CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 gennaio 2022
Cassazione n. 08677/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 27519-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in tv‘i ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 1845/2019 del [OSCURATO:PERSONA] di MILANO, depositata il 18/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2017 la società [OSCURATO:SOCIETA]. iniziò l'esecuzione forzata nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] p.l.c., notificandole atto di precetto. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione agli atti esecutivi che venne rigettata dal Giudice di pace di Milano con sentenza 18.2.2019 n. 1845. La suddetta sentenza è stata impugnata per cassazione dalla Zurich con ricorso fondato su un solo motivo. [OSCURATO:PERSONA] non si è difesa. [OSCURATO:PERSONA] 1. È superfluo dar conto del contenuto del motivo di impugnazione, in quanto il ricorso è inammissibile per tardività. La sentenza impugnata è stata infatti pubblicata il 18.2.2019; non essendo stata notificata, il termine di cui all'articolo 327 c.p.c. è scaduto il 18.8.2019; il ricorso tuttavia è stato notificato soltanto il 17.9.2019. Trattandosi di opposizione a precetto, ovviamente non s'applica la sospensione feriale (ex multis, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26057 del 17.11.2020). 2. Non è luogo a provvedere sulle spese, non essendovi stata resistenza della parte intimata. P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da Ric. 2019 n. 27519 sez. M3 - ud. 12-01-2022 -2- parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 12 gennaio 2022. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] .1 7 MAR 202 ([OSCURATO:PERSONA]) 7. C ANCELLIERE V,nczo [OSCURATO:PERSONA] osi [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]