CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13628/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 5812 / 20 1 7 , propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], N . 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rapp.te p ro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura a margine del controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso la Cancelleria della Corte di cassazione -controricorrente- avverso la sentenza n. 2924/17/2016 della Commissione tributaria regionale della Sicilia –sez. staccata di Catania, depositatail 10 agosto 2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 aprile 2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. A seguito di verifica sulla dichiarazione dei redditi del 2009, l’Agenzia delle entrate notificò a [OSCURATO:SOCIETA]. un avviso di accertamento per il recupero a tassazione del credito Iva riportato dalla società per l’annualitàin questione, oltre all’irrogazione di sanzioni. A fondamento della pretesa erariale, l’Ufficio osservò che il credito Iva era stato riportato in relazione all’anno precedente, mentre risultava che la società non aveva superato il test di operatività di cui all’art. 30 della l. 23 dicembre 1994, n. 724, per il triennio 2006-2008, così perdendo il diritto all’utilizzo di tale credito anche a scomputo dell’Iva a debito riferita ai periodi di imposta successivi. 2. Lasocietà impugnò l’avviso innanzi alla Com missione tributaria provinciale di Catania, cherespinse il ricorso. Il successivo appelloproposto dalla contribuente fu invece accolto dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia- sezione staccata di Catania. I giudici regionali ritennero sussistente, ai sensi dell’art. 37 - bis , comma ottavo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, una causa di disapplicazione della norma antielusiva evocata dall’Ufficio, osservando che la società aveva tempestivamente presentato istanza di interpello,documentando di essere stata «sottoposta a una serie di continue minacce estorsive e intimidatorie, denunciate all’[OSCURATO:PERSONA] che si è pronunciata con sentenza di condanna»e con ciò giustificando il fatto di non aver potuto svolgere la propria attività in modo regolare e continuo nel periodo in esame. Ancora, rilevarono che l’accertamento del reddito ai sensi dell’art. 30 della l. n. 724/1994 dev’essere effettuato previa richiesta al contribuente di chiarimenti da inviare per iscritto entro sessanta giorni e che, nel caso di specie, tale onere non era stato adempiuto dall’Amministrazione. 3. La sentenza d’appello è impugnata dall’Agenzia delle entrate con ricorso per cassazione affidato a due motivi. Resiste la società intimata con controricorso. Considerato che: 1. Con il primo motivo d i ricorso, l’Amministrazione denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 30 della l. n. 724 del 1994 e dell’art. 37-bis, comma ottavo, del d.P.R. n. 600 del 1973. La ricorrente osserva che la società aveva presentato istanza di interpello disapplicativo soltanto nel 2013 e che, in ogni caso, non avrebbe potuto evocare a proprio beneficio la disciplina sugli adempimenti fiscali a favore degli imprenditori vittime di fenomeni estorsivi, che prevede solo proroghe o sospensioni degli obblighi tributari e non consente alcuna deroga all’applicazione della disciplina fiscale delle società non operative. Rileva, in ogni caso, che sul punto la sentenza impugnata sarebbe «viziata per carenza di motivazione su tutti i punti della controversia» e che detta omissione integrerebbe altresì «una violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c.». 2. Con il secondo motivo, denunziando violazione dell’art. 37 - bis , comma quarto, del d.P.R. n. 600 del 1973, la ricorrente osserva che la richiesta di chiarimenti prescritta da tale norma riguarda soltanto il caso in cui la disciplina delle società non operative sia richiesta dal contribuente e non quello, sussistente nella specie, in cui si proceda all’esito di esame della dichiarazione dei redditi. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per tardivitàdella relativa notificazione, in accoglimento della corrispondente eccezione sollevata dall’intimata. 3.1. Invero, la sentenza d’appello, non notificata, fu pubblicata il 10 agosto 2016. Il termine per impugnarla scadeva, pertanto, l’1 marzo 2017. L’Agenzia ricorrente risulta aver provveduto alla notifica del ricorso a mezzo posta nel domicilio eletto dalla società contribuente presso il procuratore della stessa nel giudizio d’appello ; di tale notifica ha prodotto copia dell’avviso di ricevimento, che risulta redatto dall’addetto al recapito in data 24 febbraio 2017 e restituito «per irreperibilità del destinatario». Sulla scorta di tale indicazione, la stessa ricorrente assume di aver allora provveduto ad una seconda notificazione a mezzo di posta elettronica certificata, con spedizione effettuata il 19 aprile 2017, ovvero dopo che il termine per proporre ricorso era già ampiamente perento. 3.2. Secondo l’insegnamento reso dalle Sezioni Unite di questa Corte, ove la notifica di un atto processualenon sia andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza , svolgendo con tempestività gli atti necessari al suo completamento; l’adempimento si considera tempestivo laddove posto in essere«senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art.325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa» (Cass. sez. U, n. 14594/2016).In coerenza con tale indicazione, l’Amministrazione aveva l’onere di riattivare il procedimento notificatorio nel termine di trenta giorni dalla data nella quale aveva ricevuto dal servizio postale la comunicazione dell’omesso perfezionamento della notifica per irreperibilità assoluta del destinatario. 3.3. Non vi è prova che tale onere sia stato tempestivamente assolto dalla ricorrente, e ciò non può che ridondare a suo danno nella valutazione circa la tempestività del ricorso. La data dell’avviso redatto dall’addetto al recapito (24 febbraio 2017) è infatti anteriore di più di trenta giorni rispetto al termine del 19 aprile successivo, nel quale è stata spedita la notifica a mezzo posta elettronica. Inoltre, non può essere attribuito alcun valore probatorio alla dichiarazione prodotta dalla stessa Agenzia delle entrate, con la quale essa dà atto di aver ricevuto la comunicazione di irreperibilità del destinatario (con «Cron. 501 del 24 febbraio 2017») e di voler pertanto procedere a successiva notificazione a mezzo di posta elettronica certificata; si tratta, infatti, di documento di provenienza unilaterale della stessa ricorrente, per di più munito di intrinseca contraddittorietà, in quanto reca la data del 20 aprile 2017, successiva a quella nella quale risulta effettuata la seconda notifica, che in tale documento viene invece preannunciata come adempimento futuro. 4. La declaratoria di inammissibilità del ricorso rende superfluo l’esame dei motivi. L’Agenzia delle entrateva condannata al pagamento delle spese, liquidate in dispositivo. Poiché la parte soccombente è un’Amministrazione ammessa al patrocinio da parte dell’Avvocatura dello Stato, non ricorrono i presupposti per la condanna della stessa al pagamento, in misura doppia, del contributo unificato. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l’Amministrazione ricorrente al pagamento delle spese alla controricorrente, che liquid