facilitare il riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite da una persona nella situazione sopra descritta.

Nelle sue considerazioni, la Corte dovrà tenere conto degli obiettivi perseguiti dal legislatore, vale a dire promuovere la libera prestazione dei servizi e la libertà di stabilimento all’interno dell’Unione, garantendo al contempo il rigoroso rispetto della salute e della sicurezza pubblica nonché della tutela dei consumatori.

II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione

4. I considerando 6, 19 e 44 della direttiva 2005/36 così recitano: «(6) L’agevolazione della prestazione di servizi deve essere garantita nel contesto della stretta osservanza della salute e della sicurezza pubblica nonché della tutela dei consumatori.

Dovrebbero essere pertanto previste disposizioni specifiche per le professioni regolamentate aventi implicazioni in materia di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, che prestano servizi transfrontalieri su base temporanea o occasionale. (...) (19) La libera circolazione e il riconoscimento reciproco dei titoli di formazione di medico (...) dovrebbero fondarsi sul principio fondamentale del riconoscimento automatico dei titoli di formazione in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione. [OSCURATO:PERSONA] membri poi l’accesso all[a] profession[e] di medico (...) dovrebbe essere subordinato al possesso di un determinato titolo, il che garantisce che l’interessato ha seguito una formazione che soddisfa i requisiti minimi stabiliti. (...) (...) (44) La presente direttiva non pregiudica le misure necessarie a garantire un elevato grado di tutela della salute e dei consumatori».

5. L’articolo 1, primo comma, di tale direttiva prevede quanto segue: «La presente direttiva fissa le regole con cui uno Stato membro (in seguito denominato “Stato membro ospitante”), che sul proprio territorio subordina l’accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio al possesso di determinate qualifiche professionali, riconosce, per l’accesso alla professione e il suo esercizio, le qualifiche professionali acquisite in uno o più [OSCURATO:PERSONA] membri (in seguito denominati “[OSCURATO:PERSONA] membri d’origine”) e che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitarvi la stessa professione».

6. L’articolo 2, paragrafo 2, di detta direttiva così dispone: «Ogni Stato membro può consentire, secondo norme sue proprie, ai cittadini degli [OSCURATO:PERSONA] membri titolari di qualifiche professionali non acquisite in uno Stato membro, l’esercizio di una professione regolamentata sul proprio territorio ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a).

Per le professioni che rientrano nel titolo III, capo III, questo primo riconoscimento deve avvenire nel rispetto delle condizioni minime di formazione elencate in tale capo».

7. Secondo l’articolo 3, paragrafi 1 e 3, della medesima direttiva: «1.

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni: (...)

c) “titolo di formazione”: diplomi, certificati e altri titoli rilasciati da un’autorità di uno Stato membro designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di tale Stato membro e che sanciscono una formazione professionale acquisita in maniera preponderante [nell’Unione].

Quando non si applica la prima frase, è assimilato ad un titolo di formazione un titolo di cui al paragrafo 3; (...)

3. È assimilato a un titolo di formazione ogni titolo di formazione rilasciato in un paese terzo se il suo possessore ha, nella professione in questione, un’esperienza professionale di tre anni sul territorio dello Stato membro che ha riconosciuto tale titolo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2 certificata dal medesimo».

8. Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2005/36, il riconoscimento delle qualifiche professionali da parte dello Stato membro ospitante permette ai beneficiari di accedere in tale Stato membro alla stessa professione per la quale essi sono qualificati nello Stato membro d’origine e di esercitarla nello Stato membro ospitante alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato membro.

9. Nel capo I, intitolato «Regime generale di riconoscimento di titoli di formazione», l’articolo 10 di tale direttiva così dispone: «Il presente capo si applica a tutte le professioni non coperte dai capi II e III del presente titolo e nei seguenti casi in cui i richiedenti, per una ragione specifica ed eccezionale, non soddisfano le condizioni previste in detti capi: (...)

d) fatti salvi gli articoli 21, paragrafo 1, 23 e 27 per i medici, gli infermieri, i dentisti, i veterinari, le ostetriche, i farmacisti e gli architetti in possesso di titoli di formazione specialistica, che devono aver seguito la formazione che porta al possesso dei titoli elencati all’allegato V, punti 5.1.1, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1, e solamente ai fini del riconoscimento della pertinente specializzazione; (...)

g) per i migranti in possesso dei requisiti previsti all’articolo 3, paragrafo 3».

10. L’articolo 21 di detta direttiva, intitolato «Principio di riconoscimento automatico», prevede quanto segue: «1.

Ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione di medico, che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e di medico specialista (...) di cui all’allegato V e rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2 (...), conformi alle condizioni minime di formazione di cui rispettivamente agli articoli 24 [e] 25 (...), e attribuisce loro, ai fini dell’accesso alle attività professionali e del loro esercizio, gli stessi effetti sul suo territorio che hanno i titoli di formazione che esso rilascia.

I titoli di formazione devono essere rilasciati dai competenti organismi degli [OSCURATO:PERSONA] membri ed essere eventualmente accompagnati dai certificati di cui all’allegato V e rispettivamente ai punti 5.1.1 [e] 5.1.2 (...) Le disposizioni del primo e del secondo comma non pregiudicano i diritti acquisiti di cui agli articoli 23 [e] 27 (...) (...)

6. Ogni Stato membro subordina l’accesso alle attività professionali di medico (...) nonché il relativo esercizio al possesso di uno dei titoli di formazione di cui rispettivamente ai punti 5.1.1 [e] 5.1.2 (...) dell’allegato V attestante, se del caso, l’acquisizione nel corso della propria formazione complessiva, da parte del professionista interessato, delle conoscenze, delle abilità e delle competenze di cui all’articolo 24, paragrafo 3 (...)».

11. L’articolo 24 della medesima direttiva, che riguarda la formazione medica di base, così dispone: «1.

L’ammissione alla formazione medica di base è subordinata al possesso di un diploma o certificato che dia accesso, per tali studi, a istituti universitari.

2. La formazione medica di base comprende almeno cinque anni di studio complessivi, che possono essere espressi in aggiunta anche in crediti ECTS [(sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti)] equivalenti, consistenti in almeno 5 500 ore di insegnamento teorico e pratico svolte presso o sotto la supervisione di un’università. (...)

3. La formazione medica di base garantisce l’acquisizione da parte dell’interessato delle conoscenze e competenze seguenti [indicate alle lettere da a) a d)]».

12. L’articolo 25 della direttiva 2005/36, intitolato «Formazione medica specializzata», prevede quanto segue: «1.

L’ammissione alla formazione medica specialistica è subordinata al completamento e alla convalida di un programma di formazione medica di base ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, nel corso del quale siano state acquisite le opportune conoscenze di medicina di base. (...)

4. [OSCURATO:PERSONA] membri subordinano il rilascio di un titolo di formazione medica specializzata al possesso di uno dei titoli di medico con formazione di base di cui all’allegato V, punto

5.1.1. (...)».

13. L’articolo 50, paragrafo 2, di tale direttiva così dispone: «In caso di dubbio fondato, lo Stato membro ospitante può richiedere alle autorità competenti di uno Stato membro una conferma dell’autenticità degli attestati e dei titoli di formazione rilasciati in questo altro Stato membro nonché, eventualmente, la conferma del fatto che il beneficiario soddisfa, per le professioni di cui al capo III del presente titolo, le condizioni minime di formazione di cui rispettivamente agli articoli 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40, 44 e 46».

14. L’allegato V di detta direttiva è intitolato «Riconoscimento in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione».

Sotto la rubrica «V.1.

Medici», il punto 5.1.1 di tale allegato elenca i «[t]itoli di formazione medica di base», vale a dire, per quanto riguarda la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], lo «Zeugnis über die [OSCURATO:PERSONA]» e lo «Zeugnis über die [OSCURATO:PERSONA] und Zeugnis über die Vorbereitungszeit als Medizinalassistent, soweit diese nach den deutschen Rechtsvorschriften noch für den Abschluss der ärztlichen Ausbildung vorgesehen war».

15. Il punto 5.1.2 di detto allegato elenca i «[t]itoli di formazione di medico specialista» degli [OSCURATO:PERSONA] membri, vale a dire, per quanto riguarda la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], la «[OSCURATO:PERSONA]».

B. Diritto francese

16. Il code de la santé publique (codice della salute pubblica), nella versione applicabile alla controversia oggetto del procedimento principale, al suo articolo L. 4111-1 così dispone: «Nessuno può esercitare la professione di medico (...) senza essere: 1° titolare di un diploma, certificato o altro titolo citato [all’articolo] L. 4131-1 (...); (...) 3° iscritto ad un albo dell’ordine dei medici (...) fatte salve le disposizioni degli articoli L. 4112-6 e L. 4112-7. (...)».

17. L’articolo L. 4111-2 di tale codice così recita: «(...)

II. L’autorità competente può ugualmente, previo parere di una commissione composta in particolare da professionisti, autorizzare individualmente all’esercizio della professione di medico nella specializzazione in questione (...) i cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o di un altro Stato parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo, titolari di titoli di formazione rilasciati da uno Stato terzo e riconosciuti in uno Stato, membro o parte, diverso dalla Francia, che consentono di esercitarvi legalmente la professione.

Nel caso dei medici (...), il riconoscimento riguarda sia il titolo di base che il titolo di specializzazione. (...)».

18. L’articolo L. 4131-1 di detto codice così dispone: «I titoli di formazione richiesti in applicazione del punto 1° dell’articolo L. 4111-1, per l’esercizio della professione di medico, sono: 1° il diploma francese di Stato di laurea in medicina; (...) 2° ovvero, se l’interessato è cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea o parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo:

a) i titoli di formazione di medico rilasciati da uno di tali [OSCURATO:PERSONA] conformemente agli obblighi comunitari e che figurano in un elenco redatto con decreto dei ministri incaricati dell’insegnamento universitario e della salute;

b) i titoli di formazione di medico rilasciati da uno Stato, membro o parte, conformemente agli obblighi comunitari, che non figurano nell’elenco menzionato alla lettera a), se accompagnati da un’attestazione di tale Stato che certifichi che essi sanciscono il compimento di una formazione conforme a tali obblighi e che sono assimilati, a mezzo di essa, ai titoli di formazione che figurano su tale elenco; (...)».

19. L’elenco di cui al punto 2, lettera a), del decreto del 13 luglio 2009 che stabilisce gli elenchi e le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione di medico e di medico specialista rilasciati dagli [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Unione europea o parti dell’accordo sullo Spazio economico europeo di cui al punto 2° dell’articolo L. 4131-1 del codice della salute pubblica corrisponde a quello di cui all’allegato V, punti 5.1.1 e 5.1.2, della direttiva 2005/36.

III. Fatti all’origine della controversia, procedimento principale e questione pregiudiziale

20. FH è un cittadino franco-tedesco titolare di un diploma di Stato di laurea in medicina rilasciato dall’Università di Monastir (Tunisia) il 18 settembre 2012.

21. Con decisione del 6 novembre 2015, le competenti autorità tedesche hanno riconosciuto tale diploma come diploma di formazione medica di base e hanno autorizzato FH a esercitare la professione di medico.

Con decisione del 1° agosto 2016, tali autorità hanno iscritto FH all’ordine dei medici del Land di Niedersachsen ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]).

Il 28 gennaio 2021, FH ha ottenuto il diploma di specialista in anestesiologia rilasciato dall’Università di Hannover ([OSCURATO:PERSONA]).

22. Il 25 marzo 2021, FH ha presentato al consiglio dipartimentale di Saône-et-Loire dell’ordine dei medici (Francia) una domanda di iscrizione all’albo dell’ordine sulla base dell’articolo L. 4111-1 del code de la santé publique (codice della salute pubblica).

Con decisione del 20 maggio 2021, tale consiglio dipartimentale ha rifiutato di accogliere detta domanda.

23. Su ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione della formazione ristretta del consiglio regionale di Bourgogne-Franche-Comté dell’ordine dei medici (Francia), che aveva a sua volta respinto, con decisione del 15 luglio 2021, la sua domanda di iscrizione all’albo dell’ordine, la formazione ristretta del CNOM, con decisione del 17 settembre 2021, ha ribadito il rifiuto dell’iscrizione di FH all’albo dell’ordine.

24. Avverso quest’ultima decisione FH ha poi proposto un ricorso, che è pendente dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] d’État (Consiglio di Stato, Francia).

25. In tali circostanze, il [OSCURATO:PERSONA] d’État (Consiglio di Stato) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se un medico, cittadino di uno degli [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Unione europea, che sia titolare di un titolo di formazione di medico specialista rilasciato in uno Stato membro, previsto al punto 5.1.2 dell’allegato V della direttiva [2005/36], possa, con questo solo titolo, avvalersi in un altro Stato membro del regime di riconoscimento automatico dei titoli di formazione, quale definito all’articolo 21 di tale direttiva, anche se egli è titolare di un titolo di formazione medica di base rilasciato da uno Stato terzo, che è stato soltanto riconosciuto dallo Stato membro in cui ha conseguito il diploma di medico specialista e che non figura tra quelli previsti al punto 5.1.1 dell’allegato V di [detta] direttiva, e sebbene l’articolo 25, [paragrafo] 4, [di quest’ultima] subordini il rilascio di un titolo di formazione di medico specialista al possesso di uno di questi titoli di medico con formazione di base».

IV. Procedimento dinanzi alla Corte

26. La decisione di rinvio, datata 27 dicembre 2022, è pervenuta alla cancelleria della Corte il 12 gennaio 2023.

27. FH, il CNOM, i governi francese, italiano, dei [OSCURATO:PERSONA] e polacco, l’Autorità di vigilanza EFTA (Associazione europea di libero scambio) e la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte entro il termine impartito dall’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.

