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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 febbraio 2013

Cassazione n. 29377/2023

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nciatola seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 10138/21 proposto da: -) [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro -) [OSCURATO:SOCIETA].; -intimata - avverso la sentenza del Tribunale di Roma 11 maggio 2022 n. 7316; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 settembre 2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. convenne dinanzi al Giudice di pace di Roma la società [OSCURATO:SOCIETA]., esponendo che: -) [OSCURATO:PERSONA] era proprietario del veicolo BMW targato [OSCURATO:TARGA],che il 25.2.2013 fu danneggiato a causa d’un sinistro stradale; -) [OSCURATO:PERSONA], durante il tempo necessario alla riparazione del mezzo, aveva noleggiato un veicolo sostitutivo dalla [OSCURATO:SOCIETA]., cedendole il proprio credito risarcitorio; -) la società [OSCURATO:SOCIETA], assicuratrice del veicolo danneggiato, era stata vanamente richiesta dalla Save del pagamento del risarcimento ai sensi dell’art. 149 cod. ass..

Concluse pertanto chiedendo la condanna della società convenuta al risarcimento del suddetto danno.

Oggetto:r.c.a. - risarcimento diretto - integrazione del contraddittorio.

2. Si costituì la società [OSCURATO:SOCIETA] contestando la domanda.

Con sentenza 19.4.2019 il Giudice di pace rigettò la domanda.

La sentenza venne appellata dalla società soccombente.

3. Con sentenza 11.54.2022 n. 7316 il Tribunale di Roma respinse il gravame, ritenendo non provata l’esistenza del danno, e di conseguenza, la veritas nomini del credito ceduto.

4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla Save con ricorso fondato su quattro motivi ed illustrato da memoria.

Nessuna delle altre parti si è difesa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Col primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360, n. 3, c.p.c. la violazione degli articoli 102 c.p.c. e 144 codice delle assicurazioni.

Deduce che al presente giudizio non ha partecipato il proprietario del veicolo che causò il danno, ovvero tale [OSCURATO:PERSONA], e che il Tribunale non avrebbe potuto decidere la causa nel merito, ma avrebbe dovuto ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte pretermesso.

2.1. Il motivo è fondato, dal momento che anche nel caso di azione proposta dalla vittima di un sinistro stradale (così come dal cessionario del relativo credito, il quale ne mutua la posizione processuale) nei confronti del proprio assicuratore, ai sensi dell’articolo 149 codice delle assicurazioni, il contraddittorio va integrato nei confronti del responsabile civile (Sez. 3, Ordinanza n. 18806 del 04/07/2023; Sez. 3- , Ordinanza n. 4994 del 16/02/2023, Rv. 666753 - 01; Sez. 3 - , Sentenza n. 7755 del 08/04/2020, Rv. 657502 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21896 del 20/09/2017, Rv. 645717 -01).

3. I restanti motivi restano assorbiti.

La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio al Giudice di pace di Roma, ai sensi dell’art. 383, terzo comma, c.p.c..

4. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice davanti al quale la causa è rimessa.

Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Giudice di pace di Roma, in persona di diverso magistrato addetto all’ufficio, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciatola seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 10138/21 proposto da: -) [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro -) [OSCURATO:SOCIETA].; -intimata - avverso la sentenza del Tribunale di Roma 11 maggio 2022 n. 7316; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 settembre 2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. convenne dinanzi al Giudice di pace di Roma la società [OSCURATO:SOCIETA]., esponendo che: -) [OSCURATO:PERSONA] era proprietario del veicolo BMW targato [OSCURATO:TARGA],che il 25.2.2013 fu danneggiato a causa d’un sinistro stradale; -) [OSCURATO:PERSONA], durante il tempo necessario alla riparazione del mezzo, aveva noleggiato un veicolo sostitutivo dalla [OSCURATO:SOCIETA]., cedendole il proprio credito risarcitorio; -) la società [OSCURATO:SOCIETA], assicuratrice del veicolo danneggiato, era stata vanamente richiesta dalla Save del pagamento del risarcimento ai sensi dell’art. 149 cod. ass.. Concluse pertanto chiedendo la condanna della società convenuta al risarcimento del suddetto danno. Oggetto:r.c.a. - risarcimento diretto - integrazione del contraddittorio. 2. Si costituì la società [OSCURATO:SOCIETA] contestando la domanda. Con sentenza 19.4.2019 il Giudice di pace rigettò la domanda. La sentenza venne appellata dalla società soccombente. 3. Con sentenza 11.54.2022 n. 7316 il Tribunale di Roma respinse il gravame, ritenendo non provata l’esistenza del danno, e di conseguenza, la veritas nomini del credito ceduto. 4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla Save con ricorso fondato su quattro motivi ed illustrato da memoria. Nessuna delle altre parti si è difesa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Col primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360, n. 3, c.p.c. la violazione degli articoli 102 c.p.c. e 144 codice delle assicurazioni. Deduce che al presente giudizio non ha partecipato il proprietario del veicolo che causò il danno, ovvero tale [OSCURATO:PERSONA], e che il Tribunale non avrebbe potuto decidere la causa nel merito, ma avrebbe dovuto ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte pretermesso. 2.1. Il motivo è fondato, dal momento che anche nel caso di azione proposta dalla vittima di un sinistro stradale (così come dal cessionario del relativo credito, il quale ne mutua la posizione processuale) nei confronti del proprio assicuratore, ai sensi dell’articolo 149 codice delle assicurazioni, il contraddittorio va integrato nei confronti del responsabile civile (Sez. 3, Ordinanza n. 18806 del 04/07/2023; Sez. 3- , Ordinanza n. 4994 del 16/02/2023, Rv. 666753 - 01; Sez. 3 - , Sentenza n. 7755 del 08/04/2020, Rv. 657502 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21896 del 20/09/2017, Rv. 645717 -01). 3. I restanti motivi restano assorbiti. La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio al Giudice di pace di Roma, ai sensi dell’art. 383, terzo comma, c.p.c.. 4. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice davanti al quale la causa è rimessa. Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Giudice di pace di Roma, in persona di diverso magistrato addetto all’ufficio, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Sentenza Cassazione n. 29377/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris