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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41613/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti il ricorso e la memoria depositata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio della motivazione in ordine alla riconducibilità all'imputato delle condotte contestate prospettando un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime doglianze già dedotte in appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato e della sussistenza dei delitti contestati (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2 della motivazione); ritenuto che il motivo contenuto nella memoria depositata /che chiede dichiararsi estinto il reato di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen. (ora comma quarto, cod. pen.) per prescrizione, ritenendo che si tratti di autonoma ipotesi di reato, è manifestamente infondato, avendo questa Corte da tempo chiarito che l'ipotesi del fatto di particolare tenuità, prevista, in tema di ricettazione, dall'art. 648, comma secondo [ora quarto], cod. pen., non costituisce, infatti, una figura autonoma di reato, ma una circostanza attenuante della ricettazione (Sez. 2, n. 25121 del 13/05/2021, Bevilacqua, Rv. 281675), e che, per tale ragione, ai sensi dell'art.157 cod. pen., non può tenersene conto ai fini della determinazione del termine di prescrizione, che andrà computato con riferimento al limite edittale massimo previsto per l'ipotesi-base (pari ad anni otto, aumentato fino ad un massimo di anni dieci in presenza di eventi interruttivi, oltre sospensioni); considerato, inoltre, che, diversamente da quanto opina il difensore del ricorrente, anche la Corte costituzionale è ferma nel ritenere la natura di circostanza attenuante della "particolare tenuità" di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen., avendo dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., l'art. 69, quarto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251,nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen. sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, dello stesso codice (n. 105 del 26/02/2014), ed avendo successivamente ribadito che « la particolare tenuità del danno o del pericolo è cosa diversa dalla "particolare tenuità del fatto", che integra l'attenuante dell'art. 648, secondo comma, cod. pen. », e quindi la natura giuridica di circostanza attenuante di quest'ultima, precisando che la « particolare tenuità del fatto» di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen. integra una circostanza attenuante rientrante nel novero di quelle cosiddette indefinite o discrezionali (Corte cost., n. 156 del 21/07/2020 e n. 207 del 24/05/2017); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 26 se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti il ricorso e la memoria depositata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio della motivazione in ordine alla riconducibilità all'imputato delle condotte contestate prospettando un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime doglianze già dedotte in appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato e della sussistenza dei delitti contestati (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2 della motivazione); ritenuto che il motivo contenuto nella memoria depositata /che chiede dichiararsi estinto il reato di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen. (ora comma quarto, cod. pen.) per prescrizione, ritenendo che si tratti di autonoma ipotesi di reato, è manifestamente infondato, avendo questa Corte da tempo chiarito che l'ipotesi del fatto di particolare tenuità, prevista, in tema di ricettazione, dall'art. 648, comma secondo [ora quarto], cod. pen., non costituisce, infatti, una figura autonoma di reato, ma una circostanza attenuante della ricettazione (Sez. 2, n. 25121 del 13/05/2021, Bevilacqua, Rv. 281675), e che, per tale ragione, ai sensi dell'art.157 cod. pen., non può tenersene conto ai fini della determinazione del termine di prescrizione, che andrà computato con riferimento al limite edittale massimo previsto per l'ipotesi-base (pari ad anni otto, aumentato fino ad un massimo di anni dieci in presenza di eventi interruttivi, oltre sospensioni); considerato, inoltre, che, diversamente da quanto opina il difensore del ricorrente, anche la Corte costituzionale è ferma nel ritenere la natura di circostanza attenuante della "particolare tenuità" di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen., avendo dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., l'art. 69, quarto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251,nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen. sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, dello stesso codice (n. 105 del 26/02/2014), ed avendo successivamente ribadito che « la particolare tenuità del danno o del pericolo è cosa diversa dalla "particolare tenuità del fatto", che integra l'attenuante dell'art. 648, secondo comma, cod. pen. », e quindi la natura giuridica di circostanza attenuante di quest'ultima, precisando che la « particolare tenuità del fatto» di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen. integra una circostanza attenuante rientrante nel novero di quelle cosiddette indefinite o discrezionali (Corte cost., n. 156 del 21/07/2020 e n. 207 del 24/05/2017); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 26 se
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