28. All’udienza dell’11 gennaio 2024, i mandatari ad litem di FH e del CNOM, del governo francese, dell’Autorità di vigilanza EFTA e della Commissione hanno presentato osservazioni.

V. Analisi giuridica A. Osservazioni preliminari

29. La presente causa verte sull’interpretazione e sull’applicazione di disposizioni della direttiva 2005/36 che definiscono i diritti e gli obblighi dei professionisti ai fini del riconoscimento dei titoli di formazione conseguiti nell’Unione e dell’esercizio di una professione in un altro Stato membro.

Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2005/36, il riconoscimento delle qualifiche professionali da parte dello Stato membro ospitante permette ai beneficiari di accedere in tale Stato membro «alla stessa professione per la quale essi sono qualificati nello Stato membro d’origine» e di esercitarla nello Stato membro ospitante «alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato membro», come ha dichiarato la Corte nella sua giurisprudenza ( 3 ).

30. La direttiva 2005/36 ha abrogato e sostituito una serie di direttive settoriali e generali che disciplinavano il riconoscimento delle qualifiche professionali e istituisce, in sostanza, tre regimi alternativi di riconoscimento di tali qualifiche.

Anzitutto, esiste un regime generale (capo I, articoli da 10 a 15) che si applica a tutte le professioni che non rientrano nell’ambito di applicazione degli altri due regimi (articolo 10).

Vi è poi un regime di riconoscimento basato sull’esperienza professionale (capo II, articoli da 16 a 20) che si applica a talune attività menzionate all’allegato IV di tale direttiva.

31. Infine, esiste un regime di riconoscimento automatico (capo III, articoli da 21 a 49), caratterizzato da un’armonizzazione minima della formazione.

La professione di medico è una delle sette professioni rientranti nell’ambito di applicazione del regime di riconoscimento automatico, insieme alle professioni di infermiere, ostetrica, dentista, farmacista, architetto e veterinario ( 4 ).

Il riconoscimento automatico richiede il rispetto delle condizioni minime di formazione enunciate, a seconda della professione interessata, agli articoli 24 e seguenti di detta direttiva.

La Corte ha precisato che è vietato agli [OSCURATO:PERSONA] membri subordinare il riconoscimento a requisiti diversi dalla presentazione di una prova di formazione adeguata ( 5 ).

32. Con la sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede se un medico, cittadino di uno degli [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Unione, che sia titolare di un titolo di formazione di medico specialista rilasciato in uno Stato membro, possa, con questo solo titolo, avvalersi in un altro Stato membro del summenzionato regime di riconoscimento automatico dei titoli di formazione, anche se egli è titolare di un titolo di formazione medica di base rilasciato da uno Stato terzo, che è stato soltanto riconosciuto dallo Stato membro in cui ha conseguito il diploma di medico specialista.

33. Come esporrò nella mia analisi, basandomi sull’esegesi della direttiva 2005/36 e sui metodi di interpretazione riconosciuti nella giurisprudenza, la risposta a tale questione deve essere negativa , in quanto il regime di riconoscimento automatico non si applica al caso di specie.

Ciò premesso, non mi limiterò a rispondere alla questione sollevata dal giudice del rinvio, ma spiegherò altresì quali siano i mezzi di cui dispone una persona nella situazione sopra descritta al fine di conseguire al meglio il suo obiettivo .

Una soluzione del genere è consigliabile al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, conformemente allo spirito di cooperazione che deve animare il procedimento di rinvio pregiudiziale.

B. Sulla possibilità per il ricorrente nel procedimento principale di avvalersi del regime di riconoscimento automatico 1.

Sul legame inscindibile tra una specializzazione in medicina e una formazione di base

34. Secondo una giurisprudenza costante, ai fini dell’interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione, si deve tenere conto non soltanto del tenore letterale delle stesse, ma anche del loro contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui esse fanno parte ( 6 ).

35. L’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2005/36 prevede che ogni Stato membro riconosca, in particolare, i titoli di formazione di medico, che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, previsti rispettivamente ai punti 5.1.1 e 5.1.2 dell’allegato V, conformi alle condizioni minime di formazione di cui rispettivamente agli articoli 24 e 25, e attribuisca loro, ai fini dell’accesso alle attività professionali e del loro esercizio, gli stessi effetti sul suo territorio che hanno i titoli di formazione che esso rilascia.

36. Di conseguenza, quando, come nel caso di specie, un cittadino di uno Stato membro è titolare di un titolo di formazione di medico specialista di cui a tale allegato V, punto 5.1.2 , lo stesso dovrebbe, in linea di principio, ottenere nello Stato membro ospitante, sulla base di detto articolo 21, paragrafo 1, il riconoscimento automatico di tale titolo al fine di esercitarvi la professione di medico relativa alla specializzazione di cui trattasi.

Tuttavia, si pone la questione se il fatto che la persona di cui trattasi non possieda inoltre un titolo di formazione medica di base rilasciato in uno Stato membro osti a un siffatto riconoscimento automatico. 37.

A tale riguardo, occorre rilevare che detto articolo 21, paragrafo 1, impone il requisito che i titoli di formazione di medico siano «conformi alle condizioni minime di formazione di cui [segnatamente all’articolo] 25 [di detta direttiva]».

Dall’articolo 25, paragrafo 4, risulta che «[g]li [OSCURATO:PERSONA] membri subordinano il rilascio di un titolo di formazione medica specializzata al possesso di uno dei titoli di medico con formazione di base di cui all’allegato V, punto 5.1.1».

Per quanto riguarda la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], tale punto 5.1.1 menziona due tipi di titoli tedeschi di formazione medica di base ( 7 ).

38. L’interpretazione letterale di tale articolo 25, paragrafo 4, sembra implicare che il riconoscimento automatico di un titolo di formazione di medico specialista, di cui al punto 5.1.2 dell’allegato V di detta direttiva, sia inscindibilmente legato a quello di un titolo di formazione medica di base, di cui al punto 5.1.1 di tale allegato, e richieda il previo conseguimento di un siffatto titolo.

39. Infatti, occorre rilevare che le disposizioni dell’articolo 21 della direttiva 2005/36 menzionano sempre congiuntamente i titoli di formazione medica di base e di medico specialista.

In particolare, tali disposizioni non menzionano mai singolarmente il punto 5.1.2 dell’allegato V di detta direttiva, relativo ai titoli di formazione di medico specialista, ma lo menzionano sempre congiuntamente al punto 5.1.1 di tale allegato, relativo ai titoli di formazione medica di base.

40. Pertanto, detto articolo 21, paragrafo 1, menziona nella loro globalità «i titoli di formazione di medico», precisando che essi danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e di medico specialista.

Inoltre, anche se tali titoli di formazione sono oggetto di due punti distinti in detto allegato V, essi sono raggruppati sotto il medesimo titolo «V.1.

Medici», che elenca prima i titoli di formazione medica di base e poi quelli di medico specialista.

41. Inoltre, dal titolo stesso dell’articolo 24 della direttiva 2005/36 [«Formazione medica di base » (il corsivo è mio)] risulta che la formazione medica di base è essenziale per garantire l’acquisizione delle conoscenze e delle competenze minime necessarie per esercitare la professione di medico .

Ai sensi del paragrafo 2 di tale articolo, detta formazione di base ha una durata minima di cinque anni, che è superiore alla durata minima di tutte le formazioni di medico specialista.

42. Le conoscenze e le competenze acquisite durante la formazione medica di base, descritte all’articolo 24, paragrafo 3, della direttiva 2005/36, costituiscono quindi una base che non è insegnata nell’ambito della formazione medica specialistica quale descritta all’articolo 25 di tale direttiva, e che è tuttavia indispensabile all’esercizio delle attività professionali di medico specialista , indipendentemente dalla specializzazione in questione.

43. Nell’ambito di un’interpretazione contestuale dell’articolo 21, paragrafo 1, e dell’articolo 25, paragrafo 4, della direttiva 2005/36, occorre richiamare l’attenzione sull’articolo 21, paragrafo 6, di tale direttiva, ai sensi del quale «[o]gni Stato membro subordina l’accesso alle attività professionali di medico (...) nonché il relativo esercizio al possesso di uno dei titoli di formazione di cui rispettivamente ai punti 5.1.1 [e] 5.1.2 (...) dell’allegato V attestante, se del caso, l’acquisizione nel corso della propria formazione complessiva, da parte del professionista interessato, delle conoscenze, delle abilità e delle competenze di cui all’articolo 24, paragrafo 3».

Tale disposizione dimostra chiaramente che il titolo di formazione di medico specialista non è, di per sé, una garanzia che l’interessato abbia acquisito dette conoscenze e competenze e che, di conseguenza, il riconoscimento automatico di tale titolo deve essere inscindibilmente legato a quello di un titolo di formazione di base.

44. Infine, occorre ricordare che il riconoscimento automatico si applica solo ai titoli di formazione medica elencati ai punti 5.1.1 e 5.1.2 di detto allegato V, che gli [OSCURATO:PERSONA] membri considerano garanzie delle condizioni minime di formazione .

Ciò vale anche per i titoli di formazione tedeschi, elencati al punto 5.1.1, che il ricorrente non possiede.

Di conseguenza, un titolo di formazione conseguito in uno Stato terzo non può essere oggetto di riconoscimento automatico, nonostante il fatto che uno Stato membro l’abbia riconosciuto unilateralmente sulla base del proprio diritto interno, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2005/36.

45. Quest’ultimo aspetto richiede alcune osservazioni aggiuntive da parte mia, a maggior ragione in quanto diversi [OSCURATO:PERSONA] membri intervenuti nella presente causa hanno espresso esitazioni per quanto riguarda le eventuali conseguenze giuridiche del riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un siffatto titolo di formazione conseguito in un paese terzo.

2. Sulle conseguenze giuridiche del riconoscimento unilaterale, da parte di uno Stato membro, di un titolo di formazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2005/36

46. Si applicano norme diverse a seconda del luogo in cui le qualifiche professionali sono state acquisite.

Una qualifica professionale rilasciata da uno Stato membro dell’Unione, attestante una formazione che si è svolta in maniera preponderante nell’Unione, sarà riconosciuta più facilmente di un diploma rilasciato da un paese terzo.

Infatti, l’articolo 1 della direttiva 2005/36 enuncia che quest’ultima «riconosce (...) le qualifiche professionali acquisite in uno o più [OSCURATO:PERSONA] membri » ( 8 ).

L’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), di tale direttiva precisa inoltre che costituiscono un titolo di formazione «diplomi, certificati e altri titoli (...) che sanciscono una formazione professionale acquisita in maniera preponderante [nell’Unione] » ( 9 ).

Nel caso di una qualifica professionale conseguita in un paese terzo, il diritto dell’Unione ne prevede il riconoscimento solo quando sia pronunciato in uno Stato membro dell’Unione in applicazione del suo diritto interno.

47. Infatti, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2005/36, ogni Stato membro «può consentire, secondo norme sue proprie , ai cittadini degli [OSCURATO:PERSONA] membri titolari di qualifiche professionali non acquisite in uno Stato membro, l’esercizio di una professione regolamentata sul proprio territorio ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a)» ( 10 ).

Tale disposizione consente agli [OSCURATO:PERSONA] membri di concludere accordi bilaterali con paesi terzi sul riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali.

Quindi, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono liberi di stabilire le condizioni di un siffatto riconoscimento purché siano rispettate le condizioni minime di formazione richieste per le professioni settoriali, di cui al titolo III, capo III, della direttiva in parola.

Tuttavia, il testo di detta disposizione indica chiaramente che gli effetti giuridici di un simile riconoscimento, sulla base di una normativa nazionale, sono limitati al territorio dello Stato membro in questione e non possono creare obblighi in capo agli altri [OSCURATO:PERSONA] membri .

48. Tale interpretazione trova conferma, d’altronde, nella sentenza Haim ( 11 ), nella quale la Corte ha interpretato l’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 78/687/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività di dentista ( 12 ), che era formulato in modo simile all’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2005/36 ( 13 ), nel senso che il riconoscimento da parte di uno Stato membro dei titoli rilasciati da [OSCURATO:PERSONA] terzi, ancorché riconosciuti come equipollenti in uno o più [OSCURATO:PERSONA] membri, non ha effetto vincolante nei confronti degli altri [OSCURATO:PERSONA] membri.

Ai fini della presente causa, ciò significa che tale articolo 2, paragrafo 2, osta a che il ricorrente nel procedimento principale possa avvalersi del riconoscimento, da parte delle autorità tedesche, della sua qualifica professionale conseguita in Tunisia al fine di obbligare le autorità francesi a riconoscerla a loro volta, in applicazione del regime di riconoscimento automatico. 49.

Indipendentemente dall’applicabilità di detta disposizione, occorre rilevare che l’articolo 21, paragrafo 6, della direttiva 2005/36 dispone che le conoscenze e le competenze proprie di una formazione medica di base devono essere «[acquisite] nel corso della propria formazione complessiva» ( 14 ), il che esclude, in linea di principio, qualsiasi decisione da parte delle autorità nazionali che abbia l’effetto di assimilare una formazione acquisita in un paese terzo a una formazione acquisita in uno Stato membro.

In altri termini, tale disposizione presuppone un processo di apprendimento nell’ambito di un percorso accademico .

Pertanto, solo una formazione di medico «acquisita» nell’Unione può fornire le conoscenze e le competenze necessarie ai fini di un riconoscimento automatico sulla base dell’articolo 21, paragrafo 1, di detta direttiva.

