Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2022

Cassazione n. 23522/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Lecce, Sez.

Distaccata di Taranto, che ha confermato la pronuncia con cui il Tribunale di Taranto aveva dichiarato estinto il delitto di cui agli artt. 81, 368 cod. pen. per intervenuta prescrizione.

L'imputato ha presentato ricorso averso la predetta sentenza, insistendo per l'assoluzione nel merito già invocata con l'appello, ma con successiva dichiarazione del 14 aprile 2022 il suo procuratore speciale, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato di rinunziare all'impugnazione.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 29 aprile 2022 Il consigli estensore Il s).e dente O V Ioni , Gior+ Fidelbo [OSCURATO:PERSONA] - \ oggi 1 6 6 1Ji0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Lecce, Sez. Distaccata di Taranto, che ha confermato la pronuncia con cui il Tribunale di Taranto aveva dichiarato estinto il delitto di cui agli artt. 81, 368 cod. pen. per intervenuta prescrizione. L'imputato ha presentato ricorso averso la predetta sentenza, insistendo per l'assoluzione nel merito già invocata con l'appello, ma con successiva dichiarazione del 14 aprile 2022 il suo procuratore speciale, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato di rinunziare all'impugnazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 29 aprile 2022 Il consigli estensore Il s).e dente O V Ioni , Gior+ Fidelbo [OSCURATO:PERSONA] - \ oggi 1 6 6 1Ji0
Sentenza Cassazione n. 23522/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris