CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 luglio 1985
Cassazione n. 27515/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 29/07/1985 avverso l'ordinanza del 22/12/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso risulta manifestamente infondato, alla luce del principio di diritto secondo cui l'espulsione dello straniero, quale sanzione alternativa prevista dall'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998 è preclusiva della valutazione nel merito di istanze di applicazione di altre misure alternative alla detenzione previste dall'ordinamento penitenziario (Sez. 1, n. 36082 del 25/09/2020, Zeqiri, Rv. 280208-01; Sez. 1, n. 20949 del 07/05/2008, Mani, Rv. 240130-01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2