3. Sulla possibilità di un riconoscimento ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2005/36 di un titolo di formazione rilasciato in un paese terzo

50. Tuttavia, ciò non significa che una persona che si trovi nella situazione del ricorrente nel procedimento principale, che ha conseguito un titolo di formazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2005/36 in un paese terzo, sia privata della possibilità di esercitare la propria professione in un altro Stato membro.

Al contrario, l’articolo 3, paragrafo 3, di tale direttiva dispone che «[è] assimilato a un titolo di formazione ogni titolo di formazione rilasciato in un paese terzo se il suo possessore ha, nella professione in questione, un’esperienza professionale di tre anni sul territorio dello Stato membro che ha riconosciuto tale titolo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2 certificata dal medesimo» ( 15 ).

51. Il riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite in paesi terzi è quindi disciplinato da disposizioni piuttosto restrittive.

Un cittadino dell’Unione titolare di siffatte qualifiche professionali può invocare l’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2005/36 soltanto a due condizioni: in primo luogo, il diploma deve essere stato riconosciuto da uno Stato membro dell’Unione ai sensi del suo diritto interno e, in secondo luogo, il titolare della qualifica professionale deve avere svolto tre anni di pratica professionale nel primo Stato membro di riconoscimento.

Quest’ultima condizione è chiaramente volta ad evitare che i cittadini abusino del sistema di tale direttiva o tentino di eluderne le norme mediante il «riconoscimento del riconoscimento» ( 16 ).

52. Le modalità di tale «riconoscimento del riconoscimento» sono tuttavia soggette a norme particolari.

Anzitutto, tale riconoscimento è soggetto esclusivamente al regime generale del titolo III, capo I, della direttiva 2005/36 ( 17 ).

Ogni Stato membro deve quindi riconoscere una qualifica di un paese terzo precedentemente riconosciuta nell’Unione, ma non è tenuto a concedere il riconoscimento automatico.

Tale norma ha anzitutto la conseguenza di autorizzare il secondo Stato membro ad assicurarsi, mediante misure compensative, che il titolare del diploma del paese terzo abbia raggiunto non solo il livello di formazione minimo imposto da detta direttiva, ma anche un livello di formazione che vada oltre i livelli minimi dell’Unione e che lo Stato in questione abbia deciso di esigere dai propri cittadini.

Inoltre, il secondo Stato membro di riconoscimento non è tenuto ad offrire la scelta tra due misure compensative qualora abbia individuato differenze sostanziali nelle formazioni.

Ai sensi dell’articolo 14 di detta direttiva, esso può scegliere di imporre il tipo di misura compensativa, vale a dire una prova attitudinale o un tirocinio di adattamento.

53. Ai fini dell’esame della questione pregiudiziale sollevata dal giudice del rinvio, occorre constatare che, sebbene le autorità tedesche abbiano riconosciuto il titolo di formazione tunisino del ricorrente nel procedimento principale, conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2005/36, le posizioni delle parti nel procedimento principale divergono sulla questione se il ricorrente nel procedimento principale abbia effettivamente acquisito un’esperienza professionale di tre anni nel territorio tedesco.

Per tale ragione, in assenza di informazioni più precise, occorre partire dalla premessa che il ricorrente nel procedimento principale non soddisfi uno dei due requisiti imposti dall’articolo 3, paragrafo 3, di detta direttiva.

C. Sulla possibilità per il ricorrente nel procedimento principale di avvalersi del regime generale di riconoscimento

54. Si pone inoltre la questione se un cittadino dell’Unione, nella situazione descritta nella questione pregiudiziale, possa nondimeno avvalersi del regime generale di riconoscimento dei titoli di formazione.

Come risulta dall’articolo 10 della direttiva 2005/36, tale regime ha carattere sussidiario, in quanto si applica «a tutte le professioni non coperte dai capi II e III del presente titolo e nei (...) casi in cui i richiedenti, per una ragione specifica ed eccezionale, non soddisfano le condizioni previste in detti capi».

55. La prima di tali condizioni mi sembra a priori soddisfatta nel caso di specie, poiché la formazione di medico acquisita in un paese terzo non rientra nell’ambito di applicazione dei capi II e III del titolo III della direttiva 2005/36, relativo alla libertà di stabilimento.

Più concretamente, come ho spiegato nell’ambito della mia analisi, il regime di riconoscimento automatico non è applicabile al caso di specie, in quanto il ricorrente nel procedimento principale non possiede alcuno dei titoli di formazione medica di base di cui al punto 5.1.1 dell’allegato V di tale direttiva .

In altri termini, il riconoscimento da parte delle autorità tedesche del diploma tunisino del ricorrente nel procedimento principale, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, di detta direttiva, non ha l’effetto di trasformare tale diploma in uno dei diplomi tedeschi elencati in detto punto.

56. Ciò premesso, occorre richiamare l’attenzione sul fatto che l’articolo 10 della direttiva 2005/36 presenta talune particolarità, in quanto prevede un’applicazione del regime generale di riconoscimento dei titoli di formazione soltanto in casi «specifici ed eccezionali», espressamente previsti in tale disposizione ( 18 ).

Si tratta della seconda delle due condizioni cumulative.

Il caso di cui all’articolo 10, lettera d), potrebbe rivelarsi pertinente nella presente causa, poiché esso riguarda il medico che «[deve] aver seguito la formazione che porta al possesso dei titoli elencati [al punto 5.1.1 dell’allegato V di tale direttiva]».

Tuttavia, va notato che tale disposizione contiene un’importante precisazione, vale a dire che il regime generale si applica «solamente ai fini del riconoscimento della pertinente specializzazione».

57. Orbene, dubito che tale condizione sia soddisfatta nel caso di specie, in quanto il ricorrente chiede non solo il riconoscimento della sua specializzazione come anestesista, conseguita in uno Stato membro, ma anche quello della sua formazione medica di base, acquisita in un paese terzo .

Di conseguenza, mi sembra che già il testo di tale disposizione osti alla sua applicazione al caso di specie.

Inoltre, dalle osservazioni del ricorrente nel procedimento principale non risulta che egli affermi e dimostri l’esistenza di una ragione «specifica ed eccezionale», ai sensi dell’articolo 10 della direttiva 2005/36, che giustifichi l’applicazione del regime generale di riconoscimento.

58. A mio avviso, esistono anche considerazioni fondate su un’interpretazione contestuale che depongono contro l’applicazione dell’articolo 10, lettera d), della direttiva 2005/36.

Come ho spiegato nei paragrafi precedenti, tale direttiva prevede, all’articolo 3, paragrafo 3, una procedura specifica che consente il riconoscimento di qualifiche professionali di paesi terzi, la quale richiede che l’interessato eserciti la professione di cui trattasi per almeno tre anni nel territorio dello Stato membro in cui ha ottenuto un primo riconoscimento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, di detta direttiva.

Se tale condizione è soddisfatta, il riconoscimento delle sue qualifiche avviene secondo il regime generale.

Di fronte a tale constatazione, è difficile comprendere per quale ragione la direttiva 2005/36 prevedrebbe un percorso parallelo, molto meno restrittivo, che offrirebbe l’accesso al medesimo regime di riconoscimento.

Mi sembra che un’applicazione alternativa di detto articolo 10, lettera d), al fine di facilitare il riconoscimento di qualifiche professionali conseguite in paesi terzi in una situazione come quella del caso di specie priverebbe detto articolo 3, paragrafo 3, di qualsiasi effetto utile .

59. Inoltre, occorre tenere conto del fatto che il medesimo articolo 10, in quanto eccezione, deve essere interpretato restrittivamente ( 19 ).

Infatti, dai lavori preparatori risulta che la proposta iniziale della Commissione non menzionava né la nozione di «ragione specifica ed eccezionale», né l’articolo 10, lettere da a) a g), della direttiva 2005/36 ( 20 ).

Tale nozione e tali disposizioni sono state aggiunte su iniziativa del Consiglio.

Dalla motivazione del Consiglio emerge che quest’ultimo riteneva che la proposta iniziale della Commissione relativa all’articolo 10 di tale direttiva avesse una portata troppo estesa ( 21 ).

60. In tale contesto, è opportuno richiamare la sentenza Angerer ( 22 ), nella quale la Corte ha ritenuto che l’impianto sistematico, l’obiettivo e la genesi della direttiva 2005/36 ostino ad un’interpretazione estensiva della nozione di «ragione specifica ed eccezionale» ( 23 ).

Oltre al fatto che le altre condizioni di applicazione dell’articolo 10, lettera d), di tale direttiva non sono evidentemente soddisfatte nel caso di specie , non posso che aderire alla posizione della Corte.

Non vedo come detta disposizione possa essere interpretata in modo da far sì che il suo ambito di applicazione comprenda le circostanze del caso di specie.

61. Per le ragioni sopra esposte, ritengo che l’articolo 10, lettera d), della direttiva 2005/36 non sia applicabile alle circostanze della presente causa.

62. Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve ritenere, in questa fase dell’analisi, a titolo di conclusione intermedia, che né il regime di riconoscimento automatico né il regime generale di riconoscimento siano applicabili al caso di specie.

63. Il fatto che nessuna disposizione della direttiva 2005/36 preveda una situazione come quella descritta dal giudice del rinvio apre, in linea di principio, la possibilità di ricorrere direttamente alle disposizioni del diritto primario e, più specificamente, agli articoli 45 e 49 TFUE, che disciplinano la libera circolazione dei lavoratori e il diritto di stabilimento ( 24 ), possibilità che esaminerò in dettaglio nel prosieguo delle presenti conclusioni.

D. Sulla possibilità per il ricorrente nel procedimento principale di avvalersi delle libertà fondamentali

64. Dall’analisi che precede risulta che la direttiva 2005/36 non è applicabile nel caso in cui il professionista cittadino dell’Unione europea intenda stabilirsi in un altro Stato membro senza poter dimostrare di aver maturato i tre anni di esperienza professionale nello Stato membro che ha riconosciuto la qualifica del paese terzo richiesti dall’articolo 3, paragrafo 3, di tale direttiva ( 25 ).

65. Ciò premesso, occorre ricordare che la direttiva 2005/36 non ha lo scopo di rendere più difficile il riconoscimento delle qualifiche professionali in situazioni che non rientrano nel suo ambito di applicazione, e non può avere un simile effetto ( 26 ).

Infatti, il regime di riconoscimento automatico previsto da tale direttiva integra i diritti garantiti dalle libertà fondamentali ma non si sostituisce ad una valutazione ai sensi di tali disposizioni.

Di conseguenza, al di fuori dell’ambito di applicazione di detta direttiva ( 27 ), ivi compreso quando le condizioni per il riconoscimento delle qualifiche professionali non siano soddisfatte ( 28 ) , il professionista può invocare le libertà fondamentali ( 29 ).

66. Come la Corte ha dichiarato nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] ( 30 ), requisiti nazionali di qualificazione, anche se applicati senza discriminazioni fondate sulla nazionalità, possono produrre l’effetto di frapporre ostacoli all’esercizio, da parte di cittadini di altri [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Unione, del loro diritto di stabilimento ( 31 ), e la giurisprudenza successiva è giunta alle medesime conclusioni per quanto riguarda la libera circolazione dei lavoratori ( 32 ).

Di conseguenza, spetta allo Stato membro dell’Unione, al quale sia stata presentata una domanda di autorizzazione all’esercizio di una professione il cui accesso sia, secondo la normativa nazionale, subordinato al possesso di un diploma o di una qualifica professionale, prendere in considerazione i diplomi, i certificati, gli altri titoli nonché l’esperienza pertinente procedendo ad un raffronto tra, da un lato, le competenze attestate da tali titoli e tale esperienza e, dall’altro, le conoscenze e qualifiche richieste dalle norme nazionali ( 33 ).

67. Nella sentenza Hocsman ( 34 ), la Corte ha dichiarato che i principi di riconoscimento stabiliti nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] si applicano anche alle qualifiche conseguite in un paese terzo.

Tale sentenza Hocsman riguardava un medico il cui diploma argentino di medicina di base era stato riconosciuto equivalente al diploma nazionale in uno Stato membro, il che gli aveva consentito di frequentare corsi di specializzazione nel medesimo Stato membro e di ottenere ivi un diploma di specialista che sarebbe stato riconosciuto equivalente ai sensi del diritto dell’Unione qualora il diploma di base fosse stato anch’esso rilasciato in uno Stato membro.

In tale contesto, occorre rilevare che, nella sentenza Haim, sopra richiamata, la Corte ha ribadito la validità dei principi elaborati in detta giurisprudenza, nonostante la constatazione che il riconoscimento unilaterale da parte di uno Stato membro dei titoli rilasciati da paesi terzi non può vincolare gli altri [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Unione ( 35 ).

68. La conseguenza di tale giurisprudenza è che, al momento di valutare le conoscenze e le qualifiche di un professionista in situazioni che non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2005/36, lo Stato membro ospitante ha l’obbligo di prendere in considerazione tutta la documentazione pertinente relativa alle conoscenze e alle qualifiche rilasciate dagli altri [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Unione ( 36 ), in particolare la documentazione relativa all’equivalenza, indipendentemente dal luogo in cui la formazione è stata impartita, anche nei paesi terzi , e indipendentemente dalla denominazione di tale formazione in un altro Stato membro o in un paese terzo, e tale Stato membro ospitante è altresì tenuto a prendere in considerazione tutta l’esperienza professionale pertinente, in particolare quella acquisita nell’ambito della formazione specializzata ( 37 ).

69. Se, in esito a detto esame comparativo, accerta che le conoscenze e le qualifiche corrispondono a quelle richieste dalle disposizioni nazionali, lo Stato membro è tenuto a riconoscere le qualifiche come rispondenti ai requisiti stabiliti da tali disposizioni ( 38 ).

Nell’ambito dell’esame comparativo possono essere prese in considerazione soltanto differenze oggettive ( 39 ).

Se le conoscenze e le qualifiche del richiedente attestate dal diploma e l’esperienza professionale pertinente non sono equivalenti, o se corrispondono solo parzialmente a quelle richieste dallo Stato membro ospitante, quest’ultimo deve specificare quale formazione manca affinché il richiedente possa completare la propria formazione o acquisirne una nuova ( 40 ).

Le misure compensative imposte dallo Stato membro ospitante non devono essere sproporzionate ( 41 ).

70. Ritengo che un’interpretazione diversa non sarebbe idonea a facilitare l’esercizio effettivo delle libertà fondamentali garantite dal Trattato FUE.

A tale riguardo, occorre ricordare che il diritto dell’Unione impone l’obbligo di motivare le decisioni nazionali che incidono sull’esercizio di un diritto fondamentale conferito dal Trattato ai singoli ( 42 ).

Pertanto, un richiedente, come il ricorrente nel procedimento principale, deve essere in grado di conoscere le ragioni su cui si basa il rifiuto, in particolare la formazione che gli manca ( 43 ).

71. Secondo una giurisprudenza costante, il mancato riconoscimento delle conoscenze e delle qualifiche acquisite in un altro Stato membro dell’Unione può avere l’effetto di ostacolare la libera circolazione e lo stabilimento dei professionisti, anche quando le norme nazionali siano applicate senza discriminazioni basate sulla cittadinanza ( 44 ).

Lo Stato membro ospitante non può quindi prescindere dalle conoscenze e dalle qualifiche acquisite in un altro Stato membro dell’Unione.

A mio avviso, lo stesso deve valere per il mancato riconoscimento delle conoscenze e delle qualifiche acquisite in un paese terzo e riconosciute come equivalenti da un altro Stato membro , e quindi lo Stato membro ospitante non può prescindere da tali qualifiche .

In particolare, le disposizioni nazionali adottate a tale riguardo non devono costituire un ostacolo ingiustificato all’esercizio effettivo delle libertà fondamentali garantite dal diritto dell’Unione ( 45 ).

72. Ritengo che, in una situazione come quella del caso di specie, nella quale una formazione di medico specialista ricevuta da un professionista cittadino dell’Unione soddisfa, di per sé, le condizioni per il riconoscimento automatico ai sensi della direttiva 2005/36, e nella quale la formazione di base ricevuta in un paese terzo è stata riconosciuta come equivalente da un altro Stato membro, il margine di discrezionalità che consente di restringere le libertà fondamentali in modo giustificato sia limitato .

Ciò è tanto più vero in quanto, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, di tale direttiva, nel riconoscere unilateralmente le qualifiche professionali conseguite in paesi terzi, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a rispettare le «condizioni minime di formazione» previste per la professione di medico, il che esclude, in linea di principio, che la tutela della salute e della sicurezza pubblica nell’Unione sia compromessa.

In tale ottica, mi chiedo seriamente se non sia giusto e opportuno considerare che, in circostanze del genere, esiste una presunzione di equivalenza della formazione di base nello Stato membro ospitante ( 46 ).

A questo proposito, tengo a rilevare che nessuna delle parti interessate ha addotto argomenti convincenti che rimettano in discussione una simile interpretazione.

73. In ogni caso, lo Stato membro ospitante non può invocare difficoltà pratiche o amministrative per giustificare il fatto di non procedere alla valutazione che è tenuto a fare conformemente alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] ( 47 ).

Le libertà fondamentali di circolazione dei lavoratori e di stabilimento devono essere interpretate nel senso che impongono allo Stato membro ospitante di procedere a una valutazione delle conoscenze e della formazione attestate dalle qualifiche professionali di un richiedente.

Nel fare ciò, lo Stato membro ospitante, come ho affermato nelle presenti conclusioni, deve prendere in considerazione tutti i diplomi, i certificati e gli altri titoli nonché l’esperienza pertinente.

Il rifiuto di effettuare tale valutazione a causa di difficoltà pratiche o amministrative costituirebbe di per sé una restrizione ingiustificata alle libertà summenzionate.

VI. Conclusione

74. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] d’État (Consiglio di Stato, Francia) nei seguenti termini: La direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, deve essere interpretata nel senso che: le autorità competenti di uno Stato membro devono riconoscere, in base al regime di riconoscimento automatico definito all’articolo 21 di tale direttiva, un titolo di formazione di medico specialista rilasciato in un altro Stato membro ed elencato al punto 5.1.2 dell’allegato V di detta direttiva solo nel caso in cui il medico titolare di tale titolo dimostri di possedere anche un titolo di formazione medica di base rilasciato in uno Stato membro ed elencato al punto 5.1.1 dell’allegato V della medesima direttiva.

Tale interpretazione non pregiudica la possibilità, in mancanza di un siffatto titolo di formazione medica di base, di riconoscere un titolo di formazione di medico specialista sulla base del regime generale di riconoscimento dei titoli di formazione definito al titolo III, capo I, della direttiva 2005/36 o, se del caso, sulla base dell’articolo 45 o dell’articolo 49 TFUE. 1 Lingua originale: il francese. 2 GU 2005, L 255, pag.

22. 3

V. sentenze dell’8 luglio 2021, [OSCURATO:PERSONA] sveikatos apsaugos ministerija (C‑166/20, EU:C:2021:554, punto 25), e del 3 marzo 2022, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Formazione medica di base) (C‑634/20, EU:C:2022:149, punto 34). 4

[OSCURATO:PERSONA], K.,

Europarecht (Schulze/Janssen/Kadelbach) , 4 a edizione, Baden-Baden 2020, punto 72. 5

V. sentenza del 30 aprile 2014, Ordre des architectes (C‑365/13, EU:C:2014:280, punti 21 e 22). 6

V. sentenze del 2 settembre 2021, LG e MH (Autoriciclaggio) (C‑790/19, EU:C:2021:661, punto 47), e del 16 marzo 2023, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑339/21, EU:C:2023:214, punto 39). 7 Come ho precisato al paragrafo 14 delle presenti conclusioni, si tratta dello «Zeugnis über die [OSCURATO:PERSONA]» e dello «Zeugnis über die [OSCURATO:PERSONA] und Zeugnis über die Vorbereitungszeit als Medizinalassistent, soweit diese nach den deutschen Rechtsvorschriften noch für den Abschluss der ärztlichen Ausbildung vorgesehen war». 8 Il corsivo è mio. 9 Il corsivo è mio. 10 Il corsivo è mio. 11 Sentenza del 9 febbraio 1994 (C‑319/92, EU:C:1994:47, punti 20 e 21). 12 GU 1978, L 233, pag.

10. 13 L’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 78/687 era così formulato: «La presente direttiva non pregiudica affatto la possibilità, da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri, di consentire, nel proprio territorio e secondo le proprie disposizioni , l’accesso alle attività di dentista e il relativo esercizio ai titolari di diplomi, certificati o altri titoli non conseguiti in uno Stato membro» (il corsivo è mio). 14 Il corsivo è mio. 15 Il corsivo è mio. 16 V., a tale riguardo, Berthoud, F., «La reconnaissance des qualifications professionnelles», Dossiers de droit européen , n. 30, Ginevra 2016, pagg. 104 e segg. 17 V., in tal senso, Guida per l’utente – Direttiva 2005/36/CE: tutto quello che vorreste sapere sul riconoscimento delle qualifiche professionali , pag.

25. 18

V. sentenza della Corte EFTA del 25 marzo 2021, Lindberg (E‑3/20, EFTA [OSCURATO:PERSONA] 2021, punto 60). 19

V. conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa Commissione/[OSCURATO:PERSONA] (C‑346/08, EU:C:2009:772, paragrafo 15). 20 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali [COM(2002) 119 definitivo] (GU 2002, C 181 E, pag. 183). 21 Posizione comune (CE) n. 10/2005 del 21 dicembre 2004, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all’articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell’adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU 2005, C 58 E, pagg. 1 e 119). 22 Sentenza del 16 aprile 2015 (C‑477/13, EU:C:2015:239). 23 Sentenza del 16 aprile 2015, Angerer (C‑477/13, EU:C:2015:239, punti 27 e segg.). 24

V. sentenza del 2 marzo 2023, A (Insegnante di scuola materna) (C‑270/21, EU:C:2023:147, punto 66). 25 V., in tal senso, Guida per l’utente – Direttiva 2005/36/CE: tutto quello che vorreste sapere sul riconoscimento delle qualifiche professionali , pagg. 8, 25 e 28. 26

V. sentenza del 22 gennaio 2002, Dreessen (C‑31/00, EU:C:2002:35, punto 26). 27

V. sentenza del 6 ottobre 2015, Brouillard (C‑298/14, EU:C:2015:652, punto 46). 28

V. sentenza del 22 gennaio 2002, Dreessen (C‑31/00, EU:C:2002:35, punto 31). 29 V., in tal senso, Zaglmayer, B., [OSCURATO:PERSONA] von Gesundheitsberufen in Europa , Vienna 2016, pagg. 184 e segg.; v., inoltre, sentenze della Corte EFTA del 25 marzo 2021, Lindberg (E‑3/20, EFTA [OSCURATO:PERSONA] 2021, punti 60 e 61) e [OSCURATO:PERSONA] (E‑4/20, EFTA [OSCURATO:PERSONA] 2021, punto 83). 30 Sentenza del 7 maggio 1991 (C‑340/89; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]», EU:C:1991:193). 31 [OSCURATO:PERSONA] (punto 15) e dell’8 maggio 2008, Commissione/Spagna (C‑39/07, EU:C:2008:265, punto 37). 32

V. sentenza del 6 ottobre 2015, Brouillard (C‑298/14, EU:C:2015:652, punto 52). 33

V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 16). 34 Sentenza del 14 settembre 2000 (C‑238/98, EU:C:2000:440). 35 Sentenza del 9 febbraio 1994, Haim (C‑319/92, EU:C:1994:47, punto 26). 36

V. sentenza del 6 ottobre 2015, Brouillard (C‑298/14, EU:C:2015:652, punto 54). 37 V., a tale riguardo, Peeters, M., «[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 2005/36/EC on the Recognition of [OSCURATO:PERSONA]», [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] , vol. 12, n. 4, ottobre 2005, pagg. 377 e segg., il quale sostiene che uno Stato membro non può semplicemente rifiutare di riconoscere un diploma conseguito in un paese terzo. 38

V. sentenze del 6 ottobre 2015, Brouillard (C‑298/14, EU:C:2015:652, punto 57), e del 3 marzo 2022, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Formazione medica di base) (C‑634/20, EU:C:2022:149, punto 43). 39

V. sentenza del 6 ottobre 2015, Brouillard (C‑298/14, EU:C:2015:652, punto 56). 40

V. sentenza della Corte EFTA del 25 marzo 2021, Lindberg (E‑3/20, EFTA [OSCURATO:PERSONA] 2021, punto 70). 41

V. sentenza del 3 marzo 2022, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Formazione medica di base) (C‑634/20, EU:C:2022:149, punto 45). 42

V. sentenze del 15 ottobre 1987, Heylens e a. (222/86, EU:C:1987:442, punto 17); [OSCURATO:PERSONA] (punto 22), e del 2 aprile 1998, [OSCURATO:PERSONA] (C‑127/95, EU:C:1998:151, punto 103). 43

V. sentenza della Corte EFTA del 25 marzo 2021, Lindberg (E‑3/20, EFTA [OSCURATO:PERSONA] 2021, punto 69). 44

V. sentenza del 6 ottobre 2015, Brouillard (C‑298/14, EU:C:2015:652, punto 53). 45

V. sentenza del 6 ottobre 2015, Brouillard (C‑298/14, EU:C:2015:652, punto 52). 46 V., per analogia, sentenza della Corte EFTA del 25 marzo 2021, [OSCURATO:PERSONA] (E‑4/20, EFTA [OSCURATO:PERSONA] 2021, punto 51). 47 V., in particolare, sentenze del 16 dicembre 1986, Commissione/Grecia (124/85, EU:C:1986:490, punto 12); del 12 luglio 1990, Commissione/Italia (C‑128/89, EU:C:1990:311, punto 22); del 27 novembre 2008, Papillon (C‑418/07, EU:C:2008:659, punto 54), e del 3 luglio 2019, Delfarma (C‑387/18, EU:C:2019:556, punto 30).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 29 febbraio 2024 ( 1 ) Causa C ‑ 8/23 FH contro [OSCURATO:PERSONA] national de l’ordre des médecins, con l’intervento di Ministre de la Santé et de la Prévention, Ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] d’État (Consiglio di Stato, Francia)] «Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione delle persone – Libertà di stabilimento – Libera prestazione di servizi – Riconoscimento delle qualifiche professionali – Direttiva 2005/36/CE – Diritto di esercitare la professione di medico – Regime di riconoscimento automatico – Diploma di formazione in medicina di base rilasciato da un paese terzo – Diploma riconosciuto dallo Stato membro d’origine – Conseguimento di un titolo di medico specialista nello Stato membro d’origine – Mancato riconoscimento di tale titolo da parte dello Stato membro ospitante» I. Introduzione 1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal [OSCURATO:PERSONA] d’État (Consiglio di Stato, Francia) ai sensi dell’articolo 267 TFUE, ha ad oggetto l’interpretazione dell’articolo 21 e dell’articolo 25, paragrafo 4, nonché dell’allegato V, punti 5.1.1 e 5.1.2, della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali ( 2 ) (in prosieguo: la «direttiva 2005/36»). Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra FH e il [OSCURATO:PERSONA] national de l’ordre des médecins (Consiglio nazionale dell’ordine dei medici, Francia) (in prosieguo: il «CNOM») in merito al rifiuto di quest’ultimo di iscrivere FH all’albo dell’ordine. 2. La presente causa solleva una questione di diritto importante e parzialmente nuova, in vigenza della direttiva 2005/36, riguardante il riconoscimento automatico all’interno dell’Unione europea di un diploma di medico specialista e la ripartizione tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri della responsabilità del controllo della formazione di medico specialista e dell’accesso a tale professione, nel caso in cui la formazione medica di base sia stata compiuta al di fuori dell’Unione. In particolare, la Corte dovrà pronunciarsi sugli effetti del riconoscimento da parte di uno Stato membro di un diploma di formazione medica di base conseguito in uno Stato terzo, nonché sull’eventuale obbligo degli altri [OSCURATO:PERSONA] membri di riconoscere anch’essi tale diploma. 3. Nell’ipotesi in cui la direttiva 2005/36 non dovesse contenere disposizioni riguardanti le specifiche circostanze del procedimento principale, spetterà alla Corte indicare, per quanto possibile, soluzioni pratiche al fine di facilitare il riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite da una persona nella situazione sopra descritta. Nelle sue considerazioni, la Corte dovrà tenere conto degli obiettivi perseguiti dal legislatore, vale a dire promuovere la libera prestazione dei servizi e la libertà di stabilimento all’interno dell’Unione, garantendo al contempo il rigoroso rispetto della salute e della sicurezza pubblica nonché della tutela dei consumatori. II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione 4. I considerando 6, 19 e 44 della direttiva 2005/36 così recitano: «(6) L’agevolazione della prestazione di servizi deve essere garantita nel contesto della stretta osservanza della salute e della sicurezza pubblica nonché della tutela dei consumatori. Dovrebbero essere pertanto previste disposizioni specifiche per le professioni regolamentate aventi implicazioni in materia di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, che prestano servizi transfrontalieri su base temporanea o occasionale. (...) (19) La libera circolazione e il riconoscimento reciproco dei titoli di formazione di medico (...) dovrebbero fondarsi sul principio fondamentale del riconoscimento automatico dei titoli di formazione in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione. [OSCURATO:PERSONA] membri poi l’accesso all[a] profession[e] di medico (...) dovrebbe essere subordinato al possesso di un determinato titolo, il che garantisce che l’interessato ha seguito una formazione che soddisfa i requisiti minimi stabiliti. (...) (...) (44) La presente direttiva non pregiudica le misure necessarie a garantire un elevato grado di tutela della salute e dei consumatori». 5. L’articolo 1, primo comma, di tale direttiva prevede quanto segue: «La presente direttiva fissa le regole con cui uno Stato membro (in seguito denominato “Stato membro ospitante”), che sul proprio territorio subordina l’accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio al possesso di determinate qualifiche professionali, riconosce, per l’accesso alla professione e il suo esercizio, le qualifiche professionali acquisite in uno o più [OSCURATO:PERSONA] membri (in seguito denominati “[OSCURATO:PERSONA] membri d’origine”) e che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitarvi la stessa professione». 6. L’articolo 2, paragrafo 2, di detta direttiva così dispone: «Ogni Stato membro può consentire, secondo norme sue proprie, ai cittadini degli [OSCURATO:PERSONA] membri titolari di qualifiche professionali non acquisite in uno Stato membro, l’esercizio di una professione regolamentata sul proprio territorio ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a). Per le professioni che rientrano nel titolo III, capo III, questo primo riconoscimento deve avvenire nel rispetto delle condizioni minime di formazione elencate in tale capo». 7. Secondo l’articolo 3, paragrafi 1 e 3, della medesima direttiva: «1.      Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni: (...) c)      “titolo di formazione”: diplomi, certificati e altri titoli rilasciati da un’autorità di uno Stato membro designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di tale Stato membro e che sanciscono una formazione professionale acquisita in maniera preponderante [nell’Unione]. Quando non si applica la prima frase, è assimilato ad un titolo di formazione un titolo di cui al paragrafo 3; (...) 3.      È assimilato a un titolo di formazione ogni titolo di formazione rilasciato in un paese terzo se il suo possessore ha, nella professione in questione, un’esperienza professionale di tre anni sul territorio dello Stato membro che ha riconosciuto tale titolo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2 certificata dal medesimo». 8. Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2005/36, il riconoscimento delle qualifiche professionali da parte dello Stato membro ospitante permette ai beneficiari di accedere in tale Stato membro alla stessa professione per la quale essi sono qualificati nello Stato membro d’origine e di esercitarla nello Stato membro ospitante alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato membro. 9. Nel capo I, intitolato «Regime generale di riconoscimento di titoli di formazione», l’articolo 10 di tale direttiva così dispone: «Il presente capo si applica a tutte le professioni non coperte dai capi II e III del presente titolo e nei seguenti casi in cui i richiedenti, per una ragione specifica ed eccezionale, non soddisfano le condizioni previste in detti capi: (...) d)      fatti salvi gli articoli 21, paragrafo 1, 23 e 27 per i medici, gli infermieri, i dentisti, i veterinari, le ostetriche, i farmacisti e gli architetti in possesso di titoli di formazione specialistica, che devono aver seguito la formazione che porta al possesso dei titoli elencati all’allegato V, punti 5.1.1, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1, e solamente ai fini del riconoscimento della pertinente specializzazione; (...) g)      per i migranti in possesso dei requisiti previsti all’articolo 3, paragrafo 3». 10. L’articolo 21 di detta direttiva, intitolato «Principio di riconoscimento automatico», prevede quanto segue: «1.      Ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione di medico, che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e di medico specialista (...) di cui all’allegato V e rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2 (...), conformi alle condizioni minime di formazione di cui rispettivamente agli articoli 24 [e] 25 (...), e attribuisce loro, ai fini dell’accesso alle attività professionali e del loro esercizio, gli stessi effetti sul suo territorio che hanno i titoli di formazione che esso rilascia. I titoli di formazione devono essere rilasciati dai competenti organismi degli [OSCURATO:PERSONA] membri ed essere eventualmente accompagnati dai certificati di cui all’allegato V e rispettivamente ai punti 5.1.1 [e] 5.1.2 (...) Le disposizioni del primo e del secondo comma non pregiudicano i diritti acquisiti di cui agli articoli 23 [e] 27 (...) (...) 6.      Ogni Stato membro subordina l’accesso alle attività professionali di medico (...) nonché il relativo esercizio al possesso di uno dei titoli di formazione di cui rispettivamente ai punti 5.1.1 [e] 5.1.2 (...) dell’allegato V attestante, se del caso, l’acquisizione nel corso della propria formazione complessiva, da parte del professionista interessato, delle conoscenze, delle abilità e delle competenze di cui all’articolo 24, paragrafo 3 (...)». 11. L’articolo 24 della medesima direttiva, che riguarda la formazione medica di base, così dispone: «1.      L’ammissione alla formazione medica di base è subordinata al possesso di un diploma o certificato che dia accesso, per tali studi, a istituti universitari. 2.      La formazione medica di base comprende almeno cinque anni di studio complessivi, che possono essere espressi in aggiunta anche in crediti ECTS [(sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti)] equivalenti, consistenti in almeno 5 500 ore di insegnamento teorico e pratico svolte presso o sotto la supervisione di un’università. (...) 3.      La formazione medica di base garantisce l’acquisizione da parte dell’interessato delle conoscenze e competenze seguenti [indicate alle lettere da a) a d)]». 12. L’articolo 25 della direttiva 2005/36, intitolato «Formazione medica specializzata», prevede quanto segue: «1.      L’ammissione alla formazione medica specialistica è subordinata al completamento e alla convalida di un programma di formazione medica di base ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, nel corso del quale siano state acquisite le opportune conoscenze di medicina di base. (...) 4.      [OSCURATO:PERSONA] membri subordinano il rilascio di un titolo di formazione medica specializzata al possesso di uno dei titoli di medico con formazione di base di cui all’allegato V, punto 5.1.1. (...)». 13. L’articolo 50, paragrafo 2, di tale direttiva così dispone: «In caso di dubbio fondato, lo Stato membro ospitante può richiedere alle autorità competenti di uno Stato membro una conferma dell’autenticità degli attestati e dei titoli di formazione rilasciati in questo altro Stato membro nonché, eventualmente, la conferma del fatto che il beneficiario soddisfa, per le professioni di cui al capo III del presente titolo, le condizioni minime di formazione di cui rispettivamente agli articoli 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40, 44 e 46». 14. L’allegato V di detta direttiva è intitolato «Riconoscimento in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione». Sotto la rubrica «V.1. Medici», il punto 5.1.1 di tale allegato elenca i «[t]itoli di formazione medica di base», vale a dire, per quanto riguarda la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], lo «Zeugnis über die [OSCURATO:PERSONA]» e lo «Zeugnis über die [OSCURATO:PERSONA] und Zeugnis über die Vorbereitungszeit als Medizinalassistent, soweit diese nach den deutschen Rechtsvorschriften noch für den Abschluss der ärztlichen Ausbildung vorgesehen war». 15. Il punto 5.1.2 di detto allegato elenca i «[t]itoli di formazione di medico specialista» degli [OSCURATO:PERSONA] membri, vale a dire, per quanto riguarda la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], la «[OSCURATO:PERSONA]». B. Diritto francese 16. Il code de la santé publique (codice della salute pubblica), nella versione applicabile alla controversia oggetto del procedimento principale, al suo articolo L. 4111-1 così dispone: «Nessuno può esercitare la professione di medico (...) senza essere: 1°      titolare di un diploma, certificato o altro titolo citato [all’articolo] L. 4131-1 (...); (...) 3°      iscritto ad un albo dell’ordine dei medici (...) fatte salve le disposizioni degli articoli L. 4112-6 e L. 4112-7. (...)». 17. L’articolo L. 4111-2 di tale codice così recita: «(...) II.      L’autorità competente può ugualmente, previo parere di una commissione composta in particolare da professionisti, autorizzare individualmente all’esercizio della professione di medico nella specializzazione in questione (...) i cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o di un altro Stato parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo, titolari di titoli di formazione rilasciati da uno Stato terzo e riconosciuti in uno Stato, membro o parte, diverso dalla Francia, che consentono di esercitarvi legalmente la professione. Nel caso dei medici (...), il riconoscimento riguarda sia il titolo di base che il titolo di specializzazione. (...)». 18. L’articolo L. 4131-1 di detto codice così dispone: «I titoli di formazione richiesti in applicazione del punto 1° dell’articolo L. 4111-1, per l’esercizio della professione di medico, sono: 1°      il diploma francese di Stato di laurea in medicina; (...) 2°      ovvero, se l’interessato è cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea o parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo: a)      i titoli di formazione di medico rilasciati da uno di tali [OSCURATO:PERSONA] conformemente agli obblighi comunitari e che figurano in un elenco redatto con decreto dei ministri incaricati dell’insegnamento universitario e della salute; b)      i titoli di formazione di medico rilasciati da uno Stato, membro o parte, conformemente agli obblighi comunitari, che non figurano nell’elenco menzionato alla lettera a), se accompagnati da un’attestazione di tale Stato che certifichi che essi sanciscono il compimento di una formazione conforme a tali obblighi e che sono assimilati, a mezzo di essa, ai titoli di formazione che figurano su tale elenco; (...)». 19. L’elenco di cui al punto 2, lettera a), del decreto del 13 luglio 2009 che stabilisce gli elenchi e le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione di medico e di medico specialista rilasciati dagli [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Unione europea o parti dell’accordo sullo Spazio economico europeo di cui al punto 2° dell’articolo L. 4131-1 del codice della salute pubblica corrisponde a quello di cui all’allegato V, punti 5.1.1 e 5.1.2, della direttiva 2005/36. III. Fatti all’origine della controversia, procedimento principale e questione pregiudiziale 20. FH è un cittadino franco-tedesco titolare di un diploma di Stato di laurea in medicina rilasciato dall’Università di Monastir (Tunisia) il 18 settembre 2012. 21. Con decisione del 6 novembre 2015, le competenti autorità tedesche hanno riconosciuto tale diploma come diploma di formazione medica di base e hanno autorizzato FH a esercitare la professione di medico. Con decisione del 1° agosto 2016, tali autorità hanno iscritto FH all’ordine dei medici del Land di Niedersachsen ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]). Il 28 gennaio 2021, FH ha ottenuto il diploma di specialista in anestesiologia rilasciato dall’Università di Hannover ([OSCURATO:PERSONA]). 22. Il 25 marzo 2021, FH ha presentato al consiglio dipartimentale di Saône-et-Loire dell’ordine dei medici (Francia) una domanda di iscrizione all’albo dell’ordine sulla base dell’articolo L. 4111-1 del code de la santé publique (codice della salute pubblica). Con decisione del 20 maggio 2021, tale consiglio dipartimentale ha rifiutato di accogliere detta domanda. 23. Su ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione della formazione ristretta del consiglio regionale di Bourgogne-Franche-Comté dell’ordine dei medici (Francia), che aveva a sua volta respinto, con decisione del 15 luglio 2021, la sua domanda di iscrizione all’albo dell’ordine, la formazione ristretta del CNOM, con decisione del 17 settembre 2021, ha ribadito il rifiuto dell’iscrizione di FH all’albo dell’ordine. 24. Avverso quest’ultima decisione FH ha poi proposto un ricorso, che è pendente dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] d’État (Consiglio di Stato, Francia). 25. In tali circostanze, il [OSCURATO:PERSONA] d’État (Consiglio di Stato) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se un medico, cittadino di uno degli [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Unione europea, che sia titolare di un titolo di formazione di medico specialista rilasciato in uno Stato membro, previsto al punto 5.1.2 dell’allegato V della direttiva [2005/36], possa, con questo solo titolo, avvalersi in un altro Stato membro del regime di riconoscimento automatico dei titoli di formazione, quale definito all’articolo 21 di tale direttiva, anche se egli è titolare di un titolo di formazione medica di base rilasciato da uno Stato terzo, che è stato soltanto riconosciuto dallo Stato membro in cui ha conseguito il diploma di medico specialista e che non figura tra quelli previsti al punto 5.1.1 dell’allegato V di [detta] direttiva, e sebbene l’articolo 25, [paragrafo] 4, [di quest’ultima] subordini il rilascio di un titolo di formazione di medico specialista al possesso di uno di questi titoli di medico con formazione di base». IV. Procedimento dinanzi alla Corte 26. La decisione di rinvio, datata 27 dicembre 2022, è pervenuta alla cancelleria della Corte il 12 gennaio 2023. 27. FH, il CNOM, i governi francese, italiano, dei [OSCURATO:PERSONA] e polacco, l’Autorità di vigilanza EFTA (Associazione europea di libero scambio) e la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte entro il termine impartito dall’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. 28. All’udienza dell’11 gennaio 2024, i mandatari ad litem di FH e del CNOM, del governo francese, dell’Autorità di vigilanza EFTA e della Commissione hanno presentato osservazioni. V. Analisi giuridica A. Osservazioni preliminari 29. La presente causa verte sull’interpretazione e sull’applicazione di disposizioni della direttiva 2005/36 che definiscono i diritti e gli obblighi dei professionisti ai fini del riconoscimento dei titoli di formazione conseguiti nell’Unione e dell’esercizio di una professione in un altro Stato membro. Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2005/36, il riconoscimento delle qualifiche professionali da parte dello Stato membro ospitante permette ai beneficiari di accedere in tale Stato membro «alla stessa professione per la quale essi sono qualificati nello Stato membro d’origine» e di esercitarla nello Stato membro ospitante «alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato membro», come ha dichiarato la Corte nella sua giurisprudenza ( 3 ). 30. La direttiva 2005/36 ha abrogato e sostituito una serie di direttive settoriali e generali che disciplinavano il riconoscimento delle qualifiche professionali e istituisce, in sostanza, tre regimi alternativi di riconoscimento di tali qualifiche. Anzitutto, esiste un regime generale (capo I, articoli da 10 a 15) che si applica a tutte le professioni che non rientrano nell’ambito di applicazione degli altri due regimi (articolo 10). Vi è poi un regime di riconoscimento basato sull’esperienza professionale (capo II, articoli da 16 a 20) che si applica a talune attività menzionate all’allegato IV di tale direttiva. 31. Infine, esiste un regime di riconoscimento automatico (capo III, articoli da 21 a 49), caratterizzato da un’armonizzazione minima della formazione. La professione di medico è una delle sette professioni rientranti nell’ambito di applicazione del regime di riconoscimento automatico, insieme alle professioni di infermiere, ostetrica, dentista, farmacista, architetto e veterinario ( 4 ). Il riconoscimento automatico richiede il rispetto delle condizioni minime di formazione enunciate, a seconda della professione interessata, agli articoli 24 e seguenti di detta direttiva. La Corte ha precisato che è vietato agli [OSCURATO:PERSONA] membri subordinare il riconoscimento a requisiti diversi dalla presentazione di una prova di formazione adeguata ( 5 ). 32. Con la sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede se un medico, cittadino di uno degli [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Unione, che sia titolare di un titolo di formazione di medico specialista rilasciato in uno Stato membro, possa, con questo solo titolo, avvalersi in un altro Stato membro del summenzionato regime di riconoscimento automatico dei titoli di formazione, anche se egli è titolare di un titolo di formazione medica di base rilasciato da uno Stato terzo, che è stato soltanto riconosciuto dallo Stato membro in cui ha conseguito il diploma di medico specialista. 33. Come esporrò nella mia analisi, basandomi sull’esegesi della direttiva 2005/36 e sui metodi di interpretazione riconosciuti nella giurisprudenza, la risposta a tale questione deve essere negativa , in quanto il regime di riconoscimento automatico non si applica al caso di specie. Ciò premesso, non mi limiterò a rispondere alla questione sollevata dal giudice del rinvio, ma spiegherò altresì quali siano i mezzi di cui dispone una persona nella situazione sopra descritta al fine di conseguire al meglio il suo obiettivo . Una soluzione del genere è consigliabile al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, conformemente allo spirito di cooperazione che deve animare il procedimento di rinvio pregiudiziale. B. Sulla possibilità per il ricorrente nel procedimento principale di avvalersi del regime di riconoscimento automatico 1. Sul legame inscindibile tra una specializzazione in medicina e una formazione di base 34. Secondo una giurisprudenza costante, ai fini dell’interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione, si deve tenere conto non soltanto del tenore letterale delle stesse, ma anche del loro contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui esse fanno parte ( 6 ). 35. L’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2005/36 prevede che ogni Stato membro riconosca, in particolare, i titoli di formazione di medico, che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, previsti rispettivamente ai punti 5.1.1 e 5.1.2 dell’allegato V, conformi alle condizioni minime di formazione di cui rispettivamente agli articoli 24 e 25, e attribuisca loro, ai fini dell’accesso alle attività professionali e del loro esercizio, gli stessi effetti sul suo territorio che hanno i titoli di formazione che esso rilascia. 36. Di conseguenza, quando, come nel caso di specie, un cittadino di uno Stato membro è titolare di un titolo di formazione di medico specialista di cui a tale allegato V, punto 5.1.2 , lo stesso dovrebbe, in linea di principio, ottenere nello Stato membro ospitante, sulla base di detto articolo 21, paragrafo 1, il riconoscimento automatico di tale titolo al fine di esercitarvi la professione di medico relativa alla specializzazione di cui trattasi. Tuttavia, si pone la questione se il fatto che la persona di cui trattasi non possieda inoltre un titolo di formazione medica di base rilasciato in uno Stato membro osti a un siffatto riconoscimento automatico. 37. A tale riguardo, occorre rilevare che detto articolo 21, paragrafo 1, impone il requisito che i titoli di formazione di medico siano «conformi alle condizioni minime di formazione di cui [segnatamente all’articolo] 25 [di detta direttiva]». Dall’articolo 25, paragrafo 4, risulta che «[g]li [OSCURATO:PERSONA] membri subordinano il rilascio di un titolo di formazione medica specializzata al possesso di uno dei titoli di medico con formazione di base di cui all’allegato V, punto 5.1.1». Per quanto riguarda la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], tale punto 5.1.1 menziona due tipi di titoli tedeschi di formazione medica di base ( 7 ). 38. L’interpretazione letterale di tale articolo 25, paragrafo 4, sembra implicare che il riconoscimento automatico di un titolo di formazione di medico specialista, di cui al punto 5.1.2 dell’allegato V di detta direttiva, sia inscindibilmente legato a quello di un titolo di formazione medica di base, di cui al punto 5.1.1 di tale allegato, e richieda il previo conseguimento di un siffatto titolo. 39. Infatti, occorre rilevare che le disposizioni dell’articolo 21 della direttiva 2005/36 menzionano sempre congiuntamente i titoli di formazione medica di base e di medico specialista. In particolare, tali disposizioni non menzionano mai singolarmente il punto 5.1.2 dell’allegato V di detta direttiva, relativo ai titoli di formazione di medico specialista, ma lo menzionano sempre congiuntamente al punto 5.1.1 di tale allegato, relativo ai titoli di formazione medica di base. 40. Pertanto, detto articolo 21, paragrafo 1, menziona nella loro globalità «i titoli di formazione di medico», precisando che essi danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e di medico specialista. Inoltre, anche se tali titoli di formazione sono oggetto di due punti distinti in detto allegato V, essi sono raggruppati sotto il medesimo titolo «V.1. Medici», che elenca prima i titoli di formazione medica di base e poi quelli di medico specialista. 41. Inoltre, dal titolo stesso dell’articolo 24 della direttiva 2005/36 [«Formazione medica di base » (il corsivo è mio)] risulta che la formazione medica di base è essenziale per garantire l’acquisizione delle conoscenze e delle competenze minime necessarie per esercitare la professione di medico . Ai sensi del paragrafo 2 di tale articolo, detta formazione di base ha una durata minima di cinque anni, che è superiore alla durata minima di tutte le formazioni di medico specialista. 42. Le conoscenze e le competenze acquisite durante la formazione medica di base, descritte all’articolo 24, paragrafo 3, della direttiva 2005/36, costituiscono quindi una base che non è insegnata nell’ambito della formazione medica specialistica quale descritta all’articolo 25 di tale direttiva, e che è tuttavia indispensabile all’esercizio delle attività professionali di medico specialista , indipendentemente dalla specializzazione in questione. 43. Nell’ambito di un’interpretazione contestuale dell’articolo 21, paragrafo 1, e dell’articolo 25, paragrafo 4, della direttiva 2005/36, occorre richiamare l’attenzione sull’articolo 21, paragrafo 6, di tale direttiva, ai sensi del quale «[o]gni Stato membro subordina l’accesso alle attività professionali di medico (...) nonché il relativo esercizio al possesso di uno dei titoli di formazione di cui rispettivamente ai punti 5.1.1 [e] 5.1.2 (...) dell’allegato V attestante, se del caso, l’acquisizione nel corso della propria formazione complessiva, da parte del professionista interessato, delle conoscenze, delle abilità e delle competenze di cui all’articolo 24, paragrafo 3». Tale disposizione dimostra chiaramente che il titolo di formazione di medico specialista non è, di per sé, una garanzia che l’interessato abbia acquisito dette conoscenze e competenze e che, di conseguenza, il riconoscimento automatico di tale titolo deve essere inscindibilmente legato a quello di un titolo di formazione di base. 44. Infine, occorre ricordare che il riconoscimento automatico si applica solo ai titoli di formazione medica elencati ai punti 5.1.1 e 5.1.2 di detto allegato V, che gli [OSCURATO:PERSONA] membri considerano garanzie delle condizioni minime di formazione . Ciò vale anche per i titoli di formazione tedeschi, elencati al punto 5.1.1, che il ricorrente non possiede. Di conseguenza, un titolo di formazione conseguito in uno Stato terzo non può essere oggetto di riconoscimento automatico, nonostante il fatto che uno Stato membro l’abbia riconosciuto unilateralmente sulla base del proprio diritto interno, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2005/36. 45. Quest’ultimo aspetto richiede alcune osservazioni aggiuntive da parte mia, a maggior ragione in quanto diversi [OSCURATO:PERSONA] membri intervenuti nella presente causa hanno espresso esitazioni per quanto riguarda le eventuali conseguenze giuridiche del riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un siffatto titolo di formazione conseguito in un paese terzo. 2. Sulle conseguenze giuridiche del riconoscimento unilaterale, da parte di uno Stato membro, di un titolo di formazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2005/36 46. Si applicano norme diverse a seconda del luogo in cui le qualifiche professionali sono state acquisite. Una qualifica professionale rilasciata da uno Stato membro dell’Unione, attestante una formazione che si è svolta in maniera preponderante nell’Unione, sarà riconosciuta più facilmente di un diploma rilasciato da un paese terzo. Infatti, l’articolo 1 della direttiva 2005/36 enuncia che quest’ultima «riconosce (...) le qualifiche professionali acquisite in uno o più [OSCURATO:PERSONA] membri » ( 8 ). L’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), di tale direttiva precisa inoltre che costituiscono un titolo di formazione «diplomi, certificati e altri titoli (...) che sanciscono una formazione professionale acquisita in maniera preponderante [nell’Unione] » ( 9 ). Nel caso di una qualifica professionale conseguita in un paese terzo, il diritto dell’Unione ne prevede il riconoscimento solo quando sia pronunciato in uno Stato membro dell’Unione in applicazione del suo diritto interno. 47. Infatti, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2005/36, ogni Stato membro «può consentire, secondo norme sue proprie , ai cittadini degli [OSCURATO:PERSONA] membri titolari di qualifiche professionali non acquisite in uno Stato membro, l’esercizio di una professione regolamentata sul proprio territorio ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a)» ( 10 ). Tale disposizione consente agli [OSCURATO:PERSONA] membri di concludere accordi bilaterali con paesi terzi sul riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali. Quindi, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono liberi di stabilire le condizioni di un siffatto riconoscimento purché siano rispettate le condizioni minime di formazione richieste per le professioni settoriali, di cui al titolo III, capo III, della direttiva in parola. Tuttavia, il testo di detta disposizione indica chiaramente che gli effetti giuridici di un simile riconoscimento, sulla base di una normativa nazionale, sono limitati al territorio dello Stato membro in questione e non possono creare obblighi in capo agli altri [OSCURATO:PERSONA] membri . 48. Tale interpretazione trova conferma, d’altronde, nella sentenza Haim ( 11 ), nella quale la Corte ha interpretato l’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 78/687/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività di dentista ( 12 ), che era formulato in modo simile all’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2005/36 ( 13 ), nel senso che il riconoscimento da parte di uno Stato membro dei titoli rilasciati da [OSCURATO:PERSONA] terzi, ancorché riconosciuti come equipollenti in uno o più [OSCURATO:PERSONA] membri, non ha effetto vincolante nei confronti degli altri [OSCURATO:PERSONA] membri. Ai fini della presente causa, ciò significa che tale articolo 2, paragrafo 2, osta a che il ricorrente nel procedimento principale possa avvalersi del riconoscimento, da parte delle autorità tedesche, della sua qualifica professionale conseguita in Tunisia al fine di obbligare le autorità francesi a riconoscerla a loro volta, in applicazione del regime di riconoscimento automatico. 49. Indipendentemente dall’applicabilità di detta disposizione, occorre rilevare che l’articolo 21, paragrafo 6, della direttiva 2005/36 dispone che le conoscenze e le competenze proprie di una formazione medica di base devono essere «[acquisite] nel corso della propria formazione complessiva» ( 14 ), il che esclude, in linea di principio, qualsiasi decisione da parte delle autorità nazionali che abbia l’effetto di assimilare una formazione acquisita in un paese terzo a una formazione acquisita in uno Stato membro. In altri termini, tale disposizione presuppone un processo di apprendimento nell’ambito di un percorso accademico . Pertanto, solo una formazione di medico «acquisita» nell’Unione può fornire le conoscenze e le competenze necessarie ai fini di un riconoscimento automatico sulla base dell’articolo 21, paragrafo 1, di detta direttiva. 3. Sulla possibilità di un riconoscimento ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2005/36 di un titolo di formazione rilasciato in un paese terzo 50. Tuttavia, ciò non significa che una persona che si trovi nella situazione del ricorrente nel procedimento principale, che ha conseguito un titolo di formazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2005/36 in un paese terzo, sia privata della possibilità di esercitare la propria professione in un altro Stato membro. Al contrario, l’articolo 3, paragrafo 3, di tale direttiva dispone che «[è] assimilato a un titolo di formazione ogni titolo di formazione rilasciato in un paese terzo se il suo possessore ha, nella professione in questione, un’esperienza professionale di tre anni sul territorio dello Stato membro che ha riconosciuto tale titolo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2 certificata dal medesimo» ( 15 ). 51. Il riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite in paesi terzi è quindi disciplinato da disposizioni piuttosto restrittive. Un cittadino dell’Unione titolare di siffatte qualifiche professionali può invocare l’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2005/36 soltanto a due condizioni: in primo luogo, il diploma deve essere stato riconosciuto da uno Stato membro dell’Unione ai sensi del suo diritto interno e, in secondo luogo, il titolare della qualifica professionale deve avere svolto tre anni di pratica professionale nel primo Stato membro di riconoscimento. Quest’ultima condizione è chiaramente volta ad evitare che i cittadini abusino del sistema di tale direttiva o tentino di eluderne le norme mediante il «riconoscimento del riconoscimento» ( 16 ). 52. Le modalità di tale «riconoscimento del riconoscimento» sono tuttavia soggette a norme particolari. Anzitutto, tale riconoscimento è soggetto esclusivamente al regime generale del titolo III, capo I, della direttiva 2005/36 ( 17 ). Ogni Stato membro deve quindi riconoscere una qualifica di un paese terzo precedentemente riconosciuta nell’Unione, ma non è tenuto a concedere il riconoscimento automatico. Tale norma ha anzitutto la conseguenza di autorizzare il secondo Stato membro ad assicurarsi, mediante misure compensative, che il titolare del diploma del paese terzo abbia raggiunto non solo il livello di formazione minimo imposto da detta direttiva, ma anche un livello di formazione che vada oltre i livelli minimi dell’Unione e che lo Stato in questione abbia deciso di esigere dai propri cittadini. Inoltre, il secondo Stato membro di riconoscimento non è tenuto ad offrire la scelta tra due misure compensative qualora abbia individuato differenze sostanziali nelle formazioni. Ai sensi dell’articolo 14 di detta direttiva, esso può scegliere di imporre il tipo di misura compensativa, vale a dire una prova attitudinale o un tirocinio di adattamento. 53. Ai fini dell’esame della questione pregiudiziale sollevata dal giudice del rinvio, occorre constatare che, sebbene le autorità tedesche abbiano riconosciuto il titolo di formazione tunisino del ricorrente nel procedimento principale, conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2005/36, le posizioni delle parti nel procedimento principale divergono sulla questione se il ricorrente nel procedimento principale abbia effettivamente acquisito un’esperienza professionale di tre anni nel territorio tedesco. Per tale ragione, in assenza di informazioni più precise, occorre partire dalla premessa che il ricorrente nel procedimento principale non soddisfi uno dei due requisiti imposti dall’articolo 3, paragrafo 3, di detta direttiva. C. Sulla possibilità per il ricorrente nel procedimento principale di avvalersi del regime generale di riconoscimento 54. Si pone inoltre la questione se un cittadino dell’Unione, nella situazione descritta nella questione pregiudiziale, possa nondimeno avvalersi del regime generale di riconoscimento dei titoli di formazione. Come risulta dall’articolo 10 della direttiva 2005/36, tale regime ha carattere sussidiario, in quanto si applica «a tutte le professioni non coperte dai capi II e III del presente titolo e nei (...) casi in cui i richiedenti, per una ragione specifica ed eccezionale, non soddisfano le condizioni previste in detti capi». 55. La prima di tali condizioni mi sembra a priori soddisfatta nel caso di specie, poiché la formazione di medico acquisita in un paese terzo non rientra nell’ambito di applicazione dei capi II e III del titolo III della direttiva 2005/36, relativo alla libertà di stabilimento. Più concretamente, come ho spiegato nell’ambito della mia analisi, il regime di riconoscimento automatico non è applicabile al caso di specie, in quanto il ricorrente nel procedimento principale non possiede alcuno dei titoli di formazione medica di base di cui al punto 5.1.1 dell’allegato V di tale direttiva . In altri termini, il riconoscimento da parte delle autorità tedesche del diploma tunisino del ricorrente nel procedimento principale, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, di detta direttiva, non ha l’effetto di trasformare tale diploma in uno dei diplomi tedeschi elencati in detto punto. 56. Ciò premesso, occorre richiamare l’attenzione sul fatto che l’articolo 10 della direttiva 2005/36 presenta talune particolarità, in quanto prevede un’applicazione del regime generale di riconoscimento dei titoli di formazione soltanto in casi «specifici ed eccezionali», espressamente previsti in tale disposizione ( 18 ). Si tratta della seconda delle due condizioni cumulative. Il caso di cui all’articolo 10, lettera d), potrebbe rivelarsi pertinente nella presente causa, poiché esso riguarda il medico che «[deve] aver seguito la formazione che porta al possesso dei titoli elencati [al punto 5.1.1 dell’allegato V di tale direttiva]». Tuttavia, va notato che tale disposizione contiene un’importante precisazione, vale a dire che il regime generale si applica «solamente ai fini del riconoscimento della pertinente specializzazione». 57. Orbene, dubito che tale condizione sia soddisfatta nel caso di specie, in quanto il ricorrente chiede non solo il riconoscimento della sua specializzazione come anestesista, conseguita in uno Stato membro, ma anche quello della sua formazione medica di base, acquisita in un paese terzo . Di conseguenza, mi sembra che già il testo di tale disposizione osti alla sua applicazione al caso di specie. Inoltre, dalle osservazioni del ricorrente nel procedimento principale non risulta che egli affermi e dimostri l’esistenza di una ragione «specifica ed eccezionale», ai sensi dell’articolo 10 della direttiva 2005/36, che giustifichi l’applicazione del regime generale di riconoscimento. 58. A mio avviso, esistono anche considerazioni fondate su un’interpretazione contestuale che depongono contro l’applicazione dell’articolo 10, lettera d), della direttiva 2005/36. Come ho spiegato nei paragrafi precedenti, tale direttiva prevede, all’articolo 3, paragrafo 3, una procedura specifica che consente il riconoscimento di qualifiche professionali di paesi terzi, la quale richiede che l’interessato eserciti la professione di cui trattasi per almeno tre anni nel territorio dello Stato membro in cui ha ottenuto un primo riconoscimento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, di detta direttiva. Se tale condizione è soddisfatta, il riconoscimento delle sue qualifiche avviene secondo il regime generale. Di fronte a tale constatazione, è difficile comprendere per quale ragione la direttiva 2005/36 prevedrebbe un percorso parallelo, molto meno restrittivo, che offrirebbe l’accesso al medesimo regime di riconoscimento. Mi sembra che un’applicazione alternativa di detto articolo 10, lettera d), al fine di facilitare il riconoscimento di qualifiche professionali conseguite in paesi terzi in una situazione come quella del caso di specie priverebbe detto articolo 3, paragrafo 3, di qualsiasi effetto utile . 59. Inoltre, occorre tenere conto del fatto che il medesimo articolo 10, in quanto eccezione, deve essere interpretato restrittivamente ( 19 ). Infatti, dai lavori preparatori risulta che la proposta iniziale della Commissione non menzionava né la nozione di «ragione specifica ed eccezionale», né l’articolo 10, lettere da a) a g), della direttiva 2005/36 ( 20 ). Tale nozione e tali disposizioni sono state aggiunte su iniziativa del Consiglio. Dalla motivazione del Consiglio emerge che quest’ultimo riteneva che la proposta iniziale della Commissione relativa all’articolo 10 di tale direttiva avesse una portata troppo estesa ( 21 ). 60. In tale contesto, è opportuno richiamare la sentenza Angerer ( 22 ), nella quale la Corte ha ritenuto che l’impianto sistematico, l’obiettivo e la genesi della direttiva 2005/36 ostino ad un’interpretazione estensiva della nozione di «ragione specifica ed eccezionale» ( 23 ). Oltre al fatto che le altre condizioni di applicazione dell’articolo 10, lettera d), di tale direttiva non sono evidentemente soddisfatte nel caso di specie , non posso che aderire alla posizione della Corte. Non vedo come detta disposizione possa essere interpretata in modo da far sì che il suo ambito di applicazione comprenda le circostanze del caso di specie. 61. Per le ragioni sopra esposte, ritengo che l’articolo 10, lettera d), della direttiva 2005/36 non sia applicabile alle circostanze della presente causa. 62. Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve ritenere, in questa fase dell’analisi, a titolo di conclusione intermedia, che né il regime di riconoscimento automatico né il regime generale di riconoscimento siano applicabili al caso di specie. 63. Il fatto che nessuna disposizione della direttiva 2005/36 preveda una situazione come quella descritta dal giudice del rinvio apre, in linea di principio, la possibilità di ricorrere direttamente alle disposizioni del diritto primario e, più specificamente, agli articoli 45 e 49 TFUE, che disciplinano la libera circolazione dei lavoratori e il diritto di stabilimento ( 24 ), possibilità che esaminerò in dettaglio nel prosieguo delle presenti conclusioni. D. Sulla possibilità per il ricorrente nel procedimento principale di avvalersi delle libertà fondamentali 64. Dall’analisi che precede risulta che la direttiva 2005/36 non è applicabile nel caso in cui il professionista cittadino dell’Unione europea intenda stabilirsi in un altro Stato membro senza poter dimostrare di aver maturato i tre anni di esperienza professionale nello Stato membro che ha riconosciuto la qualifica del paese terzo richiesti dall’articolo 3, paragrafo 3, di tale direttiva ( 25 ). 65. Ciò premesso, occorre ricordare che la direttiva 2005/36 non ha lo scopo di rendere più difficile il riconoscimento delle qualifiche professionali in situazioni che non rientrano nel suo ambito di applicazione, e non può avere un simile effetto ( 26 ). Infatti, il regime di riconoscimento automatico previsto da tale direttiva integra i diritti garantiti dalle libertà fondamentali ma non si sostituisce ad una valutazione ai sensi di tali disposizioni. Di conseguenza, al di fuori dell’ambito di applicazione di detta direttiva ( 27 ), ivi compreso quando le condizioni per il riconoscimento delle qualifiche professionali non siano soddisfatte ( 28 ) , il professionista può invocare le libertà fondamentali ( 29 ). 66. Come la Corte ha dichiarato nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] ( 30 ), requisiti nazionali di qualificazione, anche se applicati senza discriminazioni fondate sulla nazionalità, possono produrre l’effetto di frapporre ostacoli all’esercizio, da parte di cittadini di altri [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Unione, del loro diritto di stabilimento ( 31 ), e la giurisprudenza successiva è giunta alle medesime conclusioni per quanto riguarda la libera circolazione dei lavoratori ( 32 ). Di conseguenza, spetta allo Stato membro dell’Unione, al quale sia stata presentata una domanda di autorizzazione all’esercizio di una professione il cui accesso sia, secondo la normativa nazionale, subordinato al possesso di un diploma o di una qualifica professionale, prendere in considerazione i diplomi, i certificati, gli altri titoli nonché l’esperienza pertinente procedendo ad un raffronto tra, da un lato, le competenze attestate da tali titoli e tale esperienza e, dall’altro, le conoscenze e qualifiche richieste dalle norme nazionali ( 33 ). 67. Nella sentenza Hocsman ( 34 ), la Corte ha dichiarato che i principi di riconoscimento stabiliti nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] si applicano anche alle qualifiche conseguite in un paese terzo. Tale sentenza Hocsman riguardava un medico il cui diploma argentino di medicina di base era stato riconosciuto equivalente al diploma nazionale in uno Stato membro, il che gli aveva consentito di frequentare corsi di specializzazione nel medesimo Stato membro e di ottenere ivi un diploma di specialista che sarebbe stato riconosciuto equivalente ai sensi del diritto dell’Unione qualora il diploma di base fosse stato anch’esso rilasciato in uno Stato membro. In tale contesto, occorre rilevare che, nella sentenza Haim, sopra richiamata, la Corte ha ribadito la validità dei principi elaborati in detta giurisprudenza, nonostante la constatazione che il riconoscimento unilaterale da parte di uno Stato membro dei titoli rilasciati da paesi terzi non può vincolare gli altri [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Unione ( 35 ). 68. La conseguenza di tale giurisprudenza è che, al momento di valutare le conoscenze e le qualifiche di un professionista in situazioni che non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2005/36, lo Stato membro ospitante ha l’obbligo di prendere in considerazione tutta la documentazione pertinente relativa alle conoscenze e alle qualifiche rilasciate dagli altri [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Unione ( 36 ), in particolare la documentazione relativa all’equivalenza, indipendentemente dal luogo in cui la formazione è stata impartita, anche nei paesi terzi , e indipendentemente dalla denominazione di tale formazione in un altro Stato membro o in un paese terzo, e tale Stato membro ospitante è altresì tenuto a prendere in considerazione tutta l’esperienza professionale pertinente, in particolare quella acquisita nell’ambito della formazione specializzata ( 37 ). 69. Se, in esito a detto esame comparativo, accerta che le conoscenze e le qualifiche corrispondono a quelle richieste dalle disposizioni nazionali, lo Stato membro è tenuto a riconoscere le qualifiche come rispondenti ai requisiti stabiliti da tali disposizioni ( 38 ). Nell’ambito dell’esame comparativo possono essere prese in considerazione soltanto differenze oggettive ( 39 ). Se le conoscenze e le qualifiche del richiedente attestate dal diploma e l’esperienza professionale pertinente non sono equivalenti, o se corrispondono solo parzialmente a quelle richieste dallo Stato membro ospitante, quest’ultimo deve specificare quale formazione manca affinché il richiedente possa completare la propria formazione o acquisirne una nuova ( 40 ). Le misure compensative imposte dallo Stato membro ospitante non devono essere sproporzionate ( 41 ). 70. Ritengo che un’interpretazione diversa non sarebbe idonea a facilitare l’esercizio effettivo delle libertà fondamentali garantite dal Trattato FUE. A tale riguardo, occorre ricordare che il diritto dell’Unione impone l’obbligo di motivare le decisioni nazionali che incidono sull’esercizio di un diritto fondamentale conferito dal Trattato ai singoli ( 42 ). Pertanto, un richiedente, come il ricorrente nel procedimento principale, deve essere in grado di conoscere le ragioni su cui si basa il rifiuto, in particolare la formazione che gli manca ( 43 ). 71. Secondo una giurisprudenza costante, il mancato riconoscimento delle conoscenze e delle qualifiche acquisite in un altro Stato membro dell’Unione può avere l’effetto di ostacolare la libera circolazione e lo stabilimento dei professionisti, anche quando le norme nazionali siano applicate senza discriminazioni basate sulla cittadinanza ( 44 ). Lo Stato membro ospitante non può quindi prescindere dalle conoscenze e dalle qualifiche acquisite in un altro Stato membro dell’Unione. A mio avviso, lo stesso deve valere per il mancato riconoscimento delle conoscenze e delle qualifiche acquisite in un paese terzo e riconosciute come equivalenti da un altro Stato membro , e quindi lo Stato membro ospitante non può prescindere da tali qualifiche . In particolare, le disposizioni nazionali adottate a tale riguardo non devono costituire un ostacolo ingiustificato all’esercizio effettivo delle libertà fondamentali garantite dal diritto dell’Unione ( 45 ). 72. Ritengo che, in una situazione come quella del caso di specie, nella quale una formazione di medico specialista ricevuta da un professionista cittadino dell’Unione soddisfa, di per sé, le condizioni per il riconoscimento automatico ai sensi della direttiva 2005/36, e nella quale la formazione di base ricevuta in un paese terzo è stata riconosciuta come equivalente da un altro Stato membro, il margine di discrezionalità che consente di restringere le libertà fondamentali in modo giustificato sia limitato . Ciò è tanto più vero in quanto, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, di tale direttiva, nel riconoscere unilateralmente le qualifiche professionali conseguite in paesi terzi, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a rispettare le «condizioni minime di formazione» previste per la professione di medico, il che esclude, in linea di principio, che la tutela della salute e della sicurezza pubblica nell’Unione sia compromessa. In tale ottica, mi chiedo seriamente se non sia giusto e opportuno considerare che, in circostanze del genere, esiste una presunzione di equivalenza della formazione di base nello Stato membro ospitante ( 46 ). A questo proposito, tengo a rilevare che nessuna delle parti interessate ha addotto argomenti convincenti che rimettano in discussione una simile interpretazione. 73. In ogni caso, lo Stato membro ospitante non può invocare difficoltà pratiche o amministrative per giustificare il fatto di non procedere alla valutazione che è tenuto a fare conformemente alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] ( 47 ). Le libertà fondamentali di circolazione dei lavoratori e di stabilimento devono essere interpretate nel senso che impongono allo Stato membro ospitante di procedere a una valutazione delle conoscenze e della formazione attestate dalle qualifiche professionali di un richiedente. Nel fare ciò, lo Stato membro ospitante, come ho affermato nelle presenti conclusioni, deve prendere in considerazione tutti i diplomi, i certificati e gli altri titoli nonché l’esperienza pertinente. Il rifiuto di effettuare tale valutazione a causa di difficoltà pratiche o amministrative costituirebbe di per sé una restrizione ingiustificata alle libertà summenzionate. VI. Conclusione 74. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] d’État (Consiglio di Stato, Francia) nei seguenti termini: La direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, deve essere interpretata nel senso che: le autorità competenti di uno Stato membro devono riconoscere, in base al regime di riconoscimento automatico definito all’articolo 21 di tale direttiva, un titolo di formazione di medico specialista rilasciato in un altro Stato membro ed elencato al punto 5.1.2 dell’allegato V di detta direttiva solo nel caso in cui il medico titolare di tale titolo dimostri di possedere anche un titolo di formazione medica di base rilasciato in uno Stato membro ed elencato al punto 5.1.1 dell’allegato V della medesima direttiva. Tale interpretazione non pregiudica la possibilità, in mancanza di un siffatto titolo di formazione medica di base, di riconoscere un titolo di formazione di medico specialista sulla base del regime generale di riconoscimento dei titoli di formazione definito al titolo III, capo I, della direttiva 2005/36 o, se del caso, sulla base dell’articolo 45 o dell’articolo 49 TFUE. 1 Lingua originale: il francese. 2 GU 2005, L 255, pag. 22. 3 V. sentenze dell’8 luglio 2021, [OSCURATO:PERSONA] sveikatos apsaugos ministerija (C‑166/20, EU:C:2021:554, punto 25), e del 3 marzo 2022, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Formazione medica di base) (C‑634/20, EU:C:2022:149, punto 34). 4 [OSCURATO:PERSONA], K., Europarecht (Schulze/Janssen/Kadelbach) , 4 a edizione, Baden-Baden 2020, punto 72. 5 V. sentenza del 30 aprile 2014, Ordre des architectes (C‑365/13, EU:C:2014:280, punti 21 e 22). 6 V. sentenze del 2 settembre 2021, LG e MH (Autoriciclaggio) (C‑790/19, EU:C:2021:661, punto 47), e del 16 marzo 2023, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑339/21, EU:C:2023:214, punto 39). 7 Come ho precisato al paragrafo 14 delle presenti conclusioni, si tratta dello «Zeugnis über die [OSCURATO:PERSONA]» e dello «Zeugnis über die [OSCURATO:PERSONA] und Zeugnis über die Vorbereitungszeit als Medizinalassistent, soweit diese nach den deutschen Rechtsvorschriften noch für den Abschluss der ärztlichen Ausbildung vorgesehen war». 8 Il corsivo è mio. 9 Il corsivo è mio. 10 Il corsivo è mio. 11 Sentenza del 9 febbraio 1994 (C‑319/92, EU:C:1994:47, punti 20 e 21). 12 GU 1978, L 233, pag. 10. 13 L’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 78/687 era così formulato: «La presente direttiva non pregiudica affatto la possibilità, da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri, di consentire, nel proprio territorio e secondo le proprie disposizioni , l’accesso alle attività di dentista e il relativo esercizio ai titolari di diplomi, certificati o altri titoli non conseguiti in uno Stato membro» (il corsivo è mio). 14 Il corsivo è mio. 15 Il corsivo è mio. 16 V., a tale riguardo, Berthoud, F., «La reconnaissance des qualifications professionnelles», Dossiers de droit européen , n. 30, Ginevra 2016, pagg. 104 e segg. 17 V., in tal senso, Guida per l’utente – Direttiva 2005/36/CE: tutto quello che vorreste sapere sul riconoscimento delle qualifiche professionali , pag. 25. 18 V. sentenza della Corte EFTA del 25 marzo 2021, Lindberg (E‑3/20, EFTA [OSCURATO:PERSONA] 2021, punto 60). 19 V. conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa Commissione/[OSCURATO:PERSONA] (C‑346/08, EU:C:2009:772, paragrafo 15). 20 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali [COM(2002) 119 definitivo] (GU 2002, C 181 E, pag. 183). 21 Posizione comune (CE) n. 10/2005 del 21 dicembre 2004, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all’articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell’adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU 2005, C 58 E, pagg. 1 e 119). 22 Sentenza del 16 aprile 2015 (C‑477/13, EU:C:2015:239). 23 Sentenza del 16 aprile 2015, Angerer (C‑477/13, EU:C:2015:239, punti 27 e segg.). 24 V. sentenza del 2 marzo 2023, A (Insegnante di scuola materna) (C‑270/21, EU:C:2023:147, punto 66). 25 V., in tal senso, Guida per l’utente – Direttiva 2005/36/CE: tutto quello che vorreste sapere sul riconoscimento delle qualifiche professionali , pagg. 8, 25 e 28. 26 V. sentenza del 22 gennaio 2002, Dreessen (C‑31/00, EU:C:2002:35, punto 26). 27 V. sentenza del 6 ottobre 2015, Brouillard (C‑298/14, EU:C:2015:652, punto 46). 28 V. sentenza del 22 gennaio 2002, Dreessen (C‑31/00, EU:C:2002:35, punto 31). 29 V., in tal senso, Zaglmayer, B., [OSCURATO:PERSONA] von Gesundheitsberufen in Europa , Vienna 2016, pagg. 184 e segg.; v., inoltre, sentenze della Corte EFTA del 25 marzo 2021, Lindberg (E‑3/20, EFTA [OSCURATO:PERSONA] 2021, punti 60 e 61) e [OSCURATO:PERSONA] (E‑4/20, EFTA [OSCURATO:PERSONA] 2021, punto 83). 30 Sentenza del 7 maggio 1991 (C‑340/89; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]», EU:C:1991:193). 31 [OSCURATO:PERSONA] (punto 15) e dell’8 maggio 2008, Commissione/Spagna (C‑39/07, EU:C:2008:265, punto 37). 32 V. sentenza del 6 ottobre 2015, Brouillard (C‑298/14, EU:C:2015:652, punto 52). 33 V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 16). 34 Sentenza del 14 settembre 2000 (C‑238/98, EU:C:2000:440). 35 Sentenza del 9 febbraio 1994, Haim (C‑319/92, EU:C:1994:47, punto 26). 36 V. sentenza del 6 ottobre 2015, Brouillard (C‑298/14, EU:C:2015:652, punto 54). 37 V., a tale riguardo, Peeters, M., «[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 2005/36/EC on the Recognition of [OSCURATO:PERSONA]», [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] , vol. 12, n. 4, ottobre 2005, pagg. 377 e segg., il quale sostiene che uno Stato membro non può semplicemente rifiutare di riconoscere un diploma conseguito in un paese terzo. 38 V. sentenze del 6 ottobre 2015, Brouillard (C‑298/14, EU:C:2015:652, punto 57), e del 3 marzo 2022, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Formazione medica di base) (C‑634/20, EU:C:2022:149, punto 43). 39 V. sentenza del 6 ottobre 2015, Brouillard (C‑298/14, EU:C:2015:652, punto 56). 40 V. sentenza della Corte EFTA del 25 marzo 2021, Lindberg (E‑3/20, EFTA [OSCURATO:PERSONA] 2021, punto 70). 41 V. sentenza del 3 marzo 2022, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Formazione medica di base) (C‑634/20, EU:C:2022:149, punto 45). 42 V. sentenze del 15 ottobre 1987, Heylens e a. (222/86, EU:C:1987:442, punto 17); [OSCURATO:PERSONA] (punto 22), e del 2 aprile 1998, [OSCURATO:PERSONA] (C‑127/95, EU:C:1998:151, punto 103). 43 V. sentenza della Corte EFTA del 25 marzo 2021, Lindberg (E‑3/20, EFTA [OSCURATO:PERSONA] 2021, punto 69). 44 V. sentenza del 6 ottobre 2015, Brouillard (C‑298/14, EU:C:2015:652, punto 53). 45 V. sentenza del 6 ottobre 2015, Brouillard (C‑298/14, EU:C:2015:652, punto 52). 46 V., per analogia, sentenza della Corte EFTA del 25 marzo 2021, [OSCURATO:PERSONA] (E‑4/20, EFTA [OSCURATO:PERSONA] 2021, punto 51). 47 V., in particolare, sentenze del 16 dicembre 1986, Commissione/Grecia (124/85, EU:C:1986:490, punto 12); del 12 luglio 1990, Commissione/Italia (C‑128/89, EU:C:1990:311, punto 22); del 27 novembre 2008, Papillon (C‑418/07, EU:C:2008:659, punto 54), e del 3 luglio 2019, Delfarma (C‑387/18, EU:C:2019:556, punto 30).
Sentenza Corte di giustizia UE/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris